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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
SS NO, LA
MARGIOCCO MIRKO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1547/2022 depositato il 14/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 345/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAVENNA sez.
2 e pubblicata il 03/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO BONARIO n. 00148422025 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vd. appello
Resistente/Appellato: vd. memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso bonario n. T201125120730470560000002, notificato il 19 gennaio 2021 dall'Agenzia delle Entrate – DP relativo all'anno d'imposta 2019 per € 20.062,63, per IRPEF 2019 (ritenute d'acconto), oltre interessi e sanzioni assumendo che la società aveva effettuato versamenti F24 “a zero” compensando il debito con un credito IVA di € 80.000, ceduto da Società_1
S.r.l. (atto notarile del 20/09/2018) e successivamente oggetto di accollo interno (aprile 2019).
In particolare, la società lamentava un vizio di notifica dell'avviso bonario e, nel merito, la necessità che, nel caso di specie, per disconoscere la compensazione (peraltro operata legittimamente atteso che l'accollo con compensazione era consentito prima del divieto introdotto dal D.L. 124/2019) sarebbe stata necessaria l'emissione di un avviso di accertamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Ravenna che assumeva l'infondatezza del ricorso e insisteva per la correttezza del proprio operato.
La Corte di Giustizia di primo grado respingeva il ricorso (con spese compensate stante la natura interpretativa della controversia) ritenendo che l'avviso bonario fosse stato correttamente emesso a seguito di controllo automatizzato (artt. 36-bis e 54-bis) ragione per cui non sarebbe stata necessaria l'emissione di un avviso di accertamento e, nel merito, rilevando che nel caso concreto, mancava l'adesione dell'Agenzia e il credito era già della ricorrente, non dell'accollante e quindi la compensazione intersoggettiva sarebbe stata ammessa solo nei limiti di legge e, fino al 27/10/2019, solo con accollo esterno con adesione dell'Amministrazione
(art. 1273 c.c. e art. 8 L. 212/2000).
La società presentava quindi appello insistendo nelle proprie argomentazioni evidenziando inoltre la contraddittorietà della sentenza atteso che i giudici hanno riqualificato l'operazione come compensazione, mentre l'avviso la qualificava come accollo.
Si costituiva l'Agenzia che insisteva per il rigetto dell'appello.
Nelle more del giudizio parte appellante presentava rinuncia all'appello con richiesta di compensazione delle spese che veniva accettata dalla controparte. Parte appellante incidentale accettava tale rinuncia rinunziando a sua volta al propri appello e concludeva per la compensazione delle spese. All'udienza del 16 febbraio
2026 il procedimento veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi è stata rinuncia all'appello con conseguente accettazione con richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 44 della legge sul processo tributario. L'accordo si estende anche alle spese di lite che vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. DICHIARA estinto il processo per rinuncia.
2. SPESE COMPENSATE anche in questo grado.
Bologna, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Massimiliano Rossi)
IL PRESIDENTE
(dott. Marco D'Orazi)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
SS NO, LA
MARGIOCCO MIRKO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1547/2022 depositato il 14/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 345/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAVENNA sez.
2 e pubblicata il 03/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO BONARIO n. 00148422025 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vd. appello
Resistente/Appellato: vd. memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso bonario n. T201125120730470560000002, notificato il 19 gennaio 2021 dall'Agenzia delle Entrate – DP relativo all'anno d'imposta 2019 per € 20.062,63, per IRPEF 2019 (ritenute d'acconto), oltre interessi e sanzioni assumendo che la società aveva effettuato versamenti F24 “a zero” compensando il debito con un credito IVA di € 80.000, ceduto da Società_1
S.r.l. (atto notarile del 20/09/2018) e successivamente oggetto di accollo interno (aprile 2019).
In particolare, la società lamentava un vizio di notifica dell'avviso bonario e, nel merito, la necessità che, nel caso di specie, per disconoscere la compensazione (peraltro operata legittimamente atteso che l'accollo con compensazione era consentito prima del divieto introdotto dal D.L. 124/2019) sarebbe stata necessaria l'emissione di un avviso di accertamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Ravenna che assumeva l'infondatezza del ricorso e insisteva per la correttezza del proprio operato.
La Corte di Giustizia di primo grado respingeva il ricorso (con spese compensate stante la natura interpretativa della controversia) ritenendo che l'avviso bonario fosse stato correttamente emesso a seguito di controllo automatizzato (artt. 36-bis e 54-bis) ragione per cui non sarebbe stata necessaria l'emissione di un avviso di accertamento e, nel merito, rilevando che nel caso concreto, mancava l'adesione dell'Agenzia e il credito era già della ricorrente, non dell'accollante e quindi la compensazione intersoggettiva sarebbe stata ammessa solo nei limiti di legge e, fino al 27/10/2019, solo con accollo esterno con adesione dell'Amministrazione
(art. 1273 c.c. e art. 8 L. 212/2000).
La società presentava quindi appello insistendo nelle proprie argomentazioni evidenziando inoltre la contraddittorietà della sentenza atteso che i giudici hanno riqualificato l'operazione come compensazione, mentre l'avviso la qualificava come accollo.
Si costituiva l'Agenzia che insisteva per il rigetto dell'appello.
Nelle more del giudizio parte appellante presentava rinuncia all'appello con richiesta di compensazione delle spese che veniva accettata dalla controparte. Parte appellante incidentale accettava tale rinuncia rinunziando a sua volta al propri appello e concludeva per la compensazione delle spese. All'udienza del 16 febbraio
2026 il procedimento veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi è stata rinuncia all'appello con conseguente accettazione con richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 44 della legge sul processo tributario. L'accordo si estende anche alle spese di lite che vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. DICHIARA estinto il processo per rinuncia.
2. SPESE COMPENSATE anche in questo grado.
Bologna, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Massimiliano Rossi)
IL PRESIDENTE
(dott. Marco D'Orazi)