Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 04/03/2026, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04096/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01766/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2026, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-, -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari,
- del provvedimento della Prefettura di Roma dell’11 dicembre 2025, notificato a mezzo pec il 15 dicembre 2025, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del nulla osta per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/98, in favore della sig.ra -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 la dott.ssa SI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- col ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa concessione delle misure cautelari, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma in data 11 dicembre 2025, notificato a mezzo pec il 15 dicembre 2025, di reiezione della domanda di rilascio del nulla osta per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs n. 286/98, presentata in favore della sig.ra -OMISSIS-;
- il provvedimento gravato è motivato in ragione del mancato superamento, in fase procedimentale e nonostante le integrazioni documentali trasmesse dal ricorrente, delle criticità riscontrate con riferimento all’asseverazione e alla documentazione relativa alla disponibilità alloggiativa;
- il ricorrente deduce di aver prodotto nel corso del procedimento documentazione e osservazioni idonee a superare i motivi ostativi riscontrati dall’Amministrazione resistente;
- con memoria depositata in data 27 febbraio 2026 l’Amministrazione resistente ha comunicato che, alla luce delle integrazioni fornite dalle parti e delle osservazioni presentate nel corso del giudizio, il provvedimento gravato è stato annullato in autotutela e si è provveduto al ripristino dell’istanza;
- nella camera di consiglio del 3 marzo 2026, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile sussistenza di una causa di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (come, peraltro, richiesto dalla difesa di parte ricorrente anche se con la formula della cessata materia del contendere) e della possibile definizione della controversia, ex art. 60 cod. proc. amm., con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in ragione dell’intervenuto annullamento in autotutela da parte dell’Amministrazione resistente del provvedimento gravato e del conseguente ripristino dell’istanza del ricorrente, sussistano, anche in ragione di quanto dichiarato dal difensore dell’istante all’odierna camera di consiglio (da intendere, comunque, come volontà di non proseguire il giudizio), i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio di cui trattasi;
- sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione dell’evoluzione della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente (sig. -OMISSIS-), i difensori (Avv. -OMISSIS-, -OMISSIS-) e la lavoratrice (-OMISSIS-).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
DA NI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SI SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SI | DA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.