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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/10/2025, n. 7857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7857 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1240/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/1/2025, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
25/9/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 8/10/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. ANTONELLA ZERBONE con studio in VIA RUGGERO DI LAURIA, 15 20123
MILANO presso la quale è elettivamente domiciliato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FABRIZIO MENDOLA con studio in VIA PETRIO PANZERI, 5
20123 MILANO
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 31.1.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previi gli adempimenti di rito e di legge, nonché istruttori, ove ammessi come richiesti: IN VIA PRELIMINARE
⦁ PRONUNCIARE LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI, ponendone l'addebito a carico della moglie;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
⦁ ASSEGNARE LA CASA CONIUGALE AL affidando il figlio , prossimo alla maggiore CP_2 Per_1 età, al padre il quale si occuperà del suo mantenimento;
⦁ PREVEDERE IN FAVORE DELLA MOGLIE un contributo per il suo mantenimento di euro 300,00= al mese;
⦁ IN VIA SUBORDINATA
⦁ Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la casa coniugale venisse assegnata alla moglie, disporne il rilascio alla maggiore età del figlio e prevedere un contributo di euro 300,00= per il mantenimento del figlio con la ripartizione nella misura del 50% per ciascun coniuge delle spese straordinarie;
nulla sarà dovuto alla moglie, atteso il valore della casa coniugale sotto il profilo locatizio, non inferiore ad euro 2.500.00=mensile e tenuto conto che il signor dovendo prendere il locazione Pt_1 un immobile ad uso abitativo nella zona in cui risiede il figlio andrebbe a sopportare un costo di circa 1.500,00= euro mensili;
⦁ Vinte le spese tutte di lite, sentenza esecutiva come per legge”.
Per : Controparte_1 a) dichiarare la separazione personale dei coniugi ex art. 706 c.p.c. con addebito al signor Parte_1 in considerazione della sua condotta in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e per l'effetto autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b) porre a carico del signor l'obbligo di provvedere al mantenimento della signora Parte_1 CP_1 versando alla ricorrente un assegno d'importo pari ad almeno € 1.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese dal momento della domanda e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
c) rigettare l'avversaria domanda di addebito della separazione personale dei coniugi, poiché infondata in fatto ed in diritto;
d) affidare ai genitori in via congiunta il figlio , di anni 17, con collocamento Persona_2 prevalente presso l'abitazione materna;
e) stabilire che il padre possa incontrare il figlio alle modalità già descritte in narrativa;
f) assegnare la casa coniugale alla Resistente, sita in Milano, via Ruggero di Lauria n. 15 nell'interesse del figlio, eventualmente anche frazionata, date le generose dimensioni. g) porre definitivamente a carico del signor a titolo di spese ordinarie per il concorso al mantenimento Pt_1 di , entro il cinque di ogni mese, la somma per dodici mensilità di almeno € 500,00 (ottocento/00) - Per_1 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT- oppure nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. h) porre a carico del padre il pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 100%, intendendosi come tali: spese scolastiche (tasse, mensa, materiale, gite etc..) quelle extrascolastiche nonché le spese mediche (non assistite da S.S.N.), se previamente concordate, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Milano;
i) rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le ulteriori domande, richieste economiche ed istanze formulate da Controparte nel proprio atto introduttivo;
j) in via istruttoria, si chiede sin da ora, ammettere, occorrendo, prova per interpello sui fatti dedotti in narrativa, da intendersi qui ritrascritti e preceduti dalla locuzione è vero che, nonché prova contraria sugli eventuali capitoli di Controparte, su testi che ci si riserva di indicare in fase istruttoria;
k) sempre in via istruttoria, con riserva di ogni più puntuale considerazione e deduzione, anche a prova contraria, nei termini di legge e nel corso del giudizio;
l) ammettere in via definitiva la signora al Patrocinio a spese dello Stato, come delibera provvisoria CP_1 che si deposita in uno all'istanza formulata dalla Ricorrente al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
2 m) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi direttamente in favore dell'avv. Fabrizio Mendola, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, nominato antistatario in procura.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in MILANO il 9/6/2002 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2002 atto n. 632 P.II serie A, dall'unione nasceva il figlio il 19/11/2007, Per_1 con ricorso, depositato il 14.1.2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 con addebito a carico della moglie e, in via principale, l'affidamento del figlio minore al padre, con assegnazione della casa coniugale e contributo di mantenimento per la moglie pari ad € 300 mensili;
in via subordinata, per il caso di assegnazione della casa coniugale alla moglie, chiedeva che la casa fosse rilasciata al compimento della maggiore età del figlio, che fosse previsto a suo carico un contributo di € 300 per il mantenimento di , oltre le spese straordinarie ripartite al 50% a Per_1 carico di ciascun genitore, e nessun contributo di mantenimento per la moglie;
a sostegno delle proprie domande, il ricorrente deduceva che la moglie, dopo il parto, veniva colpita da una forte depressione, tanto da assumere soventemente comportamenti aggressivi di lui, sino a quando non veniva ricoverata, nel novembre 2015, presso l'Ospedale Sacco per circa 20 giorni con la diagnosi di “bouffee delirante acuta con personalità paranoide”; la stessa era convinta che tutti i familiari fossero coinvolti in un piano diabolico a suo scapito, e veniva dimessa con una terapia farmacologica costituita da neurolettici, antidepressivi, benzodiazepine e ipnotici;
seguiva un ulteriore ricovero, nel corso del 2019, e, nel 2022, la resistente otteneva il riconoscimento di invalidità da parte dell'INPS nella misura del 75%; il contegno aggressivo tenuto dalla resistente verso il marito culminava nell'episodio del giorno di Pasqua del 2024, quando, in preda a una forte rabbia, in piena notte, cacciava via di casa il marito e la di lui anziana madre;
da allora, il ricorrente non ha più fatto rientro in casa, e subisce offese, minacce e insulti quotidiani;
in merito alle proprie condizioni economiche, il ricorrente deduceva di essere dipendente della
MMSPA e di percepire stipendio di € 2.500,00 mensili, di avere giacenze irrisorie sulle carte di credito e sul conto corrente, di essere cointestatario per 2/12 della casa coniugale e di altro immobile a uso abitativo sito in viale Premuda 20, nonché per 1/78 di un magazzino sito al medesimo indirizzo;
la sig.ra aveva incassato dal marito, tra Pasqua 2024 e settembre 2024, € 5.550,00, ed egli si CP_1 trovava a sostenere da solo i costi della scuola del figlio, per € 6000 annui, oltre le spese condominiali,
3 per € 5.000 annui, e le utenze di casa, per € 260 al mese;
così che egli ricorreva a due prestiti, uno di
€ 20.000 con DO e l'altro di € 21.600 con LI.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.3.2025, la resistente contestava tutto quanto dedotto dal marito circa la fine del matrimonio, rappresentando di essersi sempre dedicata alla famiglia, tanto da lasciare, dopo il parto e su richiesta del marito, attività lavorativa di assistente alla poltrona presso uno studio dentistico;
in merito alle proprie problematiche di salute, contestava di essere stata ricoverata per un disturbo della personalità, avendo la stessa subito due interventi chirurgici a causa di una emorragia cerebrale, da cui derivava l'invalidità riconosciutale al 75%; la fine del matrimonio era stata, invece, causata dalle vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate dal marito ai suoi danni, oltre che dalle sue infedeltà; il ricorrente, peraltro, a causa dei propri problemi di ludopatia, sperperava le sostanze proprie e della moglie, attingendo, talvolta, anche dal libretto postale del figlio minore;
in merito alla propria condizione reddituale, la resistente deduceva di percepire unicamente pensione di invalidità per € 336 mensili, mentre il ricorrente percepisce stipendio di € 2.500 mensili;
la resistente, pertanto, richiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito, un contributo di mantenimento in proprio favore pari ad € 1.000 mensili, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, assegnazione a sé della casa coniugale, contributo di mantenimento per il figlio a carico del padre pari ad € 500 mensili, oltre il 100% delle spese straordinarie;
depositate le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c., le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato, il quale ordinava una integrazione documentale alla convenuta e, all'udienza del 17.7.2025, procedeva all'ascolto del figlio minore;
con ordinanza del 28.7.2025, il Giudice delegato assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1. affida nato a Milano il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori Persona_3
2. dispone che il minore si collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre e possa frequentare liberamente il padre secondo accordi diretti che saranno assunti tra padre e e figlio;
3. assegna la casa coniugale sita in Milano via Ruggero di Lauria 15 alla convenuta quale collocataria del minore;
Per_4
4. Dispone che versi a a titolo di contributo al suo Parte_1 Controparte_1 mantenimento, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese € 300,00 mensili . importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal luglio 2026 (base di calcolo luglio 2025)
5. Dispone che versi a a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 di , in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, € 500,00 mensili - importo rivalutabile annualmente Per_4 secondo indici Istat dal luglio 2026 (base di calcolo luglio 2025) – oltre all'80% delle spese di cui alle oltre
4 al pagamento dell'80% delle spese straordinarie come da linee guida del tribunale di Milano approvate il 10 giugno 2025 qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali
o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
5 Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
All'udienza del 25.9.2025, ad esito di discussione, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
Parte ricorrente, difatti, ha formulato istanze di prova orale, in sede di memoria ex art. 473 bis.17 n. 1 c.p.c., da ritenersi inammissibili, sia per la genericità dei capitoli articolati, sia per la loro superfluità ai fini del decidere.
