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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/09/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. 606/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 606/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CHERICI LUCIA ( ), come da procura in calce a C.F._2 atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Arezzo, via Roma n. 7
- parte attrice - CONCLUDE come da verbale udienza del 24.02.25: “in via principale 1) accertare e dichiarare i vizi lamentati dall'attrice unitamente all'accertamento della esecuzione, non a regola d'arte dell'opera com- missionata, oggetto di causa, nonché i danni, come allegati in citazione;
2) accertare e dichiarare l'obbligo di eliminare i vizi a spese della convenuta ed il risarcimento dei danni lamentati ex art 1668 cc, con conse- guente condanna nei confronti di “ ”, di , nella persona della sua titolare CP_1 CP_2 CP_2 e versare all'attrice la somma di € 12060,71, salve le ulteriori mensilità di mancato godimento sino alla presumibile esecuzione completa dell'opera d'arte, come specificati in arte, salvo il più o il meno, ritenuto di giustizia, oltre interessi sul liquidato dal 27.9.22 al soddisfo. 3) con vittoria di spese e compensi del pre- sente procedimento”
E
- ( ), parte rappresentata e Controparte_3 C.F._3 difesa dall'Avv. VALDARNINI LORENZO ( ), come da procura C.F._4
1 in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA Vittorio Veneto n. 33/18, AREZZO
- - parte convenuta - CONCLUDE come da verbale udienza del 24.2.25: “In via preliminare dichiarare la nullità della testimonianza resa dalla teste Arch. in quanto proveniente da teste incapace di testimoniare ai Tes_1 sensi dell'art 246 cpc., per tutti i motivi già dedotti ed argomentati da questa difesa nei precedenti scritti difensivi, nonché dichiarare l'inammissibilità della produzione del doc 42, allegato da controparte nella propria memoria ex art 183, c. VI n. 3 cpc in quanto, anch'esso vertente su un fatto nuovo, allegato tardiva- mente dall'attrice. Nel merito, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. In ogni caso condannare l'attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa”
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione quale proprietaria di appartamento sito in via Parte_1
Orione n.18, Arezzo, premesso che: aveva commissionato alla ditta ” di CP_1 CP_2
(da ora innanzi ) alcuni lavori, come da progetto dell' Arch. da
[...] CP_2 Tes_1 eseguire nel bagno della propria abitazione;
che, più in particolare, aveva chiesto il montag- gio di carta da parati di marca “Glamora waterproof”, che aveva acquistato presso la CP_2 oltre all'acquisto di sanitari di marca il 21.10.2019 aveva saldato regolarmente la fat- CP_4 tura n. 63/2019, con l'acquisto ed un primo montaggio della carta da parati. Ciò premesso, chiamava in giudizio la ditta chiedendo un risarcimento per vizi dell'opera commis- CP_2 sionata, nonché per i danni che l'avrebbero portata a rinviare il suo trasferimento, stante la provvisoria abitazione in altro stabile, con un dovuto prezzo di locazione, nell'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta contestava la domanda dell'attrice e chiedeva acco- gliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
2 ***
I rapporti tra le parti, ritenuti dall'attrice conclusi con il pagamento di cui supra, sa- rebbero invece ripresi nel marzo 2020 ed il succedersi di azioni e comportamenti delle parti in causa suggerisce di riportare i fatti, come esposti in citazione ed in comparsa di risposta, per poi valutare gli stessi sulla base delle repliche e delle osservazioni di entrambi le parti.
Si sottolinea, al riguardo, il susseguirsi di date, alcune delle quali molto ravvicinate, di cia- scun evento che verrà riportato di volta in volta.
La data del 21.10.2019, cioè la data della fattura richiamata, non ha visto come effet- tivamente esauriti i rapporti tra le parti, anche se l'attrice aveva, quel giorno, versato, all' attuale convenuta l'ammontare del dovuto, anche per l'avvenuta installazione della carta da parati. L'attrice ha sottolineato la sua premura nel saldare i lavori, eseguiti dalla convenuta, facendo rilevare che aveva necessità di ottenere benefici fiscali, previsti da normativa di settore, vigente al momento dell'ordine. Nel chiamare in giudizio la convenuta, la Pt_1 ha richiamato (cfr. conclusioni attrice, punto 2) l'art. 1668 cc., il quale dispone come il com- mittente possa “chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo risarcimento del danno in caso di colpa dell'ap- paltatore”. Appare evidente l'errore, commesso dall'attrice nell'aver citato, a proprio van- taggio, il predetto articolo del c.c., che rientra nel capo VII° del c.c., avente come titolo l' appalto, ed è perciò irragionevole l'intestazione della fattura come “appalto di manutenzione straordinaria, sita in Arezzo, via Orione n. 18”.
