TAR Brescia, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 579
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per riclassificazione penalizzante delle aree del Comparto S. IE

    Il Collegio ritiene che gli obiettivi della Variante generale, che prevedono una revisione delle politiche urbanistiche in un'ottica di riduzione del consumo di suolo e di pragmatismo, siano adeguatamente motivati nella Relazione illustrativa e nel documento di controdeduzioni. La nuova classificazione è in linea con tali obiettivi, preservando aree verdi e consentendo future trasformazioni condizionate, senza violare vincoli normativi. Non sussiste un'aspettativa qualificata alla riconferma della precedente disciplina, dato che il piano attuativo era scaduto e la convenzione mai sottoscritta.

  • Rigettato
    Violazione del principio di invarianza idraulica

    Il principio di invarianza idraulica si applica alla trasformazione urbanistica. La Variante impugnata, escludendo l'edificabilità attuale delle aree, minimizza il rischio idraulico. La necessità di uno studio idraulico specifico si porrà in futuro, qualora vengano presentati piani attuativi in variante. La Variante è stata approvata sulla base di un documento semplificato del rischio idraulico.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di sottoscrivere la convenzione urbanistica

    La mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica è dipesa dalla condotta del Consorzio, che ha richiesto modifiche sostanziali alla convenzione e non ha mai presentato la variante al piano attuativo preannunciata. Pertanto, non sussiste una lesione della legittima aspettativa imputabile al Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 579
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 579
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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