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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 384/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2022 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa CP_1 C.F._1
Sapienza e Francesco Portiglia presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Domodossola, via Galletti, 62, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il
16.6.2022;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marica Bernardini CP_2 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, c.so Paolo Ferraris, 25, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'adito Tribunale di Verbania, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione reietta,
pagina 1 di 12 - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17 maggio 2003 tra
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Crevoladossola CP_1 CP_2
al n. 3, parte II, serie A, anno 2003, ordinando all'Ufficiale di stato Civile di procedere agli adempienti del caso e alla trascrizione della emananda sentenza;
- e con la sentenza medesima:
1) dichiarare che e sono economicamente autosufficienti e pertanto non CP_1 CP_2
hanno diritto reciprocamente ad assegni divorzili;
2) affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1
il padre. vedrà e trascorrerà del tempo con la madre secondo accordi che prenderà Per_1
direttamente con la stessa;
entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia per i periodi di permanenza presso di sé ovvero, in subordine, rideterminare l'assegno attualmente versato da a per contributo al mantenimento della figlia , in euro 200,00 CP_1 CP_2 Per_1 mensili o quell'altra somma di giustizia;
3) porre a carico di l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie sostenute CP_1 nell'interesse della figlia nella misura del 100%; Per_1
4) dichiarare inammissibile e improponibile nel presente giudizio, essendo al limite di competenza dell'autorità elvetica, la prestazione di libero passaggio, se e in quanto spettante alla , CP_2 sull'importo maturato dal durante gli anni di matrimonio, e comunque respingerla perché CP_1
infondata in fatto e in diritto;
5) con favore di spese e compensi di lite.
In via istruttoria, ma senza inversione dell'onere probatorio, si insiste per la ammissione della prova testimoniale sui capitoli in prova diretta formulati nella memoria ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c. non ammessi di parte attrice, con i testi ivi indicati, e nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere ammissibile la memoria ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c. di controparte nonostante le preclusioni processuali conseguenti al tardivo deposito, per la ammissione della prova contraria formulata da parte attrice, con i testi ivi indicati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., e per la ammissione di verifica a mezzo Polizia Tributaria tesa ad accertare le attività lavorative effettivamente svolte da ed i redditi dalla stessa percepiti”. CP_2
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- in via preliminare:
- rimettere la causa in istruttoria:
pagina 2 di 12 - ammettendo tutte le prove per testi di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 comma 6 cpc di parte resistente, depositate in atti, non ammesse, ivi compresa l'audizione degli ulteriori testimoni indicati nelle predette e non ammessi e/o non sentiti e/o revocati, su tutti i capitoli ivi indicati;
nel merito
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria,
- previo accertamento della sussistenza o meno dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 3 della Legge n.
898/1970 e successive modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e il 17.05.2003, mandando CP_2 Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
- previo accertamento dell'infondatezza delle avverse doglianze, rigettare tali domande e confermare le seguenti condizioni:
- disporre che la figlia minore ( nel frattempo è diventata maggiorenne non Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente) venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre e che la stessa possa vedere liberamente la madre e comunque come avviene attualmente almeno tre giorni durante la settimana in orario da concordare con la figlia
e due/tre week al mese;
- disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese a CP_1
a titolo di concorso nel suo mantenimento, la complessiva somma di euro 400,00 e/o CP_2
quell'altra somma ritenuta congrua, annualmente rivalutabile Istat;
- disporre in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il CP_1 CP_2
giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la complessiva Per_1 somma di euro 350,00 per figlia e/o quell'altra somma ritenuta congrua che si indica in € 500,00 in ragione dell'aumento dei tempi di permanenza della minore presso la madre, annualmente rivalutabile
Istat;
- disporre che il sig. provvederà in via esclusiva alle spese straordinarie per la figlia CP_1
minore;
- stabilire che la prestazione di libero passaggio spettante alla sig.ra è pari al 50% CP_2
dell'importo maturato dal sig. durante gli anni di matrimonio, fatta salva migliore precisazione CP_1
dell'importo a seguito del deposito della relativa dichiarazione.
Con il favore di competenze e spese.
Riservata ogni ulteriore domanda, emendazione e istanza istruttoria, presa cognizione della posizione processuale del marito”.
pagina 3 di 12 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e si sono sposati il 17.5.2003 in Crevoladossola e dalla loro unione CP_1 CP_2
sono nate le figlie il 25.8.2003, e il 9.5.2007. Per_2 Per_1
Si sono, poi, separati alla condizioni concordate il 2.11.2020, avendo recepito, l'intestato tribunale, col decreto di omologa, l'accordo, raggiunto in corso di giudizio, a tenore del quale: le figlie -a tale data, rispettivamente, di 17 e 13 anni- sono state affidate in via condivisa ad entrambi i genitori e collocate stabilmente presso il padre, cui è stata assegnata la casa coniugale (condotta in locazione); è stato previsto che avrebbe incontrato la madre secondo accordi presi direttamente con lei e che Per_2
avrebbe trascorso con la madre tre pomeriggi e due fine settimana al mese;
è stato posto a carico Per_1 del marito l'obbligo di provvedere al loro mantenimento mediante la corresponsione della somma mensile di € 1.100,00, di cui € 400,00 per la moglie e € 700,00 per le figlie;
è stata, infine, disposta la sopportazione integrale da parte del medesimo delle spese straordinarie per le figlie.
Il marito, con ricorso depositato il 21.3.2022, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di accertare la reciproca autosufficienza economica, insussistenti i presupposti per il riconoscimento alla moglie dell'assegno divorzile;
di affidare la figlia minore in via condivisa Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sè, rimettendo l'esercizio del diritto di visita agli accordi presi direttamente con la madre e disponendo l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere al mantenimento diretto della minore nei periodi di permanenza della stessa presso ciascuno;
a proprio integrale carico le spese straordinarie.