Nel caso di specie, il passaggio di un bene dal venditore ( , ad un acquirente che CP_2 versa il prezzo del bene , è da inserire nel contratto di compravendita e la diffe- Pt_1 renza, rispetto all'appalto, è sostanziale e non già semplicemente formale. A tal riguardo, occorre scendere nei particolari, perché gli stessi si riflettono poi sul contenuto delle richieste attoree, come indicate nelle rassegnate conclusioni.
Oggetto del contratto di vendita è il trasferimento della proprietà di un bene, mobile o immobile, perciò esso ha quale oggetto un “dare”. Ciò non toglie che può essere a ciò connessa un'obbligazione di “facere”, quando il bene venduto necessiti di installazione o messa in atto con altri beni preesistenti. Il trasferimento di un bene rappresenta così l'oggetto
3 del contratto ma può investire anche la sua messa in funzione, come adempimento accesso- rio. Nell' appalto, invece, siamo di fronte ad accordo concernente la fornitura e posa in opera del bene, ossia un'obbligazione di “facere”, l'appaltatore deve svolgere, con propria attività autonoma e “la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un'opera
o la prestazione di un servizio” (Cass., II n. 872/2014).
Non vi è dubbio che tale differenza porta, a volte, a contrasti interpretativo-qualifi- cativi, ma ciò non toglie che, nel caso di specie, siamo certamente di fronte ad un contratto da qualificarsi quale compravendita, poiché l'oggetto dello stesso è il passaggio della pro- prietà di un bene ed i suoi accessori, per i quali la ditta venditrice aveva assicurato la messa in opera (installazione di carta da parati) da parte di propri esperti del settore. Il corrispettivo, saldato con un certo anticipo, dev'essere dunque qualificato quale prezzo della compraven- dita anche se, come nel nostro caso, corrisposto dall'attrice all'atto di inizio dell'installa- zione. Ed infatti, oggetto della compravendita è stato l'aver dato un certo bene, anche se ne occorreva ancora il completo montaggio. Non è dunque applicabile l' art. 1668 c.c., dettato in tema di appalto, pur essendosi parte convenuta, impegnata nel montaggio della carta da parati. La prestazione di posa in opera non era stata formalizzata ed acquisita dalle parti con la previsione di sanzioni, penali o altra prestazione di tipo risarcitorio, in caso di ritardo o di accertata presenza di vizi, dopo la posa in opera. In sintesi: il contratto di compravendita ha, come caratteristica, la fornitura ed eventuale posa in opera qualora, come nella specie, l' opera venga posta in essere dalla stessa persona che aveva venduto o fornito il bene.
E' un dato certo, e comunque non contestato, che sia rivenditrice specializzata CP_2 di arredi e/o elementi di arredo. La posa in opera di carta da parati, all'interno dell'abitazione dell' attrice, è stata svolta liberamente, a seguito di acquisto di tale bene dalla stessa ditta, senza impegni formali e senza termini, mentre invece la serie produttiva ricadeva, e, si ri- tiene, ricade tuttora sulla fabbricante (Glamora).
La vertenza, che si è protratta per alcuni anni, ha visto altri interlocutori, che devono essere qui presentati, i quali hanno rilasciato dichiarazioni in veste di testimoni. La Sig.ra
è l'Architetto designato dall'attrice alla progettazione e D.L.; Tes_1 Testimone_2
è collaboratrice dell'impresa familiare è dipendente e montatore della CP_2 CP_5
Tali soggetti hanno partecipato agli adempimenti richiesti dall'attrice e hanno visto la CP_2
4 programmarli e poi assolverli, ancorchè vi siano state manifestazioni di dissenso CP_6
e di mancato soddisfacimento da parte attrice.
La data del 21.10.2019 che, si ricorda, ha determinato, per l'attrice, il versamento di
€ 12.060,71, può ritenersi quale data di acquisto e montaggio della carta da parati e poteva allora ritenersi quale termine della compravendita non operando, nella fattispecie, l'art.1668 del c.c.. Dopo la suddetta data si sono invece alternati, tra le parti in causa, progetti di messa in opera con iniziale consenso e poi dissenso da parte dell'attrice, in relazione alla dovuta installazione della carta da parati, con l'intervento dei soggetti sopra indicati. L'andamento CP_ di tale ulteriore attività, da parte della convenuta, ha determinato una costante diversità nel richiamo dei tempi e dell'attività svolta, senza che si sia mai pervenuti ad un accordo che avrebbe evitato il presente contenzioso giudiziale.
