Sentenza 13 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA GI rapp.to e difeso dagli avv.ti Sergio Galleano ed Edmondo Gangitano, presso il primo dei quali elett.te domicilia in Roma, piazza SS. Apostoli, n. 49, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE s.p.a. già Ente Poste Italiane, ente pubblico economico, in persona del Presidente Prof. Avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Maria Rosario Ursino, dell'Ufficio Legale della società, con la quale elett.te domicilia in Roma, viale Europa, n. 190, presso Direzione Affari Legali della società, giusta procura speciale apposta sulla copia del ricorso notificato;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano, n. 03379/2000 depositata il 17 marzo 2000, R.G. n. 00522/1999. Udita la relazione della causa svolta in Camera di consiglio il giorno 19 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Sergio Galleano per Maresca Annamaria, e Anna Maria Rosario Ursino per la poste Italiane s.p.a.;
Lette le conclusioni del 07 aprile 2003 del P.M., in persona del Procuratore Generale D'Angelo Giovanni, con le quali si chiede il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Milano, a confermava la sentenza del Pretore dello stesso luogo, che, a sua volta, aveva rigettato la originaria domanda proposta da IG AN diretta a veder modificato l'inquadramento operato nei suoi confronti dalla Poste Italiane s.p.a. (in appresso Poste ) nell'area di base sul presupposto della sua inidoneità ad alcune delle mansioni dell'area operativa, in favore del corretto inquadramento nell'area operativa.
Osservava il Tribunale: non sussisteva la violazione dell'art. 2103 c.c. atteso che la riclassificazione del personale effettuata dalla datrice di lavoro con il CCNL 26 novembre 1994 e con l'Accordo Integrativo del 23 maggio 1995 e con la circolare n. 25 del 2 agosto 1995, non aveva comportato alcuna dequalificazione professionale e che in particolare il lavoratore aveva continuato a svolgere le medesime mansioni in precedenza affidategli con lo stesso trattamento retributivo;
peraltro, il ricorrente, non essendo mai stato inserito nell'area superiore, non aveva mai avuto la possibilità di fare carriera, ne' l'aveva in precedenza vigente il regime dell'inquadramento nelle categorie prima in vigore. Per l'annullamento della sentenza ricorre il lavoratore con unico motivo di ricorso, illustrato anche da successiva memoria. La Poste Italiane s.p.a. si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la lavoratrice denunzia violazione degli artt. 2103, 1362 e segg. e 2099 c.c., in relazione all'art. 53 CCNL 26 novembre 1994 e all'Accordo 23 maggio 1995, nonché carente e contraddittoria motivazione.
Deduce, in sintesi, parte ricorrente che le mansioni da esso svolte prima e dopo la riclassificazione appartenevano alla superiore area operativa alla quale peraltro era anche professionalmente idoneo, e che la conformità della clausola contestata ai principi di cui all'art. 2103 c.c. era apodittica e sostenuta da considerazione tratta dall'art. 53 del contratto, oltre che, a sua volta, errata, anche riferita a norma estranea alle finalità delle norme sindacali. Afferma, inoltre, il lavoratore che, come da specchietto retributivo allegato agli atti, il nuovo inquadramento aveva comportato anche una riduzione retributiva.
Il ricorso è infondato.
Già la Corte, in causa analoga, ha avuto recentemente modo di affermare che "in tema di rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali, la nullità di patti contrari al divieto di declassamento di mansioni previsto dal capoverso dell'art. 2103 c.c., pur trovando applicazione anche alla contrattazione collettiva, non esclude che un nuovo contratto collettivo possa prevedere il riclassamento del personale consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, fatta salva in ogni caso la tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore quale prescritta dal primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che è legittima l'attribuzione della nuova qualifica, risultante dal riclassamento, al lavoratore le cui mansioni siano rimaste immutate, mentre sarebbe illegittima l'assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità di quest'ultimo, anche se equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del riclassamento. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S. C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di inquadramento nell'area di base di due dipendenti dell' Ente Poste Italiane, provenienti dalla 4^ categoria, già inquadrati dal c.c.n.l. nell'area operativa, a causa della loro inidoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni rientranti nella predetta area operativa)".
L'indirizzo giurisprudenziale, oggi quanto mai consolidato, e dal quale ancora una volta non si ha motivo di discostarsi non risultando nel caso di specie prospettate questioni precedentemente non valutate, argomentando sul presupposto di fatto che la lavoratrice non ha subito, per effetto del citato riclassamento previsto dal contratto collettivo nazionale, a sua volta attuato con rinvio a contrattazioni integrative aziendali, alcun mutamento di mansioni, ribadisce in linea di principio la insussistenza di qualsiasi violazione dell'art. 2103 c.c. - motivo fondante della pretesa attrice - avendo l'operazione solo previsto, in una al passaggio di alcune posizioni lavorative della ex 4^ categoria nell'area di base (e già in tal senso appare del tutto imprecisa e insufficiente, e sostanzialmente irrilevante, la denunzia del dipendente di appartenere a detta categoria), l'assegnazione alla medesima area di base dei dipendenti che non si trovavano nella posizione di integrale idoneità a tutte le mansioni dell'area operativa, nel rispetto, tuttavia, con il mantenimento delle precedenti mansioni (ogni tentativo di far riferimento ad altre mansioni o comunque di trovarsi nella posizione di operatore di esercizio appare del tutto generico e tardivo), della professionalità già conseguita dalla lavoratrice. In proposito è bene precisare che l'accertamento del giudice di merito, secondo cui "il nuovo inquadramento non ha, comunque comportato alcuna modifica del trattamento economico ..... e neppure una modifica delle mansioni in concreto svolte" non trova smentita da parte ricorrente, avendo lo stesso mantenuto ad personam pretese differenze retributive, e non essendo stata denunziata l'assegnazione di mansioni diverse;
che non risulta contestata l'ulteriore circostanza che alcune mansioni di supporto già della ex quarta categoria sono passate contrattualmente nell'area di base senza che il lavoratore avesse "contestato una cattiva interpretazione delle norme contrattuali da parte della Poste Italiane s.p.a", così riconoscendo entrambe le parti che la società "ha applicato (nella specie, n.r.) correttamente ed esclusivamente la disciplina contrattualistica elaborata dalle parti sindacali". Ed allora, se il dipendente ha continuato a svolgere le medesime mansioni già svolte all'epoca dell'entrata in vigore del contratto del 1994, e tali mansioni erano riconducibile alla ex 4^ categoria, non è dato rilevare la pretesa violazione della norma codicistica per il fatto che dette mansioni, nello spirito di un grosso riclassamento del personale, siano state, concordemente con le organizzazioni sindacali, e secondo un criterio del quale non si fa cenno di illogicità o irrazionalità o anche di discriminazione, trasferite nell'area di base e non invece nell'area operativa, nella quale ultima il ricorrente, pertanto, non è mai stato inquadrato. Il ricorso, quindi, è infondato, avendo il giudice di appello dato atto che le mansioni, assegnate dopo la riqualificazione, sono in realtà identiche a quelle in precedenza svolte, con evidente impossibilità di ipotizzare l'intervento di uno ius variandi in violazione di professionalità acquisita;
esso, pertanto, va rigettato, rendendo, le superiori osservazioni, assorbita ogni altra questione sollevata in questa sede.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004