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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Randazzo Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 263/2022 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 1727/2021 resa dal Tribunale di Messina in data 11.10.2021, avente ad oggetto: regolamento di confini e distanze legali per piantagioni;
vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
04.10.1982 (C.F.: , quale nuovo proprietario del terreno C.F._2
(particella 52), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfilippo Brunetto;
APPELLANTI
contro
, nata a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1
), nella qualità di coniuge ed erede del Sig. C.F._3 Persona_1
(deceduto il 15.09.2023), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Lo
[...]
Giudice;
APPELLATA (erede di parte originaria) CONCLUSIONI DELLE PARTI, rese all'udienza di trattazione scritta del
06.03.2025, come da note depositate ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.05.2010, - Persona_1 proprietario del fondo sito in TA, C.da Pietraperciata, distinto al catasto terreni al fg. 7, part. 51 - citava innanzi al Tribunale di Messina sez. staccata di
TA, , proprietario del fondo limitrofo (part. 52). L'attore Parte_1 lamentava la sommaria definizione dei confini, attuata solo per mezzo di un picchetto, e la violazione da parte del confinante delle norme relative
Pt_1 alla distanza per la piantagione degli alberi. Chiedeva l'accertamento e la fissazione dell'esatta linea di confine tra le particelle 51 e 52; l'accertamento della violazione della distanza legale minima;
la condanna del allo
Pt_1 sradicamento degli alberi posti a dimora a distanza inferiore rispetto a quella legale e la condanna del al risarcimento dei danni. Parte attrice, in sede
Pt_1 di citazione e missiva A/R del 06.07.2009, si riferiva specificamente agli alberi da frutto (albicocchi ed ulivi) piantati dal
Pt_1
Si costituiva in giudizio , contestando le domande. Riconosceva Parte_1
l'incertezza dei confini (contestando i picchetti posti dall'attore senza contraddittorio) e si dichiarava disponibile all'accertamento della linea di confine, chiedendo la nomina di CTU. Quanto alle distanze, evidenziava che alcuni alberi erano stati piantati da oltre 10 anni, mentre quelli di più recente piantagione rispettavano le distanze legali ex art. 892 c.c.. Chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Nel corso del giudizio, veniva disposta C.T.U. affidata all'Ing. Persona_2
All'udienza del 09 ottobre 2015, le parti, alla luce della "portata chiarificatrice della perizia", rinunciavano alle prove orali ammesse e chiedevano il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il Tribunale di Messina con sentenza n.
1727/2021 del 08.10.2021 tanto statuiva:
pag. 2/7 “1. accerta e dichiara il confine tra i fondi individuati al catasto terreni di
TA fg. 7 part.51 di proprietà di e la part.52 di Persona_1 proprietà di così come delineato dall'ing. nella Parte_1 Persona_2 relazione depositata il 30 settembre 2014 (pagg.7 ed 8) e sui luoghi per mezzo dei picchetti in ferro verniciati in rosso.
2. condanna ad estirpare gli alberi di limone individuati Parte_1 dall'allegato 6 della c.t.u. nei tratti 5-6 e 6-7.
3. rigetta ogni altra domanda.
4. compensa per due terzi le spese processuali tra le parti.
5. condanna al pagamento in favore di del Parte_1 Persona_1 restante terzo delle spese processuali che liquida in euro 28,38 per spese di lite ed uro 459,35 per compensi professionali, oltre accessori
6. pone le spese di CTU definitivamente per un terzo a carico di Persona_1
e per due terzi a carico di ”.
[...] Parte_1
Avverso la superiore statuizione, con atto di citazione notificato il 6.4.2022, proponevano appello e , quale nuovo Parte_1 Parte_2 proprietario del terreno sito in TA, C.da Pietraperciata, distinto al catasto terreni al fg. 7, part. 51, chiedendone la riforma relativamente ai capi concernenti la condanna all'estirpazione, il rigetto della domanda di risarcimento e la regolamentazione delle spese. Gli appellanti affidavano il gravame ai seguenti motivi: I) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 2043;
II) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ingiusta condanna del alla rimozione degli alberi e al pagamento delle spese. Pt_1
si costituiva nel giudizio di appello, contestando e Persona_1 contrastando il gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese. Nelle more decedeva, il giudizio veniva Persona_1 interrotto con ordinanza del 23.04.2024 e di poi riassunto dagli appellanti e nei confronti di , nella qualità di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pag. 3/7 erede del defunto . si costituiva nel Persona_1 Controparte_1 giudizio riassunto, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.03.2025, resa a trattazione scritta, la Corte assumeva la causa in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti affidano il gravame a due motivi principali: con il primo lamentano la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 2043 c.c., contestando la motivazione del rigetto della domanda risarcitoria basata sulla sola irrisorietà del danno anziché sull'assenza degli elementi della responsabilità extracontrattuale;
con il secondo censurano la violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c., lamentando l'ingiusta condanna del alla rimozione degli alberi e Pt_1 al pagamento delle spese, nonostante l'illecito sia imputabile a controparte.