E' difficile entrare nei particolari delle proposte e nell' attuazione del montaggio della carta da parati, anche perché, a volte, le date di tale montaggio e la visione dello stesso da parte delle due parti in causa risultano diverse.
La posa in opera iniziale di n. 5 pannelli di carta da parati sarebbe avvenuta il
04.6.2020. Vi sarebbe stata però la sostituzione di n. 2 pannelli su 5, e tale operazione sa- rebbe avvenuta il 18.2.2021, ad opera del come risulta dalla sua dichiarazione, ri- CP_5 lasciata come teste. Vi è stata però una contestazione attorea, non già per vizi dell'opera, quanto per “differenza cromatica” da essa rilevata. In altro documento di parte si fa cenno ad una contestazione dell'acquirente, poiché le colorazioni del bianco e nero sarebbero state più marcate rispetto a quelle preesistenti e presenti nei pannelli. La carta sarebbe stata ricon- segnata alla una prima volta, il 02.12.2020. Si vorrà tener conto, in tale periodo, delle Pt_2 soste, stabilite, o solo suggerite per l'epidemia Covid in atto, e per i ritardi di tanti lavori del genere di quello per cui è causa, stante l'impossibilità degli operai di assolvere ai loro com- piti. La posa in opera della carta da parati, presso l'abitazione dell'attrice, è avvenuta poi il
18.02.2021, ma non è possibile addebitare alla convenuta un grave ritardo per tale opera- zione, dal momento che trattavasi di un lavoro “extra”, non contrattualmente programmato.
Il personale preposto doveva destreggiarsi nella scelta dei giorni e delle ore per una attività esulante dal lavoro normale e quotidiano. Va, in ogni caso, rilevata la circostanza che la posa iniziale della carta risale a giugno 2020 e richiama la dovuta effettuazione in 2 fasi, poiché le pareti presentavano, inizialmente, macchie da togliere in punti del bagno, ove erano
5 presenti, ma che occorreva togliere prima di apporre la carta. Tale adempimento esigeva un certo tempo poiché le pareti non erano state rasate a regola d'arte ed occorreva del tempo per asciugarle e per appostare la carta.
Sempre a febbraio 2021, al momento della posa definitiva della carta, il bagno si presentava privo di sanitari, lavandini, rubinetti e miscelatori. Tale anomalia appare nelle difese di parte convenuta e lo stesso teste (compagno dell'attrice) confermava che, Tes_3 nel frattempo, nel bagno era stata apposta altra carta da parati, a seguito di installazione di sanitari, lavandini, rubinetti e miscelatori. Tali operazioni erano avvenute nei ritagli di tempo per ovviare, bonariamente, a richieste della proprietaria e si trattava di piccole imperfezioni dalle quali non deriva (il riconoscimento di una) responsabilità o l'impegno alla loro imme- diata riparazione. Tali piccole imperfezioni potrebbero, del resto, essere imputate astratta- mente alla venditrice oppure alla ditta Glamora, produttrice della carta da parati. Pt_2
Altra contestazione dell'attrice per presunti, asseriti vizi inerenti l' erronea posa della carta è avvenuta il 27.09.2022, e cioè a distanza di circa 18 mesi. La scoperta di vizi a seguito del montaggio appare tuttavia generica, poiché priva dell'esatta indicazione del giorno in cui si sarebbe riscontrato il vizio segnalato. Se nel caso di specie non è applicabile l'art. 1668 del c.c., è invece indicativo l'art.1495 c.c. (previdente termini e condizioni dell'azione), che parte convenuta ha richiamato, unitamente all'art. 132 codice del consumo. La norma, ri- chiamata tra le disposizioni in tema di “obbligazioni del venditore, termini e condizioni per l' azione”, prevede termini ristretti per un diritto alla garanzia, “salvo il diverso termine, stabilito dalle parti o dalla legge”. Nel caso di specie le parti non avevano invero sottoscritto termini precisi per la messa a punto della carta da parati, e pertanto i dissensi e le osservazioni dell' attrice, trovavano poi una risposta, ma non legata a termini di legge. A fronte di un possibile e presumibile ricorso a contestazioni da parte dell'acquirente, il rapporto esistente tra le parti può essere spiegato ricorrendo alla proposta del marito dell'attrice, Sig. il quale, nel Tes_2 luglio 2022, ebbe a proporre l'applicazione di placche in acciaio quale mero suggerimento bonario per ovviare alle imperfezioni causate da terzi, ma rilevate dall'attrice, senza che si debba ravvisare un riconoscimento di responsabilità ed un impegno da parte della ditta con- venuta.
