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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4568/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500011534000 CONS. BONIFICA
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500011534000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130215624155000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140204338685000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190025527189000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120256659719000 CONS. BONIF.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13180/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
Ricorrente: Avv. Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, residente e domiciliato in indirizzo, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.
contro
Resistente:
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
Roma, Via Giuseppe Grezar, 14
OGGETTO:
Impugnazione della cartella esattoriale n. 097-PFA-0000665-09780202500011534000 e della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo notificata il 03/02/2025, relativa a veicolo FIAT 500X targato Targa_1, fondata su cartelle sottese indicate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, l'Avv. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 097-PFA-0000665-09780202500011534000, contenente comunicazione di preavviso di fermo amministrativo del proprio veicolo, per crediti tributari derivanti da cartelle di pagamento così dettagliate:
○ n. 09720130215624155000 (tassa automobilistica 2010, notificata il 26.09.2013, € 26,90)
○ n. 09720140204338685000 (tassa automobilistica 2008–2011, notificata il 03.04.2015, € 778,62)
○ n. 09720190025527189000 (tassa automobilistica 2016, notificata il 25.01.2019, € 520,61)
○ n. 09720120256659719000 (contributi bonifica 2007, notificata il 02.08.2012, € 125,61)
○ n. 09720190025527189000 (contributi bonifica 2014, notificata il 25.01.2019, € 22,10)
Il ricorrente ha eccepito:
○ l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi, deducendo la mancanza di atti interruttivi idonei e la maturazione dei termini triennali per la tassa automobilistica e quinquennali per i contributi di bonifica;
○ la nullità e/o carenza di motivazione della cartella e del preavviso di fermo amministrativo;
○ la nullità delle notifiche degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, producendo estratti di ruolo aggiornati, atti di notifica delle cartelle e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione (avvisi di intimazione), nonché la documentazione attestante la regolarità della procedura esecutiva e delle notifiche.
POSIZIONI DELLE PARTI
Ricorrente: ○ Sostiene la maturazione della prescrizione triennale per la tassa automobilistica (art. 5 D.L. 953/82)
e quinquennale per i contributi di bonifica (art. 2948 n. 4 c.c.), in assenza di atti interruttivi efficaci tra la notifica delle cartelle e il preavviso di fermo amministrativo;
○ Deduce la nullità derivata del preavviso di fermo amministrativo su crediti prescritti e la carenza di motivazione degli atti.
Resistente (AdER):
○ Sostiene la regolarità e tempestività delle notifiche delle cartelle e la produzione di atti interruttivi della prescrizione (avvisi di intimazione notificati in data 3.3.2017, 27.4.2017, 14.2.2023, 21.5.2024), riferibili alle cartelle contestate;
○ Sottolinea la congruità della motivazione degli atti e l'assenza di vizi procedurali;
○ Chiede, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto in caso di eventuale accoglimento parziale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla prescrizione dei crediti sottesi
Dall'analisi della documentazione prodotta risulta che le cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo sono state regolarmente notificate nelle seguenti date: 26.09.2013, 03.04.2015, 25.01.2019,
02.08.2012, 25.01.2019.
Per la tassa automobilistica (bollo auto), l'art. 5 D.L. 953/82 prevede la prescrizione triennale, decorrente dalla notifica della cartella. Per i contributi di bonifica la prescrizione è quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.).
La documentazione prodotta da AdER attesta la notifica, in data 3.3.2017, 27.4.2017, 14.2.2023 e
21.5.2024, di avvisi di intimazione riferibili alle cartelle contestate, che costituiscono atti interruttivi della prescrizione.
Tali atti, in quanto validamente notificati, determinano la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale, secondo il principio che ogni atto interruttivo fa decorrere un nuovo periodo di prescrizione, rispettivamente triennale o quinquennale secondo la natura del credito.
Non risultano agli atti elementi idonei a fondare l'eccezione di mancata notifica degli atti interruttivi, essendo le prove documentali prodotte da AdER idonee e non specificamente contestate dal ricorrente.
2. Sulla regolarità delle notifiche
Gli estratti di ruolo e le relate di notifica depositate da AdER attestano la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi, non risultando agli atti prove di vizi o irregolarità.
3. Sulla motivazione degli atti impugnati
La motivazione del preavviso di fermo amministrativo e delle cartelle sottese risulta congrua e conforme ai requisiti di legge, essendo per ciascun credito indicati importi, annualità, ente impositore, data di notifica e stato del credito (“La comunicazione preventiva di fermo amministrativo contiene l'indicazione puntuale delle cartelle sottese, con dettagli di importi, enti creditori, annualità e notifiche, così come richiesto dalla giurisprudenza (Cass., SS.UU. n. 19704/2015). “Gli estratti di ruolo dettagliano per ogni partita il tributo, l'anno di riferimento, l'importo caricato, riscosso, sgravato, il residuo, la voce accessoria e la natura del credito;
sono quindi rispettati i requisiti minimi di motivazione previsti dalla legge...” .
