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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 841/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2022 da in persona del suo Parte_1 liquidatore pro tempore elettivamente domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria, 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Reho, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, convenuto contumace e contro
, in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici, in Via Freguglia, n. 1, domicilia;
convenuto OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
1) sospendere ex art. 624 c.p.c., inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di Cont apposita udienza, e con valenza cautelare anticipatoria, l'esecuzione dell di eseguita da , o comunque il relativo CP_2 Controparte_1 processo, con ogni conseguente pronuncia ex art. 618 bis c.p.c. in ordine al successivo giudizio di merito, nel quale si chiede di dichiarare la nullità e/o
1 invalidità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 068 2021 00779423 36 001 e di tutti gli atti conseguenti e successivi, o comunque di sospendere l'efficacia Cont esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione dell' di n. 11 del 20.01.2020, in CP_2 attesa dell'esito del giudizio di merito pendente sulla legittimità o meno della predetta ingiunzione;
2) in via subordinata: sospendere il presente processo esecutivo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., attesa l'impugnazione della sentenza n. 371/2021 del Tribunale di Firenze, e dunque la pendenza del giudizio di merito sulla legittimità o Cont meno dell'ordinanza di ingiunzione dell' di n. 11 del 20.01.2020 CP_2
3) con vittoria di spese e compensi professionali.
PER IL CONVENUTO ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FIRENZE:
1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso e comunque rigettare l'istanza sollevata ai sensi dell'art. 624 c.p.c. per insussistenza dei presupposti cautelari richiesti dalla legge;
2) rigettare l'istanza sollevata ai sensi dell'art. 337 c.p.c in quanto non emergono i requisiti richiesti dalla legge ed inoltre la sentenza di appello ha confermato l'ordinanza di ingiunzione di pagamento;
3) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_2
;
[...]
4) nel merito, rigettare l'opposizione all'esecuzione in quanto manifestamente destituita di fondamento e per l'effetto condannare alla refusione delle spese anche ai sensi dell'art. 96 I e III comma c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in via telematica in data 25 novembre 2022, ricorreva al Tribunale di Milano, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti della e Controparte_1 dell' . Controparte_2
Rilevava la società opponente che con cartella di pagamento n. 068 2021 00779423 36 001, pervenuta il 13 ottobre 2022, Controparte_1
aveva intimato alla società il pagamento, entro sessanta giorni,
[...] della somma di € 16.305,26 (doc. 1 fasc. ric.). L'atto prodromico cui la cartella di pagamento si riferiva era l'ordinanza Cont Ingiunzione dell' di n. 11 del 20 gennaio 2020, per € 13.187,20 CP_2 notificata ad in qualità di Parte_1
“coobbligato”, il 23 gennaio 2020. chiedeva che fosse sospesa l'efficacia Parte_1 esecutiva del titolo o, in subordine, che fosse sospeso l'attuale processo.
2 La società riferiva, in diritto, che l'ordinanza ingiunzione, titolo alla base della cartella di pagamento, era tuttora in contestazione, dato che era stata a suo tempo opposta avanti al Tribunale di Firenze, con esito negativo ed attuale pendenza del ricorso in appello. Attesa la non azionabilità nel giudizio di appello dell'istanza di sospensione ex art. 431 c.p.c., a causa del mancato inizio dell'esecuzione forzata, la CP_4 intendeva richiedere la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ex art. 615, comma 1, c.p.c. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto Controparte_2
producendo la sentenza reiettiva del ricorso in appello
[...] emessa dalla Corte di Appello di Firenze. Chiedeva pertanto la revoca o comunque il rigetto dell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 337 c.p.c e il rigetto del ricorso in opposizione.
Nessuno si costituiva per l' Controparte_1 che veniva dichiarata contumace.
All'udienza dell'11 maggio 2023, le parti discutevano sull'opportunità di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia definitiva sull'impugnazione Cont dell'ordinanza ingiunzione di , visto che la causa pendeva avanti la Corte di cassazione. Con ordinanza riservata dell'11 maggio 2023, il Tribunale disponeva la sospensione del giudizio, ex art. 337 secondo comma c.p.c. Con ricorso depositato in via telematica in data 22 luglio 2025, l' chiedeva la Controparte_2 riassunzione del giudizio, essendo stata pubblicata l'ordinanza della Corte di Cassazione in data 11 luglio 2025. All'udienza del 15 settembre 2025, pertanto, le parti concludevano come da atti introduttivi ed il Tribunale decideva come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In sede di discussione, il Difensore di ha Parte_1 rimarcato di non avere mandato dalla procedura, e ha eccepito l'omessa notifica del ricorso in riassunzione alla procedura medesima, sebbene al Difensore già costituito. L'Avvocatura dello Stato, al contrario, ha chiesto procedersi oltre nel giudizio, ritenendo eloquente la presenza del Difensore nell'odierna udienza. Invero, l'atto interruttivo (la sentenza Tribunale di Lodi del 18 febbraio 2025) è stato depositato agli atti in via telematica il 12 marzo 2025, ma alla successiva udienza (dell'11 maggio 2025) il Difensore della parte opponente ha chiesto (non l'interruzione ma) la sospensione del giudizio in attesa dell'esito finale del procedimento di impugnazione della cartella n. 068 2021 00779423 36 001.
