TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 362/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 362/2025 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Salerno, alla via E. Caterina n. 14, presso lo studio dagli avv.ti Francesco La Rocca e Teresa Campione che li rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 13 febbraio 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., ri at dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Eboli (SA) in data 15 maggio 2021 e che dalla loro unione non erano nati figli. Con sentenza n. 231/2025 pubblicata in data 19.03.2025, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla udienza del giorno 18 novembre 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 231/2025 pubblicata in data 19.03.2025, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- i ricorrenti si danno reciprocamente atto di non avanzare richieste di assegno divorzile;
- I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15 maggio 2021 nel Comune di Eboli (SA) tra , nata ad [...] il Parte_1
09.09.1974, C.F.: nato a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1 Inferiore (SA) il 22.08.1973, C.F.: , trascritto nel Registro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di E o n.2, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 362/2025 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Salerno, alla via E. Caterina n. 14, presso lo studio dagli avv.ti Francesco La Rocca e Teresa Campione che li rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 13 febbraio 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., ri at dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Eboli (SA) in data 15 maggio 2021 e che dalla loro unione non erano nati figli. Con sentenza n. 231/2025 pubblicata in data 19.03.2025, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla udienza del giorno 18 novembre 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 231/2025 pubblicata in data 19.03.2025, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- i ricorrenti si danno reciprocamente atto di non avanzare richieste di assegno divorzile;
- I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15 maggio 2021 nel Comune di Eboli (SA) tra , nata ad [...] il Parte_1
09.09.1974, C.F.: nato a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1 Inferiore (SA) il 22.08.1973, C.F.: , trascritto nel Registro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di E o n.2, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi