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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/03/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°7858 /2023 R.G. promossa con ricorso depositato il 12/12/2023
da
( , con l'avv. MONDINI Parte_1 C.F._1
SIMONE
ricorrente nei confronti di
( ) , Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni di parte ricorrente
“ Nel merito ed in via principale: in modifica della sentenza di divorzio richiamata nella narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio 1)
Dichiararsi il sig. tenuto a corrispondere a favore della Controparte_1
sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
minore, la somma di € 500,00 mensili a far data dalla domanda, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del ricorso introduttivo del presente giudizio, considerando anche che il resistente nulla versa a titolo di spese 2
straordinarie, o in via subordinata quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, in ogni caso, non inferiore a quella stabilita nel provvedimento temporaneo ed urgente del 07/05/2024,
ovvero pari ad € 250,00 mensili. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli
Indici Istat Famiglie. 2) Disporsi che l'assegno unico e universale continui ad essere percepito in via esclusiva dalla ricorrente, così come previsto nei provvedimenti temporanei ed urgenti del 07/05/2024.
3) Disporsi l'affidamento superesclusivo del figlio minore all'odierna ricorrente con
facoltà di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per il
minore riguardo la salute, l'educazione e l'istruzione, senza necessità del consenso
del padre, così come già disposto nel provvedimento temporaneo ed urgente del
07/05/2024; 4) Disporsi il collocamento prevalente del figlio presso la residenza
materna e con diritto/dovere del resistente di vedere e tenere con sé il figlio previo
accordo con la ricorrente e con il figlio medesimo tenuto conto dell'età anagrafica
del medesimo e tenuto conto di quanto precisato nella narrativa del ricorso
introduttivo del presente giudizio e ciò anche in considerazione della raggiunta
serenità e stabilità del minore rispetto alla mancata presenza del padre. 5)
Nell'ipotesi in cui il Tribunale decidesse di non forfetizzare le spese stabilendo il
versamento di un importo mensile in uno con il contributo di mantenimento,
disporsi che le spese straordinarie per il minore vengano suddivise tra i genitori
nella misura del 50% cadauno, con applicazione del Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona, siglato in data 03/12/2018 e successive interazioni e/o
modifiche, secondo le seguenti ripartizioni: I) spese mediche da documentare,
che non richiedono un
preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale
prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal
medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno
specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure
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termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e
interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non
richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio
anno; costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno
specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per
corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con
pernottamento; corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che
non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di
autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di
strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto
strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero
connesso al programma di studio, differenziato (BES); VI) spese
extrascolastiche, che richiedono un preventivo
accordo: attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
darsi atto
che nell'ambito delle spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello
dei due genitori che ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria
proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con
l'attività esprima in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato
dissenso al sostenimento della stessa, il silenzio sarà inteso come consenso alla
richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa
dovrà, comunque, essere ripartita tra entrambi i genitori al 50%. Il rimborso della
spesa straordinaria dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di
presentazione delle pezze giustificative. In via istruttoria: Nella denegata e non
creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di dover ulteriormente approfondire
l'istruttoria, nonostante la contumacia del convenuto, si insiste per l'ammissione
dei mezzi istruttori richiesti nel ricorso introduttivo del presente giudizio da
intendersi in questa sede per integralmente ripetuti e trascritti In ogni caso:
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vittoria di spese e competenze di causa di cui al D.M. n.55/14 oltre accessori di
legge.”
Conclusioni del pubblico ministero
“ Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
REVISIONE
Con sentenza in data 01/11/2010 del Tribunale di Prima Istanza di
Mohammedia - Sezione affari di famiglia (Casablanca, Marocco), con sentenza n. 991/2010, pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, alle condizioni di divorzio conformemente rassegnate dalle parti, che prevedevano, in ordine al mantenimento del figlio nato il [...], il pagamento a carico del Persona_1
sig. della somma di complessivi 1200 dirham mensili (600 CP_1
dirham a titolo di mantenimento, 100 dirham per l'assegno per la custodia e 500 dirham per l'alloggio), corrispondenti a circa € 108,18.
Con la medesima sentenza si fissava il giorno di visita padre-figlio in ogni domenica del mese.
2. FATTI SOPRAVVENUTI ALLEGATI DALLE PARTI
La ricorrente ha allegato che dopo il divorzio con il padre non c'è
stato alcun dialogo, né collaborazione, che lo stesso non ha più
incontrato il figlio da quando quest'ultimo aveva sei anni e non ha mai corrisposto il contributo al mantenimento, ad eccezione di una volta nel 2014.
