TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/11/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1548/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di RA -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1548/2024 R.G. promossa da
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI AL ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Cecilia Francia e Mariangela Ruocco ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente Per_
- Disponga l'affidamento condiviso di , ed ai genitori CP_2 Persona_2 con gestione ordinaria disgiunta, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, con collocazione prevalente presso la madre, SI.ra ; CP_1 CP_1
- Assegni la casa familiare sita in San Martino di Venezze (RO), Via Trona di Sopra n. 155, con gli arredi ivi esistenti, alla SI.ra , che in essa Controparte_1 Per_ continuerà a vivere con i tre figli , ed ed il cui mutuo ipotecario CP_2 Per_2 sulla stessa gravante continuerà ad essere sostenuto da entrambe le parti nella misura del 50%;
- Disponga che il SI. possa vedere e tenere con sé i figli nei Parte_1 tempi e con le modalità di seguito indicate:
1 il martedì dall'uscita di scuola sino alle 21.30, quando il padre avrà cura di riaccompagnare i minori a casa della madre e, nel periodo non scolastico, dalle 9.30 sino alle 21.30; il giovedì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, allorquando il padre avrà cura di accompagnare i minori a scuola e, in periodo non scolastico, dalle 9.30 del giovedì sino alle 9.30 del venerdì allorquando il padre avrà cura di accompagnare i minori a casa della madre;
Resta inteso che il pernottamento infrasettimanale presso il padre potrà essere effettuato nella giornata del martedì anziché del giovedì, con conseguente adattamento del calendario di cui sopra per effetto dell'inversione degli orari indicati.
- due fine settimana al mese, alternati, dall'uscita di scuola del sabato sino alla domenica alle 21.30, quando il padre avrà cura di riaccompagnare i minori a casa della madre e, nei periodi non scolastici, il padre preleverà i figli al mattino del sabato alle 9.30 dalla casa materna e li riporterà alla domenica sera alle 21.30. presso la casa materna. Nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli durante il weekend, starà con i figli nella giornata di mercoledì allorché li preleverà da scuola e, in periodi non scolastici, dalla casa materna alle ore 13,00 li terrà con sé durante la notte e il mattino successivo avrà cura di accompagnarli a scuola o, in periodo non scolastico, a casa della madre entro le 9.30. Per quanto riguarda le vacanze estive i ragazzi potranno trascorrere con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile;
sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando con il genitore collocatario le principali festività, assecondando in ogni caso il desiderio dei figli ed osservando le consuetudini familiari fino ad oggi osservate. Tali tempi di permanenza del padre con i figli potranno subire variazioni a fronte di esigenze lavorative e/o sanitarie comprovate.
- Prescriva ai genitori l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, entro il giorno 26 di ogni mese a mezzo p.e.o., la copia dell'originale del calendario dei turni trasmesso dal datore di lavoro e di concordare entro il 28 di ogni mese i giorni in cui nel mese successivo il padre vedrà e terrà con sé i figli;
- Dichiari che il SI. è tenuto a corrispondere alla SI.ra Parte_1 [...]
, entro il 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 Per_
, ed la somma complessiva di euro 630,00 (euro CP_2 Persona_2
210,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi ex lege annualmente secondo l'indice Istat poi, oltre alla metà delle spese straordinarie, come individuate nel verbale d'udienza del procedimento di separazione consensuale. Con la precisazione che le spese previste per la baby sitter (entro il tetto massimo di 40 euro mensili per ciascun genitore) verranno sostenute in egual misura da ciascuno dei genitori senza alcun previo accordo ma a semplice richiesta di una delle parti all'altra. Riguardo alle spese per cui è previsto accordo, invece, occorrerà che le stesse vengano previamente comunicate all'altro genitore con un preavviso di 15 giorni,
2 termine entro il quale, se non verrà espresso il diniego, si riterrà che l'impegno sia stato assunto da ambo le parti.