Un problema, da ritenere avulso dal contesto di cui sopra, riguardante la perdita di acqua da parte di un miscelatore, che venne riparato dal Sig. ha avuto un esito normale CP_4
6 dal momento che la cliente attrice ha pagato la prestazione, con il versamento di € 244,00, somma comprensiva di spese accessorie. La pretesa restituzione anche di questa somma ap- pare infondata poiché la somma è stata addebitata dal produttore per un intervento necessario e l'attrice aveva versato l'importo addebitatole, senza contestazioni.
Il tema dei possibili interventi dell'acquirente un appartamento, dopo la vendita e nel momento in cui l'acquirente si accorge di vizi della cosa venduta è stato oggetto della Sen- tenza delle S.U. della Cass., n. 19702 del 13.11.2012, ove si legge che “in tema di compra- vendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt.1490 ss cc., che pongono il ven- ditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore….. Questi non dispone, neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, di azione di “esatto adempimento” per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa ven- duta, rimedio che gli compete solo in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita di beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificatamente impegnato alla riparazione del bene”. Nessuna di tali ipotesi è tuttavia ravvisabile nel presente contenzioso.
Per concludere su tale punto si deve riconoscere che gli asseriti difetti, denunciati dall' attrice, avrebbero potuto tradursi in una diminuzione del prezzo richiesto. Le piccole imperfezioni, presenti nella carta da parati, sono risultate invero di lieve entità per cui non è ammissibile la pronuncia di risoluzione del contratto e la dichiarazione di responsabilità del venditore. Tale conclusione traspare dagli stessi termini ed espressioni usate dall'attrice, ri- portate in atti del giudizio, come, ad es. “il nero non è intenso e sembra grigio” oppure “la configurazione della donna è incompleta perché manca di una linea in una mano”. Queste due espressioni sono sufficienti per affermare che l'attrice ha contestato l'avvenuta messa, sull' intonaco del bagno, della carta da parati, non già per presenza di veri e propri vizi, bensì perché aveva in mente immagini che poi, nella realtà non avevano avuto il loro riscontro nell' opera compiuta. Si concorda con parte convenuta, la quale ha dato atto di esser ditta venditrice di prodotti da arredo, per cui la posa in opera appare adempimento del tutto ac- cessorio rispetto alla vendita del prodotto e, nel caso di specie, a fronte di rilievi mossi, l'aver apportato delle modifiche è stato un compito che la convenuta ha volontariamente assunto, ma non si è certo addivenuti alla realizzazione di una nuova opera. Quanto ai tempi per tali correttivi, dai documenti acquisiti risulta che i n. 5 pannelli erano stati consegnati dalla Pt_3 alla il 26.05.2020 e che l'installazione si è avuta nel giugno 2020: la sostituzione
[...] CP_2
7 di 2 fogli di carta da parati è avvenuta nel febbraio 2021, come si evidenza dai documenti di trasporto.
La contestazione circa asseriti vizi e difetti della merce venduta e consegnata all'at- trice è dunque infondata, prima ancora che è tardiva, ex art. del 1495 c.c..
La richiesta risarcitoria, per complessivi € 12.060,71 - salve le ulteriori mensilità di mancato godimento dell'immobile, stante una locazione in atto - pongono il problema della richiesta di rimborso della locazione fruita, in quanto i lavori da eseguire avrebbero costretto l' attrice a reperire una sistemazione diversa. Anche detta richiesta di rimborso appare ille- gittima poiché non è stato esibito alcun documento o ricevuta corrispondente all'importo mensile che l'attrice avrebbe corrisposto al locatore ed il Tribunale non ha la possibilità di conoscere i tempi precisi di fruizione della locazione ed il prezzo di ogni mensilità, né di stabilire se l'avvenuto allontanamento dell'attrice dall'abitazione per la presenza di operai in cantiere potesse ritenersi assolutamente necessario e dovuto. Si tenga presente, al ri- guardo, che il presente giudizio ha, per oggetto, la posa di carta da parati nel solo bagno, mentre i restanti vani erano vuoti e disabitati. L'intervento nel bagno è avvenuto, su istanza dell' attrice, per pochi giorni, in alternanza a mesi di inattività. Non si può pertanto ricono- scere un risarcimento di danni, patrimoniali e tantomeno non patrimoniali, tenuto conto di quanto già versato dall'attrice e della circostanza che vi sono state mere imperfezioni, av- vertite dall'acquirente, ciò che non poteva far ritenere inagibile l'intero immobile.
