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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2025, n. 5272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5272 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. CI LL Presidente rel
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 19937/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. INSABATO SVEVA MARIA presso il Parte_1 cui studio ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con
Avv. CAROLA GIRAUDO, curatrice speciale della minore nata il [...] Persona_1
RZ AM
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor nei confronti della figlia nata a [...]_1 Persona_1 il 17.10.2020; disporre l'affidamento esclusivo cd. rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. della figlia minore alla madre, attribuendole la possibilità di assumere tutte le Persona_1 decisioni relative alla minore, quali l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato, l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, la scelta della residenza, la possibilità di recarsi presso il paese di origine materno, disponendo che la figlia abbia residenza anagrafica e collocazione presso di lei;
disporre che, in caso di futura attivazione degli incontri padre-minore, il padre possa incontrare la figlia unicamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore, previa valutazione dell'interesse della minore, previa adesione del sig. a un percorso presso il SerD e previa verifica della sua Per_1 completa astensione dal consumo di sostanze stupefacenti;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia mediante il versamento dell'importo mensile di euro Persona_1 250,00, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
dare atto che l'Assegno Unico Universale per la figlia minore viene percepito interamente dalla signora . Con vittoria di onorari e spese di giudizio”. Parte_1
Per parte terza chiamata: come da udienza 18.11.2025 Si associa alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale formulata da parte ricorrente;
si richiama alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta: “disporre l'affidamento esclusivo cosiddetto rafforzato o super esclusivo della minore alla madre, sig.ra Persona_1 Pt_1
con collocazione prevalente e residenza anagrafica della bambina presso quest'ultima; dato
[...] atto che la casa ex familiare è stata da tempo dismessa da parte di entrambi i genitori, dichiarare non luogo a provvedere in merito alla relativa assegnazione;
disporre la presa in carico dell'intero nucleo da parte dei Servizi psico-sociali competenti, al fine di monitorare, ma soprattutto sostenere la bambina e i di lei genitori, ove occorra;
disporre la presa in carico del/invitare sig. a Per_1 rivolgersi al Ser.D. territorialmente competente;
prescrivere ai Servizi tutti l'immediata segnalazione alla competente AG di ogni eventuale situazione di pericolo di pregiudizio della minore;
autorizzare incontri padre-figlia da svolgersi, almeno inizialmente, in luogo neutro ed alla presenza di personale educativo, secondo tempistiche e modalità da definirsi da parte degli operatori psico-sociali attivi sul caso e comunque con frequenza se possibile quindicinale, a condizione che gli operatori medesimi valutino in termini positivi, da un lato, la di lui capacità di affrontare detti incontri assicurando alla figlia un ambiente sufficientemente sereno e adeguato, dall'altro, il percorso paterno di recupero dalla tossicodipendenza;
attribuire agli operatori la facoltà sia di sospendere i detti incontri, laddove potenzialmente pregiudizievoli per , sia di implementarli/liberalizzarli, con la debita Persona_1 gradualità, nel momento in cui ciò risponda al concreto interesse della minore e l'evoluzione della situazione consenta di escludere il pericolo di agiti improvvidi da parte del genitore;
invitare entrambe le parti a collaborare con tutti i Servizi coinvolti accettandone gli interventi e seguendone i suggerimenti (…); disporre che il padre della minore contribuisca al mantenimento della figlia e per l'effetto condannarlo a versare entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre affidataria/collocataria della bambina, con decorrenza dal radicamento del presente giudizio, una somma da determinarsi vuoi sulla scorta della documentazione fiscale/patrimoniale che il signore producesse, in ottemperanza agli ordini di esibizione già emessi da pare di codesta AG, vuoi in mancanza di siffatta produzione documentale, in via equitativa da parte di codesto giudicante, somma comunque non inferiore ad euro 250 mensili e comunque, ferma la ripartizione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie, da individuarsi come da , fermo restando che Controparte_2 le stesse verranno unilateralmente decise dalla sig. in qualità di affidataria in regime di Pt_1 affido super esclusivo;
in punto spese di lite, ci si rimette al prudente apprezzamento di codesto Ill.mo Tribunale”.
