Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 137
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/73 e insussistenza di elementi probatori

    La Corte rileva che l'Amministrazione Finanziaria ha correttamente basato la sua pretesa sulla giurisprudenza relativa alle società a ristretta base partecipativa. La ristrettezza della base sociale costituisce un elemento presuntivo grave, preciso e concordante che legittima l'attribuzione pro quota dei maggiori utili extracontabili. La Suprema Corte ha stabilito che in tali circostanze l'onere della prova si inverte a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti. Il ricorrente non ha fornito tale prova contraria, limitandosi a contestare la presunzione e la natura dei ricavi accertati. La Corte ritiene che tale obiezione non sia sufficiente a superare la presunzione di distribuzione addotta dall'Ufficio. Inoltre, l'esito del giudizio sull'atto presupposto nei confronti della società (Sentenza n. 453/2025) ha confermato la legittimità dell'atto, portando al rigetto del ricorso del socio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 137
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 137
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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