Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 184
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione dei crediti sottesi

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di intimazione notificati in date successive alle cartelle costituiscano atti interruttivi validi della prescrizione, determinando la decorrenza di nuovi termini prescrizionali. Non sono emerse prove di mancata notifica di tali atti interruttivi.

  • Rigettato
    Nullità e/o carenza di motivazione della cartella e del preavviso di fermo amministrativo

    La motivazione del preavviso di fermo amministrativo e delle cartelle sottese è stata ritenuta congrua e conforme ai requisiti di legge, con indicazione puntuale dei crediti, importi, annualità, enti creditori e notifiche.

  • Rigettato
    Nullità delle notifiche degli atti presupposti

    Gli estratti di ruolo e le relate di notifica depositate dall'Agenzia delle Entrate attestano la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi, senza che siano emerse prove di vizi o irregolarità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 184
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 184
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo