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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/07/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di EN
nella persona dei magistrati
Dott.ssa Marianna SERRAO Presidente rel.
Dott. Michele MOGGI Giudice
Dott.ssa Valentina LISI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N.919/25 R.G. promossa da:
, C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), , rappresentati e difesi - come da
[...] C.F._2 procura in atti - dall'Avv. Nunzia Basile (C.F. del Foro C.F._3 di IE ed elettivamente domiciliata nel di lei studio corrente in Poggibonsi Viale Marconi n.20 .
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 4.4.2025)
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate nelle note scritte di partecipazione all'udienza del 10.7.2025
Motivi della decisione
Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 1.4.2025 , e Parte_1 Parte_2 genitori del minore nato a [...] il [...] a Persona_1 seguito della loro unione e convivenza more uxorio, hanno assunto , terminata la relazione , di aver raggiunto un accordo per la gestione del figlio minore,
Hanno quindi chiesto l'accoglimento del ricorso alle seguenti condizioni
A) affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento e Per_1 residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
B) Il Sig. , avrà la facoltà di tenere con sé il Parte_3 figlio almeno un giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
Il padre potrà, altresì, tenere con se il figlio alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10,00 alle ore 21,00 Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di Per_1
C) Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. Parte_2
avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del 26 dicembre e
[...] del 01 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 20,00 . Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere Parte_2 con il figlio un intero pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 21,00, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre Per_1
e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di Parte_2 trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig.
[...]
genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo Parte_2 delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la Sig.ra Parte_1
decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne
[...] notizia al Sig. con congruo preavviso, Parte_2 indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
D) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra Pt_2 Parte_2
il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie Parte_1 dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio dietro semplice Per_1 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione. L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre.
E) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i Parte_2 sopracitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
F) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
G) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
H) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano.
I) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio come da decreto del 4.4.2025
Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse del minore , possono essere recepite dal Collegio . Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 4.4.2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI EN
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , e ( generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) provvede come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva.
Cosi deciso in IE , Camera di Consiglio .21.7.2025
La Presidente rel
Marianna Serrao
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi