Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2024, proposto da
Consorzio di Urbanizzazione Viadana 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Di Ruzza e Alessandra Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Viadana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento in parte qua
- della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Viadana n. 2 del 26 gennaio 2024, recante “Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione definitiva di variante agli atti costituenti il piano di governo del territorio ai sensi della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.”, pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Viadana in data 6 marzo 2024, con particolare riferimento alle disposizioni del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, concernenti l’area del Comparto San IE (v. Doc. 1).
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viadana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. BE AB LL, udito l’avv. Alessandra Pepe per la parte ricorrente e vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato il 29 aprile 2024 e ritualmente depositato, il Consorzio di Urbanizzazione Viadana 2, costituito ai sensi dell’art. 12, comma 4, della L.R. n. 12 del 2005 ai fini della realizzazione del piano attuativo del comparto “San IE” previsto dal P.G.T. previgente, ha impugnato la delibera del consiglio comunale di Viadana n. 2 del 26 gennaio 2024 di approvazione della Variante generale al P.G.T.
1.2. Il Consorzio ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della delibera impugnata nella parte concernente la disciplina urbanistica impressa innovativamente alle aree del comparto anzidetto. In particolare, mentre nel P.G.T. previgente dette aree erano classificate come “Ambito soggetto a piano attuativo con perequazione urbanistica CP1” (piano attuativo, peraltro, già approvato dall’amministrazione comunale con delibera consiliare n. 43 del 7 marzo 2009, sebbene successivamente non seguìto dalla stipula della relativa convenzione urbanistica), in forza della Variante impugnata sarebbe stata praticamente azzerata la edificabilità del comparto, dal momento che quest’ultimo è stato riclassificato come: “Zona V1 – Area a verde privato a trasformazione condizionata”, all’interno della non sono più ammessi interventi di trasformazione residenziale (art. 16 NTA).
1.3. Il ricorso è stato affidato a tre motivi, con i quali il Consorzio ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, così sintetizzabili:
1) il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per aver disposto la riclassificazione delle aree incluse nel Comparto S. IE in senso pesantemente penalizzante per le prospettive di sfruttamento edilizio del Consorzio, e ciò: (i) senza coinvolgere quest’ultimo nel relativo procedimento, o comunque ignorando le osservazioni presentate dal medesimo; (ii) senza motivare adeguatamente la decisione adottata, anche alla luce dell’aspettativa qualificata di cui il Consorzio sarebbe titolare in forza degli accordi pregressi intercorsi con l’amministrazione comunale; (iii) in violazione del principio di sviluppo sostenibile, in forza del quale la P.A. è tenuta, in sede di pianificazione del proprio territorio, ad operare una equilibrata armonizzazione delle esigenze di conservazione del territorio con quelle di sviluppo economico e sociale;
2) la nuova classificazione del comparto violerebbe il principio di invarianza idraulica di cui all’art. 58-bis della L.R. n. 12 del 2005, in forza del quale qualsiasi intervento di urbanizzazione deve preservare la capacità naturale di assorbimento e drenaggio del suolo al fine di prevenire un aggravamento del rischio idrogeologico; in particolare, il provvedimento impugnato sarebbe stato approvato in assenza di un’adeguata relazione idraulica in grado di attestare la sostenibilità idraulica e idrologica della nuova classificazione urbanistica, in violazione dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 17 del 2017;
3) il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche perché sarebbe stato adottato a valle della violazione da parte del Comune dell’obbligo di cui all’art. 12 della L.R. n. 12 del 2005 di attivare il procedimento volto alla sottoscrizione della convenzione urbanistica accessiva al Piano attuativo approvato con delibera consiliare n. 43 del 7 aprile 2009, in tal modo determinando una grave lesione della legittima aspettativa del Consorzio ricorrente.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Comune di Viadana si è costituito in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, eccependo nell’ordine:
(i) l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, stante l’attuale inefficacia della Variante impugnata in ragione della non ancora avvenuta pubblicazione del relativo avviso sul BURL, ai sensi dell’art. 13 comma 11 L.R. n. 12 del 2025;
(ii) l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del Consorzio, essendo venuti meno i presupposti che avevano determinato la costituzione dell’ente ricorrente a seguito della sopravvenuta inefficacia del Piano Attuativo (per effetto della mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica accessiva) e della conseguente soppressione del Consorzio; sicchè la legittimazione attiva competerebbe ai singoli proprietari delle aree, non al Consorzio;
(iii) l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei proprietari non aderenti al Consorzio, in qualità di controinteressati;
(iv) in subordine, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
2.2. All’udienza camerale del 29 maggio 2024, il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell’esistenza di una interlocuzione tra le parti per l’individuazione di una soluzione condivisa, e su tali basi ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, riservandosi di ripresentarla nel caso in cui le trattative non fossero andate a buon fine. Il difensore del Comune, nel ribadire la legittimità del provvedimento impugnato, ha dichiarato comunque la disponibilità dell'Amministrazione a valutare eventuali proposte di parte ricorrente. Il Collegio ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare.
2.3. È stata quindi fissata l’udienza pubblica del 18 marzo 2026 per la trattazione del merito del ricorso.
2.4. In prossimità di quest’ultima, con atto depositato il 3 febbraio 2026, la difesa di parte ricorrente ha ripresentato la domanda cautelare; attraverso una lunga esposizione in fatto, parte ricorrente ha aggiornato il Collegio circa gli sviluppi, fallimentari, dell’interlocuzione procedimentale svoltasi tra le parti nelle more della trattazione di merito, concretizzatasi in plurimi incontri presso gli uffici comunali ed esitati nella presentazione da parte del Consorzio di due nuove proposte di modifica della Variante impugnata, la prima presentata il 6 marzo 2025 e la seconda il 15 gennaio 2026, a fronte delle quali, tuttavia, l’amministrazione avrebbe assunto un atteggiamento meramente dilatorio, immobilista ed inerte; di qui la necessità di riattivare la tutela cautelare, sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora .
2.5. Entrambe le parti hanno depositato scritti conclusivi e di replica nei termini di rito. Sulla nuova domanda cautelare e sulle trattative intercorse tra le parti, la difesa del Comune ha contestato che il Comune avrebbe mantenuto una condotta dilatoria e inerte; in realtà la ricorrente, sia nella prima che nella seconda proposta, non si sarebbe discostata più di tanto dall’originario piano attuativo, ormai incompatibile con gli obiettivi generali della Variante, proponendo una capacità edificatoria complessiva (residenziale) di 143.698 mc corrispondente ad un presumibile sviluppo insediativo stimabile in circa 950 abitanti del tutto sproporzionato rispetto alle stime realistiche di incremento della popolazione, stante anzi l’assenza di domanda insediativa.
2.6. Il giorno 18 marzo 2026 si sono svolte, in rapida successione, sia l’udienza camerale di trattazione della domanda cautelare, sia, a seguire, l’udienza pubblica di trattazione del merito; all’udienza camerale la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare essendo in discussione nella stessa data il merito della vicenda; nel merito, la difesa di parte ricorrente ha discusso diffusamente i contenuti del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
2.7. In esito alla discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Decisione .
Si può prescindere dall’esame dell’eccezioni preliminari formulate dalla difesa del Comune, dal momento che il ricorso è infondato nel merito.
3.1. Giova premettere che, secondo consolidati principi giurisprudenziali (T.A.R. RE, sez. II, 23 dicembre 2025, n. 1185; 26/02/2024, n.157; T.A.R. RE, sez. I, 02/09/2021, n. 780; 20 marzo 2020 n. 252; Consiglio di Stato, sez. II, 25/09/2024, n.7787):
- le scelte effettuate dalla p.a. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un'amplissima valutazione discrezionale per cui, nel merito, appaiono insindacabili e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse;
- in ragione di tale discrezionalità, l'amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano;
- le scelte urbanistiche, inoltre, non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato e tale quindi da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione;
- nell’ambito del relativo procedimento, le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici, il cui rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
3.2. Nel caso di specie, le aree inserite nel comparto “San IE” previsto dal P.G.T. previgente, classificate da quest’ultimo in “Ambito soggetto a piano attuativo con perequazione urbanistica CP1” e già oggetto di un piano attuativo residenziale approvato nel 2009 ma mai convenzionato né mai eseguito, sono state riclassificate con la Variante impugnata come “ Zona V1 – Area a verde privato a trasformazione condizionata” , disciplinata dall’art. 16.1 delle N.T.A. del Piano delle Regole. Si tratta, come precisato da detta norma, delle “aree verdi, coltivate ricadenti all’interno del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato, da salvaguardare quale riserva per rispondere ad eventuali futuri incrementi della domanda insediativa” . Per tali aree sono previste le seguenti destinazioni d’uso: coltivazione agricola, realizzazione di attrezzature per l’attività sportiva all’aria aperta, di orti famigliari attrezzati e di giardini privati con le relative attrezzature.
3.3. La nuova destinazione impressa innovativamente alle aree in questione appare in sintonia con gli obiettivi generali perseguiti dalla Variante, così come chiaramente evidenziati nella Relazione illustrativa del Documento di Piano (doc. 7 Comune), di cui giova richiamare alcuni stralci significativi:
- (pag. 1) “Il rallentamento dell’espansione urbana verificatosi nell’ultimo decennio offre l’opportunità per una riflessione sullo sviluppo urbano non più incalzata dalla crescita della domanda insediativa. Il Piano non si deve più confrontare con l’aggressività delle dinamiche immobiliari alle quali contrapporre limiti e salvaguardie ma deve porsi come strumento di promozione delle trasformazioni desiderate, individuate e strutturate attraverso la costruzione del piano stesso. Questa nuova impostazione implica una generale revisione delle politiche e delle scelte urbanistiche sedimentate dalla successione dei piani comunali ed in gran parte ancora attive, essendo per lo più riprodotte dal PGT 2011, assumendo un atteggiamento di massima concretezza nella scelta delle occasioni di trasformazione, sia per le aree destinate all’edificazione privata che per quelle da riservare per nuovi servizi e spazi pubblici ed in particolare per quelle necessarie alla costruzione della rete verde comunale. (…) Anche in considerazione della perdurante sfavorevole congiuntura del mercato immobiliare e delle difficoltà di ogni sorta con le quali si deve confrontare qualunque intervento di trasformazione, non ultima la crisi pandemica, risulta non più proponibile l’individuazione di grandi aree di trasformazione che aveva caratterizzato le precedenti stagioni della pianificazione generale: conseguentemente il nuovo Documento di Piano non contiene più l’individuazione di ambiti di trasformazione su suolo libero” .
- a pag. 20 della Relazione si dà dato atto della ridotta attuazione degli ambiti di trasformazione previsti dal P.G.T. previgente, fra i quali “il comparto individuato come “Comparto perequativo “San IE ”, il cui piano attuativo è approvato ma non eseguito”.
- alle pagg. 24 e seguenti, con riferimento ai “temi e obiettivi del P.G.T. del 2023” si precisa che “Il PGT 2011 è ancora fortemente connotato dalle attese di sviluppo che hanno accompagnato la fase dell’espansione urbana, la quale avrebbe dovuto essere governata indirizzando le espansioni al consolidamento della città o alla realizzazione di nuove polarità e sfruttata per il conseguimento di utilità pubbliche consistenti in nuove infrastrutture, attrezzature, aree verdi. Nell’arco di un decennio la situazione è radicalmente mutata e la Variante deve ora confrontarsi da un lato con i ridotti margini di manovra dovuti alla perdurante crisi del mercato immobiliare e dall’altro con l’obiettivo, ormai formalizzato in disposizioni di legge e in atti di pianificazione sovracomunale, della riduzione del consumo di suolo fino alla totale cancellazione delle nuove espansioni al 2050. Ne consegue un approccio nuovo nell’impostazione del piano, che si traduce nella rinuncia ad individuare nuove aree di espansione dell’edificato e nell’introduzione di fattori di riequilibrio territoriale, lavorando per ricostruire la continuità delle aree verdi anche all’interno del tessuto urbano denso, interrompendo la continuità della conurbazione”.
