Articolo 16 della Legge 21 ottobre 1950, n. 981
Articolo 15Articolo 17
Versione
2 gennaio 1951
Art. 16.
Per gli effetti di cui all' art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 568 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (5° provvedimento).
Entrata in vigore il 2 gennaio 1951