Per il P.M.: “visto, nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata il [...]. Persona_1 Con ricorso depositato in data 08/11/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore ed alla sua collocazione (affido super esclusivo alla madre), alla determinazione del regime di visita padre - figlia (luogo neutro, previa adesione del padre a percorso di disintossicazione presso il Serd) ed alla previsione di un contributo per il mantenimento della minore (non inferiore a euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie). Ha chiesto inoltre di dichiarare la decadenza del padre dall'esercizio delle funzioni genitoriali nei confronti della figlia minore. Non si costituiva in giudizio parte convenuta, pur ritualmente citata. Si costituiva in giudizio, invece, il curatore speciale della minore, avv. Carola Giraudo rassegnando conclusioni conformi rispetto a quelle della ricorrente, ma riservando di formulare le proprie richieste rispetto alla decadenza del padre, all'esito dell'istruttoria. All'udienza del 18.11.2025 veniva sentita la parte ricorrente. Parte convenuta non è comparsa, e non risultava possibile effettuare il tentativo di conciliazione. Acquisita la relazione dei Servizi Sociali, parte ricorrente e curatore speciale hanno rinunciato alle rispettive istanze istruttorie. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni ordinando la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 co. 4 c.p.c.. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di decadenza e sul regime di affidamento Deve essere dichiarata la decadenza del sig. dall'esercizio della responsabilità Controparte_1 genitoriale in favore della figlia, atteso che lo stesso si è da tempo disinteressato del suo accudimento sia in termini affettivi che materiali. Dopo la separazione con la sig. (giugno 2023), egli non ha più inteso vedere o frequentare Pt_1 la minore. Solo dopo le insistenze della madre, ha rivisto la bambina, una unica volta, nel gennaio 2024. Da allora, si è reso nuovamente irreperibile. La situazione risulta ulteriormente aggravata dalla condizione di tossicodipendenza (e alcoldipedenza) del affrontata con accessi al Serd Per_1 discontinui ed in modo complessivamente inadeguato. A tali problematiche, si è aggiunta anche una Part fase depressiva, con presa in carico presso il della durata di circa un anno. A fronte dell'ultimo colloquio con i Servizi, avvenuto in relazione all'incarico conferito nell'ambito del presente procedimento, il sig. ha chiarito di non voler più avere contatti con la madre, Per_1 mostrandosi ansioso, esplicitando pensieri fissi, centrati sempre sul timore che l'ex compagna potesse manipolarlo e recargli problemi psicologici. Non ha inteso in alcun modo riprendere i contatti con la bambina, che di fatto non vede e non sente da più di un anno e mezzo (se si eccettua il fugace incontro all'Ipercoop nel gennaio 2024, su insistenza della madre). A ciò si aggiunga che l'odierno resistente – ad eccezione di alcuni sporadici versamenti - non ha mai contribuito al mantenimento della figlia. La sua distanza ed il suo interesse, pertanto, riguardano tanto il lato affettivo ed emotivo, quanto il lato materiale. Nonostante la madre sia sempre stata propositiva e ben disposta rispetto alla ripresa dei rapporti tra il padre e la bambina, si è reso di fatto irreperibile. Per_1
La non ritracciabilità del padre ha avuto altresì ripercussioni sul fronte della gestione degli aspetti burocratici connessi alla minore. “La non rintracciabilità del sig. – si legge nella relazione dei Per_1
Servizi datata 14.7.2025 - e la mancanza di comunicazione tra i genitori, necessaria affinchè possa essere meglio gestito l'affidamento della figlia, rispetto al mero accudimento nelle sue primarie necessità ma anche nell'adempimento di pratiche burocratiche nell'interesse della bambina, rappresenta tuttora una grave criticità: la sig.ra continua a provvedere al mantenimento Pt_1 della figlia senza ricevere il contributo al mantenimento economico da parte del padre;
persistono difficoltà nell'adempimento delle pratiche burocratiche finalizzate al rilascio dei documenti per la figlia e per gli adempimenti che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. La relazione sociale non ha peraltro evidenziato alcun elemento di pregiudizio rispetto al contesto materno, che appare adeguato e rispondente ai bisogni evolutivi e di crescita della minore.