3 Si deve fare quindi riferimento all'ultrattività del mandato difensivo, che è il principio secondo cui il mandato conferito al Difensore continua a produrre effetti anche dopo l'estinzione del soggetto rappresentato, purché l'evento interruttivo (come la sopravvenuta liquidazione giudiziale della parte) non sia stato formalmente dichiarato nel processo. Se il Difensore, cioè, non dichiara l'evento interruttivo (come la liquidazione giudiziale) nei modi e nei tempi previsti dall'art. 300 c.p.c., ed anzi fa procedere il giudizio in via ordinaria, si applica il principio dell'ultrattività ed il Difensore continua a rappresentare la parte. Peraltro, la procedura di il liq. giud. risulta difesa Parte_1 dall'Avv. Reho anche avanti la Corte di Cassazione ed il fatto che Parte_1 sia stata collocata in liquidazione giudiziale il 18 febbraio 2025, è
[...] circostanza che è stata ritenuta dalla pronunzia di Cassazione come “irrilevante” (§ 1 della motivazione di Cass., 11 luglio 2025, n. 16180), nella discussione in camera di consiglio avvenuta l'8 aprile 2025. L'eccezione va quindi rigettata ed il giudizio può essere deciso nel merito.
2. Il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto da Parte_1 in liquidazione giudiziale va rigettato.
[...]
Come riferito sopra, ha chiesto la sospensione ex art. Parte_1
337 c.p.c. di questo procedimento di impugnazione della cartella n. 068 2021 00779423 36 001, in attesa della pronunzia definitiva sull'impugnazione Cont dell'Ordinanza Ingiunzione dell' di n. 11 del 20 gennaio 2020, per € CP_2
13.187,20, ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 e dell'art. 6 D.lgs. n. 150/2011 da parte di liquidazione giudiziale. Parte_1 Cont L'esito finale del giudizio di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione di è stato raggiunto con l'ordinanza della S.C. dell'11 luglio 2025 n. 16180, prodotta Cont dall' , con cui il ricorso della società opponente è stato rigettato, con condanna alle spese.
3. Poiché la pendenza del giudizio presupposto (sul titolo principale) era l'unica ragione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il definitivo rigetto nella causa principale determina ipso facto anche il rigetto del ricorso in questa causa.
4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione patrimoniale della ricorrente) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio, non ricorrendo i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta l'opposizione di n liquidazione giudiziale;
Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 15 settembre 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2022 da in persona del suo Parte_1 liquidatore pro tempore elettivamente domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria, 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Reho, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, convenuto contumace e contro
, in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici, in Via Freguglia, n. 1, domicilia;
convenuto OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
1) sospendere ex art. 624 c.p.c., inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di Cont apposita udienza, e con valenza cautelare anticipatoria, l'esecuzione dell di eseguita da , o comunque il relativo CP_2 Controparte_1 processo, con ogni conseguente pronuncia ex art. 618 bis c.p.c. in ordine al successivo giudizio di merito, nel quale si chiede di dichiarare la nullità e/o
1 invalidità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 068 2021 00779423 36 001 e di tutti gli atti conseguenti e successivi, o comunque di sospendere l'efficacia Cont esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione dell' di n. 11 del 20.01.2020, in CP_2 attesa dell'esito del giudizio di merito pendente sulla legittimità o meno della predetta ingiunzione;
2) in via subordinata: sospendere il presente processo esecutivo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., attesa l'impugnazione della sentenza n. 371/2021 del Tribunale di Firenze, e dunque la pendenza del giudizio di merito sulla legittimità o Cont meno dell'ordinanza di ingiunzione dell' di n. 11 del 20.01.2020 CP_2
3) con vittoria di spese e compensi professionali.
PER IL CONVENUTO ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FIRENZE:
1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso e comunque rigettare l'istanza sollevata ai sensi dell'art. 624 c.p.c. per insussistenza dei presupposti cautelari richiesti dalla legge;
2) rigettare l'istanza sollevata ai sensi dell'art. 337 c.p.c in quanto non emergono i requisiti richiesti dalla legge ed inoltre la sentenza di appello ha confermato l'ordinanza di ingiunzione di pagamento;
3) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_2
;
[...]
4) nel merito, rigettare l'opposizione all'esecuzione in quanto manifestamente destituita di fondamento e per l'effetto condannare alla refusione delle spese anche ai sensi dell'art. 96 I e III comma c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in via telematica in data 25 novembre 2022, ricorreva al Tribunale di Milano, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti della e Controparte_1 dell' . Controparte_2
Rilevava la società opponente che con cartella di pagamento n. 068 2021 00779423 36 001, pervenuta il 13 ottobre 2022, Controparte_1
aveva intimato alla società il pagamento, entro sessanta giorni,
[...] della somma di € 16.305,26 (doc. 1 fasc. ric.). L'atto prodromico cui la cartella di pagamento si riferiva era l'ordinanza Cont Ingiunzione dell' di n. 11 del 20 gennaio 2020, per € 13.187,20 CP_2 notificata ad in qualità di Parte_1
“coobbligato”, il 23 gennaio 2020. chiedeva che fosse sospesa l'efficacia Parte_1 esecutiva del titolo o, in subordine, che fosse sospeso l'attuale processo.