A fondamento delle domande ha esposto:
- il riconoscimento, nel 2020, di un assegno per il mantenimento della moglie era stato dettato dalla necessità di reperire un immobile da condurre in locazione, con l'auspicio che vi avrebbe ospitato le figlie;
- la moglie, come dichiarato nel procedimento di separazione, lavorava per almeno 20 ore settimanali, tale per cui lo svolgimento di attività lavorativa, seppure non in regola, e la giovane età consentivano di ritenere che fosse economicamente autosufficiente;
- peraltro, nonostante i buoni propositi, che avevano portato alla consensualizzazione della separazione, aveva ripreso il suo atteggiamento persecutorio nei propri confronti, non avendo esitato pure a coinvolgere le figlie, nonostante fosse già imputata in un procedimento penale per stalking ai propri danni;
- che era divenuta maggiorenne e viveva stabilmente presso di sè e che, ascoltata in sede Per_2
di separazione aveva raccontato del rapporto difficile con la madre, di fatto, la sentiva solo telefonicamente e la vedeva solo saltuariamente, non frequentando la sua abitazione;
pagina 4 di 12 - anche trascorreva con la madre molto meno tempo di quando previsto, del tutto Per_1
ingiustificato il suo concorso al mantenimento della figlia.
costituitasi in giudizio, ha concluso chiedendo la cessazione degli effetti civili del CP_2 matrimonio “previo accertamento della sussistenza dei requisiti” e la conferma delle statuizioni concordate in sede di separazione, concludendo per il rigetto delle avverse domande;
ha, altresì, richiesto di accertare che la prestazione di libero passaggio era pari al 50% dell'importo maturato dal marito durante il matrimonio, spettando, al coniuge divorziato del lavoratore svizzero, il 50% di quanto versato nella cassa del cd. secondo pilastro, durante la vigenza del matrimonio.
Premesso il comportamento ambivalente del marito, che, nel 2021, le aveva fatto credere che sarebbero tornati insieme, sino a che non aveva cominciato una relazione con una nuova compagna, dalla quale aspettava un figlio, provocandole smarrimento e rabbia, e nel cui contesto andava inserito l'inseguimento del 12.11.2021, per il quale il marito l'aveva denunciata;
e premesso, altresì, che la conflittualità della coppia non era stata mitigata, complice anche il comportamento del medesimo, che, preso dalla nuova relazione, aveva cominciato a ritardare nel pagamento dell'assegno di mantenimento e nel rimborso delle straordinarie, a non curarsi delle figlie, lasciando da sola anche la minorenne tanto che le ragazze, pur collocate presso il padre, spesso erano costrette a rivolgersi alla madre, Per_1
ha riferito:
- durante il matrimonio, aveva smesso di lavorare per dedicarsi alle figlie per scelta condivisa col marito, che aveva sempre provveduto al mantenimento della famiglia;
- la propria situazione patrimoniale era molto diversa da quella del marito;
- pur avendo reperito un'occupazione come collaboratrice domestica, si trattava, nonostante si fosse attivata per un lavoro con un numero di ore maggiore, di sole 13 ore settimanali, verso la retribuzione di € 400,00 mensili, avendo, poi, esborsi per canone mensile di locazione di €
550,00, oltre le spese condominiali e le utenze;
- il marito, invece, prestava regolare attività lavorativa in territorio elvetico, con un salario netto pari a 4.660,00 CHF mensili;
- contrariamente, quindi, a quanto sostenuto dal coniuge, sussistevano entrambe le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile, non potendo vantare su adeguati redditi propri derivando, il divario economico, dalle scelte operate durante il matrimonio;
- aveva, altresì, diritto a percepire l'assegno di mantenimento per le figlie minori, tenuto che seppure maggiorenne, non era autosufficiente, mentre si recava a casa sua tutti i Per_2 Per_1
giorni, fermandosi anche a dormire nel fine settimana;
- seppure, nelle ultime due settimane vi era stata una riduzione dei tempi di permanenza delle pagina 5 di 12 figlie presso di sè, l'assegno era necessario per potere soddisfare le esigenze delle ragazze;
- stante, infine, il diritto del marito alla percezione del cd. secondo pilastro, le spettava il 50% di quanto versato nella cassa durante il matrimonio, necessario determinarne l'importo per effettuare la procedura di completamento in territorio elvetico.
In corso di giudizio, inoltre, su ricorso del marito è stato revocato il contributo al mantenimento della figlia già maggiorenne e divenuta economicamente indipendente;
mentre, è stata rigettata la Per_2 domanda della moglie volta ad aumentare il contributo al mantenimento della figlia in € 500,00 Per_1
mensili.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e la prova testimoniale e, infine, rimessa alla decisione del collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1.La domanda di divorzio.
Le odierne parti in causa hanno contratto matrimonio concordatario il 17.5.2003 in Crevoladossola e si sono separate alle condizioni concordate, recepite dall'intestato ufficio giudiziario con decreto di omologa del 2.11.2020 (doc. 4).
Sussistono, a giudizio dell'adito tribunale, i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. 55/2015, venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, non essendo possibile alcuna riconciliazione.
1.1.La resistente, invero, nella memoria depositata in vista dell'udienza presidenziale, ha riferito che, successivamente alla separazione, col marito vi era stato un “riavvicinamento sentimentale e anche fisico”, atteso che, oltre ad avere ripristinato dei rapporti amichevoli, si erano frequentati assiduamente sia da soli che con le figlie, recandosi presso le rispettive abitazioni e avendo trascorso parte delle vacanze estive 2021 insieme;
ha aggiunto che, con il riavvicinamento, aveva inteso di essere stata perdonata e che ci fosse la possibilità di una ripresa della vita di relazione, avendo, di fatto, il marito, mutato atteggiamento a seguito della instaurazione di una nuova relazione con quella che era diventata la sua compagna e dalla quale aspettava un figlio. Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio “previo accertamento della sussistenza dei requisiti”.
Poi, costituendosi con la comparsa depositata il 4.11.2022, ha ribadito quanto già indicato, aggiungendo che, di fatto, nell'arco temporale indicato, l'unico aspetto che non era stato ripristinato era la coabitazione continuativa.
1.2. In linea di principio, il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio pagina 6 di 12 familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27963 del
23/09/2022), tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali (Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 20323 del 26/07/2019; Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 1630 del 23/01/2018).
1.3. Nel caso di specie, le stesse allegazioni della resistente, che si è limitata a riferire di un riavvicinamento, che le aveva fatto pensare che il marito l'avesse perdonata, cui non era seguita la coabitazione, escludono l'avvenuta ricostituzione della comunione familiare dopo la separazione.
2. L'assegno divorzile
Oggetto del contendere è il diritto della resistente alla relativa percezione.
2.1. L'art. 5, comma 6, L. 898/1970 dispone che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
2.2. La Corte di Cassazione, con la nota decisione a Sezioni Unite datata 11.7.2018, n. 18287, sul dato normativo esistente, ha chiarito che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il pagina 7 di 12 raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (v. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; e anche Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021;
Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022).
Lo squilibrio rileva come precondizione fattuale (Cass., 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della famiglia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass., 21926/2019).
L'assegno divorzile è, quindi dovuto, o nell'ipotesi in cui il coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale, divenuto ingiustificato ex post, dall'uno all'altro coniuge;
spostamento patrimoniale che, in tal caso e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione perequativo- compensativa (Cass., 24250/2021)
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, costantemente ritenuto inidonea ad escludere l'obbligo di corrispondere un contributo di natura assistenziale la sola generica (e nella specie non professionale) capacità lavorativa. In particolare, ha stabilito che, con riguardo alla capacità lavorativa del coniuge beneficiario dell'assegno, l'indagine del giudice di merito, onde verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo un'attività concretamente espletata soltanto saltuariamente giustificare l'affermazione dell'esistenza di una fonte adeguata di reddito;
irrilevanti, al riguardo, la generica ed astratta possibilità del coniuge di procurarsi lavori saltuari, dovendo, invece, la relativa indagine, essere operata sul piano della concretezza e dell'effettività, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori
(individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie (Cass., 23583/2022).
2.3. Nella fattispecie per cui è causa, reputa il tribunale che siano soddisfatte le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile, stante il netto divario reddituale tra le parti e la mancata autosufficienza economica della resistente.
La situazione economico patrimoniale dei coniugi è così riassumibile:
- il ricorrente svolge attività lavorativa alle dipendenze di una società in territorio elvetico, avendo percepito, nel 2022, un reddito netto di 62.406 CHF, pari, su dodici mensilità, a 5.166 CHF (doc. 26 ric.); nel 2021 di 62.721 CHF, pari su dodici mensilità a 5.226 CHF (doc. 6); e, nel 2020, di 53.475
pagina 8 di 12 CHF, ossia 4.456 CHF su dodici mesi (doc. 6 ric.: certificati di salario), con uno stipendio mensile, nel
2023, di 4.500 CHF circa (doc. 27 ric.: buste paga da gennaio a giugno 2023);
- la resistente lavora, come colf, avendo stipulato un contratto di lavoro per n. 13 ore settimanali, con uno stipendio mensile di € 450,00 circa (doc. 4 resist.: contratto di lavoro e buste paga); conduce in locazione un immobile verso la corresponsione del canone mensile di € 550,00 (doc. 5 resist.: contratto di locazione), oltre le spese condominiali e le utenze (doc. 7 resist.).
La circostanza che la medesima svolga attività lavorativa ulteriore “in nero”, in modo da poterle essere garantita la possibilità di mantenersi autonomamente, non può ritenersi provata: generica la deposizione del teste padre del ricorrente (“… un paio di volte ho accompagnato le Testimone_1
nipoti in via Scapaccino, in via Manzoni e in un altro posto… mi hanno detto che la mamma lavorava lì”); laddove, peraltro, che la resistente lavori o al mattino o al pomeriggio (“… accompagno quasi tutti
i giorni mia IP sul posto di lavoro in quanto, come dice lei, la mamma lavora;
in base ai turni che ha l'accompagno o la mattina o il pomeriggio” -cfr verbale udienza del 9.10.2023-) è del tutto compatibile con l'attività svolta, avendo riferito, datrice di lavoro della Testimone_2
medesima, che la lavora per 13 ore complessive, generalmente, al mattino, ma anche al CP_2 pomeriggio (“Solitamente da me viene al mattino, se ha bisogno può anche venire al pomeriggio in quanto io non sono mai a casa e per me è dunque indifferente” - cfr verbale udienza del 6.11.2023-);
e poi, hanno escluso che la resistente abbia mai prestato Persona_3 Persona_4
attività lavorativa presso di loro -cfr verbale udienza cit. del 9.10.2023- (non può affermarsi l'inattendibilità della prima -come pretesto dalla difesa del ricorrente- per il sol fatto che abiti in via
Manzoni, coincidente con la strada indicata dal teste come indicatagli dalle nipoti dove la CP_1
mamma si recherebbe per lavoro, tenuto conto - come già indicato- della genericità della stessa).
E' evidente, pertanto, che lo squilibrio economico delle parti (€ 450,00 mensili a fronte di uno stipendio tra 4.500 e 5200 CHF), riconducibile alla definizione dei ruoli all'interno della famiglia durante il matrimonio, e il reddito di cui è titolare la resistente, del tutto insufficiente a garantirle l'autosufficienza economica secondo un criterio di normalità, integrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La circostanza che la sia una giovane donna di 44 anni non inficia l'an del diritto CP_2 all'assegno divorzile, tenuto conto che ha (pacificamente) sempre svolto attività lavorativa occasionale, non potendo spendere alcuna competenza professionale specifica.
2.4. Per la relativa quantificazione, tenuto conto del reddito del ricorrente, di quello della resistente e del contesto sociale di riferimento, esso va, poi, quantificato in € 400,00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
pagina 9 di 12 3. L'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
3.1. Essendo divenuta, economicamente autosufficiente, quanto alla figlia prossima Per_2 Per_1
alla maggiore età (n. il 9.5.2007), indiscusso l'affido condiviso ad entrambi i genitori e la collocazione prevalente presso il padre, va, altresì, disposto, proprio in ragione dell'età, che veda e incontri la madre secondo la sua volontà e gli accordi presi direttamente con la stessa.
3.2. Oggetto di controversia è, piuttosto, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia: il ricorrente ha chiesto, in principalità, che i genitori vi provvedano in maniera diretta e, in subordine, rideterminando il proprio contributo in € 200,00; la resistente, invece, ha indicato la somma di € 350,00
e/o quell'altra somma ritenuta congrua che si indica in € 500,00 in ragione dell'aumento dei tempi di permanenza della minore presso la madre.
3.3. Premesso che, in ragione del già indicato divario di reddito dei genitori, è evidente che il padre debba versare alla madre un contributo perequativo per il mantenimento della figlia, in ordine alla relativa quantificazione, assumono carattere preponderante, a giudizio dell'adito tribunale, il reddito dell'obbligato e le spese delle quali è gravato.
infatti, è, come già indicato, prossima alla maggiore età e, pertanto, l'asserito generico aumento Per_1
dei tempi di permanenza presso la madre rappresenta un dato incerto e mutevole, legato, piuttosto, al cambiamento delle esigenze della ragazza. L'asserita preferenza per la madre, in mancanza dell'indicazione di un'abituale prevalente permanenza presso la stessa -neanche allegata, stante la concorde collocazione prevalente della ragazza presso il padre ed essendo emerso, piuttosto, che la figlia preferisca trascorrere i fine settimana presso l'uno o l'altro genitore in base alle esigenze contingenti, anche complice l'alta conflittualità tra i due- non è un dato rilevante, in quanto non connotato da quella stabilità, che consentirebbe di apprezzarne la probabilità anche per il futuro.
3.4. Pertanto, tenuto conto del reddito del padre, delle spese delle quali è gravato (trasferimento in
Per_ Svizzera e mantenimento, in concorso con la compagna, della figlia , nata il [...]), della circostanza che egli già contribuisce al mantenimento della figlia mediante la sopportazione del 100% delle spese straordinarie, da stimarsi in aumento in ragione del verosimile incremento dei suoi bisogni
(istruzione, cura della persona, esigenze ricreative), va reputato equo determinare il contributo perequativo da versare alla madre nell'importo di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
4. Le domande ulteriori
La resistente, infine, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla quota del 50% dell'importo del cd. secondo pilastro maturato dal coniuge durante il matrimonio.
La domanda è inammissibile.
pagina 10 di 12 Il diritto del coniuge divorziato all'incasso del 50% di quanto versato nel secondo pilastro dall'altro coniuge, lavoratore svizzero, durante tutta la vigenza del matrimonio, discende da una disposizione della Legge Federale Svizzera sulla Previdenza professionale (LPP).
Per quanto consta, dal 1^ gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica delle disposizioni del codice civile svizzero concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.) e sono pure stati modificati, per quello che qui interessa, l'art. 63 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 e l'art. 64 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 Legge di Diritto Internazionale Privato Svizzero -LDIP (RS
291)-.
Pertanto, a partire dal 1^ gennaio 2017, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1bis LDIP cit., competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di istituti di previdenza svizzeri, sono esclusivamente i tribunali svizzeri.
Ciò vale anche per la modifica o il completamento di una sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale (art. 64 cpv. 1bis LDIP).
Ne consegue che, da tale data, un tribunale straniero non può più pronunciarsi -nemmeno nell'ambito del completamento e della modifica di un precedente giudizio- sulla divisione della previdenza professionale svizzera e le decisioni straniere (anche quelle di modifica o completamento), relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti presso istituti di previdenza svizzeri, non sono più suscettibili di essere riconosciute in Svizzera.
Stante la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri a statuire sul riparto della previdenza professionale nei confronti di istituti previdenziali svizzeri, la domanda sub iudice non è ammissibile, non potendo neppure essere riconosciuta in Svizzera l'eventuale sentenza che, ciononostante, dovesse essere pronunciata sul punto.
5. Le spese processuali
L'esito della lite e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese nella misura di
½ e la condanna del ricorrente alla refusione alla resistente delle stesse, nella restante misura di ½, liquidate, operata la compensazione, come da dispositivo.
