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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 19/12/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Saverio Luppino, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, via Rodolfo Audinot
n. 10, coma da procura in atti
-ricorrente- contro già (c.f. – p.iva Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
CATA), (c.f. – p.iva e Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
(c.f. , tutti con l'avv. Leonora Bocus, elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore in Venezia-Mestre (VE), via Mestrina n. 22, come da procura in atti;
-resistenti- con la chiamata in causa di c.f. ) Controparte_5 P.IVA_3
-terza chiamata contumace-
e
(p.iva ), con Controparte_6 P.IVA_4
l'avv. Claudio Paolo Cambieri, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
NI RA in Belluno, via Zuppani n. 5, come da procura in atti;
-terza chiamata-
1 Avente ad oggetto: appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Le parti costituite hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2025.
Conclusioni per parte ricorrente: “accertare e dichiarare la responsabilità in solido di cui agli art. 1669
e 2055 c.c. e per quanto occorer possa ex art. 2051 c.c. delle società (già Controparte_1 CP_2
e quali parti appaltatrici del contratto per cui è causa, per i motivi ut supra esposti,
[...] Controparte_3 nonché accertare e dichiarare la responsabilità solidale di cui agli artt. 1669 c.c. e 2055 c.c. ed ex art. 2051 c.c. del Dott. Ing. in ordine ai vizi riscontrati nell'opera realizzata sotto la sua Direzione Lavori, Controparte_4 per inadempimento degli obblighi di vigilanza, controllo, impartizione di disposizioni per garantire la corretta esecuzione dei lavori di appalto e conseguentemente, condannare tutti i soggetti resistenti in ragione delle reciproche responsabilità e/o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Sig.ra Parte_1 di natura patrimoniale per la somma di €. 18.987,69 o per la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, nonché dei danni subiti e subendi dalla ricorrente di natura non patrimoniale, che il Giudice vorrà liquidare ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., come sopra esposto, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4^ cc. e rivalutazione monetaria.”
Conclusioni per parte resistente: “NEL MERITO Respingersi le domande formulate dalla Signora nei confronti dei convenuti, poiché del tutto infondate in fatto e in diritto per le ragioni Parte_1 illustrate nella narrativa del presente atto. NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE Per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla Signora nei confronti della Parte_1 accertarsi l'operatività della copertura assicurativa della Controparte_3 CP_5
già e per l'effetto condannarsi la medesima Compagnia assicuratrice,
[...] Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare la a qualsivoglia Controparte_3 somma questa fosse condannato a corrispondere alle parti in causa, nonché da spese e competenze di causa. Per la denegata di accoglimento della domanda formulata dalla Signora nei confronti della Parte_1
e/o dell'ing. , accertarsi l'operatività della copertura Controparte_1 Controparte_4 assicurativa della , e per l'effetto condannarsi la Controparte_6 medesima Compagnia assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare la
[...]
e l'ing. da qualsivoglia somma questi fossero condannati a CP_1 Controparte_4 corrispondere alle parti in causa, nonché da spese e competenze di causa. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compenso professionale (oltre a spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta), come da nota spese che si dimette, anche relativi alla fase di negoziazione assistita”
2 Conclusioni per la terza chiamata “NEL MERITO rigettare le domande Controparte_6 da Chiunque formulate nei confronti della e dell'Ing. poiché nulle, Controparte_8 Controparte_4 improponibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia Controparte_6 svolta dagli Assicurati nei suoi confronti. IN VIA SUBORDINATA In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della e dell'Ing. accertare e Controparte_8 Controparte_4 dichiarare l'inoperatività della Polizza azionata per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia svolta dagli Assicurati nei suoi confronti. IN VIA Controparte_6
DI ULTERIORE SUBORDINE - limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dalla e dall'Ing. nei confronti della scrivente Compagnia secondo quanto Controparte_8 Controparte_4 emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità accertato in capo a tutti i soggetti/professionisti coinvolti (soprattutto alla Ditte esecutrice dei lavori e anche in capo alla Sig.ra per Pt_1 aggravamento del danno) e dedotto l'importo di euro 5000,00 a titolo di franchigia per ogni e ciascun sinistro accertato e nei limiti del massimale”
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedeva la condanna di Parte_1 [...]
e in ragione CP_1 Controparte_3 Controparte_4 delle reciproche responsabilità e/o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni da lei subiti e subendi di natura patrimoniale per la somma di € 15.375,69 o per la diversa somma, maggiore o minore, nonché dei danni subiti e subendi dalla ricorrente di natura non patrimoniale, che il Giudice vorrà liquidare ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria.
