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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/11/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 2810/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa UR Di ER Presidente relatore dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...] il [...] residente in [...]
Pramorghen n° 8 (cod. fisc: ) CodiceFiscale_1
e
, nata a [...] il [...] e residente in Trento (TN) – Parte_2 in Via del Pra De L'Agnela n° 26 (Cod. Fisc: CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Depeder (cod. fisc. C.F._3
del Foro di Trento (TN), presso il cui
[...] Email_1 studio in 38023 Cles (TN) – Via Enrico Bergamo n° 8, risultano elettivamente domiciliati, giusta delega depositata via PCT in allegato al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 19 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 1.09.2012, a AN IO (VR), come da estratto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del predetto comune;
che, Per dalla loro unione, erano nati due figli, (in data 04.03.2014) e (in data 04.09.2016); Per_2 che la loro separazione consensuale era stata omologata con provvedimento di data 16.03.2020 del Tribunale di Trento e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “1) le figlie sono affidate ad entrambi i genitori in maniera condivisa in virtù del positivo e equanime rapporto affettivo in essere con ambo i genitori e del contributo educativo che tale forma di affidamento consente. Infatti loro si impegnano, consapevoli delle rispettive responsabilità individuali e congiunte, alla massima cura delle figlie dichiarando di conoscere e osservare gli obblighi di legge e le stesse avranno residenza principale presso la madre in Trento (TN) in Via del Pra De Parte_2
L'Agnela n° 26 2) il sig. corrisponderà, entro il 15 di ogni mese, la somma Parte_1 di € 500,00= mensili, importo rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo l'indice ISTAT a decorrere dal marzo 2025, a titolo di mantenimento delle figlie Persona_3
e , somma da versarsi sul conto corrente Volksbank n° IT49 O058 5601 8010 8357 Per_2
1443 990 intestato a;
3) quanto alle spese straordinarie, preventivamente Parte_2 concordate fra i genitori per importi superiori ad € 100,00=, i sigg.ri e Parte_1
pattuiscono che esse verranno individuate e regolamentate sulla base delle Parte_2 linee guida del CNF, quale parte integrante del presente atto;
4) il sig. potrà Parte_1 Per tenere con sé le figlie minori e il mercoledì dopo la scuola e fino al mattino Per_2 seguente allorquando le riporterà a scuola, nonché a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19,00 fino al lunedì mattina allorquando le porterà a scuola;
5) per metà delle vacanze natalizie (da intendersi dalla sospensione della scuola fino al 31.12 compreso) e pasquali (da intendersi dalla chiusura della scuola fino alla sua ripresa) secondo il criterio dell'alternanza; 6) è facoltà dei genitori di accordarsi direttamente per ulteriori periodi avendo riguardo all'esclusivo interesse e benessere delle figlie;
7) anche per i compleanni vige la regola dell'alternanza e il genitore che non avrà con sé le figlie potrà avere con loro colloqui telefonici;
8) i genitori si impegnano, se necessario, a intraprendere un percorso di mediazione famigliare qualora non riuscissero a trovare soluzioni condivise nella gestione delle figlie. 9) Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie in favore delle figlie spetteranno al 50% per ciascun genitore, così come le detrazioni per carichi di famiglia. 10) La sig.ra
ed il sig. prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei Parte_2 Pt_1 Per passaporti, consentendo altresì che ciascun genitore possa inserire le figlie minori e
nel proprio passaporto;
11) Viene riconosciuto il diritto della sig.ra Per_2 Parte_2 di richiedere gli assegni familiari eventualmente erogati dall'Inps ed ogni altro tipo di provvidenza eventualmente erogata dagli Enti Pubblici a favore delle figlie e del nucleo familiare, ivi compreso l' AUU, fatte salve le detrazioni nella misura di legge. 12) Il sig.
e la sig.ra si dichiarano economicamente indipendenti Parte_1 Parte_2 senza attribuzioni dell'uno a favore dell'altra e viceversa, a titolo di mantenimento nonché per questioni economico-patrimoniali. 13) Le competenze e spese di assistenza e rappresentanza legale, nel presente procedimento di separazione, sono ripartite al 50% tra il sig. e la sig.ra ”. Parte_1 Parte_2
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2020, con omologa di data 16.03.2020 del Tribunale di Trento, depositata in data 31.03.2020, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 17.06.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70. È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 17 giugno 2025, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AN IO (VR), in data 1.09.2012 (matrimonio trascritto nel Comune di IO, al n. 28, parte II, Serie A, anno 2012) da , nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 14.10.1984, alle condizioni riportate in parte motiva;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
UR Di ER