* * *
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio ef- fettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in comples- sivi € 5.077,00 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad
I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
8
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigettala domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_3
- Condanna alle spese di giudizio per € 5.077,00 oltre accessori, Parte_1 come da motivazione;
Arezzo, 02/09/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 606/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CHERICI LUCIA ( ), come da procura in calce a C.F._2 atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Arezzo, via Roma n. 7
- parte attrice - CONCLUDE come da verbale udienza del 24.02.25: “in via principale 1) accertare e dichiarare i vizi lamentati dall'attrice unitamente all'accertamento della esecuzione, non a regola d'arte dell'opera com- missionata, oggetto di causa, nonché i danni, come allegati in citazione;
2) accertare e dichiarare l'obbligo di eliminare i vizi a spese della convenuta ed il risarcimento dei danni lamentati ex art 1668 cc, con conse- guente condanna nei confronti di “ ”, di , nella persona della sua titolare CP_1 CP_2 CP_2 e versare all'attrice la somma di € 12060,71, salve le ulteriori mensilità di mancato godimento sino alla presumibile esecuzione completa dell'opera d'arte, come specificati in arte, salvo il più o il meno, ritenuto di giustizia, oltre interessi sul liquidato dal 27.9.22 al soddisfo. 3) con vittoria di spese e compensi del pre- sente procedimento”
E
- ( ), parte rappresentata e Controparte_3 C.F._3 difesa dall'Avv. VALDARNINI LORENZO ( ), come da procura C.F._4
1 in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA Vittorio Veneto n. 33/18, AREZZO
- - parte convenuta - CONCLUDE come da verbale udienza del 24.2.25: “In via preliminare dichiarare la nullità della testimonianza resa dalla teste Arch. in quanto proveniente da teste incapace di testimoniare ai Tes_1 sensi dell'art 246 cpc., per tutti i motivi già dedotti ed argomentati da questa difesa nei precedenti scritti difensivi, nonché dichiarare l'inammissibilità della produzione del doc 42, allegato da controparte nella propria memoria ex art 183, c. VI n. 3 cpc in quanto, anch'esso vertente su un fatto nuovo, allegato tardiva- mente dall'attrice. Nel merito, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. In ogni caso condannare l'attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa”
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione quale proprietaria di appartamento sito in via Parte_1
Orione n.18, Arezzo, premesso che: aveva commissionato alla ditta ” di CP_1 CP_2
(da ora innanzi ) alcuni lavori, come da progetto dell' Arch. da
[...] CP_2 Tes_1 eseguire nel bagno della propria abitazione;
che, più in particolare, aveva chiesto il montag- gio di carta da parati di marca “Glamora waterproof”, che aveva acquistato presso la CP_2 oltre all'acquisto di sanitari di marca il 21.10.2019 aveva saldato regolarmente la fat- CP_4 tura n. 63/2019, con l'acquisto ed un primo montaggio della carta da parati. Ciò premesso, chiamava in giudizio la ditta chiedendo un risarcimento per vizi dell'opera commis- CP_2 sionata, nonché per i danni che l'avrebbero portata a rinviare il suo trasferimento, stante la provvisoria abitazione in altro stabile, con un dovuto prezzo di locazione, nell'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta contestava la domanda dell'attrice e chiedeva acco- gliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
2 ***
I rapporti tra le parti, ritenuti dall'attrice conclusi con il pagamento di cui supra, sa- rebbero invece ripresi nel marzo 2020 ed il succedersi di azioni e comportamenti delle parti in causa suggerisce di riportare i fatti, come esposti in citazione ed in comparsa di risposta, per poi valutare gli stessi sulla base delle repliche e delle osservazioni di entrambi le parti.
Si sottolinea, al riguardo, il susseguirsi di date, alcune delle quali molto ravvicinate, di cia- scun evento che verrà riportato di volta in volta.
La data del 21.10.2019, cioè la data della fattura richiamata, non ha visto come effet- tivamente esauriti i rapporti tra le parti, anche se l'attrice aveva, quel giorno, versato, all' attuale convenuta l'ammontare del dovuto, anche per l'avvenuta installazione della carta da parati. L'attrice ha sottolineato la sua premura nel saldare i lavori, eseguiti dalla convenuta, facendo rilevare che aveva necessità di ottenere benefici fiscali, previsti da normativa di settore, vigente al momento dell'ordine. Nel chiamare in giudizio la convenuta, la Pt_1 ha richiamato (cfr. conclusioni attrice, punto 2) l'art. 1668 cc., il quale dispone come il com- mittente possa “chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo risarcimento del danno in caso di colpa dell'ap- paltatore”. Appare evidente l'errore, commesso dall'attrice nell'aver citato, a proprio van- taggio, il predetto articolo del c.c., che rientra nel capo VII° del c.c., avente come titolo l' appalto, ed è perciò irragionevole l'intestazione della fattura come “appalto di manutenzione straordinaria, sita in Arezzo, via Orione n. 18”.
