Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1622/2024 R.G.V.G., promossa congiuntamente da:
nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, con l'Avv. Valentina Milazzo (pec domiciliazione: C.F._1
Email_1
E
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Anna Maria Candela (pec domiciliazione: Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta ex art. 473bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto depositato e da note di trattazione scritta da ultimo depositate ai quali si rinvia.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Con ricorso depositato le parti hanno chiesto al Tribunale di regolamentare l'esercizio della propria responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata ad [...] il Per_1
19.2.2020 dalla loro convivenza more uxorio, all'uopo rassegnando le seguenti condizioni concordate:
“1) AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA DI MINORE Per_2
La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso l'abitazione familiare concessa in comodato d'uso gratuito alla madre nell'interesse della figlia, sita in Custonaci (TP) nella via Baglio Messina n. 3.
Il padre, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, avrà ampio diritto di visita verso la figlia,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della stessa e tenuto conto dei propri turni di lavoro.
Nel periodo estivo la minore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con il padre, tenuta in considerazione la tenera età della piccola.
Resta inteso che, qualora la minore lo desideri, potrà trascorrere con il padre anche altri periodi, previamente concordati con la madre.
La piccola potrà andare a trovare i nonni materni in Romania insieme alla mamma Per_1
quando la stessa sarà in ferie, sempre mantenendosi nel pieno rispetto del diritto scolastico della minore, e quindi, fino a quando la minore non frequenterà la scuola elementare, si recherà con la propria mamma in Romania per un periodo massimo di due settimane;
quando la minore inizierà a frequentare la scuola dell'obbligo, la IG.ra dovrà recarsi in Romania solo durante le vacanze Pt_1
estive o natalizie nel pieno rispetto delle turnazioni concordate con il padre della minore – IG.
[...]
CP_1
Ciascun coniuge è libero di stabilire la residenza dove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
Il padre e la madre avranno il diritto, quando la figlia non è collocata presso gli stessi, di telefonarle/videochiamarla giornalmente.
Il IG. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo riterrà opportuno, Controparte_1
previa comunicazione alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa e, in
Tribunale di Trapani Sezione Civile mancanza di accordo, due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita della scuola fino alle ore 20:00 e a week end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica alle 19:00 o diverso orario concordato da entrambi i genitori.
Le festività del Santo Natale (24 e 25 dicembre), del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì
dell'Angelo, nonché le altre festività nazionali e religiose verranno trascorse, alternativamente, presso ciascuno dei genitori.
Inoltre, il giorno del compleanno rispettivamente del padre o della madre, la minore, a prescindere dal periodo di ordinaria spettanza, lo trascorrerà con il genitore festeggiato, ed in occasione del compleanno della figlia, lo stesso sarà trascorso separatamente con ognuno dei genitori,
o congiuntamente, qualora vi sia l'accordo di entrambi i genitori.
Le parti convengono sin d'ora che, in caso di sopraggiunti impegni lavorativi di entrambi i genitori o di circostanze familiari impreviste, la figlia minore potrà essere temporaneamente Per_1
affidata ad una babysitter, o parenti di primo grado (nonni, zii) o persona di fiducia, previamente individuati.
2) RESPONSABILITA' GENITORIALE
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sulla minore e si impegnano: -a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per la figlia;
-a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti la figlia;
-a non denigrare e/o squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia;
-
a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, entrambi i genitori, nel superiore diritto ed interesse della figlia, onde consentire alla stessa di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento,
eviteranno, altresì ogni reciproca denigrazione, consentendo alla figlia di conservare rapporti
IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i genitori si impegnano, vicendevolmente, a non far frequentare la figlia a terzi estranei, con i quali possano avere sporadici rapporti sentimentali. Laddove, invece, i genitori dovessero mantenere stabili e continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, gli stessi si autorizzano sin d'ora a consentire che la minore possa frequentare dette persone attuando rigorosamente il criterio della gradualità. Eventuali e duraturi partner dei genitori non dovranno mai sostituirsi
Tribunale di Trapani Sezione Civile nell'educazione della figlia, in quanto tali rapporti saranno curati esclusivamente dagli stessi genitori biologici.
Per quanto concerne le eventuali scelte di Istituti scolastici futuri (Licei, Istituti Tecnici,
Istituti professionali, Università), pubblici e/o privati, dette scelte saranno operate dai genitori di comune accordo, i quali si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta, tenendo sempre presente le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri della figlia.
Entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose e/o di fede che verranno manifestate dalla figlia;
senza che nessuno dei genitori possa e/o voglia influire su dette scelte, indipendentemente dalle loro personali convinzioni ed eviteranno, specialmente in punto di elezione di religione e/o di fede, di mutare l'attuale indirizzo cattolico impartito alla figlia dai genitori.
3) OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
In ordine agli aspetti economici, il IGnor si obbliga a corrispondere alla IG.ra CP_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario o altro mezzo di Parte_1
pagamento tracciabile, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, un assegno mensile di €. 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e senza necessità
di richiesta. Tale assegno sarà aumentato alla cifra di € 300,00 a partire dal momento in cui la stessa rilascerà l'immobile dove attualmente vive con la minore.
Le spese di viaggio e soggiorno in Romania, effettuato al fine di mantenere i rapporti con i nonni materni, saranno a carico della IG.ra . Parte_1
Le spese di custodia (baby-sitter) saranno, invece, a carico di ciascun genitore nel periodo di spettanza.
Le spese straordinarie che sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le spese sanitarie non coperte dal SSN,
spese relative all'istruzione –tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione,
lezioni di sostegno per carenze scolastiche -; spese per la cultura e lo sport -abbonamento ad una rivista specialistica, corsi di lingue, corsi sportivi- , spese per libri e strumenti di arto prezzo, o costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer, spese per cure odontoiatriche, o per l'acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico, o
Tribunale di Trapani Sezione Civile per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana della figlia, che si renderanno necessarie per quest'ultima, dovranno essere a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
In ordine alla determinazione delle spese straordinarie le parti stabiliscono concordemente le seguenti linee guida che si impegnano vicendevolmente a rispettare.
In particolare: spese scolastiche che non richiederanno il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico e) dopo-scuola;
spese scolastiche che richiederanno il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che richiederanno il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche, nonché pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d)
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o vigenza, non richiederanno mai il preventivo accordo tra i genitori;
non richiederanno il preventivo accordo nemmeno i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Il medico specialista sarà tuttavia scelto insieme dai genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della minore. I conteggi di dare/avere in ordine alle spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro dieci giorni dalla richiesta.
Tribunale di Trapani Sezione Civile Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
L'assegno unico universale relativo alla figlia, erogato dall' sarà percepito dalla IGnora CP_2
nella misura del 100%. Parte_1
4) RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSORTI TURISTICI (O DI
ALTRI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO)
I ricorrenti si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e per l'inserimento della minore su entrambi i passaporti.
5) ALTRI PATTI
Per quanto concerne l'abitazione familiare sita in Custonaci nel Baglio Messina n. 3 è stata concessa in comodato d'uso al IG. dai propri genitori (proprietari dell'immobile) e Controparte_1
ad oggi, è abitata dalla IG.ra con la figlia minore, che provvederà a Parte_1
rilasciare l'immobile non appena la stessa troverà un'altra allocazione idonea ad accogliere la ricorrente e la figlia minore.
Al momento si precisa che la IG.ra ospita, all'interno dell'immobile in questione, Pt_1
l'amica , la quale aiuta la ricorrente nella gestione della figlia piccola, Parte_2
quando la stessa si reca a lavoro la mattina presto. La stessa rilascerà l'immobile insieme Parte_2
alla IG.ra non appena quest'ultima troverà una nuova collocazione per sè e per la figlia minore. Pt_1
La IG.ra , non interverrà nel percorso di crescita della figlia Parte_2
minore dei ricorrenti, né tantomeno interverrà nelle questioni familiari che non la riguardano,
assumendo un atteggiamento consono alla pacifica convivenza e nel pieno rispetto dei ruoli.
I genitori del IGnor proprietari dell'immobile, e lo stesso IGnor non Controparte_1 CP_1
dovranno ritenersi responsabili a nessun titolo di eventuali danni materiali o eventi negativi subiti o commessi dalle terze persone presenti presso la propria abitazione, la cui responsabilità ricadrà
esclusivamente in capo alle stesse ed in capo alla IGnora che ne ha Parte_1
autorizzato o ne autorizzerà l'accesso.
Tribunale di Trapani Sezione Civile Nei periodi di soggiorno in Romania della IG.ra l'immobile non Parte_1
dovrà essere abitato da terze persone.
Qualora la IG.ra dovesse instaurare con un terzo estraneo uno Parte_1
stabile rapporto affettivo sfociante in una relazione amorosa, quest'ultimo non potrà svolgere le sue attività di vita quotidiana presso il citato immobile di proprietà dei coniugi nonni paterni della CP_1
minore ”. Per_1
Con le note di trattazione scritta da ultimo depositate le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate in seno al ricorso introduttivo.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, né all'ordine pubblico, né al superiore interesse psico-
fisico della figlia minore, che risulta tutelata anche nel proprio diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti genitoriali delle parti nei confronti della figlia minore.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni altra istanza, deduzione, difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
regola l'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 337ter c.c. di Parte_1
e nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio,
[...] Controparte_1
, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e sopra riportate in Persona_3
parte motiva;
nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 14.05.2025.
Il Giudice Rel./Est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo
Tribunale di Trapani Sezione Civile