Con provvedimento del 27 marzo 2025 il Giudice, visto l'art. 281 undecies c.p.c., fissava l'udienza del 4 giugno 2025 per la discussione e ordinava la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza ai resistenti, assegnando, a questi ultimi, termine per costituzione sino a dieci giorni prima dell'udienza.
Si costituivano tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 22 maggio 2025 Controparte_1 Controparte_3
e chiedendo, in via preliminare, la
[...] Controparte_4 Controparte_3 di essere autorizzata alla chiamata in causa di , e la
[...] CP_5 [...]
e di essere autorizzato alla chiamata in causa di CP_1 Controparte_4
3 el merito, chiedevano il rigetto delle domande di parte ricorrente Controparte_6
e, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata nei confronti della accertata l'operatività della copertura Controparte_3 assicurativa della di condannarsi la medesima a manlevare la Controparte_5 da qualsiasi somma questa fosse condannata a Controparte_3 corrispondere alle parti in causa, nonché da spese e competenze di causa. Sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata nei confronti della e/o accertata Controparte_1 Controparte_4
l'operatività della copertura assicurativa della di condannarsi la Controparte_9 medesima a manlevare la e da Controparte_1 Controparte_4 qualsiasi somma questa fosse condannata a corrispondere alle parti in causa, nonché da spese e competenze di causa.
Con provvedimento del 27 maggio 2025, il Giudice autorizzava la chiamata in giudizio delle terze rinviava la causa all'udienza Controparte_5 Controparte_6 del 24 settembre 2025.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 12 settembre 2025 chiedendo il rigetto delle domande formulate da Controparte_9 parte ricorrente nei confronti di e, Controparte_1 Controparte_4 per l'effetto, la sua assoluzione dalla domanda di manleva. In via subordinata, chiedeva fosse dichiarata l'inoperatività della polizza e, per l'effetto, la sua assoluzione dalla domanda di manleva e, in via di ulteriore subordine, che l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia fosse limitata a quanto risultante dell'istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità in capo ai soggetti coinvolti e dedotto l'importo di € 5.000,00 a titolo di franchigia per ciascun sinistro accertato e nei limiti del massimale.
Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 24 settembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice concedeva i termini per memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 19 novembre 2025 per il prosieguo.
Successivamente, all'udienza del 19 novembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice dichiarava la contumacia di
[...]
[..
[...] rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle CP_10 conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 dicembre 2025.
Infine, all'udienza del 17 dicembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2.
La domanda è parzialmente fondata nei limiti e per le motivazioni di cui in appresso.
3.
E' pacifico che e con la Controparte_1 Controparte_3 direzione dei lavori di tutti resistenti in questo giudizio, Controparte_4 realizzavano alcuni lavori di sistemazione del tetto del fabbricato del condominio
[...]
, sito in Cortina d'Ampezzo, in forza del contratto di appalto sottoscritto con CP_11
l'amministratore condominiale. All'interno dell'edificio condominiale insiste l'unità immobiliare di proprietà dell'attrice la quale si assume danneggiata Parte_1 dai resistenti in punto ad alcune problematiche di infiltrazioni che affliggerebbero la sua unità immobiliare e che avrebbero danneggiato tanto le murature, quanto gli arredi presenti all'interno dell'abitazione, come da documentazione fotografica prodotta, e che l'avrebbero costretta a sostenere spese il ripristino di tali danni e per alberghi, ristoranti e altre voci di danno, subite asseritamente a causa della temporanea inagibilità della propria unità immobiliare. In particolare, secondo la prospettazione attorea, tali danni sarebbero stati provocati dall'improvvida decisione di lasciare scoperta ed esposta alle intemperie una parte del tetto.
e nel Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 costituirsi in giudizio, non contestano di avere effettuato le lavorazioni sull'edificio condominiale, né di avere lasciata scoperta una parte del tetto anche perché, a detta dei resistenti, i lavori non erano terminati ma ancora “in corso di realizzazione”. Inoltre, contestano la quantificazione dei danni operata dall'attrice a titolo di ripristino degli arredi, noleggio dei deumidificatori, albergo e taxi.
assicuratore Controparte_6 di e di aderendo alle difese spiegate Controparte_1 Controparte_4 dai chiamanti in causa, chiede in via subordinata il rigetto della domanda di manleva in quanto la polizza sarebbe di tipo “claims made” e tutte le diffide, le richieste di
5 risarcimento, le contestazioni e la lite tra l'odierna Attrice e gli Assicurati sarebbero tutte successive alla scadenza della polizza in data 02 marzo 2024.