Nel caso di specie, il passaggio di un bene dal venditore ( , ad un acquirente che CP_2 versa il prezzo del bene , è da inserire nel contratto di compravendita e la diffe- Pt_1 renza, rispetto all'appalto, è sostanziale e non già semplicemente formale. A tal riguardo, occorre scendere nei particolari, perché gli stessi si riflettono poi sul contenuto delle richieste attoree, come indicate nelle rassegnate conclusioni.
Oggetto del contratto di vendita è il trasferimento della proprietà di un bene, mobile o immobile, perciò esso ha quale oggetto un “dare”. Ciò non toglie che può essere a ciò connessa un'obbligazione di “facere”, quando il bene venduto necessiti di installazione o messa in atto con altri beni preesistenti. Il trasferimento di un bene rappresenta così l'oggetto
3 del contratto ma può investire anche la sua messa in funzione, come adempimento accesso- rio. Nell' appalto, invece, siamo di fronte ad accordo concernente la fornitura e posa in opera del bene, ossia un'obbligazione di “facere”, l'appaltatore deve svolgere, con propria attività autonoma e “la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un'opera
o la prestazione di un servizio” (Cass., II n. 872/2014).
Non vi è dubbio che tale differenza porta, a volte, a contrasti interpretativo-qualifi- cativi, ma ciò non toglie che, nel caso di specie, siamo certamente di fronte ad un contratto da qualificarsi quale compravendita, poiché l'oggetto dello stesso è il passaggio della pro- prietà di un bene ed i suoi accessori, per i quali la ditta venditrice aveva assicurato la messa in opera (installazione di carta da parati) da parte di propri esperti del settore. Il corrispettivo, saldato con un certo anticipo, dev'essere dunque qualificato quale prezzo della compraven- dita anche se, come nel nostro caso, corrisposto dall'attrice all'atto di inizio dell'installa- zione. Ed infatti, oggetto della compravendita è stato l'aver dato un certo bene, anche se ne occorreva ancora il completo montaggio. Non è dunque applicabile l' art. 1668 c.c., dettato in tema di appalto, pur essendosi parte convenuta, impegnata nel montaggio della carta da parati. La prestazione di posa in opera non era stata formalizzata ed acquisita dalle parti con la previsione di sanzioni, penali o altra prestazione di tipo risarcitorio, in caso di ritardo o di accertata presenza di vizi, dopo la posa in opera. In sintesi: il contratto di compravendita ha, come caratteristica, la fornitura ed eventuale posa in opera qualora, come nella specie, l' opera venga posta in essere dalla stessa persona che aveva venduto o fornito il bene.
E' un dato certo, e comunque non contestato, che sia rivenditrice specializzata CP_2 di arredi e/o elementi di arredo. La posa in opera di carta da parati, all'interno dell'abitazione dell' attrice, è stata svolta liberamente, a seguito di acquisto di tale bene dalla stessa ditta, senza impegni formali e senza termini, mentre invece la serie produttiva ricadeva, e, si ri- tiene, ricade tuttora sulla fabbricante (Glamora).
La vertenza, che si è protratta per alcuni anni, ha visto altri interlocutori, che devono essere qui presentati, i quali hanno rilasciato dichiarazioni in veste di testimoni. La Sig.ra
è l'Architetto designato dall'attrice alla progettazione e D.L.; Tes_1 Testimone_2
è collaboratrice dell'impresa familiare è dipendente e montatore della CP_2 CP_5
Tali soggetti hanno partecipato agli adempimenti richiesti dall'attrice e hanno visto la CP_2
4 programmarli e poi assolverli, ancorchè vi siano state manifestazioni di dissenso CP_6
e di mancato soddisfacimento da parte attrice.
La data del 21.10.2019 che, si ricorda, ha determinato, per l'attrice, il versamento di
€ 12.060,71, può ritenersi quale data di acquisto e montaggio della carta da parati e poteva allora ritenersi quale termine della compravendita non operando, nella fattispecie, l'art.1668 del c.c.. Dopo la suddetta data si sono invece alternati, tra le parti in causa, progetti di messa in opera con iniziale consenso e poi dissenso da parte dell'attrice, in relazione alla dovuta installazione della carta da parati, con l'intervento dei soggetti sopra indicati. L'andamento CP_ di tale ulteriore attività, da parte della convenuta, ha determinato una costante diversità nel richiamo dei tempi e dell'attività svolta, senza che si sia mai pervenuti ad un accordo che avrebbe evitato il presente contenzioso giudiziale.