- Disponga che l'assegno unico e universale erogato mensilmente da , oggi CP_3 pari ad euro 800,00, venga attribuito alla madre per l'importo Controparte_1 di 700,00 euro (87,50 %) ed al padre per il residuo importo di Parte_1 euro 100,00 (12,50 %); il rimborso della quota di pertinenza del SI. Parte_1
dovrà avvenire, da parte della SI.ra , entro il 25 di ciascun
[...] CP_1 mese.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 2.10.2024, ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero Parte_1 dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 30-6-2009 a Palermo con (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al Controparte_1
n. 62, Parte II, Serie A, anno 2009), ed esponeva che:
- dall'unione coniugale erano nati i figli , e , rispettivamente l'8. Per_1 CP_2 Per_2
2.2011, il 25.1.2013 e il 15.4.2017;
- i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale in un immobile di loro proprietà sito in San Martino di Venezze (RO), Via Trona di Sopra n. 155;
- con decreto n. 429/2023, depositato il 23.1.2023, il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nel verbale dell'udienza presidenziale del 20.1.2023;
- non essendo mai ripresa la convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dopo la pronuncia di separazione, la convenuta aveva posto in essere condotte persecutorie nei confronti dello , che avevano portato all'adozione, da Pt_1 parte del Questore di Rovigo, della misura dell'ammonimento;
- il ricorrente aveva incontrato difficoltà sempre maggiori nella frequentazione dei figli, in quanto - a suo dire - la moglie modificava in maniera “arbitraria ed estemporanea” i tempi e le modalità con cui il padre poteva incontrarli, senza dare allo previo avviso;
Pt_1
- dal mese di aprile 2024 egli prestava attività lavorativa presso l'Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero dell'ULSS 5 Polesana, con contratto a tempo indeterminato, per cui si rendeva necessario un mutamento dei tempi di permanenza dei figli presso il padre.
Il ricorrente concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la residenza materna, la regolamentazione del proprio diritto di visita nonché la conferma della misura dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione con riferimento ai figli. Domandava altresì che dell'assegno unico e universale fosse disposta la percezione in ragione della quota di metà da parte
3 ciascun genitore, anziché nella diversa misura di 1/3 allo e di 2/3 alla Pt_1 [...]
. CP_1
2. Con decreto depositato il 14.10.2024 il Presidente fissava ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 17.1.2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava al ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa depositata l'11.12.2024 si costituiva in giudizio CP_1
che, pur aderendo alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente,
[...] contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dallo . Evidenziava Pt_1 innanzitutto come la previsione di rimettere al libero accordo delle parti la regolamentazione delle modalità di incontro dei figli con il padre si era rivelata deleteria;
dopo l'emissione della misura dell'ammonimento del Questore menzionata dal ricorrente, erano sopravvenute ulteriori difficoltà nell'individuazione di un accordo fra i genitori in merito all'esercizio del diritto di visita paterno, stante l'impossibilità di un confronto sereno con lo . In Pt_1 ordine agli atteggiamenti ostativi che la stessa avrebbe posto in essere al fine di ostacolare il rapporto padre-figli, la esponeva che le difficoltà di CP_1 organizzazione degli incontri erano addebitabili esclusivamente al rifiuto di dialogo e di collaborazione dello . Pt_1
La resistente concludeva, quindi, chiedendo in via principale l'affido condiviso dei Per_ figli , e e in subordine, laddove non fosse stata accertata una CP_2 Per_2 adeguata capacità genitoriale del ricorrente, l'affidamento in via esclusiva dei tre figli. Domandava altresì che l'assegno ex art. 337-ter c.c. a carico del coniuge fosse determinato in 750,00 euro, pari a 250,00 euro per ogni figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie, e che fosse disposta in proprio favore l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale.
4. All'udienza del 17.1.2025 il giudice relatore, sentite le parti che concordavano in via di sperimentazione le modalità del diritto di visita paterno, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 21.3.2025, all'esito della quale si riservava di emettere i provvedimenti temporanei e urgenti e disponeva che le parti depositassero copia delle rispettive CU2025 relative all'anno d'imposta 2024 entro e non oltre il 24.3.2025.
5. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. depositata il 24.3.2025, il giudice relatore determinava in 630,00 euro, pari a 210,00 euro per ciascun figlio, il contributo periodico fisso dovuto dal ricorrente per il mantenimento dei figli.
6. Con successiva ordinanza del 4.4.2025, su concorde richiesta delle parti, il giudice nominava la dott.ssa coordinatrice genitoriale e rimetteva la causa Per_3 al collegio per la decisione immediata sullo status.
4 7. Con sentenza n. 308/2025, depositata l'8.4.2025, veniva pronunciata la cessazione degli affetti civili del matrimonio e, con ordinanza resa in pari data, era fissata, per la prosecuzione del procedimento in ordine alle altre domande, nuova udienza avanti al giudice delegato alla trattazione del procedimento al 26.8.2025.
8. Con successiva ordinanza del 16.7.2025 su richiesta della coordinatrice genitoriale dott.ssa , il giudice delegato autorizzava la proroga per il Per_3 deposito delle due relazioni e disponeva il rinvio dell'udienza al 28.10.2025.
