Articolo 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 442
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 settembre 1985
Art. 2.
Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri, previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformita' delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente.
Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attivita' dell'ente.
Entrata in vigore il 7 settembre 1985