2 La società riferiva, in diritto, che l'ordinanza ingiunzione, titolo alla base della cartella di pagamento, era tuttora in contestazione, dato che era stata a suo tempo opposta avanti al Tribunale di Firenze, con esito negativo ed attuale pendenza del ricorso in appello. Attesa la non azionabilità nel giudizio di appello dell'istanza di sospensione ex art. 431 c.p.c., a causa del mancato inizio dell'esecuzione forzata, la CP_4 intendeva richiedere la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ex art. 615, comma 1, c.p.c. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto Controparte_2
producendo la sentenza reiettiva del ricorso in appello
[...] emessa dalla Corte di Appello di Firenze. Chiedeva pertanto la revoca o comunque il rigetto dell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 337 c.p.c e il rigetto del ricorso in opposizione.
Nessuno si costituiva per l' Controparte_1 che veniva dichiarata contumace.
All'udienza dell'11 maggio 2023, le parti discutevano sull'opportunità di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia definitiva sull'impugnazione Cont dell'ordinanza ingiunzione di , visto che la causa pendeva avanti la Corte di cassazione. Con ordinanza riservata dell'11 maggio 2023, il Tribunale disponeva la sospensione del giudizio, ex art. 337 secondo comma c.p.c. Con ricorso depositato in via telematica in data 22 luglio 2025, l' chiedeva la Controparte_2 riassunzione del giudizio, essendo stata pubblicata l'ordinanza della Corte di Cassazione in data 11 luglio 2025. All'udienza del 15 settembre 2025, pertanto, le parti concludevano come da atti introduttivi ed il Tribunale decideva come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In sede di discussione, il Difensore di ha Parte_1 rimarcato di non avere mandato dalla procedura, e ha eccepito l'omessa notifica del ricorso in riassunzione alla procedura medesima, sebbene al Difensore già costituito. L'Avvocatura dello Stato, al contrario, ha chiesto procedersi oltre nel giudizio, ritenendo eloquente la presenza del Difensore nell'odierna udienza. Invero, l'atto interruttivo (la sentenza Tribunale di Lodi del 18 febbraio 2025) è stato depositato agli atti in via telematica il 12 marzo 2025, ma alla successiva udienza (dell'11 maggio 2025) il Difensore della parte opponente ha chiesto (non l'interruzione ma) la sospensione del giudizio in attesa dell'esito finale del procedimento di impugnazione della cartella n. 068 2021 00779423 36 001.
3 Si deve fare quindi riferimento all'ultrattività del mandato difensivo, che è il principio secondo cui il mandato conferito al Difensore continua a produrre effetti anche dopo l'estinzione del soggetto rappresentato, purché l'evento interruttivo (come la sopravvenuta liquidazione giudiziale della parte) non sia stato formalmente dichiarato nel processo. Se il Difensore, cioè, non dichiara l'evento interruttivo (come la liquidazione giudiziale) nei modi e nei tempi previsti dall'art. 300 c.p.c., ed anzi fa procedere il giudizio in via ordinaria, si applica il principio dell'ultrattività ed il Difensore continua a rappresentare la parte. Peraltro, la procedura di il liq. giud. risulta difesa Parte_1 dall'Avv. Reho anche avanti la Corte di Cassazione ed il fatto che Parte_1 sia stata collocata in liquidazione giudiziale il 18 febbraio 2025, è
[...] circostanza che è stata ritenuta dalla pronunzia di Cassazione come “irrilevante” (§ 1 della motivazione di Cass., 11 luglio 2025, n. 16180), nella discussione in camera di consiglio avvenuta l'8 aprile 2025. L'eccezione va quindi rigettata ed il giudizio può essere deciso nel merito.
2. Il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto da Parte_1 in liquidazione giudiziale va rigettato.
[...]
Come riferito sopra, ha chiesto la sospensione ex art. Parte_1
337 c.p.c. di questo procedimento di impugnazione della cartella n. 068 2021 00779423 36 001, in attesa della pronunzia definitiva sull'impugnazione Cont dell'Ordinanza Ingiunzione dell' di n. 11 del 20 gennaio 2020, per € CP_2
13.187,20, ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 e dell'art. 6 D.lgs. n. 150/2011 da parte di liquidazione giudiziale. Parte_1 Cont L'esito finale del giudizio di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione di è stato raggiunto con l'ordinanza della S.C. dell'11 luglio 2025 n. 16180, prodotta Cont dall' , con cui il ricorso della società opponente è stato rigettato, con condanna alle spese.
3. Poiché la pendenza del giudizio presupposto (sul titolo principale) era l'unica ragione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il definitivo rigetto nella causa principale determina ipso facto anche il rigetto del ricorso in questa causa.
4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione patrimoniale della ricorrente) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio, non ricorrendo i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta l'opposizione di n liquidazione giudiziale;
Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 15 settembre 2025. Il giudice
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