4.
Ricostruite come sopra le rispettive domande ed eccezioni, come mosse dalle parti in causa, osserva il tribunale che, come anticipato supra, i resistenti non hanno contestato, tantomeno specificatamente, la circostanza, allegata da parte attrice, secondo cui il tetto dell'edificio sarebbe stato lasciato scoperto ed esposto alle intemperie durante l'esecuzione dei lavori. È invero fatto notorio che l'acqua che filtra dalle strutture superiori di un edificio è suscettibile di arrecare gravi danni alle unità immobiliari collocate ai piani inferiori.
Entrambe le circostanze viste sopra costituiscono, la prima un fatto non specificatamente contestato dalla parte costituita e, la seconda, una nozione di fatto che rientra nella comune sperienza, risultante dalle cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione, senza necessità di ricorso a particolari informazioni o giudizi tecnici (Cass. Civ. 9705/2004). Tali circostanze devono pertanto essere poste a fondamento della decisione, secondo quanto previsto dall'art. 115 c.p.c.
Per converso, la prova del danno materiale subito dall'attrice a causa dei fatti visti sopra risulta dalle fotografie allegate sub doc. 9, che ritraggono murature visibilmente ammalorate da fenomeni infiltrativi e la cui appartenenza all'unità immobiliare danneggiata e riconducibilità all'acqua che è percolata dal tetto non sono state, ancora una volta, contestate da parte resistente.
Ebbene, deve ritenersi che il cantiere che interessava il condominio la fosse CP_11 soggetto all'obbligo di custodia da parte dei convenuti, anche tenendo presente che il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento, sicché custode della cosa deve ritenersi anche colui che sia nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi (Cass. Civ. 12796/2024). Da ciò deriva che costoro si sono sottratti rispetto all'onere di provare il caso fortuito imposto al custode dalla citata previsione normativa.
6 5.
Accertato il danno e la riconducibilità di tale danno alla responsabilità di coloro che operavano nel cantiere, deve procedersi alla verifica del quantum subito dall'attrice.
A riguardo, si rileva che è provato per via documentale che ha Parte_1 provveduto a corrispondere complessivi euro 12.000,00 alla ditta individuale
, come da contabili di bonifico bancario Controparte_12 allegate sub docc. 22, 44 e 46. Si rileva che il doc. 46, pag. 2, consta anche di una semplice disposizione di bonifico di euro 3.612,00 che, in mancanza della lettera contabile, non può essere ritenuto come prova dell'effettivo pagamento. Inoltre, nelle fatture emesse dal predetto soggetto allegate sub docc. 50, 51, 52, 53 e 47, si fa riferimento proprio a lavori di ripristino delle murature e delle parti lignee in seguito ad infiltrazioni di acqua da lavori condominiali e, pertanto, deve ritenersi provato che gli importi sborsati sono relativi al ripristino del danno provocato dall'errata custodia del cantiere come sopra dettagliata.
Per converso, non sono in alcun modo riconducibili ai danni subiti, anche a fronte della
- questa volta – specifica contestazione da parte dei resistenti, le asserite spese di albergo, ristiranti, taxi e acquisto deumidificatori.
6.
Al risarcimento dei danni subiti devono essere condannati in solido tra loro, secondo la previsione di cui all'art. 2055 c.c., Controparte_1 Controparte_13
e in quanto nessuna di tali parti ha fornito la prova liberatoria
[...] Controparte_4 del caso fortuito, come sarebbe richiesto dall'art. 2051 c.c. per andare esente da responsabilità.
Deve essere rigettata la domanda di manleva avanzata da e Controparte_1 nei confronti del loro assicuratore , in quanto è Controparte_4 CP_6 documentalmente provato che il primo scritto che pervenne alla compagnia assicurativa fu l'adesione alla negoziazione assistita in data 4 novembre 2024, recapitato alla terza chiamata a mezzo PEC dopo la scadenza della polizza in data 2 marzo 2024 (cfr. doc. 8, fasc. conv.). Della validità di tale clausola non vi è ragione di dubitare.