[...]
è ben inserita nel nuovo contesto familiare, così come in ambito scolastico. La sig.ra Per_1 Pt_1
è descritta come una madre presente, accudente e interessata alla collaborazione con la scuola. Alla luce delle circostanze sopra evidenziate ed in accoglimento della domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento della minore resterà concentrato in via esclusiva in capo alla madre, sig.ra , la quale assumerà autonomamente anche le decisioni di Pt_1 maggior interesse per la stessa. In considerazione di quanto sopra stabilito, deve inoltre disporsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la sig.ra . Pt_1
Stante il considerevole lasso di tempo intercorso dall'ultimo incontro del padre con la figlia, l'assenza di contatti, nonché i problemi di tossicodipendenza del padre, ritiene il Collegio che gli incontri possano riprendere esclusivamente in luogo neutro ed alla presenza di personale educativo ed, in ogni caso, esclusivamente laddove sia il sig. a richiederli e previo accertamento delle proprie Per_1 condizioni personali (e quindi, previo accertamento delle condizioni di astinenza dalla assunzione di stupefacenti, da compiersi in collaborazione con i competenti servizi del SERd). Si ritiene opportuno, così come sollecitato anche dal curatore speciale, la prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali sul nucleo familiare, sia in relazione all'eventuale attivazione dei luoghi neutri (laddove il padre manifesti in futuro simile volontà), sia in relazione ad una attività di sostegno e di monitoraggio, con gli intervenuti ritenuti più opportuni e sino a quando ritenuto necessario.
Sul contributo al mantenimento In punto contributo al mantenimento della figlia, occorre osservare che non vi è alcun apporto materiale diretto da parte del resistente nella gestione quotidiana della minore che grava, dunque, esclusivamente sulla madre. La madre lavora come addetta mensa, con uno stipendio base di circa 600 euro. Il padre, viceversa, lavorava come operaio con uno stipendio di circa 1.100 euro al mese netti;
per quanto non si abbiano informazioni aggiornate sull'attualità, tenuto conto della sua età anagrafica e delle sue precedenti esperienze lavorative, deve certamente affermarsi che il padre abbia una capacità lavorativa piena, non risultando affetto da patologie invalidanti ed avendo sempre svolto con continuità attività lavorative. Per tutti i motivi sopra esposti, ritiene il Collegio di dovere disporre a carico del padre un contributo al mantenimento dell'importo di euro 250, oltre rivalutazione secondo indici Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo. In ragione del regime di affido della minore, l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente.
Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente contumace. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificati dal DM 147/22, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'assenza di attività di assunzione probatoria: Fase studio € 850,50 Fase introduttiva € 602,00 Fase decisoria € 1.452,50 TOTALE € 2.905,00 Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di quantificazione delle spese contenute nel provvedimento conclusivo della fase del giudizio e di liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato che sia risultata vittoriosa (nel caso di specie, la curatrice speciale), deve escludersi la parificazione fra le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente (ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 22017 del 11.9.2018, Rv. 650319).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara decaduto dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della Controparte_1 figlia Persona_1 dà atto che, per l'effetto, la responsabilità genitoriale è concentrata in via esclusiva in capo alla madre che assumerà anche in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per la minore Parte_1 ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.); dispone che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
dispone che il padre possa incontrare la figlia in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo, a condizione che sia il genitore a richiedere tali incontri, che si presenti ai competenti Servizi sociali, che collabori per la fissazione degli stessi e per l'accertamento delle proprie condizioni personali, anche con riferimento alla situazione di astinenza dall'utilizzo di sostanze, da accertarsi da parte del Servizio Sociale mediante incontri di rete con il SERD, nonché per intrattenere con la figlia una frequentazione regolare. dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 della figlia, un assegno di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati in uso presso il Tribunale di Torino;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ; Parte_1
dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, sia in relazione all'eventuale futura attivazione degli incontri padre-figlia, sia in relazione agli interventi di sostegno in favore della madre e della minore ritenuti più opportuni, sino a quando ritenuto necessario;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 2.905,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuto e condanna a rifondere al curatore speciale della minore le spese di Controparte_1 lite che liquida in € 2.905,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Presidente rel.