4. Sulla legittimità della procedura esecutiva
In presenza di cartelle regolarmente notificate, crediti non prescritti e motivazione congrua, la procedura esecutiva di preavviso di fermo amministrativo è conforme ai presupposti di legge.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma , in composizione monocratica, ○ Rigetta il ricorso;
○ Conferma la legittimità della cartella esattoriale e della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo impugnate;
○ Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori di legge
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4568/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500011534000 CONS. BONIFICA
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500011534000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130215624155000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140204338685000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190025527189000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120256659719000 CONS. BONIF.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13180/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
Ricorrente: Avv. Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, residente e domiciliato in indirizzo, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.
contro
Resistente:
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
Roma, Via Giuseppe Grezar, 14
OGGETTO:
Impugnazione della cartella esattoriale n. 097-PFA-0000665-09780202500011534000 e della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo notificata il 03/02/2025, relativa a veicolo FIAT 500X targato Targa_1, fondata su cartelle sottese indicate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, l'Avv. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 097-PFA-0000665-09780202500011534000, contenente comunicazione di preavviso di fermo amministrativo del proprio veicolo, per crediti tributari derivanti da cartelle di pagamento così dettagliate:
○ n. 09720130215624155000 (tassa automobilistica 2010, notificata il 26.09.2013, € 26,90)
○ n. 09720140204338685000 (tassa automobilistica 2008–2011, notificata il 03.04.2015, € 778,62)
○ n. 09720190025527189000 (tassa automobilistica 2016, notificata il 25.01.2019, € 520,61)
○ n. 09720120256659719000 (contributi bonifica 2007, notificata il 02.08.2012, € 125,61)
○ n. 09720190025527189000 (contributi bonifica 2014, notificata il 25.01.2019, € 22,10)
Il ricorrente ha eccepito:
○ l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi, deducendo la mancanza di atti interruttivi idonei e la maturazione dei termini triennali per la tassa automobilistica e quinquennali per i contributi di bonifica;
○ la nullità e/o carenza di motivazione della cartella e del preavviso di fermo amministrativo;
○ la nullità delle notifiche degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, producendo estratti di ruolo aggiornati, atti di notifica delle cartelle e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione (avvisi di intimazione), nonché la documentazione attestante la regolarità della procedura esecutiva e delle notifiche.
POSIZIONI DELLE PARTI
Ricorrente: ○ Sostiene la maturazione della prescrizione triennale per la tassa automobilistica (art. 5 D.L. 953/82)
e quinquennale per i contributi di bonifica (art. 2948 n. 4 c.c.), in assenza di atti interruttivi efficaci tra la notifica delle cartelle e il preavviso di fermo amministrativo;
○ Deduce la nullità derivata del preavviso di fermo amministrativo su crediti prescritti e la carenza di motivazione degli atti.
Resistente (AdER):
○ Sostiene la regolarità e tempestività delle notifiche delle cartelle e la produzione di atti interruttivi della prescrizione (avvisi di intimazione notificati in data 3.3.2017, 27.4.2017, 14.2.2023, 21.5.2024), riferibili alle cartelle contestate;
○ Sottolinea la congruità della motivazione degli atti e l'assenza di vizi procedurali;
○ Chiede, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto in caso di eventuale accoglimento parziale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla prescrizione dei crediti sottesi
Dall'analisi della documentazione prodotta risulta che le cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo sono state regolarmente notificate nelle seguenti date: 26.09.2013, 03.04.2015, 25.01.2019,
02.08.2012, 25.01.2019.
Per la tassa automobilistica (bollo auto), l'art. 5 D.L. 953/82 prevede la prescrizione triennale, decorrente dalla notifica della cartella. Per i contributi di bonifica la prescrizione è quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.).
La documentazione prodotta da AdER attesta la notifica, in data 3.3.2017, 27.4.2017, 14.2.2023 e
21.5.2024, di avvisi di intimazione riferibili alle cartelle contestate, che costituiscono atti interruttivi della prescrizione.
Tali atti, in quanto validamente notificati, determinano la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale, secondo il principio che ogni atto interruttivo fa decorrere un nuovo periodo di prescrizione, rispettivamente triennale o quinquennale secondo la natura del credito.
Non risultano agli atti elementi idonei a fondare l'eccezione di mancata notifica degli atti interruttivi, essendo le prove documentali prodotte da AdER idonee e non specificamente contestate dal ricorrente.
2. Sulla regolarità delle notifiche
Gli estratti di ruolo e le relate di notifica depositate da AdER attestano la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi, non risultando agli atti prove di vizi o irregolarità.
3. Sulla motivazione degli atti impugnati
La motivazione del preavviso di fermo amministrativo e delle cartelle sottese risulta congrua e conforme ai requisiti di legge, essendo per ciascun credito indicati importi, annualità, ente impositore, data di notifica e stato del credito (“La comunicazione preventiva di fermo amministrativo contiene l'indicazione puntuale delle cartelle sottese, con dettagli di importi, enti creditori, annualità e notifiche, così come richiesto dalla giurisprudenza (Cass., SS.UU. n. 19704/2015). “Gli estratti di ruolo dettagliano per ogni partita il tributo, l'anno di riferimento, l'importo caricato, riscosso, sgravato, il residuo, la voce accessoria e la natura del credito;
sono quindi rispettati i requisiti minimi di motivazione previsti dalla legge...” .
4. Sulla legittimità della procedura esecutiva
In presenza di cartelle regolarmente notificate, crediti non prescritti e motivazione congrua, la procedura esecutiva di preavviso di fermo amministrativo è conforme ai presupposti di legge.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma , in composizione monocratica, ○ Rigetta il ricorso;
○ Conferma la legittimità della cartella esattoriale e della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo impugnate;
○ Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori di legge