I.- Sul primo motivo di gravame
Non si ravvisa nel caso di specie un'inammissibilità per carenza di interesse, in quanto l'appellante ha un concreto interesse a veder riformata la motivazione del rigetto della pretesa risarcitoria avversaria. L'istruttoria ha confermato che in effetti non vi è alcun danno ingiusto risarcibile a carico del poiché Pt_1 alcun fatto doloso o colposo può essergli addebitato. Gli alberi di limone in questione, infatti, risultano essere stati impiantati dallo stesso , Persona_1 come evincibile dalla presenza di un impianto di irrigazione che si diparte dal fondo di quest'ultimo. Pertanto, la domanda risarcitoria va rigettata non per la natura "irrisoria" del danno, ma per l'assoluta mancanza di responsabilità in capo agli appellanti.
II. Secondo motivo di gravame (Estirpazione e spese)
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione ed erronea applicazione degli Artt. 91 e 92 c.p.c., censurando l'ingiusta condanna pag. 4/7 del a rimuovere, a proprie spese, alberi piantati da , Parte_1 Persona_1
e la conseguente ingiusta condanna parziale alle spese di lite e CTU.
Il motivo è fondato nei limiti qui di seguito.
Il Tribunale ha condannato ad estirpare gli alberi di limone, Parte_1 sulla base del fatto che, a seguito dell'accertamento del confine, essi ricadevano nel fondo e pertanto, (il vicino) aveva il diritto di Pt_1 Persona_1 esigerne l'estirpazione ex art. 894 c.c..
È incontestabile che, una volta accertata la linea di confine, gli alberi di limone nei tratti 5-6 e 6-7, piantati a distanza non legale (0,30 mt anziché 0,50 mt), ricadano nel fondo di che ne acquista la proprietà per accessione (Art. Pt_1
934 c.c.), come correttamente sostenuto dalla difesa appellata. Tuttavia, il diritto potestativo del vicino ( di esigere l'estirpazione ai sensi Controparte_2 dell'Art. 894 c.c. è finalizzato al ripristino della legalità e non può tradursi in un onere economico a carico della parte che ha subito l'illecito.
La CTU svolta dall'Ing. ha accertato che gli alberi in questione Persona_2
"sono provvisti di impianto di irrigazione che si girava dal fondo e Persona_1 dunque, verosimilmente sono stati impiantati dallo stesso ". Persona_1
Tale dato probatorio, esposto nella relazione del CTU (Pag. 9 CTU, come citato), attribuisce in modo chiaro la paternità dell'opera (piantagione a distanza non legale) a . Detta conclusione è ulteriormente rafforzata dalla Persona_1 produzione documentale di parte appellante in cui si evidenzia che nella fase pre-contenziosa (missiva A/R del 06.07.2009), lamentava a Persona_1 Pt_1 la piantagione di alberi da frutto specifici (albicocchi ed ulivi), mentre i limoni in oggetto risultano estranei all'iniziale contestazione contro Pt_1
Il Tribunale, pur dando atto della presunta piantagione da parte di , Persona_1 ha illogicamente condannato a procedere all'estirpazione. Pt_1
In presenza di un'attività illecita (piantagione a distanza non legale e, di fatto, sconfinante sul terreno altrui), l'autore – che non può essere ritenuto in buona pag. 5/7 fede, avendo promosso azione di regolamento dei confini e quindi nutrendo il dubbio sull'esatta linea di confine - è responsabile civile per l'attività commessa. La rimozione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi devono gravare sulla parte che ha dato causa alla situazione illegittima, identificata dalla CTU nello . Persona_1
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata. Pur riconoscendo il diritto del vicino ( ) ad esigere l'estirpazione ex art. 894 c.c., Controparte_1
l'onere economico per la rimozione e l'estirpazione dei due alberi di limone (individuati dall'allegato 6 della c.t.u. nei tratti 5-6 e 6-7), ai sensi dell'art. 936 comma 1 c.c., deve essere posto a carico della parte appellata
[...]
, quale erede di , autore della piantagione. CP_1 Persona_1
In merito alla regolamentazione delle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi e quelle di CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 contro , quale erede di avverso la Controparte_1 Persona_1 sentenza n. 1727/2021 del Tribunale di Messina , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in parziale riforma della sentenza impugnata, modifica il capo 2 del dispositivo della sentenza n. 1727 del 2021 del Tribunale di Messina , statuendo che l'estirpazione degli alberi di limone individuati dall'allegato 6 della c.t.u. nei tratti
5-6 e 6-7 avvenga, ai sensi dell'art. 936 comma 1 c.c., a spese di
[...]
, quale erede di;
CP_1 Persona_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Pone le spese di CTU, come da decreto di liquidazione in atti, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
pag. 6/7 Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello, il
10.12.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr. Maria Grazia Lau dr. Vincenza Randazzo
pag. 7/7