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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/12/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 316/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AT ET ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 316/2024 promossa da:
C.F. , residente a [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa, per delega depositata con successivo atto di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Erik Martellani del Foro di Trieste, presso il cui studio in via della Ginnastica n. 24 – Trieste é elettivamente domiciliata;
appellante contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dd. 12.10.2022, dall'Avv. Andrea Piras (C.F.
PEC e dall'Avv. Alberto C.F._2 Email_1
Pasino (C.F. , PEC del C.F._3 Email_2
Foro di Trieste, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec:
Email_1 appellato CONCLUSIONI Le parti appellanti hanno concluso come da note scritte di udienza del 2.12.2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto innanzi all'intestato Tribunale di Trieste il Condominio appellato per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In Via Principale: ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello formulato con il presente ricorso in appello e, conseguentemente, riformare la sentenza di I° grado del Giudice di Pace di Trieste n. 275/2023 d.d. 14 giugno 2023, pubblicata il 27/06/2023 e mai notificata, e per l'effetto accertare e dichiarare invalida, nulla o quantomeno annullabile la delibera del condominio di Via Pitacco nr. 12 – 14 (Trieste) di data 25/10/2021 nella parte in cui al punto 3) dell'ordine del giorno viene deliberato di applicare la sanzione di Euro 800,00 alla condomina sig. ra ”. Parte_1
Si è costituito in giudizio il il quale ha resistito alla domanda avversaria, CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare l'appello proposto da e confermare la sentenza n. 275/2023, dd. 14.6.2023, Controparte_2 pronunciata dal Giudice di Pace di Trieste sub R.G. 1673/2022; condannare
[...]
a rifondere al condominio le spese del presente grado di giudizio.” Parte_1
La prima udienza era differita al 30.5.2024. Con provvedimento del 4.6.2024 il processo era rinviato per la decisione al 2.12.2025 concedendo termine per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 la causa era assegnata allo scrivente Giudice che, con decreto del 9.11.2025, confermava l'udienza già fissata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. disponendo che la stessa fosse trattata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. L'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c. Come evincibile dagli atti di primo grado e dalla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trieste n. 275/2023 il giudizio ha ad oggetto una domanda volta alla declaratoria di nullità o annullabilità della delibera condominiale con cui veniva irrogata all'appellante la sanzione die uro 800,00. La causa rientrava quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 113 comma 2 c.p.c. per cui
“Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile”. Al riguardo infatti si richiami l'orientamento per cui: “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (Cass. Pen. Sez. 2 - , Ordinanza n. 769 del 19/01/2021 (Rv. 660123 - 01)
pag. 2/4 L'art. 339 c.p.c. recita invece che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. L'inammissibilità dell'appello per la ragione suddetta, essendo questione attinente ai presupposti dell'impugnazione, è senza dubbio rilevabile d'ufficio fermo restando che è stata eccepita da parte convenuta nelle memorie conclusive (Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 22256 del 25/09/2017 (Rv. 645418 - 01). Ebbene nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione in appello, non risulta che il gravame sia fondato su doglianze relative a violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie o sui principi regolatori della materia:
“In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022 (Rv. 665198 - 01) Segnatamente l'appellante propone tre motivi di appello tutti rubricati “violazione delle norme sul procedimento” senza tuttavia che possa effettivamente ravvisarsi un contenuto della doglianza relativo all'errata applicazione di detta normativa. In merito la Cassazione ha precisato che: “Per "norme sul procedimento" - la cui violazione, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., rende appellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda. (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27384 del 19/09/2022 (Rv. 665949 - 01). Con il primo motivo di appello si afferma che il contenuto dell'annotazione di servizio sarebbe dovuto confluire nell'istruttoria per il tramite dell'interrogatorio formale o con atto sottoscritto dalla parte attrice”. In disparte la considerazione per cui il portato probatorio di detta annotazione è confermato dalle altre dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio di prime cure e che già autonomamente avrebbe giustificato in convincimento del giudicante, va rilevato che l'annotazione di servizio del NORM CC Legione di Trieste del 6.8.2021 è integralmente confluita nel fascicolo per il valore documentale e quindi le osservazioni dell'appellante sono del tutto estranee a violazioni di regole del procedimento. Lo stesso vale per il secondo motivo ove si evoca anche la violazione dei principi regolatori della materia. In verità l'appellante critica la valutazione del compendio probatorio, segnatamente delle prove dichiarative, da parte del Giudice di Pace e non indica nessuna specifica pag. 3/4 violazione né di regole del procedimento né dei principi informatori se non richiamando genericamente, in rubrica, gli art. 10, 115, 116 c.p.c. e 24 Cost. Il Giudice a quo ha fatto buon governo delle norme di diritto e di fatto il giudizio ex art. 113 comma 2 c.p.c. si è risolto conformemente a quello derivante dalla applicazione delle norme di diritto e non è emerso alcun elemento alla cui stregua ritenere che il giudicante si sia spinto a fondare la propria decisione su considerazioni “extra giuridiche” o su ragionamenti che contraddicessero l'ordinamento ed i suoi principi generali, né che confliggessero con l'esigenza di una tutela giurisdizionale dei diritti delle parti (Corte Cost. 206/2024). Anche il terzo motivo non attiene ad alcuna violazione procedimentale bensì alla condanna alle spese che è stata correttamente posta a carico dell'attrice in ragione del principio della soccombenza essendo stata rigettata la domanda principale di nullità o annullamento della delibera. Al riguardo peraltro si richiama l'indirizzo: “Nei giudizi previsti dall'art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità anche in ordine alla quantificazione delle spese processuali, con la conseguenza che è inammissibile l'appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono "norme sul procedimento" né "principi regolatori della materia". Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 1517 del 15/01/2024 (Rv. 670227 - 01) L'appello è quindi inammissibile e le spese di lite seguono anche in questo caso la soccombenza e sono liquidate nella misura minima ex DM 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello iscritto al n.r.g. 316/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 275/2023 emessa dal Giudice di Pace di Trieste;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite che liquida in euro 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 2.12.2025
Il Giudice
AT ET
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AT ET ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 316/2024 promossa da:
C.F. , residente a [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa, per delega depositata con successivo atto di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Erik Martellani del Foro di Trieste, presso il cui studio in via della Ginnastica n. 24 – Trieste é elettivamente domiciliata;
appellante contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dd. 12.10.2022, dall'Avv. Andrea Piras (C.F.
PEC e dall'Avv. Alberto C.F._2 Email_1
Pasino (C.F. , PEC del C.F._3 Email_2
Foro di Trieste, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec:
Email_1 appellato CONCLUSIONI Le parti appellanti hanno concluso come da note scritte di udienza del 2.12.2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto innanzi all'intestato Tribunale di Trieste il Condominio appellato per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In Via Principale: ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello formulato con il presente ricorso in appello e, conseguentemente, riformare la sentenza di I° grado del Giudice di Pace di Trieste n. 275/2023 d.d. 14 giugno 2023, pubblicata il 27/06/2023 e mai notificata, e per l'effetto accertare e dichiarare invalida, nulla o quantomeno annullabile la delibera del condominio di Via Pitacco nr. 12 – 14 (Trieste) di data 25/10/2021 nella parte in cui al punto 3) dell'ordine del giorno viene deliberato di applicare la sanzione di Euro 800,00 alla condomina sig. ra ”. Parte_1
Si è costituito in giudizio il il quale ha resistito alla domanda avversaria, CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare l'appello proposto da e confermare la sentenza n. 275/2023, dd. 14.6.2023, Controparte_2 pronunciata dal Giudice di Pace di Trieste sub R.G. 1673/2022; condannare
[...]