CI LL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. CI LL Presidente rel
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 19937/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. INSABATO SVEVA MARIA presso il Parte_1 cui studio ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con
Avv. CAROLA GIRAUDO, curatrice speciale della minore nata il [...] Persona_1
RZ AM
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor nei confronti della figlia nata a [...]_1 Persona_1 il 17.10.2020; disporre l'affidamento esclusivo cd. rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. della figlia minore alla madre, attribuendole la possibilità di assumere tutte le Persona_1 decisioni relative alla minore, quali l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato, l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, la scelta della residenza, la possibilità di recarsi presso il paese di origine materno, disponendo che la figlia abbia residenza anagrafica e collocazione presso di lei;
disporre che, in caso di futura attivazione degli incontri padre-minore, il padre possa incontrare la figlia unicamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore, previa valutazione dell'interesse della minore, previa adesione del sig. a un percorso presso il SerD e previa verifica della sua Per_1 completa astensione dal consumo di sostanze stupefacenti;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia mediante il versamento dell'importo mensile di euro Persona_1 250,00, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
dare atto che l'Assegno Unico Universale per la figlia minore viene percepito interamente dalla signora . Con vittoria di onorari e spese di giudizio”. Parte_1
Per parte terza chiamata: come da udienza 18.11.2025 Si associa alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale formulata da parte ricorrente;
si richiama alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta: “disporre l'affidamento esclusivo cosiddetto rafforzato o super esclusivo della minore alla madre, sig.ra Persona_1 Pt_1
con collocazione prevalente e residenza anagrafica della bambina presso quest'ultima; dato
[...] atto che la casa ex familiare è stata da tempo dismessa da parte di entrambi i genitori, dichiarare non luogo a provvedere in merito alla relativa assegnazione;
disporre la presa in carico dell'intero nucleo da parte dei Servizi psico-sociali competenti, al fine di monitorare, ma soprattutto sostenere la bambina e i di lei genitori, ove occorra;
disporre la presa in carico del/invitare sig. a Per_1 rivolgersi al Ser.D. territorialmente competente;
prescrivere ai Servizi tutti l'immediata segnalazione alla competente AG di ogni eventuale situazione di pericolo di pregiudizio della minore;
autorizzare incontri padre-figlia da svolgersi, almeno inizialmente, in luogo neutro ed alla presenza di personale educativo, secondo tempistiche e modalità da definirsi da parte degli operatori psico-sociali attivi sul caso e comunque con frequenza se possibile quindicinale, a condizione che gli operatori medesimi valutino in termini positivi, da un lato, la di lui capacità di affrontare detti incontri assicurando alla figlia un ambiente sufficientemente sereno e adeguato, dall'altro, il percorso paterno di recupero dalla tossicodipendenza;
attribuire agli operatori la facoltà sia di sospendere i detti incontri, laddove potenzialmente pregiudizievoli per , sia di implementarli/liberalizzarli, con la debita Persona_1 gradualità, nel momento in cui ciò risponda al concreto interesse della minore e l'evoluzione della situazione consenta di escludere il pericolo di agiti improvvidi da parte del genitore;
invitare entrambe le parti a collaborare con tutti i Servizi coinvolti accettandone gli interventi e seguendone i suggerimenti (…); disporre che il padre della minore contribuisca al mantenimento della figlia e per l'effetto condannarlo a versare entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre affidataria/collocataria della bambina, con decorrenza dal radicamento del presente giudizio, una somma da determinarsi vuoi sulla scorta della documentazione fiscale/patrimoniale che il signore producesse, in ottemperanza agli ordini di esibizione già emessi da pare di codesta AG, vuoi in mancanza di siffatta produzione documentale, in via equitativa da parte di codesto giudicante, somma comunque non inferiore ad euro 250 mensili e comunque, ferma la ripartizione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie, da individuarsi come da , fermo restando che Controparte_2 le stesse verranno unilateralmente decise dalla sig. in qualità di affidataria in regime di Pt_1 affido super esclusivo;
in punto spese di lite, ci si rimette al prudente apprezzamento di codesto Ill.mo Tribunale”.