3. DOMANDE DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto l'affidamento superesclusivo a sé del figlio, con incontri con il padre previo accordo e l'aumento del
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contributo ad € 500 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia,
oltre al 50% delle spese straordinarie e l'intero assegno unico in favore della madre.
4. DIRITTO
Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti
possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione
la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi
economici.”.
È indubbio che nel caso concreto siano intervenute sopravvenienze che giustificano la revisione: a) il figlio ha oggi quasi sedici anni e quindi le sue esigenze sono inevitabilmente aumentate;
b) il padre non consta avere da anni alcuna relazione con il figlio, né
consta alcun interesse a riprenderla.
5. AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEL FIGLIO
A fronte dell'allegazione specifica di inosservanza degli obblighi di mantenimento e di incontro, il resistente, rimasto contumace, non ha dimostrato di avervi adempiuto, com'era suo onere.
Già in via provvisoria la Presidente delegata ha provveduto con ordinanza 7.5.2024 nel seguente senso:
“1) Affida il figlio minore nato il [...] in [...]_1
superesclusiva alla madre, che potrà assumere in via esclusiva tutte le
decisioni riguardo la salute, l'educazione e l'istruzione, senza necessità del
consenso del padre;
gli incontri tra il padre e il minore saranno concordati
tra i genitori;
2) Dispone che il sig. con decorrenza dalla Controparte_1
domanda, contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo
mensilmente alla madre sig. , entro il 5° giorno di Parte_1
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ciascun mese, l'importo di € 250, rivalutabile annualmente secondo gli
indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla
madre, affidataria esclusiva”.
L'istruttoria espletata tramite l'assunzione di informazioni presso l'Agenzia delle Entrate ha consentito di verificare che il resistente ha conseguito nel 2022 redditi annui di poco inferiori a € 7000.
Non risulta peraltro che il resistente sia privo di capacità
lavorativa, che, vista l'età (47 anni), deve presumersi.
La madre, che si è sempre occupata in via esclusiva del figlio,
svolge l'attività di bracciante agricola stagionale con redditi inferiori ad € 1000 al mese su base annua;
percepisce l'intero assegno unico universale per il figlio pari ad € 189 mensili.
Ciò premesso, tenuto conto della pluriennale assenza di rapporti tra padre e figlio e tra genitori, della contumacia e del totale disinteresse anche da punto di vista economico del padre, va confermato l'affidamento superesclusivo alla madre ai sensi dell'art. 337 quater 3 comma c.c., essendo giustificata la deroga non solo al regime ordinario dell'affidamento condiviso, ma altresì a quello dell'affidamento esclusivo con attribuzione al genitore non affidatario il diritto di condividere le decisioni di maggiore interesse.
Gli incontri tra padre e figlio potranno svolgersi previo accordo, non essendoci le condizioni per disporre una regolamentazione fissa, per quanto già sopra rilevato.
Quanto al contributo al mantenimento, quello concordato in sede di divorzio, 1200 dirham marocchini mensili, ossia € 108,18,
attualizzati in € 138, è evidentemente inadeguato a coprire le
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esigenze ordinarie del figlio, che la madre sta soddisfacendo in via esclusiva da anni e che devono presumersi quelle normali di un ragazzo di quasi sedici anni.
Reputa pertanto il Collegio che il contributo stabilito in via temporanea in € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie sia congruo, tenuto conto delle presumibili esigenze del ragazzo, delle risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori,
dell'assenza di contribuzione diretta, dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti esclusivamente dalla madre e del percepimento dell'assegno unico universale esclusivamente da parte di quest'ultima.
6. SPESE di LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in assenza di nota come da dispositivo, secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione
dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale),
delle questioni trattate (di complessità bassa) e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
“1) Affida il figlio minore nato il [...] Persona_1
in via superesclusiva alla madre, che potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute, l'educazione e l'istruzione, senza
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necessità del consenso del padre;
gli incontri tra il padre e il minore saranno concordati tra i genitori;
2) Dispone che il sig. con decorrenza Controparte_1
dalla domanda, contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo mensilmente alla madre sig. , Parte_1
entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 250, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre, affidataria esclusiva;
4) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3809, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 18/03/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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