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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 476/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 476/2025 promossa da:
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alberto Bossio
RICORRENTE
e
( ), difeso e rappresentato dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Valentina Napoleoni
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto con rito civile in data 21.03.2003 in Per_ Livorno con il signor e la nascita dei figli e Controparte_1 Per_1 rispettivamente il 04.05.2003 ed il 29.03.2007, quest'ultimo divenuto medio tempore maggiorenne, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale per il venir meno dell'affectio coniugalis, con conseguente sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della vita matrimoniale, con ricorso depositato in data 27.2.2025 e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa Parte_1 per sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle Controparte_1 condizioni che si riportano: “ 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 Controparte_1
Imerese (Pa) il 28.03.1977; 2) affidare il figlio nato a [...] il Persona_3
1 29.03.2007 ad entrambi i genitori;
3) conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
4) disporre il collocamento del detto minoro presso la madre, odierna ricorrente, presso la abitazione sita in Livorno, via Tiberini n. 6; 5) disporre le modalità di frequentazione ad opera del padre, secondo le indicazioni che emergeranno in corso di causa o quelle meglio viste dal Tribunale;
6) stabilire l'obbligo di contribuzione del padre per ciascun figlio nella somma mensile di € 300,00 ciascuno o secondo quanto risulterà dovuto in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità scolastiche, mediche e sportive dei figli. 8) Porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della Sig. ra Controparte_1
dell'importo di € 500,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in Parte_1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda. La somma
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
9) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Livorno, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Con vittoria di spese e competenze.”
Si costituiva in causa il signor il quale, preso atto della Controparte_1 volontà della moglie di volersi separare, non si opponeva alla richiesta di separazione, ma contestava le pretese economiche avanzate dalla moglie, in particolare con riferimento alla richiesta della di un contributo al Parte_1 mantenimento in suo favore, in ragione di una evidente sperequazione reddituale tra le parti. Il resistente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli pari ad € CP_1
150,00 per ciascun figlio, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a ciascun figlio;
la somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat, senza alcuna necessità di formale richiesta scritta;
3) le spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
4) l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra 5) Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
All'udienza di prima comparizione delle parti del 19/6/2025, all'esito di ampia discussione, le parti si accordavano dando atto di voler definire la separazione alle seguenti condizioni: “[…] Il signor corrisponderà alla signora CP_1
500,00 euro di mantenimento mensile per entrambi i figli (250,00 per Parte_1 ciascun figlio) a decorrere dal mese di luglio 2025, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT e da pagarsi entro il 20 di ogni mese;
2 Il signor provvederà a corrispondere alla signora la somma di euro CP_1 Parte_1
300,00 a titolo di mantenimento per entrambi i figli per il mese di febbraio 2025;
i genitori provvederanno a dividere al 50% le spese straordinarie necessarie per i figli, spese che dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate ai fini del rimborso;
le stesse dovranno essere identificate sulla base del protocollo CNF.
l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal signor CP_1 il signor corrisponderà alla signora a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento l'importo di euro 150,00, a decorrere dal mese di luglio 2025 e fino al mese di dicembre 2025 compreso. Spese di lite compensate.”
I procuratori delle parti chiedevano la trasformazione del procedimento in consensuale e la rimessione degli atti al Collegio per la decisione con rinuncia alla fissazione di ulteriore udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e agli ulteriori scritti difensivi, concludendo congiuntamente come da accordo assunto dalle parti.