3.4. In sostanza, gli obiettivi di fondo perseguiti dall’amministrazione con l’approvazione della Variante generale segnano una profonda cesura rispetto agli obiettivi che avevano caratterizzato la pianificazione previgente, cristallizzati nel PGT del 2007 (e successiva Variante del 2010), tutti tesi a contemperare le esigenze di trasformazione del territorio, fattesi pressanti per effetto della crescita della domanda insediativa, con la necessità di frapporre limiti e salvaguardie all’aggressività della domanda di sviluppo urbano. La successiva crisi del mercato immobiliare e la riduzione della domanda insediativa offrono al Comune la possibilità di operare, con la Variante, una “generale revisione delle politiche e delle scelte urbanistiche” , abbandonando l’impostazione propria della precedente pianificazione di individuare grandi aree di trasformazione – impostazione ormai difficilmente conciliabile anche con gli obiettivi di riduzione del consumo del suolo normativamente imposti – in favore di una politica pianificatoria più pragmatica, che si traduce, tra l’altro, nel preservare dall’edificazione ampie aree non urbanizzate all’interno del tessuto urbano edificato, sia al fine di assicurare una equilibrata alternanza tra aree edificate e aree verdi, sia per poter disporre di una riserva di aree “intonse” da poter destinare in futuro all’edificazione (privata o pubblica) nel caso di una ripresa della domanda insediativa e del mercato immobiliare, e ciò senza la necessità di procedere ad una nuova revisione dello strumento urbanistico; tale obiettivo viene perseguito attribuendo ad alcune aree, tra cui quella oggetto del presente giudizio, una particolare connotazione “a verde privato a trasformazione condizionata” , in forza della quale alle aree viene assegnata una capacità edificatoria modestissima, tale comunque da consentirne la classificazione come aree urbanizzabili e quindi suscettibili in futuro di essere rese pienamente edificabili attraverso l’approvazione di semplici piani attuativi in variante, senza dover procedere ad una nuova Variante del PGT e senza violare i vincoli normativi in materia di riduzione del consumo di suolo.
3.5. Gli obiettivi di fondo perseguiti dalla Variante in relazione al comparto di cui si discute e, più in generale, alla “Zona V1 – area a verde privato a trasformazione condizionata” , sono ben chiariti dall’amministrazione nel documento di “controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso il PGT adottato” laddove, con specifico riferimento alla osservazione n. 91, l’amministrazione osserva testualmente (cfr. doc. 9 Comune, pag. 18 nel testo digitale):
“È bene chiarire inizialmente che le aree così individuate corrispondono ad ambiti di trasformazione del PGT 2010 dei quali non risulta essere mai stati richiesta l’attuazione. Si tratta di aree già individuate come edificabili a fini residenziali o produttivi per le quali non si sono manifestate reali aspettative di trasformazione.
I motivi di tale mancata attuazione sono molti e diversi ma fra questi certamente l’assenza della domanda di nuove quantità insediate ha giocato un ruolo determinate.
Per questo motivo né il Documento di Piano né la variante generale al Piano delle Regole ripropongono direttamente la destinazione edificatoria di dette aree, anche al fine di non gravare le stesse di prelievi fiscali che potrebbero risultare col passare del tempo eccessivamente penalizzati.
D’altra parte non pare opportuno demandare a successive varianti generali dello strumento urbanistico comunale la risposta all’eventuale nuova domanda di alloggi o di altre quantità insediative: la trasformazione di parti consistenti di territorio inedificato classificato dal piano come agricolo o naturale diverrà progressivamente sempre più complessa col procedere dell’applicazione della disciplina sulla riduzione del consumo di suolo che traguarda l’obbiettivo del “consumo 0” al 2050.
Per questi motivi il piano attribuisce alle aree in questione una modestissima capacità edificatoria che comunque porta a classificarle come aree urbanizzabili ai sensi della disciplina regionale (“Criteri del Piano Regionale”). Tale condizione consentirà in futuro di rendere pienamente edificabili tali aree senza incorrere, per quanto desumile dalla normativa presentemente vigente, negli ostacoli dovuti alle disposizioni sulla riduzione del consumo di suolo.
Quanto alle modalità operative da adottare per rendere pienamente edificabili tali aree, queste sono delineate all’art. 14, comma 5, della LR 12/2005 che tuttavia non ne precisa natura e contenuti, limitandosi a prevedere la facoltà per i soggetti attuatori di presentare piani attuativi in variante agli atti del PGT. Detti piani attuativi potranno variare qualunque disposizione della disciplina del PGT ma non potranno entrare in contraddizione con le disposizioni regionali in materia di riduzione del consumo di suolo”.
3.6. Con specifico riferimento alle aree incluse nel “Comparto San IE” , nel documento di controdeduzioni il consiglio comunale ha respinto motivatamente le osservazioni presentate dal Consorzio ricorrente – che chiedeva di confermare, nella Variante, il Piano attuativo già approvato nel 2009 – giustificando la scelta di includere il comparto tra le aree a verde privato a trasformazione condizionata anche in relazione alla condizione di “elevato rischio idraulico” del comparto e alla opportunità di demandare all’eventuale futuro piano attuativo in variante l’individuazione dei provvedimenti da assumere per il contenimento del rischio e la distribuzione dei relativi oneri fra le proprietà interessate.