La reciproca soccombenza nei sub-procedimenti di modifica (la resistente si è, nella sostanza, rimessa al tribunale sulla raggiunta indipendenza economica di per l'uno ne ha chiesto la Per_2 Per_1
riduzione, l'altra l'aumento) ne giustifica, infine, la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, il 17.5.2003, da CP_1
e in Crevoladossola, trascritto nei registri dello stato civile del
[...] CP_2
medesimo comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2003;
- pone carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso il padre;
- dispone che la madre incontri la figlia secondo accordi presi direttamente con la minore;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia mediante la corresponsione alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
- pone a carico del ricorrente il 100% delle spese straordinarie per la figlia da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ½ e condanna il ricorrente a rifonderle alla resistente nella restante misura di ½, liquidate, operata la compensazione, in € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei due distinti sub-procedimenti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 6.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2022 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa CP_1 C.F._1
Sapienza e Francesco Portiglia presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Domodossola, via Galletti, 62, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il
16.6.2022;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marica Bernardini CP_2 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, c.so Paolo Ferraris, 25, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'adito Tribunale di Verbania, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione reietta,
pagina 1 di 12 - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17 maggio 2003 tra
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Crevoladossola CP_1 CP_2
al n. 3, parte II, serie A, anno 2003, ordinando all'Ufficiale di stato Civile di procedere agli adempienti del caso e alla trascrizione della emananda sentenza;
- e con la sentenza medesima:
1) dichiarare che e sono economicamente autosufficienti e pertanto non CP_1 CP_2
hanno diritto reciprocamente ad assegni divorzili;
2) affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1
il padre. vedrà e trascorrerà del tempo con la madre secondo accordi che prenderà Per_1
direttamente con la stessa;
entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia per i periodi di permanenza presso di sé ovvero, in subordine, rideterminare l'assegno attualmente versato da a per contributo al mantenimento della figlia , in euro 200,00 CP_1 CP_2 Per_1 mensili o quell'altra somma di giustizia;
3) porre a carico di l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie sostenute CP_1 nell'interesse della figlia nella misura del 100%; Per_1
4) dichiarare inammissibile e improponibile nel presente giudizio, essendo al limite di competenza dell'autorità elvetica, la prestazione di libero passaggio, se e in quanto spettante alla , CP_2 sull'importo maturato dal durante gli anni di matrimonio, e comunque respingerla perché CP_1
infondata in fatto e in diritto;
5) con favore di spese e compensi di lite.
In via istruttoria, ma senza inversione dell'onere probatorio, si insiste per la ammissione della prova testimoniale sui capitoli in prova diretta formulati nella memoria ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c. non ammessi di parte attrice, con i testi ivi indicati, e nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere ammissibile la memoria ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c. di controparte nonostante le preclusioni processuali conseguenti al tardivo deposito, per la ammissione della prova contraria formulata da parte attrice, con i testi ivi indicati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., e per la ammissione di verifica a mezzo Polizia Tributaria tesa ad accertare le attività lavorative effettivamente svolte da ed i redditi dalla stessa percepiti”. CP_2
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- in via preliminare:
- rimettere la causa in istruttoria:
pagina 2 di 12 - ammettendo tutte le prove per testi di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 comma 6 cpc di parte resistente, depositate in atti, non ammesse, ivi compresa l'audizione degli ulteriori testimoni indicati nelle predette e non ammessi e/o non sentiti e/o revocati, su tutti i capitoli ivi indicati;
nel merito
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria,
- previo accertamento della sussistenza o meno dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 3 della Legge n.
898/1970 e successive modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e il 17.05.2003, mandando CP_2 Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
- previo accertamento dell'infondatezza delle avverse doglianze, rigettare tali domande e confermare le seguenti condizioni:
- disporre che la figlia minore ( nel frattempo è diventata maggiorenne non Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente) venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre e che la stessa possa vedere liberamente la madre e comunque come avviene attualmente almeno tre giorni durante la settimana in orario da concordare con la figlia
e due/tre week al mese;
- disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese a CP_1
a titolo di concorso nel suo mantenimento, la complessiva somma di euro 400,00 e/o CP_2
quell'altra somma ritenuta congrua, annualmente rivalutabile Istat;
- disporre in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il CP_1 CP_2
giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la complessiva Per_1 somma di euro 350,00 per figlia e/o quell'altra somma ritenuta congrua che si indica in € 500,00 in ragione dell'aumento dei tempi di permanenza della minore presso la madre, annualmente rivalutabile
Istat;
- disporre che il sig. provvederà in via esclusiva alle spese straordinarie per la figlia CP_1
minore;
- stabilire che la prestazione di libero passaggio spettante alla sig.ra è pari al 50% CP_2
dell'importo maturato dal sig. durante gli anni di matrimonio, fatta salva migliore precisazione CP_1
dell'importo a seguito del deposito della relativa dichiarazione.
Con il favore di competenze e spese.
Riservata ogni ulteriore domanda, emendazione e istanza istruttoria, presa cognizione della posizione processuale del marito”.
pagina 3 di 12 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e si sono sposati il 17.5.2003 in Crevoladossola e dalla loro unione CP_1 CP_2
sono nate le figlie il 25.8.2003, e il 9.5.2007. Per_2 Per_1
Si sono, poi, separati alla condizioni concordate il 2.11.2020, avendo recepito, l'intestato tribunale, col decreto di omologa, l'accordo, raggiunto in corso di giudizio, a tenore del quale: le figlie -a tale data, rispettivamente, di 17 e 13 anni- sono state affidate in via condivisa ad entrambi i genitori e collocate stabilmente presso il padre, cui è stata assegnata la casa coniugale (condotta in locazione); è stato previsto che avrebbe incontrato la madre secondo accordi presi direttamente con lei e che Per_2
avrebbe trascorso con la madre tre pomeriggi e due fine settimana al mese;
è stato posto a carico Per_1 del marito l'obbligo di provvedere al loro mantenimento mediante la corresponsione della somma mensile di € 1.100,00, di cui € 400,00 per la moglie e € 700,00 per le figlie;
è stata, infine, disposta la sopportazione integrale da parte del medesimo delle spese straordinarie per le figlie.
Il marito, con ricorso depositato il 21.3.2022, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di accertare la reciproca autosufficienza economica, insussistenti i presupposti per il riconoscimento alla moglie dell'assegno divorzile;
di affidare la figlia minore in via condivisa Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sè, rimettendo l'esercizio del diritto di visita agli accordi presi direttamente con la madre e disponendo l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere al mantenimento diretto della minore nei periodi di permanenza della stessa presso ciascuno;
a proprio integrale carico le spese straordinarie.