Deve essere infine accolta la domanda di manleva avanzata da Controparte_13
nei confronti del proprio assicuratore , terza chiamata
[...] Controparte_5
7 contumace ed evocata in giudizio con atto di citazione per chiamata di terzo tempestivamente e ritualmente notificato in data 30 maggio 2025, nei limiti della franchigia risultante dai documenti contrattuali pari ad euro 2.500,00.
7.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato, Controparte_1
e devono essere condannati a pagare Controparte_13 Controparte_4
a una somma di euro 12.000,00 in solido tra loro. Parte_1
La domanda di manleva a garanzia avanzata da e da Controparte_1 nei confronti del loro assicuratore deve essere Controparte_4 CP_6 rigettata, mentre deve essere accolta parzialmente quella avanzata da
[...] nei confronti di . CP_13 Controparte_5
8.
Le spese di lite seguono la soccombenza di Controparte_1 [...]
e nei confronti di e sono CP_13 Controparte_4 Parte_1 liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
Le spese di lite sostenute dalle altre parti devono essere dichiarate compensate a causa della reciproca soccombenza.
PMQ
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE in parte la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
e Controparte_1 Controparte_13 Controparte_4
e, per l'effetto,
2. DA e Controparte_1 Controparte_13
in solido tra loro, a pagare a una somma Controparte_4 Parte_1 di euro 12.000,00, oltre IVA se e nella misura in cui dovuta, ed oltre interessi ex art. 1284, 4° c., c.c., dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
3. DA . a rimborsare e tenere manlevata Controparte_5
di tutto quanto questa sarà tenuta a pagare in forza Controparte_13
8 di questa sentenza, anche a titolo di spese di lite, e nei limiti della franchigia di polizza;
4. RIGETTA la domanda di manleva avanzata da e da Controparte_1
nei confronti del loro assicuratore Controparte_4 CP_6
5. DA e Controparte_1 Controparte_13
in solido tra loro, a rimborsare a le spese Controparte_4 Parte_1 di questo giudizio, spese che si liquidano in complessivi euro 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
6. DICHIARA compensate le spese di questo giudizio tra le altre parti.
Così deciso in Belluno, il giorno 19 dicembre 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Saverio Luppino, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, via Rodolfo Audinot
n. 10, coma da procura in atti
-ricorrente- contro già (c.f. – p.iva Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
CATA), (c.f. – p.iva e Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
(c.f. , tutti con l'avv. Leonora Bocus, elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore in Venezia-Mestre (VE), via Mestrina n. 22, come da procura in atti;
-resistenti- con la chiamata in causa di c.f. ) Controparte_5 P.IVA_3
-terza chiamata contumace-
e
(p.iva ), con Controparte_6 P.IVA_4
l'avv. Claudio Paolo Cambieri, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
NI RA in Belluno, via Zuppani n. 5, come da procura in atti;
-terza chiamata-
1 Avente ad oggetto: appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Le parti costituite hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2025.
Conclusioni per parte ricorrente: “accertare e dichiarare la responsabilità in solido di cui agli art. 1669
e 2055 c.c. e per quanto occorer possa ex art. 2051 c.c. delle società (già Controparte_1 CP_2
e quali parti appaltatrici del contratto per cui è causa, per i motivi ut supra esposti,
[...] Controparte_3 nonché accertare e dichiarare la responsabilità solidale di cui agli artt. 1669 c.c. e 2055 c.c. ed ex art. 2051 c.c. del Dott. Ing. in ordine ai vizi riscontrati nell'opera realizzata sotto la sua Direzione Lavori, Controparte_4 per inadempimento degli obblighi di vigilanza, controllo, impartizione di disposizioni per garantire la corretta esecuzione dei lavori di appalto e conseguentemente, condannare tutti i soggetti resistenti in ragione delle reciproche responsabilità e/o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Sig.ra Parte_1 di natura patrimoniale per la somma di €. 18.987,69 o per la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, nonché dei danni subiti e subendi dalla ricorrente di natura non patrimoniale, che il Giudice vorrà liquidare ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., come sopra esposto, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4^ cc. e rivalutazione monetaria.”