9. All'udienza sopracitata, alla luce della relazione depositata dalla dott.ssa Per_3
e della formulazione di una proposta conciliativa, il giudice delegato assegnava alle parti termine sino al 3.11.2025 per depositare eventuali note di precisazione di conclusioni congiunte, recanti la rinuncia espressa all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., o note aventi ad oggetto istanze istruttorie.
10. Con note depositate il 3.11.2025 congiuntamente, i difensori delle parti davano atto dell'intervenuto accordo fra le stesse in ordine alle restanti questioni controverse e rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., sicché, il giudice si riservava di riferire al collegio.
11. La pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata già emessa con la sentenza non definitiva n. 308/2025.
12. Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle questioni controverse siano conformi alla legge e non contrari all'interesse morale e Per_ materiale dei figli , e tutti minori d'età. CP_2 Per_2
13. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1548/2024 R.G. promossa da
, nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero,
vista la sentenza non definitiva n. 308/2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , Parte_1 Controparte_1
- provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte, formulate Per_ dalle parti in ordine all'affidamento dei figli , e , al diritto di CP_2 Per_2 visita paterno e alla regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 4 novembre 2025
la Presidente est.
PA Di RA
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di RA -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1548/2024 R.G. promossa da
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI AL ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Cecilia Francia e Mariangela Ruocco ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente Per_
- Disponga l'affidamento condiviso di , ed ai genitori CP_2 Persona_2 con gestione ordinaria disgiunta, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, con collocazione prevalente presso la madre, SI.ra ; CP_1 CP_1
- Assegni la casa familiare sita in San Martino di Venezze (RO), Via Trona di Sopra n. 155, con gli arredi ivi esistenti, alla SI.ra , che in essa Controparte_1 Per_ continuerà a vivere con i tre figli , ed ed il cui mutuo ipotecario CP_2 Per_2 sulla stessa gravante continuerà ad essere sostenuto da entrambe le parti nella misura del 50%;
- Disponga che il SI. possa vedere e tenere con sé i figli nei Parte_1 tempi e con le modalità di seguito indicate:
1 il martedì dall'uscita di scuola sino alle 21.30, quando il padre avrà cura di riaccompagnare i minori a casa della madre e, nel periodo non scolastico, dalle 9.30 sino alle 21.30; il giovedì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, allorquando il padre avrà cura di accompagnare i minori a scuola e, in periodo non scolastico, dalle 9.30 del giovedì sino alle 9.30 del venerdì allorquando il padre avrà cura di accompagnare i minori a casa della madre;
Resta inteso che il pernottamento infrasettimanale presso il padre potrà essere effettuato nella giornata del martedì anziché del giovedì, con conseguente adattamento del calendario di cui sopra per effetto dell'inversione degli orari indicati.
- due fine settimana al mese, alternati, dall'uscita di scuola del sabato sino alla domenica alle 21.30, quando il padre avrà cura di riaccompagnare i minori a casa della madre e, nei periodi non scolastici, il padre preleverà i figli al mattino del sabato alle 9.30 dalla casa materna e li riporterà alla domenica sera alle 21.30. presso la casa materna. Nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli durante il weekend, starà con i figli nella giornata di mercoledì allorché li preleverà da scuola e, in periodi non scolastici, dalla casa materna alle ore 13,00 li terrà con sé durante la notte e il mattino successivo avrà cura di accompagnarli a scuola o, in periodo non scolastico, a casa della madre entro le 9.30. Per quanto riguarda le vacanze estive i ragazzi potranno trascorrere con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile;
sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando con il genitore collocatario le principali festività, assecondando in ogni caso il desiderio dei figli ed osservando le consuetudini familiari fino ad oggi osservate. Tali tempi di permanenza del padre con i figli potranno subire variazioni a fronte di esigenze lavorative e/o sanitarie comprovate.
- Prescriva ai genitori l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, entro il giorno 26 di ogni mese a mezzo p.e.o., la copia dell'originale del calendario dei turni trasmesso dal datore di lavoro e di concordare entro il 28 di ogni mese i giorni in cui nel mese successivo il padre vedrà e terrà con sé i figli;
- Dichiari che il SI. è tenuto a corrispondere alla SI.ra Parte_1 [...]