E' difficile entrare nei particolari delle proposte e nell' attuazione del montaggio della carta da parati, anche perché, a volte, le date di tale montaggio e la visione dello stesso da parte delle due parti in causa risultano diverse.
La posa in opera iniziale di n. 5 pannelli di carta da parati sarebbe avvenuta il
04.6.2020. Vi sarebbe stata però la sostituzione di n. 2 pannelli su 5, e tale operazione sa- rebbe avvenuta il 18.2.2021, ad opera del come risulta dalla sua dichiarazione, ri- CP_5 lasciata come teste. Vi è stata però una contestazione attorea, non già per vizi dell'opera, quanto per “differenza cromatica” da essa rilevata. In altro documento di parte si fa cenno ad una contestazione dell'acquirente, poiché le colorazioni del bianco e nero sarebbero state più marcate rispetto a quelle preesistenti e presenti nei pannelli. La carta sarebbe stata ricon- segnata alla una prima volta, il 02.12.2020. Si vorrà tener conto, in tale periodo, delle Pt_2 soste, stabilite, o solo suggerite per l'epidemia Covid in atto, e per i ritardi di tanti lavori del genere di quello per cui è causa, stante l'impossibilità degli operai di assolvere ai loro com- piti. La posa in opera della carta da parati, presso l'abitazione dell'attrice, è avvenuta poi il
18.02.2021, ma non è possibile addebitare alla convenuta un grave ritardo per tale opera- zione, dal momento che trattavasi di un lavoro “extra”, non contrattualmente programmato.
Il personale preposto doveva destreggiarsi nella scelta dei giorni e delle ore per una attività esulante dal lavoro normale e quotidiano. Va, in ogni caso, rilevata la circostanza che la posa iniziale della carta risale a giugno 2020 e richiama la dovuta effettuazione in 2 fasi, poiché le pareti presentavano, inizialmente, macchie da togliere in punti del bagno, ove erano
5 presenti, ma che occorreva togliere prima di apporre la carta. Tale adempimento esigeva un certo tempo poiché le pareti non erano state rasate a regola d'arte ed occorreva del tempo per asciugarle e per appostare la carta.
Sempre a febbraio 2021, al momento della posa definitiva della carta, il bagno si presentava privo di sanitari, lavandini, rubinetti e miscelatori. Tale anomalia appare nelle difese di parte convenuta e lo stesso teste (compagno dell'attrice) confermava che, Tes_3 nel frattempo, nel bagno era stata apposta altra carta da parati, a seguito di installazione di sanitari, lavandini, rubinetti e miscelatori. Tali operazioni erano avvenute nei ritagli di tempo per ovviare, bonariamente, a richieste della proprietaria e si trattava di piccole imperfezioni dalle quali non deriva (il riconoscimento di una) responsabilità o l'impegno alla loro imme- diata riparazione. Tali piccole imperfezioni potrebbero, del resto, essere imputate astratta- mente alla venditrice oppure alla ditta Glamora, produttrice della carta da parati. Pt_2
Altra contestazione dell'attrice per presunti, asseriti vizi inerenti l' erronea posa della carta è avvenuta il 27.09.2022, e cioè a distanza di circa 18 mesi. La scoperta di vizi a seguito del montaggio appare tuttavia generica, poiché priva dell'esatta indicazione del giorno in cui si sarebbe riscontrato il vizio segnalato. Se nel caso di specie non è applicabile l'art. 1668 del c.c., è invece indicativo l'art.1495 c.c. (previdente termini e condizioni dell'azione), che parte convenuta ha richiamato, unitamente all'art. 132 codice del consumo. La norma, ri- chiamata tra le disposizioni in tema di “obbligazioni del venditore, termini e condizioni per l' azione”, prevede termini ristretti per un diritto alla garanzia, “salvo il diverso termine, stabilito dalle parti o dalla legge”. Nel caso di specie le parti non avevano invero sottoscritto termini precisi per la messa a punto della carta da parati, e pertanto i dissensi e le osservazioni dell' attrice, trovavano poi una risposta, ma non legata a termini di legge. A fronte di un possibile e presumibile ricorso a contestazioni da parte dell'acquirente, il rapporto esistente tra le parti può essere spiegato ricorrendo alla proposta del marito dell'attrice, Sig. il quale, nel Tes_2 luglio 2022, ebbe a proporre l'applicazione di placche in acciaio quale mero suggerimento bonario per ovviare alle imperfezioni causate da terzi, ma rilevate dall'attrice, senza che si debba ravvisare un riconoscimento di responsabilità ed un impegno da parte della ditta con- venuta.
Un problema, da ritenere avulso dal contesto di cui sopra, riguardante la perdita di acqua da parte di un miscelatore, che venne riparato dal Sig. ha avuto un esito normale CP_4
6 dal momento che la cliente attrice ha pagato la prestazione, con il versamento di € 244,00, somma comprensiva di spese accessorie. La pretesa restituzione anche di questa somma ap- pare infondata poiché la somma è stata addebitata dal produttore per un intervento necessario e l'attrice aveva versato l'importo addebitatole, senza contestazioni.
Il tema dei possibili interventi dell'acquirente un appartamento, dopo la vendita e nel momento in cui l'acquirente si accorge di vizi della cosa venduta è stato oggetto della Sen- tenza delle S.U. della Cass., n. 19702 del 13.11.2012, ove si legge che “in tema di compra- vendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt.1490 ss cc., che pongono il ven- ditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore….. Questi non dispone, neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, di azione di “esatto adempimento” per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa ven- duta, rimedio che gli compete solo in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita di beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificatamente impegnato alla riparazione del bene”. Nessuna di tali ipotesi è tuttavia ravvisabile nel presente contenzioso.
Per concludere su tale punto si deve riconoscere che gli asseriti difetti, denunciati dall' attrice, avrebbero potuto tradursi in una diminuzione del prezzo richiesto. Le piccole imperfezioni, presenti nella carta da parati, sono risultate invero di lieve entità per cui non è ammissibile la pronuncia di risoluzione del contratto e la dichiarazione di responsabilità del venditore. Tale conclusione traspare dagli stessi termini ed espressioni usate dall'attrice, ri- portate in atti del giudizio, come, ad es. “il nero non è intenso e sembra grigio” oppure “la configurazione della donna è incompleta perché manca di una linea in una mano”. Queste due espressioni sono sufficienti per affermare che l'attrice ha contestato l'avvenuta messa, sull' intonaco del bagno, della carta da parati, non già per presenza di veri e propri vizi, bensì perché aveva in mente immagini che poi, nella realtà non avevano avuto il loro riscontro nell' opera compiuta. Si concorda con parte convenuta, la quale ha dato atto di esser ditta venditrice di prodotti da arredo, per cui la posa in opera appare adempimento del tutto ac- cessorio rispetto alla vendita del prodotto e, nel caso di specie, a fronte di rilievi mossi, l'aver apportato delle modifiche è stato un compito che la convenuta ha volontariamente assunto, ma non si è certo addivenuti alla realizzazione di una nuova opera. Quanto ai tempi per tali correttivi, dai documenti acquisiti risulta che i n. 5 pannelli erano stati consegnati dalla Pt_3 alla il 26.05.2020 e che l'installazione si è avuta nel giugno 2020: la sostituzione
[...] CP_2
7 di 2 fogli di carta da parati è avvenuta nel febbraio 2021, come si evidenza dai documenti di trasporto.
La contestazione circa asseriti vizi e difetti della merce venduta e consegnata all'at- trice è dunque infondata, prima ancora che è tardiva, ex art. del 1495 c.c..
La richiesta risarcitoria, per complessivi € 12.060,71 - salve le ulteriori mensilità di mancato godimento dell'immobile, stante una locazione in atto - pongono il problema della richiesta di rimborso della locazione fruita, in quanto i lavori da eseguire avrebbero costretto l' attrice a reperire una sistemazione diversa. Anche detta richiesta di rimborso appare ille- gittima poiché non è stato esibito alcun documento o ricevuta corrispondente all'importo mensile che l'attrice avrebbe corrisposto al locatore ed il Tribunale non ha la possibilità di conoscere i tempi precisi di fruizione della locazione ed il prezzo di ogni mensilità, né di stabilire se l'avvenuto allontanamento dell'attrice dall'abitazione per la presenza di operai in cantiere potesse ritenersi assolutamente necessario e dovuto. Si tenga presente, al ri- guardo, che il presente giudizio ha, per oggetto, la posa di carta da parati nel solo bagno, mentre i restanti vani erano vuoti e disabitati. L'intervento nel bagno è avvenuto, su istanza dell' attrice, per pochi giorni, in alternanza a mesi di inattività. Non si può pertanto ricono- scere un risarcimento di danni, patrimoniali e tantomeno non patrimoniali, tenuto conto di quanto già versato dall'attrice e della circostanza che vi sono state mere imperfezioni, av- vertite dall'acquirente, ciò che non poteva far ritenere inagibile l'intero immobile.
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Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio ef- fettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in comples- sivi € 5.077,00 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad
I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigettala domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_3
- Condanna alle spese di giudizio per € 5.077,00 oltre accessori, Parte_1 come da motivazione;
Arezzo, 02/09/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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