Conclusioni per parte resistente: “NEL MERITO Respingersi le domande formulate dalla Signora nei confronti dei convenuti, poiché del tutto infondate in fatto e in diritto per le ragioni Parte_1 illustrate nella narrativa del presente atto. NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE Per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla Signora nei confronti della Parte_1 accertarsi l'operatività della copertura assicurativa della Controparte_3 CP_5
già e per l'effetto condannarsi la medesima Compagnia assicuratrice,
[...] Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare la a qualsivoglia Controparte_3 somma questa fosse condannato a corrispondere alle parti in causa, nonché da spese e competenze di causa. Per la denegata di accoglimento della domanda formulata dalla Signora nei confronti della Parte_1
e/o dell'ing. , accertarsi l'operatività della copertura Controparte_1 Controparte_4 assicurativa della , e per l'effetto condannarsi la Controparte_6 medesima Compagnia assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare la
[...]
e l'ing. da qualsivoglia somma questi fossero condannati a CP_1 Controparte_4 corrispondere alle parti in causa, nonché da spese e competenze di causa. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compenso professionale (oltre a spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta), come da nota spese che si dimette, anche relativi alla fase di negoziazione assistita”
2 Conclusioni per la terza chiamata “NEL MERITO rigettare le domande Controparte_6 da Chiunque formulate nei confronti della e dell'Ing. poiché nulle, Controparte_8 Controparte_4 improponibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia Controparte_6 svolta dagli Assicurati nei suoi confronti. IN VIA SUBORDINATA In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della e dell'Ing. accertare e Controparte_8 Controparte_4 dichiarare l'inoperatività della Polizza azionata per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia svolta dagli Assicurati nei suoi confronti. IN VIA Controparte_6
DI ULTERIORE SUBORDINE - limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dalla e dall'Ing. nei confronti della scrivente Compagnia secondo quanto Controparte_8 Controparte_4 emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità accertato in capo a tutti i soggetti/professionisti coinvolti (soprattutto alla Ditte esecutrice dei lavori e anche in capo alla Sig.ra per Pt_1 aggravamento del danno) e dedotto l'importo di euro 5000,00 a titolo di franchigia per ogni e ciascun sinistro accertato e nei limiti del massimale”
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedeva la condanna di Parte_1 [...]
e in ragione CP_1 Controparte_3 Controparte_4 delle reciproche responsabilità e/o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni da lei subiti e subendi di natura patrimoniale per la somma di € 15.375,69 o per la diversa somma, maggiore o minore, nonché dei danni subiti e subendi dalla ricorrente di natura non patrimoniale, che il Giudice vorrà liquidare ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria.
Con provvedimento del 27 marzo 2025 il Giudice, visto l'art. 281 undecies c.p.c., fissava l'udienza del 4 giugno 2025 per la discussione e ordinava la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza ai resistenti, assegnando, a questi ultimi, termine per costituzione sino a dieci giorni prima dell'udienza.
Si costituivano tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 22 maggio 2025 Controparte_1 Controparte_3
e chiedendo, in via preliminare, la
[...] Controparte_4 Controparte_3 di essere autorizzata alla chiamata in causa di , e la
[...] CP_5 [...]
e di essere autorizzato alla chiamata in causa di CP_1 Controparte_4
3 el merito, chiedevano il rigetto delle domande di parte ricorrente Controparte_6
e, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata nei confronti della accertata l'operatività della copertura Controparte_3 assicurativa della di condannarsi la medesima a manlevare la Controparte_5 da qualsiasi somma questa fosse condannata a Controparte_3 corrispondere alle parti in causa, nonché da spese e competenze di causa. Sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata nei confronti della e/o accertata Controparte_1 Controparte_4
l'operatività della copertura assicurativa della di condannarsi la Controparte_9 medesima a manlevare la e da Controparte_1 Controparte_4 qualsiasi somma questa fosse condannata a corrispondere alle parti in causa, nonché da spese e competenze di causa.
Con provvedimento del 27 maggio 2025, il Giudice autorizzava la chiamata in giudizio delle terze rinviava la causa all'udienza Controparte_5 Controparte_6 del 24 settembre 2025.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 12 settembre 2025 chiedendo il rigetto delle domande formulate da Controparte_9 parte ricorrente nei confronti di e, Controparte_1 Controparte_4 per l'effetto, la sua assoluzione dalla domanda di manleva. In via subordinata, chiedeva fosse dichiarata l'inoperatività della polizza e, per l'effetto, la sua assoluzione dalla domanda di manleva e, in via di ulteriore subordine, che l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia fosse limitata a quanto risultante dell'istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità in capo ai soggetti coinvolti e dedotto l'importo di € 5.000,00 a titolo di franchigia per ciascun sinistro accertato e nei limiti del massimale.
Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 24 settembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice concedeva i termini per memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 19 novembre 2025 per il prosieguo.
Successivamente, all'udienza del 19 novembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice dichiarava la contumacia di
[...]
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[...] rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle CP_10 conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 dicembre 2025.
Infine, all'udienza del 17 dicembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
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La domanda è parzialmente fondata nei limiti e per le motivazioni di cui in appresso.
3.
E' pacifico che e con la Controparte_1 Controparte_3 direzione dei lavori di tutti resistenti in questo giudizio, Controparte_4 realizzavano alcuni lavori di sistemazione del tetto del fabbricato del condominio
[...]
, sito in Cortina d'Ampezzo, in forza del contratto di appalto sottoscritto con CP_11
l'amministratore condominiale. All'interno dell'edificio condominiale insiste l'unità immobiliare di proprietà dell'attrice la quale si assume danneggiata Parte_1 dai resistenti in punto ad alcune problematiche di infiltrazioni che affliggerebbero la sua unità immobiliare e che avrebbero danneggiato tanto le murature, quanto gli arredi presenti all'interno dell'abitazione, come da documentazione fotografica prodotta, e che l'avrebbero costretta a sostenere spese il ripristino di tali danni e per alberghi, ristoranti e altre voci di danno, subite asseritamente a causa della temporanea inagibilità della propria unità immobiliare. In particolare, secondo la prospettazione attorea, tali danni sarebbero stati provocati dall'improvvida decisione di lasciare scoperta ed esposta alle intemperie una parte del tetto.
e nel Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 costituirsi in giudizio, non contestano di avere effettuato le lavorazioni sull'edificio condominiale, né di avere lasciata scoperta una parte del tetto anche perché, a detta dei resistenti, i lavori non erano terminati ma ancora “in corso di realizzazione”. Inoltre, contestano la quantificazione dei danni operata dall'attrice a titolo di ripristino degli arredi, noleggio dei deumidificatori, albergo e taxi.
assicuratore Controparte_6 di e di aderendo alle difese spiegate Controparte_1 Controparte_4 dai chiamanti in causa, chiede in via subordinata il rigetto della domanda di manleva in quanto la polizza sarebbe di tipo “claims made” e tutte le diffide, le richieste di
5 risarcimento, le contestazioni e la lite tra l'odierna Attrice e gli Assicurati sarebbero tutte successive alla scadenza della polizza in data 02 marzo 2024.
4.
Ricostruite come sopra le rispettive domande ed eccezioni, come mosse dalle parti in causa, osserva il tribunale che, come anticipato supra, i resistenti non hanno contestato, tantomeno specificatamente, la circostanza, allegata da parte attrice, secondo cui il tetto dell'edificio sarebbe stato lasciato scoperto ed esposto alle intemperie durante l'esecuzione dei lavori. È invero fatto notorio che l'acqua che filtra dalle strutture superiori di un edificio è suscettibile di arrecare gravi danni alle unità immobiliari collocate ai piani inferiori.
Entrambe le circostanze viste sopra costituiscono, la prima un fatto non specificatamente contestato dalla parte costituita e, la seconda, una nozione di fatto che rientra nella comune sperienza, risultante dalle cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione, senza necessità di ricorso a particolari informazioni o giudizi tecnici (Cass. Civ. 9705/2004). Tali circostanze devono pertanto essere poste a fondamento della decisione, secondo quanto previsto dall'art. 115 c.p.c.
Per converso, la prova del danno materiale subito dall'attrice a causa dei fatti visti sopra risulta dalle fotografie allegate sub doc. 9, che ritraggono murature visibilmente ammalorate da fenomeni infiltrativi e la cui appartenenza all'unità immobiliare danneggiata e riconducibilità all'acqua che è percolata dal tetto non sono state, ancora una volta, contestate da parte resistente.
Ebbene, deve ritenersi che il cantiere che interessava il condominio la fosse CP_11 soggetto all'obbligo di custodia da parte dei convenuti, anche tenendo presente che il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento, sicché custode della cosa deve ritenersi anche colui che sia nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi (Cass. Civ. 12796/2024). Da ciò deriva che costoro si sono sottratti rispetto all'onere di provare il caso fortuito imposto al custode dalla citata previsione normativa.
