2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ((regionale)) ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.