Così il documento di controdeduzioni: “Com’è noto l'intero comparto racchiuso fra il tracciato del canale Principale e la via Viazzoli, già oggetto in passato di un complesso piano attuativo, si trova in condizione di elevato rischio idraulico tale da richiedere interventi specifici che dovranno essere presi in considerazione nel contesto dell'eventuale trasformazione dell'intera area. Pertanto, il Piano delle Regole qualifica questa parte del territorio urbanizzato come "'V1 - Area di verde privato a trasformazione condizionata" consentendo in tal modo che possano in futuro essere presentate una o più proposte di piano attuativo in variante al Piano delle Regole senza che ciò comporti nuovo consumo di suolo. In tal modo sarà possibile valutare concretamente i provvedimenti da assumere per il contenimento del rischio idraulico e le modalità per la distribuzione dei relativi oneri fra le proprietà interessate. Pertanto, si propone il non accoglimento dell'osservazione confermando la destinazione attribuita all'area in questione dal piano adottato” .
“Il richiamo al piano attuativo approvato dal comune nel 2009 (…) appare ininfluente: lo stesso osservante riconosce infatti la mancata sottoscrizione della convenzione, dovuta a motivi oggettivi, in assenza della quale, essendo trascorsi più di 10 anni dall’approvazione, il piano stesso deve considerarsi decaduto. Come sostenuto nella controdeduzione ad altra osservazione (n° 21) la complessità dei problemi della vasta area racchiusa fra il tracciato del canale Principale e la via Vazzoli è tale da richiedere interventi specifici che dovranno essere presi in considerazione nel contesto dell'eventuale trasformazione dell'intera area. Da qui la destinazione di piano a “Verde privato a trasformazione condizionata” che consentirà in futuro la presentazione di una o più proposte di piano attuativo in variante al Piano delle Regole senza incorrere nelle limitazioni dovute alla disciplina della riduzione del consumo di suolo”.
3.7. Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio che gli obiettivi di fondo della nuova scelta pianificatoria, impugnata dal Consorzio ricorrente, abbiano trovato nella Relazione illustrativa della Variante e nel documento di controdeduzioni una motivazione articolata ed esaustiva, che appare esente da profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria, unici profili sindacabili da questo giudice in ambiti connotati, come quello qui in esame, dall’esercizio di poteri amministrativi ampiamente discrezionali, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
3.8. Nè sussisteva alcuna aspettativa qualificata del Consorzio alla riconferma della previgente, più favorevole, disciplina urbanistica, dal momento che nelle more del procedimento di approvazione della Variante il Piano attuativo è scaduto e la convenzione urbanistica non è mai stata sottoscritta, per causa non imputabile all’amministrazione. Al riguardo, replicando puntualmente al terzo motivo di ricorso, la difesa comunale ha osservato (e documentato) che la mancata stipula della convenzione urbanistica è dipesa unicamente dalla condotta del Consorzio che, dopo l’approvazione del Piano attuativo, ha chiesto a più riprese, nel 2011 e 2012, di modificare lo schema di convenzione urbanistica: dapprima in relazione agli obblighi di garanzia (stralciando la previsione della garanzia “a prima richiesta”), e successivamente chiedendo all’amministrazione di addossarsi una parte del costo degli oneri di urbanizzazione (previsti interamente a carico del Consorzio). Il rifiuto del Comune di stravolgere i contenuti della convenzione ha determinato uno stallo nell’attuazione del piano attuativo, per superare il quale il Consorzio ha preannunciato nel 2014 l’intenzione di presentare una richiesta di variante al piano attuativo, in realtà mai presentata.
3.9. D’altra parte, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la circostanza che il privato possa eventualmente vantare una aspettativa qualificata alla conservazione della previgente disciplina pianificatoria, in virtù di atti pregressi intercorsi con l’amministrazione comunale, non impedisce a quest’ultima di introdurre una nuova pianificazione del territorio, anche radicalmente diversa dalla precedente e incompatibile con quest’ultima, ma semplicemente la onera di giustificare la nuova disciplina attraverso una “motivazione rafforzata”, ciò che nel caso di specie è certamente avvenuto, com’è dimostrato ampiamente dagli stralci dei documenti procedimentali testé richiamati.