A fondamento delle domande ha esposto:
- il riconoscimento, nel 2020, di un assegno per il mantenimento della moglie era stato dettato dalla necessità di reperire un immobile da condurre in locazione, con l'auspicio che vi avrebbe ospitato le figlie;
- la moglie, come dichiarato nel procedimento di separazione, lavorava per almeno 20 ore settimanali, tale per cui lo svolgimento di attività lavorativa, seppure non in regola, e la giovane età consentivano di ritenere che fosse economicamente autosufficiente;
- peraltro, nonostante i buoni propositi, che avevano portato alla consensualizzazione della separazione, aveva ripreso il suo atteggiamento persecutorio nei propri confronti, non avendo esitato pure a coinvolgere le figlie, nonostante fosse già imputata in un procedimento penale per stalking ai propri danni;
- che era divenuta maggiorenne e viveva stabilmente presso di sè e che, ascoltata in sede Per_2
di separazione aveva raccontato del rapporto difficile con la madre, di fatto, la sentiva solo telefonicamente e la vedeva solo saltuariamente, non frequentando la sua abitazione;
pagina 4 di 12 - anche trascorreva con la madre molto meno tempo di quando previsto, del tutto Per_1
ingiustificato il suo concorso al mantenimento della figlia.
costituitasi in giudizio, ha concluso chiedendo la cessazione degli effetti civili del CP_2 matrimonio “previo accertamento della sussistenza dei requisiti” e la conferma delle statuizioni concordate in sede di separazione, concludendo per il rigetto delle avverse domande;
ha, altresì, richiesto di accertare che la prestazione di libero passaggio era pari al 50% dell'importo maturato dal marito durante il matrimonio, spettando, al coniuge divorziato del lavoratore svizzero, il 50% di quanto versato nella cassa del cd. secondo pilastro, durante la vigenza del matrimonio.
Premesso il comportamento ambivalente del marito, che, nel 2021, le aveva fatto credere che sarebbero tornati insieme, sino a che non aveva cominciato una relazione con una nuova compagna, dalla quale aspettava un figlio, provocandole smarrimento e rabbia, e nel cui contesto andava inserito l'inseguimento del 12.11.2021, per il quale il marito l'aveva denunciata;
e premesso, altresì, che la conflittualità della coppia non era stata mitigata, complice anche il comportamento del medesimo, che, preso dalla nuova relazione, aveva cominciato a ritardare nel pagamento dell'assegno di mantenimento e nel rimborso delle straordinarie, a non curarsi delle figlie, lasciando da sola anche la minorenne tanto che le ragazze, pur collocate presso il padre, spesso erano costrette a rivolgersi alla madre, Per_1
ha riferito:
- durante il matrimonio, aveva smesso di lavorare per dedicarsi alle figlie per scelta condivisa col marito, che aveva sempre provveduto al mantenimento della famiglia;
- la propria situazione patrimoniale era molto diversa da quella del marito;
- pur avendo reperito un'occupazione come collaboratrice domestica, si trattava, nonostante si fosse attivata per un lavoro con un numero di ore maggiore, di sole 13 ore settimanali, verso la retribuzione di € 400,00 mensili, avendo, poi, esborsi per canone mensile di locazione di €
550,00, oltre le spese condominiali e le utenze;
- il marito, invece, prestava regolare attività lavorativa in territorio elvetico, con un salario netto pari a 4.660,00 CHF mensili;
- contrariamente, quindi, a quanto sostenuto dal coniuge, sussistevano entrambe le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile, non potendo vantare su adeguati redditi propri derivando, il divario economico, dalle scelte operate durante il matrimonio;
- aveva, altresì, diritto a percepire l'assegno di mantenimento per le figlie minori, tenuto che seppure maggiorenne, non era autosufficiente, mentre si recava a casa sua tutti i Per_2 Per_1
giorni, fermandosi anche a dormire nel fine settimana;
- seppure, nelle ultime due settimane vi era stata una riduzione dei tempi di permanenza delle pagina 5 di 12 figlie presso di sè, l'assegno era necessario per potere soddisfare le esigenze delle ragazze;
- stante, infine, il diritto del marito alla percezione del cd. secondo pilastro, le spettava il 50% di quanto versato nella cassa durante il matrimonio, necessario determinarne l'importo per effettuare la procedura di completamento in territorio elvetico.
In corso di giudizio, inoltre, su ricorso del marito è stato revocato il contributo al mantenimento della figlia già maggiorenne e divenuta economicamente indipendente;
mentre, è stata rigettata la Per_2 domanda della moglie volta ad aumentare il contributo al mantenimento della figlia in € 500,00 Per_1
mensili.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e la prova testimoniale e, infine, rimessa alla decisione del collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1.La domanda di divorzio.
Le odierne parti in causa hanno contratto matrimonio concordatario il 17.5.2003 in Crevoladossola e si sono separate alle condizioni concordate, recepite dall'intestato ufficio giudiziario con decreto di omologa del 2.11.2020 (doc. 4).
Sussistono, a giudizio dell'adito tribunale, i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. 55/2015, venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, non essendo possibile alcuna riconciliazione.
1.1.La resistente, invero, nella memoria depositata in vista dell'udienza presidenziale, ha riferito che, successivamente alla separazione, col marito vi era stato un “riavvicinamento sentimentale e anche fisico”, atteso che, oltre ad avere ripristinato dei rapporti amichevoli, si erano frequentati assiduamente sia da soli che con le figlie, recandosi presso le rispettive abitazioni e avendo trascorso parte delle vacanze estive 2021 insieme;
ha aggiunto che, con il riavvicinamento, aveva inteso di essere stata perdonata e che ci fosse la possibilità di una ripresa della vita di relazione, avendo, di fatto, il marito, mutato atteggiamento a seguito della instaurazione di una nuova relazione con quella che era diventata la sua compagna e dalla quale aspettava un figlio. Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio “previo accertamento della sussistenza dei requisiti”.