a rifondere al condominio le spese del presente grado di giudizio.” Parte_1
La prima udienza era differita al 30.5.2024. Con provvedimento del 4.6.2024 il processo era rinviato per la decisione al 2.12.2025 concedendo termine per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 la causa era assegnata allo scrivente Giudice che, con decreto del 9.11.2025, confermava l'udienza già fissata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. disponendo che la stessa fosse trattata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. L'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c. Come evincibile dagli atti di primo grado e dalla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trieste n. 275/2023 il giudizio ha ad oggetto una domanda volta alla declaratoria di nullità o annullabilità della delibera condominiale con cui veniva irrogata all'appellante la sanzione die uro 800,00. La causa rientrava quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 113 comma 2 c.p.c. per cui
“Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile”. Al riguardo infatti si richiami l'orientamento per cui: “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (Cass. Pen. Sez. 2 - , Ordinanza n. 769 del 19/01/2021 (Rv. 660123 - 01)
pag. 2/4 L'art. 339 c.p.c. recita invece che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. L'inammissibilità dell'appello per la ragione suddetta, essendo questione attinente ai presupposti dell'impugnazione, è senza dubbio rilevabile d'ufficio fermo restando che è stata eccepita da parte convenuta nelle memorie conclusive (Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 22256 del 25/09/2017 (Rv. 645418 - 01). Ebbene nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione in appello, non risulta che il gravame sia fondato su doglianze relative a violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie o sui principi regolatori della materia:
“In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022 (Rv. 665198 - 01) Segnatamente l'appellante propone tre motivi di appello tutti rubricati “violazione delle norme sul procedimento” senza tuttavia che possa effettivamente ravvisarsi un contenuto della doglianza relativo all'errata applicazione di detta normativa. In merito la Cassazione ha precisato che: “Per "norme sul procedimento" - la cui violazione, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., rende appellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda. (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27384 del 19/09/2022 (Rv. 665949 - 01). Con il primo motivo di appello si afferma che il contenuto dell'annotazione di servizio sarebbe dovuto confluire nell'istruttoria per il tramite dell'interrogatorio formale o con atto sottoscritto dalla parte attrice”. In disparte la considerazione per cui il portato probatorio di detta annotazione è confermato dalle altre dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio di prime cure e che già autonomamente avrebbe giustificato in convincimento del giudicante, va rilevato che l'annotazione di servizio del NORM CC Legione di Trieste del 6.8.2021 è integralmente confluita nel fascicolo per il valore documentale e quindi le osservazioni dell'appellante sono del tutto estranee a violazioni di regole del procedimento. Lo stesso vale per il secondo motivo ove si evoca anche la violazione dei principi regolatori della materia. In verità l'appellante critica la valutazione del compendio probatorio, segnatamente delle prove dichiarative, da parte del Giudice di Pace e non indica nessuna specifica pag. 3/4 violazione né di regole del procedimento né dei principi informatori se non richiamando genericamente, in rubrica, gli art. 10, 115, 116 c.p.c. e 24 Cost. Il Giudice a quo ha fatto buon governo delle norme di diritto e di fatto il giudizio ex art. 113 comma 2 c.p.c. si è risolto conformemente a quello derivante dalla applicazione delle norme di diritto e non è emerso alcun elemento alla cui stregua ritenere che il giudicante si sia spinto a fondare la propria decisione su considerazioni “extra giuridiche” o su ragionamenti che contraddicessero l'ordinamento ed i suoi principi generali, né che confliggessero con l'esigenza di una tutela giurisdizionale dei diritti delle parti (Corte Cost. 206/2024). Anche il terzo motivo non attiene ad alcuna violazione procedimentale bensì alla condanna alle spese che è stata correttamente posta a carico dell'attrice in ragione del principio della soccombenza essendo stata rigettata la domanda principale di nullità o annullamento della delibera. Al riguardo peraltro si richiama l'indirizzo: “Nei giudizi previsti dall'art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità anche in ordine alla quantificazione delle spese processuali, con la conseguenza che è inammissibile l'appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono "norme sul procedimento" né "principi regolatori della materia". Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 1517 del 15/01/2024 (Rv. 670227 - 01) L'appello è quindi inammissibile e le spese di lite seguono anche in questo caso la soccombenza e sono liquidate nella misura minima ex DM 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in grado di appello iscritto al n.r.g. 316/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 275/2023 emessa dal Giudice di Pace di Trieste;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite che liquida in euro 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 2.12.2025
Il Giudice
AT ET
pag. 4/4