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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
NA NT, OR
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS070100951-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVS070100951/2024 anno di imposta 2018 , notificato il 07.01.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate BAT accertava un maggior reddito di capitale di euro 12.175,00, chiedendo il pagamento delle ritenute fiscali del 26%, pari ad euro 3.166,00 in relazione all'anno di imposta 2018 . La pretesa trae origine dall'accertamento di maggiori ricavi in capo alla società Società_1 SRL (Avviso n. TVS030100155/2024), alla quale erano stati contestati profitti illeciti per euro 24.350,00 rivenienti dai minori costi per mancato smaltimento dei rifiuti in discarica. L'Ufficio ha recuperato le ritenute dovute dalla società partecipata a titolo d'imposta per i redditi da imputare al socio Ricorrente_1 ai sensi dell'Art. 41-bis del D.P.R. 600/73.
Il presente accertamento rappresenta la mera imputazione al socio, del maggior reddito accertato in capo alla società.
Il ricorrente e socio Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'atto, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/73 e l'insussistenza di elementi probatori a supporto della presunzione di distribuzione in favore dei soci dei maggiori ricavi. In particolare, ha sostenuto che l'onere probatorio incombeva sul Fisco, anche in virtù dell'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis del D. Lgs. 546/1992.
Ha altresì argomentato che il maggior reddito accertato alla società derivava da minori costi (mancato smaltimento dei rifiuti) e non da maggiori ricavi, non potendo quindi originare maggiori disponibilità finanziarie da distribuire extra-contabilmente tra i soci.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controdeduzioni e ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha incentrato la sua impugnazione sull'illegittimità dell'accertamento personale, eccependo in primo luogo la violazione dell'onere probatorio in capo all'Amministrazione Finanziaria (A.F.) in merito all'effettiva percezione degli utili.
A tal riguardo, la Corte rileva che l'A.F. ha correttamente fondato la propria pretesa sulla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia di società a ristretta base partecipativa. Si conferma che, nel caso di specie, la ristrettezza della base sociale — essendo il ricorrente, Ricorrente_1, socio della Società_1 SRL — costituisce un elemento presuntivo grave, preciso e concordante. Tale presunzione di attribuzione pro quota dei maggiori utili extracontabili accertati è legittima.
La Suprema Corte ha stabilito, con orientamento granitico, che in tali circostanze la presunzione semplice determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Il ricorrente era pertanto onerato di offrire la prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi non erano stati oggetto di distribuzione, ma erano stati accantonati dalla società o da essa reinvestiti. Il ricorrente non ha fornito tale prova, limitandosi a contestare la presunzione e la natura dei ricavi accertati come minori costi anziché maggiori proventi. La
Corte ritiene che tale obiezione non è sufficiente a superare la presunzione di distribuzione addotta dall'Ufficio.
In data odierna, il Collegio, nel separato giudizio avente ad oggetto l'accertamento TVS030100155/2024 emesso nei confronti della società Società_1 SRL per l'anno 2018, ha pronunciato sentenza che ha confermato il medesimo atto presupposto con il rigetto del ricorso rubricato rg n. 453/2025.
L'esito del giudizio sulla legittimità dell'atto presupposto porta al rigetto del ricorso del socio.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
NA NT, OR
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS070100951-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVS070100951/2024 anno di imposta 2018 , notificato il 07.01.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate BAT accertava un maggior reddito di capitale di euro 12.175,00, chiedendo il pagamento delle ritenute fiscali del 26%, pari ad euro 3.166,00 in relazione all'anno di imposta 2018 . La pretesa trae origine dall'accertamento di maggiori ricavi in capo alla società Società_1 SRL (Avviso n. TVS030100155/2024), alla quale erano stati contestati profitti illeciti per euro 24.350,00 rivenienti dai minori costi per mancato smaltimento dei rifiuti in discarica. L'Ufficio ha recuperato le ritenute dovute dalla società partecipata a titolo d'imposta per i redditi da imputare al socio Ricorrente_1 ai sensi dell'Art. 41-bis del D.P.R. 600/73.
Il presente accertamento rappresenta la mera imputazione al socio, del maggior reddito accertato in capo alla società.
Il ricorrente e socio Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'atto, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/73 e l'insussistenza di elementi probatori a supporto della presunzione di distribuzione in favore dei soci dei maggiori ricavi. In particolare, ha sostenuto che l'onere probatorio incombeva sul Fisco, anche in virtù dell'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis del D. Lgs. 546/1992.
Ha altresì argomentato che il maggior reddito accertato alla società derivava da minori costi (mancato smaltimento dei rifiuti) e non da maggiori ricavi, non potendo quindi originare maggiori disponibilità finanziarie da distribuire extra-contabilmente tra i soci.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controdeduzioni e ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha incentrato la sua impugnazione sull'illegittimità dell'accertamento personale, eccependo in primo luogo la violazione dell'onere probatorio in capo all'Amministrazione Finanziaria (A.F.) in merito all'effettiva percezione degli utili.
A tal riguardo, la Corte rileva che l'A.F. ha correttamente fondato la propria pretesa sulla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia di società a ristretta base partecipativa. Si conferma che, nel caso di specie, la ristrettezza della base sociale — essendo il ricorrente, Ricorrente_1, socio della Società_1 SRL — costituisce un elemento presuntivo grave, preciso e concordante. Tale presunzione di attribuzione pro quota dei maggiori utili extracontabili accertati è legittima.
La Suprema Corte ha stabilito, con orientamento granitico, che in tali circostanze la presunzione semplice determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Il ricorrente era pertanto onerato di offrire la prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi non erano stati oggetto di distribuzione, ma erano stati accantonati dalla società o da essa reinvestiti. Il ricorrente non ha fornito tale prova, limitandosi a contestare la presunzione e la natura dei ricavi accertati come minori costi anziché maggiori proventi. La
Corte ritiene che tale obiezione non è sufficiente a superare la presunzione di distribuzione addotta dall'Ufficio.
In data odierna, il Collegio, nel separato giudizio avente ad oggetto l'accertamento TVS030100155/2024 emesso nei confronti della società Società_1 SRL per l'anno 2018, ha pronunciato sentenza che ha confermato il medesimo atto presupposto con il rigetto del ricorso rubricato rg n. 453/2025.
L'esito del giudizio sulla legittimità dell'atto presupposto porta al rigetto del ricorso del socio.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.