Pertanto, il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto sulle domande inerenti la genitorialità ed i tempi di permanenza del minore con i genitori, quanto sulle domande economiche. In particolare, con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate ed esplicitamente richieste dal giudice.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, la perdurante elevatissima conflittualità tra le parti, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una
6 situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le domande di addebito
Entrambe le parti propongono, reciprocamente, domanda di addebito.
Si premetta, sul punto, come la pronuncia di addebito presupponga che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., 8.6.2009, n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006, n. 4203).
Deve, poi, ricordarsi come ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 14.11.2001, n. 14162).
Il ricorrente fonda la propria domanda di addebito sul comportamento tenuto dalla moglie, la quale – in ragione di problematiche psichiatriche che le causavano anche alcuni ricoveri in ospedale nel 2015 e nel 2019 – teneva soventemente un contegno aggressivo nei suoi confronti. Tali condotte culminavano nell'episodio di Pasqua 2024, quando la resistente, in preda ad una forte rabbia, cacciava di casa il marito e la di lui madre.
Dalla documentazione medica in atti risulta che la resistente ha una storia di patologie psichiatriche, essendo stata ricoverata nel 2015 presso l'Ospedale Sacco e dimessa con la diagnosi di bouffee delirante acuta con completa risoluzione in disturbo di personalità paranoide; dal referto dell'Ospedale Sacco, risalente a successivo ricovero del 11.9.2019, emerge che alla resistente venivano diagnosticati un disturbo della personalità paranoide e un disturbo dell'adattamento con umore deflesso;
la situazione clinica si era, poi, aggravata in conseguenza di un episodio di emorragia cerebrale, intervenuto nel 2019 (cfr. doc. 10 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 di parte ricorrente;
doc. 1 allegato alla comparsa).
A ben vedere, però, la domanda di addebito proposta dal ricorrente appare genericamente formulata, in quanto lo stesso addebita alla moglie atteggiamenti aggressivi, ma gli stessi non sono
7 meglio circostanziati, facendosi riferimento, in atti, unicamente all'episodio dell'aprile 2024, quando la resistente avrebbe cacciato di casa il marito e la di lui madre. Tale solo episodio, però, evidentemente intervenuto quando la crisi coniugale era già conclamata – circostanza emergente dalle stesse allegazioni del ricorrente, il quale riferisce di problemi coniugali risalenti già al periodo successivo la nascita del figlio minore – non si ritiene determinante in punto di addebito della separazione.
Anche le istanze di prova orale formulate dal ricorrente sul punto, fatte salve quelle relative all'episodio dell'aprile 2024, sono genericamente formulate, facendosi in esse riferimento a comportamenti aggressivi che la resistente avrebbe tenuto verso il marito e verso terzi, senza meglio esplicitare di quali specifici episodi si tratterebbe.
La domanda di addebito del ricorrente deve, quindi, essere rigettata.
La resistente, a sua volta, fonda la propria domanda di addebito sulle vessazioni psicologiche e fisiche commesse, ai suoi danni, dal marito, oltre che sulle infedeltà commesse da quest'ultimo.
La domanda di addebito della resistente è rimasta del tutto sguarnita di prova, non essendo stata formulata alcuna istanza istruttoria sul punto (del tutto generica è la richiesta di prove orali svolta in comparsa, priva di una capitolazione specifica e della indicazione dei testi), né essendovi prove documentali in merito.