Poi, costituendosi con la comparsa depositata il 4.11.2022, ha ribadito quanto già indicato, aggiungendo che, di fatto, nell'arco temporale indicato, l'unico aspetto che non era stato ripristinato era la coabitazione continuativa.
1.2. In linea di principio, il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio pagina 6 di 12 familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27963 del
23/09/2022), tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali (Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 20323 del 26/07/2019; Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 1630 del 23/01/2018).
1.3. Nel caso di specie, le stesse allegazioni della resistente, che si è limitata a riferire di un riavvicinamento, che le aveva fatto pensare che il marito l'avesse perdonata, cui non era seguita la coabitazione, escludono l'avvenuta ricostituzione della comunione familiare dopo la separazione.
2. L'assegno divorzile
Oggetto del contendere è il diritto della resistente alla relativa percezione.
2.1. L'art. 5, comma 6, L. 898/1970 dispone che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
2.2. La Corte di Cassazione, con la nota decisione a Sezioni Unite datata 11.7.2018, n. 18287, sul dato normativo esistente, ha chiarito che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il pagina 7 di 12 raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (v. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; e anche Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021;
Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022).
Lo squilibrio rileva come precondizione fattuale (Cass., 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della famiglia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass., 21926/2019).
L'assegno divorzile è, quindi dovuto, o nell'ipotesi in cui il coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale, divenuto ingiustificato ex post, dall'uno all'altro coniuge;
spostamento patrimoniale che, in tal caso e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione perequativo- compensativa (Cass., 24250/2021)
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, costantemente ritenuto inidonea ad escludere l'obbligo di corrispondere un contributo di natura assistenziale la sola generica (e nella specie non professionale) capacità lavorativa. In particolare, ha stabilito che, con riguardo alla capacità lavorativa del coniuge beneficiario dell'assegno, l'indagine del giudice di merito, onde verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo un'attività concretamente espletata soltanto saltuariamente giustificare l'affermazione dell'esistenza di una fonte adeguata di reddito;
irrilevanti, al riguardo, la generica ed astratta possibilità del coniuge di procurarsi lavori saltuari, dovendo, invece, la relativa indagine, essere operata sul piano della concretezza e dell'effettività, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori
(individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie (Cass., 23583/2022).
2.3. Nella fattispecie per cui è causa, reputa il tribunale che siano soddisfatte le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile, stante il netto divario reddituale tra le parti e la mancata autosufficienza economica della resistente.
La situazione economico patrimoniale dei coniugi è così riassumibile:
- il ricorrente svolge attività lavorativa alle dipendenze di una società in territorio elvetico, avendo percepito, nel 2022, un reddito netto di 62.406 CHF, pari, su dodici mensilità, a 5.166 CHF (doc. 26 ric.); nel 2021 di 62.721 CHF, pari su dodici mensilità a 5.226 CHF (doc. 6); e, nel 2020, di 53.475
pagina 8 di 12 CHF, ossia 4.456 CHF su dodici mesi (doc. 6 ric.: certificati di salario), con uno stipendio mensile, nel
2023, di 4.500 CHF circa (doc. 27 ric.: buste paga da gennaio a giugno 2023);
- la resistente lavora, come colf, avendo stipulato un contratto di lavoro per n. 13 ore settimanali, con uno stipendio mensile di € 450,00 circa (doc. 4 resist.: contratto di lavoro e buste paga); conduce in locazione un immobile verso la corresponsione del canone mensile di € 550,00 (doc. 5 resist.: contratto di locazione), oltre le spese condominiali e le utenze (doc. 7 resist.).
La circostanza che la medesima svolga attività lavorativa ulteriore “in nero”, in modo da poterle essere garantita la possibilità di mantenersi autonomamente, non può ritenersi provata: generica la deposizione del teste padre del ricorrente (“… un paio di volte ho accompagnato le Testimone_1
nipoti in via Scapaccino, in via Manzoni e in un altro posto… mi hanno detto che la mamma lavorava lì”); laddove, peraltro, che la resistente lavori o al mattino o al pomeriggio (“… accompagno quasi tutti
i giorni mia IP sul posto di lavoro in quanto, come dice lei, la mamma lavora;
in base ai turni che ha l'accompagno o la mattina o il pomeriggio” -cfr verbale udienza del 9.10.2023-) è del tutto compatibile con l'attività svolta, avendo riferito, datrice di lavoro della Testimone_2
medesima, che la lavora per 13 ore complessive, generalmente, al mattino, ma anche al CP_2 pomeriggio (“Solitamente da me viene al mattino, se ha bisogno può anche venire al pomeriggio in quanto io non sono mai a casa e per me è dunque indifferente” - cfr verbale udienza del 6.11.2023-);
e poi, hanno escluso che la resistente abbia mai prestato Persona_3 Persona_4
attività lavorativa presso di loro -cfr verbale udienza cit. del 9.10.2023- (non può affermarsi l'inattendibilità della prima -come pretesto dalla difesa del ricorrente- per il sol fatto che abiti in via
Manzoni, coincidente con la strada indicata dal teste come indicatagli dalle nipoti dove la CP_1
mamma si recherebbe per lavoro, tenuto conto - come già indicato- della genericità della stessa).
E' evidente, pertanto, che lo squilibrio economico delle parti (€ 450,00 mensili a fronte di uno stipendio tra 4.500 e 5200 CHF), riconducibile alla definizione dei ruoli all'interno della famiglia durante il matrimonio, e il reddito di cui è titolare la resistente, del tutto insufficiente a garantirle l'autosufficienza economica secondo un criterio di normalità, integrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La circostanza che la sia una giovane donna di 44 anni non inficia l'an del diritto CP_2 all'assegno divorzile, tenuto conto che ha (pacificamente) sempre svolto attività lavorativa occasionale, non potendo spendere alcuna competenza professionale specifica.