Il Giudice, dopo aver autorizzato i coniugi a vivere separati, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti può far intendere la separazione come congiuntamente proposta.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono quindi essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse dei figli, benché maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere
[...] all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 21.03.2003 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune
- atto n. 34 - parte 1 - Anno 2003;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1) Il signor corrisponderà alla signora 500,00 euro di CP_1 Parte_1 mantenimento mensile per entrambi i figli (250,00 per ciascun figlio) a decorrere dal mese di luglio 2025, somma annualmente rivalutabile secondo
ISTAT e da pagarsi entro il 20 di ogni mese;
2) Il signor provvederà a corrispondere alla signora la CP_1 Parte_1 somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento per entrambi i figli per il mese di febbraio 2025;
3) i genitori provvederanno a dividere al 50% le spese straordinarie necessarie per i figli, spese che dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate ai fini del rimborso;
le stesse dovranno essere identificate sulla base del protocollo CNF;
4) l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal signor
CP_1
5) il signor corrisponderà alla signora a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento l'importo di euro 150,00, a decorrere dal mese di luglio 2025 e fino al mese di dicembre 2025 compreso;
6) Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 23.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 476/2025 promossa da:
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alberto Bossio
RICORRENTE
e
( ), difeso e rappresentato dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Valentina Napoleoni
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto con rito civile in data 21.03.2003 in Per_ Livorno con il signor e la nascita dei figli e Controparte_1 Per_1 rispettivamente il 04.05.2003 ed il 29.03.2007, quest'ultimo divenuto medio tempore maggiorenne, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale per il venir meno dell'affectio coniugalis, con conseguente sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della vita matrimoniale, con ricorso depositato in data 27.2.2025 e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa Parte_1 per sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle Controparte_1 condizioni che si riportano: “ 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 Controparte_1
Imerese (Pa) il 28.03.1977; 2) affidare il figlio nato a [...] il Persona_3
1 29.03.2007 ad entrambi i genitori;
3) conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
4) disporre il collocamento del detto minoro presso la madre, odierna ricorrente, presso la abitazione sita in Livorno, via Tiberini n. 6; 5) disporre le modalità di frequentazione ad opera del padre, secondo le indicazioni che emergeranno in corso di causa o quelle meglio viste dal Tribunale;
6) stabilire l'obbligo di contribuzione del padre per ciascun figlio nella somma mensile di € 300,00 ciascuno o secondo quanto risulterà dovuto in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità scolastiche, mediche e sportive dei figli. 8) Porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della Sig. ra Controparte_1
dell'importo di € 500,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in Parte_1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda. La somma
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
9) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Livorno, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Con vittoria di spese e competenze.”
Si costituiva in causa il signor il quale, preso atto della Controparte_1 volontà della moglie di volersi separare, non si opponeva alla richiesta di separazione, ma contestava le pretese economiche avanzate dalla moglie, in particolare con riferimento alla richiesta della di un contributo al Parte_1 mantenimento in suo favore, in ragione di una evidente sperequazione reddituale tra le parti. Il resistente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli pari ad € CP_1
150,00 per ciascun figlio, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a ciascun figlio;
la somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat, senza alcuna necessità di formale richiesta scritta;
3) le spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
4) l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra 5) Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
All'udienza di prima comparizione delle parti del 19/6/2025, all'esito di ampia discussione, le parti si accordavano dando atto di voler definire la separazione alle seguenti condizioni: “[…] Il signor corrisponderà alla signora CP_1
500,00 euro di mantenimento mensile per entrambi i figli (250,00 per Parte_1 ciascun figlio) a decorrere dal mese di luglio 2025, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT e da pagarsi entro il 20 di ogni mese;
2 Il signor provvederà a corrispondere alla signora la somma di euro CP_1 Parte_1
300,00 a titolo di mantenimento per entrambi i figli per il mese di febbraio 2025;
i genitori provvederanno a dividere al 50% le spese straordinarie necessarie per i figli, spese che dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate ai fini del rimborso;
le stesse dovranno essere identificate sulla base del protocollo CNF.
l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal signor CP_1 il signor corrisponderà alla signora a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento l'importo di euro 150,00, a decorrere dal mese di luglio 2025 e fino al mese di dicembre 2025 compreso. Spese di lite compensate.”
I procuratori delle parti chiedevano la trasformazione del procedimento in consensuale e la rimessione degli atti al Collegio per la decisione con rinuncia alla fissazione di ulteriore udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e agli ulteriori scritti difensivi, concludendo congiuntamente come da accordo assunto dalle parti.
Il Giudice, dopo aver autorizzato i coniugi a vivere separati, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti può far intendere la separazione come congiuntamente proposta.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono quindi essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse dei figli, benché maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere
[...] all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 21.03.2003 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune
- atto n. 34 - parte 1 - Anno 2003;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1) Il signor corrisponderà alla signora 500,00 euro di CP_1 Parte_1 mantenimento mensile per entrambi i figli (250,00 per ciascun figlio) a decorrere dal mese di luglio 2025, somma annualmente rivalutabile secondo
ISTAT e da pagarsi entro il 20 di ogni mese;
2) Il signor provvederà a corrispondere alla signora la CP_1 Parte_1 somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento per entrambi i figli per il mese di febbraio 2025;
3) i genitori provvederanno a dividere al 50% le spese straordinarie necessarie per i figli, spese che dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate ai fini del rimborso;
le stesse dovranno essere identificate sulla base del protocollo CNF;
4) l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal signor
CP_1
5) il signor corrisponderà alla signora a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento l'importo di euro 150,00, a decorrere dal mese di luglio 2025 e fino al mese di dicembre 2025 compreso;
6) Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 23.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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