L'unico elemento che è emerso, sul punto, è relativo alle infedeltà del ricorrente, cui ha fatto riferimento il figlio in sede di ascolto;
il minore, difatti, ha dichiarato di avere reperito, sul Per_1 telefono del padre, dei messaggi tra quest'ultimo e un'altra donna. Quanto riferito dal minore appare, però, ininfluente ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito, atteso che – oltre a essere le sue dichiarazioni piuttosto generiche in merito al tradimento paterno, non essendo chiarito che tipo di messaggi egli avrebbe letto e quale fosse il loro contenuto – è evidente, come già sopra precisato, che la crisi coniugale era già ampiamente in essere da tempo, come emerge pacificamente dalle allegazioni di entrambe le parti.
Pertanto, entrambe le domande di addebito devono essere rigettate.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza del minore con i genitori
In merito all'affidamento del figlio minore, non emergono ragioni per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso, anche tenuto conto che è prossimo alla maggiore età. Per_1
Quanto al suo collocamento preferenziale, deve essere valorizzato quanto emerso, all'udienza del 17.7.2025, in sede di ascolto.
ha manifestato una certa lontananza dalla figura paterna (“i rapporti sono ambigui, Per_1 non sono mai stati strettissimi. Adesso non sento più neanche la sua mancanza. Quando viene a portar fuori il cane ci vediamo ma non trascorro molto tempo con lui”) ed un maggiore attaccamento
8 alla madre (“con la mamma è decisamente migliore, molto stretto, è sempre lei che si è occupata di me in prevalenza (…) ho molto dialogo, riesco a parlarle, scambiare idee e opinioni. Cose che con papà non ho fatto quasi mai”); il minore ha quindi, espresso il desiderio di abitare insieme alla madre e di non volere incontrare il padre.
Ne consegue che il figlio minore deve essere collocato prevalentemente presso l'abitazione materna, e lo stesso, vista la sua età, frequenterà il padre liberamente, secondo il proprio volere.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale - in comproprietà tra il ricorrente, sua madre e suo fratello – deve essere assegnata alla resistente, con le eventuali pertinenze e con gli arredi, quale conseguenza del collocamento del figlio presso di lei. Per_1
Le condizioni economiche
In merito alle condizioni rispettive condizioni reddituali, si osserva che il ricorrente è dipendente della MM-SPA con ruolo di disegnatore progettista e ha allegato di percepire stipendio di circa € 2.500,00 mensili.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) risulta un reddito netto di circa € 2.900,00 mensili per l'anno 2021 (imponibile € 50.895,99, imposta netta € 14.568,79, addizionale regionale € 783,71, addizionale comunale € 529,32 = € 35.014,17/12), un reddito netto di circa € 3.000 per l'anno 2022 (imponibile € 53.742,91, imposta netta € 15.487,78, addizionale regionale € 833,05, addizionale comunale € 558,92 = 36.863,16/12), un reddito netto di circa €
3.100,00 per l'anno 2023 (imponibile € 55.357,63, imposta netta € 16.278,74, addizionale regionale
€ 860,99, addizionale comunale € 575,72 = 37.642,18/12), un reddito netto di circa € 3.000 per l'anno
2024 (imponibile € 53.887,46, imposta netta € 15.361,18, addizionale regionale € 835,56, addizionale comunale € 560,43 = 37.130,29/12).
Il ricorrente è, poi, titolare di un fondo pensione, sul quale viene investito il suo TFR, con una posizione pari, a fine 2023, ad € 74.223,58 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), e percepisce per intero l'assegno unico per il figlio minore per € 30/40 mensili.
È, altresì, comproprietario per 1/6 della casa coniugale, è comproprietario per la medesima quota dell'abitazione della madre, oltre che, per la quota di 1/78, di immobile a uso abitativo e di magazzino siti in viale Premuda, Milano (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
Il ricorrente è onerato del pagamento delle rate di finanziamento DO per € 332 mensili e di altro finanziamento LI per € 300 mensili da corrispondersi tramite cessione del quinto (cfr. docc. 7 e 8 allegati al ricorso;
busta paga del febbraio 2025 depositata il 4.3.2025, dalla quale emerge la cessione del quinto).
9 Egli, attualmente, abita insieme alla madre, la quale percepisce pensione mensile di circa €
2.000.
Quanto alle condizioni economiche della resistente, questa, in sede di comparsa, allegava di essere inoccupata da quasi venti anni, e di percepire unicamente pensione di invalidità per € 336 mensili. All'udienza del 3.6.2025, la resistente precisava di avere lavorato come assistente alla poltrona dal 9 aprile al 16 maggio del 2025, percependo due stipendi per € 920 e € 1100 (cfr. buste paga depositata il 4.7.2025); successivamente, dal 19 maggio 2025, lavorava presso ambulatorio medico con contratto di un mese, rinnovatole per un ulteriore mese.