6 5.
Accertato il danno e la riconducibilità di tale danno alla responsabilità di coloro che operavano nel cantiere, deve procedersi alla verifica del quantum subito dall'attrice.
A riguardo, si rileva che è provato per via documentale che ha Parte_1 provveduto a corrispondere complessivi euro 12.000,00 alla ditta individuale
, come da contabili di bonifico bancario Controparte_12 allegate sub docc. 22, 44 e 46. Si rileva che il doc. 46, pag. 2, consta anche di una semplice disposizione di bonifico di euro 3.612,00 che, in mancanza della lettera contabile, non può essere ritenuto come prova dell'effettivo pagamento. Inoltre, nelle fatture emesse dal predetto soggetto allegate sub docc. 50, 51, 52, 53 e 47, si fa riferimento proprio a lavori di ripristino delle murature e delle parti lignee in seguito ad infiltrazioni di acqua da lavori condominiali e, pertanto, deve ritenersi provato che gli importi sborsati sono relativi al ripristino del danno provocato dall'errata custodia del cantiere come sopra dettagliata.
Per converso, non sono in alcun modo riconducibili ai danni subiti, anche a fronte della
- questa volta – specifica contestazione da parte dei resistenti, le asserite spese di albergo, ristiranti, taxi e acquisto deumidificatori.
6.
Al risarcimento dei danni subiti devono essere condannati in solido tra loro, secondo la previsione di cui all'art. 2055 c.c., Controparte_1 Controparte_13
e in quanto nessuna di tali parti ha fornito la prova liberatoria
[...] Controparte_4 del caso fortuito, come sarebbe richiesto dall'art. 2051 c.c. per andare esente da responsabilità.
Deve essere rigettata la domanda di manleva avanzata da e Controparte_1 nei confronti del loro assicuratore , in quanto è Controparte_4 CP_6 documentalmente provato che il primo scritto che pervenne alla compagnia assicurativa fu l'adesione alla negoziazione assistita in data 4 novembre 2024, recapitato alla terza chiamata a mezzo PEC dopo la scadenza della polizza in data 2 marzo 2024 (cfr. doc. 8, fasc. conv.). Della validità di tale clausola non vi è ragione di dubitare.
Deve essere infine accolta la domanda di manleva avanzata da Controparte_13
nei confronti del proprio assicuratore , terza chiamata
[...] Controparte_5
7 contumace ed evocata in giudizio con atto di citazione per chiamata di terzo tempestivamente e ritualmente notificato in data 30 maggio 2025, nei limiti della franchigia risultante dai documenti contrattuali pari ad euro 2.500,00.
7.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato, Controparte_1
e devono essere condannati a pagare Controparte_13 Controparte_4
a una somma di euro 12.000,00 in solido tra loro. Parte_1
La domanda di manleva a garanzia avanzata da e da Controparte_1 nei confronti del loro assicuratore deve essere Controparte_4 CP_6 rigettata, mentre deve essere accolta parzialmente quella avanzata da
[...] nei confronti di . CP_13 Controparte_5
8.
Le spese di lite seguono la soccombenza di Controparte_1 [...]
e nei confronti di e sono CP_13 Controparte_4 Parte_1 liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
Le spese di lite sostenute dalle altre parti devono essere dichiarate compensate a causa della reciproca soccombenza.
PMQ
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE in parte la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
e Controparte_1 Controparte_13 Controparte_4
e, per l'effetto,
2. DA e Controparte_1 Controparte_13
in solido tra loro, a pagare a una somma Controparte_4 Parte_1 di euro 12.000,00, oltre IVA se e nella misura in cui dovuta, ed oltre interessi ex art. 1284, 4° c., c.c., dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
3. DA . a rimborsare e tenere manlevata Controparte_5
di tutto quanto questa sarà tenuta a pagare in forza Controparte_13
8 di questa sentenza, anche a titolo di spese di lite, e nei limiti della franchigia di polizza;
4. RIGETTA la domanda di manleva avanzata da e da Controparte_1
nei confronti del loro assicuratore Controparte_4 CP_6
5. DA e Controparte_1 Controparte_13
in solido tra loro, a rimborsare a le spese Controparte_4 Parte_1 di questo giudizio, spese che si liquidano in complessivi euro 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
6. DICHIARA compensate le spese di questo giudizio tra le altre parti.
Così deciso in Belluno, il giorno 19 dicembre 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
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