Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
Nel caso in cui la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più procuratori autorizzati a difenderla disgiuntamente la morte di uno di essi non determina l'interruzione del termine breve di impugnazione ex art. 328, primo comma, cod. proc. civ., e, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 328 dello stesso codice, non dà luogo alla proroga del termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327, cod. proc. civ., in quanto l'esistenza di una pluralità di procuratori, ciascuno dotato di piena facoltà di rappresentanza, impedisce che, nel caso di impedimento di uno di essi, la parte resti priva di rappresentanza processuale con pregiudizio per la sua possibilità di difesa, essendo altresì irrilevante che il procuratore deceduto sia stato designato quale domiciliatario, dato che, se la parte è costituita nel giudizio a mezzo di due procuratori muniti di eguali poteri di rappresentanza, la notifica dell'impugnazione è valida anche se eseguita presso il procuratore che non risulta domiciliatario.
Commentario • 1
- 1. Art. 645 codice di procedura civilehttps://www.brocardi.it/
La giurisprudenza di legittimità e di merito è da tempo assolutamente ferma nel considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti di lavoro debba essere proposta con ricorso e che, qualora essa sia erroneamente proposta con citazione, questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso in quanto venga depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 del c.p.c., non essendo sufficiente che, entro il suddetto termine, sia avvenuta la sola notificazione. Il suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi in materia di controversie di lavoro e previdenziali in senso stretto, ha trovato conferma anche nella materia delle locazioni alla quale, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Duva Vittorio - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RI EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SASSANI, difesa dall'avvocato CLAUDIO NERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FA RI, FA EL, FA VA, FA IU, FA IO per sè e quale procuratore della sorella, FA DA, elettivamente domiciliati in ROMA via CAPOSILE 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO MAGRI, difesi dall'avvocato EMILIA GENTILE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 131/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione 4^ civile emessa il 2/12/1998, depositata il 25/01/99; RG. 1836/1996 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato GENTILE EMILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FA NI conveniva innanzi al tribunale di Campobasso De RI Maddalena, esercitando il diritto di riscatto del terreno seminativo di are 23,30 in agro di S. Massimo, che la convenuta aveva acquistato da IO PE, sull'assunto che non era stato posto nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione che gli competeva a norma dell'art. 7 L. 817/1971 quale proprietario coltivatore diretto di fondo confinante.
Nella contumacia della convenuta il tribunale accoglieva la domanda;
proposto gravame, nelle more decedeva il FA;
il processo veniva proseguito nei confronti di FA IC, uno dei sei figli del defunto;
la corte di appello di Campobasso confermava l'accoglimento della domanda con sentenza che veniva cassata da questa Corte sul rilievo che il processo di appello era proseguito nei confronti di uno solo degli eredi della parte deceduta nelle more invece che, come avrebbe dovuto, nei confronti di tutti, rivestendo ciascuno la qualità di litisconsorte necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla trasmissione all'uno o all'altro della titolarità del bene cui attiene la controversia per effetto di disposizione testamentaria o divisione.
Riassunta la causa, la corte di appello di Napoli, giudice di rinvio, confermava la sentenza del tribunale di Campobasso. La De RI ha proposto nuovamente ricorso per Cassazione, affidandone l'accoglimento a due motivi;
FA IC, IA, AT, IU, EL, LD hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducono i controricorrenti che il ricorso è stato notificato oltre il termine lungo per impugnare;
che è ben vero che nella pendenza del termine è deceduto uno dei procuratori "ad litem" della parte ricorrente;
che, tuttavia, essendo la parte anzidetta costituita nel giudizio di rinvio con due procuratori autorizzati a difenderla disgiuntamente, non si è verificata interruzione ne' del processo nè del termine breve per impugnare ai sensi dell'art. 328, comma 1, c.p.c. ne' proroga del termine annuale di impugnazione ex art. 327 c.p.c. nel caso di cui al comma 3 dell'art. 328 stesso codice.
Chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile. La richiesta è fondata e va accolta.
Come affermato da questa Corte, nell'ipotesi in cui la parte è costituita in giudizio a mezzo di più procuratori autorizzati a difenderla disgiuntamente, la morte di uno di essi nella pendenza del termine per impugnare non incide sul termine, prorogandolo o interrompendolo, in quanto in tale ipotesi non si verifica carenza di rappresentanza e difesa e risulta impossibile il ricorso agli strumenti processuali predisposti per questa evenienza (Cass. 15.2.1996, n. 1171). Nè rileva se, come nella specie, il procuratore deceduto sia designato domiciliatario, essendo giurisprudenza di questa Corte che quando la parte sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza è valida la notifica dell'impugnazione presso uno di essi anche se la parte abbia eletto domicilio presso l'altro (Cass. 10.5.2000, n. 5961;
Cass. 11.4.2000, n. 4600). Ne consegue che non vi era ragione perché la notifica avvenisse oltre il termine lungo ed il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di euro 67,00 oltre onorari liquidati in euro 1500,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003