Per il P.M.: “visto, nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata il [...]. Persona_1 Con ricorso depositato in data 08/11/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore ed alla sua collocazione (affido super esclusivo alla madre), alla determinazione del regime di visita padre - figlia (luogo neutro, previa adesione del padre a percorso di disintossicazione presso il Serd) ed alla previsione di un contributo per il mantenimento della minore (non inferiore a euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie). Ha chiesto inoltre di dichiarare la decadenza del padre dall'esercizio delle funzioni genitoriali nei confronti della figlia minore. Non si costituiva in giudizio parte convenuta, pur ritualmente citata. Si costituiva in giudizio, invece, il curatore speciale della minore, avv. Carola Giraudo rassegnando conclusioni conformi rispetto a quelle della ricorrente, ma riservando di formulare le proprie richieste rispetto alla decadenza del padre, all'esito dell'istruttoria. All'udienza del 18.11.2025 veniva sentita la parte ricorrente. Parte convenuta non è comparsa, e non risultava possibile effettuare il tentativo di conciliazione. Acquisita la relazione dei Servizi Sociali, parte ricorrente e curatore speciale hanno rinunciato alle rispettive istanze istruttorie. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni ordinando la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 co. 4 c.p.c.. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di decadenza e sul regime di affidamento Deve essere dichiarata la decadenza del sig. dall'esercizio della responsabilità Controparte_1 genitoriale in favore della figlia, atteso che lo stesso si è da tempo disinteressato del suo accudimento sia in termini affettivi che materiali. Dopo la separazione con la sig. (giugno 2023), egli non ha più inteso vedere o frequentare Pt_1 la minore. Solo dopo le insistenze della madre, ha rivisto la bambina, una unica volta, nel gennaio 2024. Da allora, si è reso nuovamente irreperibile. La situazione risulta ulteriormente aggravata dalla condizione di tossicodipendenza (e alcoldipedenza) del affrontata con accessi al Serd Per_1 discontinui ed in modo complessivamente inadeguato. A tali problematiche, si è aggiunta anche una Part fase depressiva, con presa in carico presso il della durata di circa un anno. A fronte dell'ultimo colloquio con i Servizi, avvenuto in relazione all'incarico conferito nell'ambito del presente procedimento, il sig. ha chiarito di non voler più avere contatti con la madre, Per_1 mostrandosi ansioso, esplicitando pensieri fissi, centrati sempre sul timore che l'ex compagna potesse manipolarlo e recargli problemi psicologici. Non ha inteso in alcun modo riprendere i contatti con la bambina, che di fatto non vede e non sente da più di un anno e mezzo (se si eccettua il fugace incontro all'Ipercoop nel gennaio 2024, su insistenza della madre). A ciò si aggiunga che l'odierno resistente – ad eccezione di alcuni sporadici versamenti - non ha mai contribuito al mantenimento della figlia. La sua distanza ed il suo interesse, pertanto, riguardano tanto il lato affettivo ed emotivo, quanto il lato materiale. Nonostante la madre sia sempre stata propositiva e ben disposta rispetto alla ripresa dei rapporti tra il padre e la bambina, si è reso di fatto irreperibile. Per_1
La non ritracciabilità del padre ha avuto altresì ripercussioni sul fronte della gestione degli aspetti burocratici connessi alla minore. “La non rintracciabilità del sig. – si legge nella relazione dei Per_1
Servizi datata 14.7.2025 - e la mancanza di comunicazione tra i genitori, necessaria affinchè possa essere meglio gestito l'affidamento della figlia, rispetto al mero accudimento nelle sue primarie necessità ma anche nell'adempimento di pratiche burocratiche nell'interesse della bambina, rappresenta tuttora una grave criticità: la sig.ra continua a provvedere al mantenimento Pt_1 della figlia senza ricevere il contributo al mantenimento economico da parte del padre;
persistono difficoltà nell'adempimento delle pratiche burocratiche finalizzate al rilascio dei documenti per la figlia e per gli adempimenti che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. La relazione sociale non ha peraltro evidenziato alcun elemento di pregiudizio rispetto al contesto materno, che appare adeguato e rispondente ai bisogni evolutivi e di crescita della minore.
[...]