2.4. Per la relativa quantificazione, tenuto conto del reddito del ricorrente, di quello della resistente e del contesto sociale di riferimento, esso va, poi, quantificato in € 400,00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
pagina 9 di 12 3. L'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
3.1. Essendo divenuta, economicamente autosufficiente, quanto alla figlia prossima Per_2 Per_1
alla maggiore età (n. il 9.5.2007), indiscusso l'affido condiviso ad entrambi i genitori e la collocazione prevalente presso il padre, va, altresì, disposto, proprio in ragione dell'età, che veda e incontri la madre secondo la sua volontà e gli accordi presi direttamente con la stessa.
3.2. Oggetto di controversia è, piuttosto, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia: il ricorrente ha chiesto, in principalità, che i genitori vi provvedano in maniera diretta e, in subordine, rideterminando il proprio contributo in € 200,00; la resistente, invece, ha indicato la somma di € 350,00
e/o quell'altra somma ritenuta congrua che si indica in € 500,00 in ragione dell'aumento dei tempi di permanenza della minore presso la madre.
3.3. Premesso che, in ragione del già indicato divario di reddito dei genitori, è evidente che il padre debba versare alla madre un contributo perequativo per il mantenimento della figlia, in ordine alla relativa quantificazione, assumono carattere preponderante, a giudizio dell'adito tribunale, il reddito dell'obbligato e le spese delle quali è gravato.
infatti, è, come già indicato, prossima alla maggiore età e, pertanto, l'asserito generico aumento Per_1
dei tempi di permanenza presso la madre rappresenta un dato incerto e mutevole, legato, piuttosto, al cambiamento delle esigenze della ragazza. L'asserita preferenza per la madre, in mancanza dell'indicazione di un'abituale prevalente permanenza presso la stessa -neanche allegata, stante la concorde collocazione prevalente della ragazza presso il padre ed essendo emerso, piuttosto, che la figlia preferisca trascorrere i fine settimana presso l'uno o l'altro genitore in base alle esigenze contingenti, anche complice l'alta conflittualità tra i due- non è un dato rilevante, in quanto non connotato da quella stabilità, che consentirebbe di apprezzarne la probabilità anche per il futuro.
3.4. Pertanto, tenuto conto del reddito del padre, delle spese delle quali è gravato (trasferimento in
Per_ Svizzera e mantenimento, in concorso con la compagna, della figlia , nata il [...]), della circostanza che egli già contribuisce al mantenimento della figlia mediante la sopportazione del 100% delle spese straordinarie, da stimarsi in aumento in ragione del verosimile incremento dei suoi bisogni
(istruzione, cura della persona, esigenze ricreative), va reputato equo determinare il contributo perequativo da versare alla madre nell'importo di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
4. Le domande ulteriori
La resistente, infine, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla quota del 50% dell'importo del cd. secondo pilastro maturato dal coniuge durante il matrimonio.
La domanda è inammissibile.
pagina 10 di 12 Il diritto del coniuge divorziato all'incasso del 50% di quanto versato nel secondo pilastro dall'altro coniuge, lavoratore svizzero, durante tutta la vigenza del matrimonio, discende da una disposizione della Legge Federale Svizzera sulla Previdenza professionale (LPP).
Per quanto consta, dal 1^ gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica delle disposizioni del codice civile svizzero concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (artt. 122 e segg.) e sono pure stati modificati, per quello che qui interessa, l'art. 63 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 e l'art. 64 cpv. 1bis prima frase e cpv. 2 Legge di Diritto Internazionale Privato Svizzero -LDIP (RS
291)-.
Pertanto, a partire dal 1^ gennaio 2017, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1bis LDIP cit., competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di istituti di previdenza svizzeri, sono esclusivamente i tribunali svizzeri.
Ciò vale anche per la modifica o il completamento di una sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale (art. 64 cpv. 1bis LDIP).
Ne consegue che, da tale data, un tribunale straniero non può più pronunciarsi -nemmeno nell'ambito del completamento e della modifica di un precedente giudizio- sulla divisione della previdenza professionale svizzera e le decisioni straniere (anche quelle di modifica o completamento), relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti presso istituti di previdenza svizzeri, non sono più suscettibili di essere riconosciute in Svizzera.
Stante la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri a statuire sul riparto della previdenza professionale nei confronti di istituti previdenziali svizzeri, la domanda sub iudice non è ammissibile, non potendo neppure essere riconosciuta in Svizzera l'eventuale sentenza che, ciononostante, dovesse essere pronunciata sul punto.
5. Le spese processuali
L'esito della lite e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese nella misura di
½ e la condanna del ricorrente alla refusione alla resistente delle stesse, nella restante misura di ½, liquidate, operata la compensazione, come da dispositivo.
La reciproca soccombenza nei sub-procedimenti di modifica (la resistente si è, nella sostanza, rimessa al tribunale sulla raggiunta indipendenza economica di per l'uno ne ha chiesto la Per_2 Per_1
riduzione, l'altra l'aumento) ne giustifica, infine, la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, il 17.5.2003, da CP_1
e in Crevoladossola, trascritto nei registri dello stato civile del
[...] CP_2
medesimo comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2003;
- pone carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso il padre;
- dispone che la madre incontri la figlia secondo accordi presi direttamente con la minore;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia mediante la corresponsione alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
- pone a carico del ricorrente il 100% delle spese straordinarie per la figlia da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ½ e condanna il ricorrente a rifonderle alla resistente nella restante misura di ½, liquidate, operata la compensazione, in € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei due distinti sub-procedimenti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 6.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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