Il mantenimento del figlio minore
Stante il collocamento prevalente del figlio minore presso l'abitazione materna, deve disporsi un contributo di mantenimento a carico del padre.
Tenuto conto delle rispettive condizioni reddituali, come sopra delineate, e considerato che il ricorrente può fare affidamento su un reddito mensile netto di circa € 3.000, appare congruo confermare a suo carico il contributo di mantenimento, già previsto in sede di provvedimenti provvisori, pari ad € 500,00 mensili.
Le spese straordinarie, considerata la disparità reddituale sussistente tra le parti, sono poste per l'80% a carico del padre.
Il mantenimento del coniuge
Occorre osservare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno (cfr.
Cass. Civ., 12.12.2023, n. 34728).
Nel caso di specie, sussiste tra le parti una rilevante disparità reddituale.
Il ricorrente, difatti, percepisce un reddito netto di circa € 3.000 mensili;
è titolare, sebbene pro quota, di alcuni immobili;
può fare affidamento sul fondo pensione nel quale è investito il suo
TFR.
10 La resistente, diversamente, percepisce, come unico reddito fisso, la pensione di invalidità per
€ 330 mensili e svolge lavori saltuari (da ultimo, attività lavorativa presso un ambulatorio con contratto per sostituire un dipendente assente).
È pacifico che, a partire dal 2008, la resistente non ha svolto attività lavorativa, essendosi dedicata esclusivamente alla crescita del figlio, avendo, così, la stessa senz'altro sacrificato le proprie aspettative professionali, per contribuire alla gestione familiare.
Si ritiene, pertanto, che la resistente abbia diritto ad ottenere un assegno di mantenimento, al fine di potere condurre un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio.
Venendo alla quantificazione del contributo, tenuto conto che la sig.ra detiene la casa CP_1 coniugale, di proprietà del ricorrente e dei suoi familiari, e valutato che la stessa è idonea allo svolgimento di mansioni lavorative – come dimostrato dalle attività da ultimo svolte - appare congruo confermare in suo favore il contributo pari ad € 300 mensili già previsto in sede di provvedimenti provvisori.
Le spese di lite
Le spese di lite sono poste per un terzo a carico del ricorrente, considerato che lo stesso è risultato integralmente soccombente rispetto alla domanda di assegnazione della casa coniugale e rispetto alla domanda di mantenimento del coniuge, atteso che, per la ipotesi di assegnazione della casa alla moglie, richiedeva di non versare nulla a tale titolo;
per i residui due terzi, le spese sono compensate, considerato il rigetto delle reciproche domande di addebito e il solo parziale accoglimento delle pretese della resistente in punto di mantenimento.
Attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della resistente, le spese di lite dovranno essere corrisposte dal ricorrente in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Milano il 9/6/2002, trascritto Controparte_1 presso il Comune di Milano, anno 2002 Atto n. 632 parte 2 serie A;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Rigetta le reciproche domande di addebito;
4. Affida nato a Milano il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_3
11 5. Dispone che il minore sia collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre e possa frequentare liberamente il padre secondo accordi diretti che saranno assunti tra padre e figlio;
6. Assegna la casa coniugale sita in Milano, via Ruggero di Lauria n. 15, a , Controparte_1 quale collocataria del minore;
7. Dispone che versi a , con decorrenza dalla data della Parte_1 Controparte_1 domanda, a titolo di contributo al suo mantenimento, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal luglio 2026
(base di calcolo luglio 2025);
8. Dispone che versi a , con decorrenza dalla data della Parte_1 Controparte_1 domanda, a titolo di contributo al mantenimento di , in via anticipata entro il 5 di ogni mese, Per_1 la somma di € 500,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal luglio 2026
(base di calcolo luglio 2025) – oltre all'80% delle spese straordinarie come da linee guida del
Tribunale di Milano approvate il 10 giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
12 universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9. Condanna alla refusione di un terzo delle spese di lite in favore dello Stato, Parte_1 liquidate, per tale quota, in € 1.753,66, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
10. Compensa le spese di lite per la quota di due terzi.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Milano, 8/10/2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott. Anna Cattaneo
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