è ben inserita nel nuovo contesto familiare, così come in ambito scolastico. La sig.ra Per_1 Pt_1
è descritta come una madre presente, accudente e interessata alla collaborazione con la scuola. Alla luce delle circostanze sopra evidenziate ed in accoglimento della domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento della minore resterà concentrato in via esclusiva in capo alla madre, sig.ra , la quale assumerà autonomamente anche le decisioni di Pt_1 maggior interesse per la stessa. In considerazione di quanto sopra stabilito, deve inoltre disporsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la sig.ra . Pt_1
Stante il considerevole lasso di tempo intercorso dall'ultimo incontro del padre con la figlia, l'assenza di contatti, nonché i problemi di tossicodipendenza del padre, ritiene il Collegio che gli incontri possano riprendere esclusivamente in luogo neutro ed alla presenza di personale educativo ed, in ogni caso, esclusivamente laddove sia il sig. a richiederli e previo accertamento delle proprie Per_1 condizioni personali (e quindi, previo accertamento delle condizioni di astinenza dalla assunzione di stupefacenti, da compiersi in collaborazione con i competenti servizi del SERd). Si ritiene opportuno, così come sollecitato anche dal curatore speciale, la prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali sul nucleo familiare, sia in relazione all'eventuale attivazione dei luoghi neutri (laddove il padre manifesti in futuro simile volontà), sia in relazione ad una attività di sostegno e di monitoraggio, con gli intervenuti ritenuti più opportuni e sino a quando ritenuto necessario.
Sul contributo al mantenimento In punto contributo al mantenimento della figlia, occorre osservare che non vi è alcun apporto materiale diretto da parte del resistente nella gestione quotidiana della minore che grava, dunque, esclusivamente sulla madre. La madre lavora come addetta mensa, con uno stipendio base di circa 600 euro. Il padre, viceversa, lavorava come operaio con uno stipendio di circa 1.100 euro al mese netti;
per quanto non si abbiano informazioni aggiornate sull'attualità, tenuto conto della sua età anagrafica e delle sue precedenti esperienze lavorative, deve certamente affermarsi che il padre abbia una capacità lavorativa piena, non risultando affetto da patologie invalidanti ed avendo sempre svolto con continuità attività lavorative. Per tutti i motivi sopra esposti, ritiene il Collegio di dovere disporre a carico del padre un contributo al mantenimento dell'importo di euro 250, oltre rivalutazione secondo indici Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo. In ragione del regime di affido della minore, l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente.
Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente contumace. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificati dal DM 147/22, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'assenza di attività di assunzione probatoria: Fase studio € 850,50 Fase introduttiva € 602,00 Fase decisoria € 1.452,50 TOTALE € 2.905,00 Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di quantificazione delle spese contenute nel provvedimento conclusivo della fase del giudizio e di liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato che sia risultata vittoriosa (nel caso di specie, la curatrice speciale), deve escludersi la parificazione fra le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente (ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 22017 del 11.9.2018, Rv. 650319).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara decaduto dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della Controparte_1 figlia Persona_1 dà atto che, per l'effetto, la responsabilità genitoriale è concentrata in via esclusiva in capo alla madre che assumerà anche in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per la minore Parte_1 ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.); dispone che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
dispone che il padre possa incontrare la figlia in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo, a condizione che sia il genitore a richiedere tali incontri, che si presenti ai competenti Servizi sociali, che collabori per la fissazione degli stessi e per l'accertamento delle proprie condizioni personali, anche con riferimento alla situazione di astinenza dall'utilizzo di sostanze, da accertarsi da parte del Servizio Sociale mediante incontri di rete con il SERD, nonché per intrattenere con la figlia una frequentazione regolare. dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 della figlia, un assegno di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati in uso presso il Tribunale di Torino;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ; Parte_1
dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, sia in relazione all'eventuale futura attivazione degli incontri padre-figlia, sia in relazione agli interventi di sostegno in favore della madre e della minore ritenuti più opportuni, sino a quando ritenuto necessario;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 2.905,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuto e condanna a rifondere al curatore speciale della minore le spese di Controparte_1 lite che liquida in € 2.905,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Presidente rel.
CI LL
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