3.10. Dal punto di vista procedimentale, la Variante impugnata è stata adottata e approvata nel rispetto delle garanzie di pubblicità e trasparenza previste dalla normativa urbanistica regionale, atteso che:
- l’avviso di avvio del procedimento di approvazione della Variante generale al P.G.T. è stato pubblicato nel rispetto delle forme previste dall’art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005, ossia mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul quotidiano a diffusione locale “Gazzetta di Mantova”, assegnando agli interessati termine dal 15.11.2017 al 15.1.2018 per la presentazione di suggerimenti e proposte;
- dopo l’adozione della Variante in forza della delibera di consiglio comunale n. 42 del 25 luglio 2023, gli atti del procedimento sono rimasti depositati, come previsto dall’art. 13, comma 4, della L.R. n. 12/2005, presso la Segretaria comunale per trenta giorni consecutivi, ai fini della presentazione di osservazioni nei trenta giorni successivi, dandosi notizia dell’avvenuto deposito con avviso affisso all’albo pretorio comunale e pubblicato sul sito internet del Comune, sul BURL, serie avvisi e concorsi n. 34 del 23.8.2023, e sul quotidiano “Gazzetta di Mantova” del 23.8.2023;
- il Consorzio ricorrente ha presentato osservazioni (n. 39) sulla delibera di adozione, confermando l’intenzione di attuare il Piano attuativo già approvato e chiedendone la riconferma nella Variante generale in corso di approvazione;
- il consiglio comunale, nel documento di controdeduzioni, ha respinto motivatamente le osservazioni presentate dal Consorzio, nei termini di cui si è dato conto in precedenza.
3.11. Priva di fondamento è anche la censura relativa all’asserita violazione del principio di invarianza idraulica. L’art. 58-bis della L.R. n. 12 del 2005 definisce “invarianza idraulica”: il “principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione ”. Il principio trova quindi applicazione nel caso di trasformazione urbanistica del territorio, laddove nel caso di specie, in relazione al comparto di cui si discute, la Variante ha sostanzialmente escluso, all’attualità, l’edificabilità delle aree, consentendo soltanto la realizzazione di interventi di carattere conservativo (art. 16.1 NTA). La necessità di assicurare l’invarianza idraulica del comparto potrebbe porsi soltanto in un ipotetico futuro, qualora - come prefigurato nella Relazione illustrativa e nel documento di controdeduzioni - dovessero essere presentati piani attuativi in variante al P.G.T., e in tale sede il problema dovrebbe essere affrontato attraverso la presentazione di un progetto di invarianza idraulica, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 7 del 2017, specificamente riferito alle caratteristiche e alla consistenza dell’intervento.
3.11.1. Appare quindi irrilevante che la Variante sia stata approvata in assenza dello studio sulla gestione del rischio idraulico di cui all’art. 14 del Regolamento regionale n. 7 del 2017 in grado di attestare la sostenibilità idraulica e idrologica della nuova classificazione urbanistica, dal momento che nel caso di specie la nuova classificazione introdotta dalla Variante ha sostanzialmente azzerato, allo stato, l’edificabilità del comparto, minimizzando in tal modo le condizioni di pericolosità idraulica delle aree ricomprese al suo interno.
3.11.2. In ogni caso, come dedotto e documentato dalla difesa comunale, la Variante è approvata, nelle more della redazione dello studio comunale del rischio idraulico, sulla base del documento semplificato del rischio idraulico che, come sancito dall’art. 14, comma 3, del Regolamento Regionale ridetto, contiene, al pari dello studio di gestione del rischio idraulico, “la rappresentazione delle attuali condizioni di rischio idraulico presenti nel territorio comunale e delle conseguenti misure strutturali e non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle suddette condizioni di rischio” .
3.11.3. Come previsto dall’art. 14 comma 5 del Regolamento regionale, a seguito della approvazione dello studio sulla gestione del rischio idraulico, il Comune sarà tenuto a recepirne gli esiti nel proprio strumento urbanistico, anche in variante al medesimo.
4. Conclusioni .
4.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto.
4.2. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la peculiarità e la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ON, Presidente
BE AB LL, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| BE AB LL | RO ON |
IL SEGRETARIO