Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3982
CASS
Sentenza 18 marzo 2003

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Massime1

Nel caso in cui la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più procuratori autorizzati a difenderla disgiuntamente la morte di uno di essi non determina l'interruzione del termine breve di impugnazione ex art. 328, primo comma, cod. proc. civ., e, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 328 dello stesso codice, non dà luogo alla proroga del termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327, cod. proc. civ., in quanto l'esistenza di una pluralità di procuratori, ciascuno dotato di piena facoltà di rappresentanza, impedisce che, nel caso di impedimento di uno di essi, la parte resti priva di rappresentanza processuale con pregiudizio per la sua possibilità di difesa, essendo altresì irrilevante che il procuratore deceduto sia stato designato quale domiciliatario, dato che, se la parte è costituita nel giudizio a mezzo di due procuratori muniti di eguali poteri di rappresentanza, la notifica dell'impugnazione è valida anche se eseguita presso il procuratore che non risulta domiciliatario.

Commentario1

  • 1Art. 645 codice di procedura civile
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    La giurisprudenza di legittimità e di merito è da tempo assolutamente ferma nel considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti di lavoro debba essere proposta con ricorso e che, qualora essa sia erroneamente proposta con citazione, questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso in quanto venga depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 del c.p.c., non essendo sufficiente che, entro il suddetto termine, sia avvenuta la sola notificazione. Il suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi in materia di controversie di lavoro e previdenziali in senso stretto, ha trovato conferma anche nella materia delle locazioni alla quale, in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3982
Data del deposito : 18 marzo 2003

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