, entro il 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 Per_
, ed la somma complessiva di euro 630,00 (euro CP_2 Persona_2
210,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi ex lege annualmente secondo l'indice Istat poi, oltre alla metà delle spese straordinarie, come individuate nel verbale d'udienza del procedimento di separazione consensuale. Con la precisazione che le spese previste per la baby sitter (entro il tetto massimo di 40 euro mensili per ciascun genitore) verranno sostenute in egual misura da ciascuno dei genitori senza alcun previo accordo ma a semplice richiesta di una delle parti all'altra. Riguardo alle spese per cui è previsto accordo, invece, occorrerà che le stesse vengano previamente comunicate all'altro genitore con un preavviso di 15 giorni,
2 termine entro il quale, se non verrà espresso il diniego, si riterrà che l'impegno sia stato assunto da ambo le parti.
- Disponga che l'assegno unico e universale erogato mensilmente da , oggi CP_3 pari ad euro 800,00, venga attribuito alla madre per l'importo Controparte_1 di 700,00 euro (87,50 %) ed al padre per il residuo importo di Parte_1 euro 100,00 (12,50 %); il rimborso della quota di pertinenza del SI. Parte_1
dovrà avvenire, da parte della SI.ra , entro il 25 di ciascun
[...] CP_1 mese.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 2.10.2024, ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero Parte_1 dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 30-6-2009 a Palermo con (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al Controparte_1
n. 62, Parte II, Serie A, anno 2009), ed esponeva che:
- dall'unione coniugale erano nati i figli , e , rispettivamente l'8. Per_1 CP_2 Per_2
2.2011, il 25.1.2013 e il 15.4.2017;
- i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale in un immobile di loro proprietà sito in San Martino di Venezze (RO), Via Trona di Sopra n. 155;
- con decreto n. 429/2023, depositato il 23.1.2023, il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nel verbale dell'udienza presidenziale del 20.1.2023;
- non essendo mai ripresa la convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dopo la pronuncia di separazione, la convenuta aveva posto in essere condotte persecutorie nei confronti dello , che avevano portato all'adozione, da Pt_1 parte del Questore di Rovigo, della misura dell'ammonimento;
- il ricorrente aveva incontrato difficoltà sempre maggiori nella frequentazione dei figli, in quanto - a suo dire - la moglie modificava in maniera “arbitraria ed estemporanea” i tempi e le modalità con cui il padre poteva incontrarli, senza dare allo previo avviso;
Pt_1
- dal mese di aprile 2024 egli prestava attività lavorativa presso l'Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero dell'ULSS 5 Polesana, con contratto a tempo indeterminato, per cui si rendeva necessario un mutamento dei tempi di permanenza dei figli presso il padre.
Il ricorrente concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la residenza materna, la regolamentazione del proprio diritto di visita nonché la conferma della misura dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione con riferimento ai figli. Domandava altresì che dell'assegno unico e universale fosse disposta la percezione in ragione della quota di metà da parte
3 ciascun genitore, anziché nella diversa misura di 1/3 allo e di 2/3 alla Pt_1 [...]
. CP_1
2. Con decreto depositato il 14.10.2024 il Presidente fissava ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 17.1.2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava al ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa depositata l'11.12.2024 si costituiva in giudizio CP_1
che, pur aderendo alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente,
[...] contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dallo . Evidenziava Pt_1 innanzitutto come la previsione di rimettere al libero accordo delle parti la regolamentazione delle modalità di incontro dei figli con il padre si era rivelata deleteria;
dopo l'emissione della misura dell'ammonimento del Questore menzionata dal ricorrente, erano sopravvenute ulteriori difficoltà nell'individuazione di un accordo fra i genitori in merito all'esercizio del diritto di visita paterno, stante l'impossibilità di un confronto sereno con lo . In Pt_1 ordine agli atteggiamenti ostativi che la stessa avrebbe posto in essere al fine di ostacolare il rapporto padre-figli, la esponeva che le difficoltà di CP_1 organizzazione degli incontri erano addebitabili esclusivamente al rifiuto di dialogo e di collaborazione dello . Pt_1
La resistente concludeva, quindi, chiedendo in via principale l'affido condiviso dei Per_ figli , e e in subordine, laddove non fosse stata accertata una CP_2 Per_2 adeguata capacità genitoriale del ricorrente, l'affidamento in via esclusiva dei tre figli. Domandava altresì che l'assegno ex art. 337-ter c.c. a carico del coniuge fosse determinato in 750,00 euro, pari a 250,00 euro per ogni figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie, e che fosse disposta in proprio favore l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale.
4. All'udienza del 17.1.2025 il giudice relatore, sentite le parti che concordavano in via di sperimentazione le modalità del diritto di visita paterno, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 21.3.2025, all'esito della quale si riservava di emettere i provvedimenti temporanei e urgenti e disponeva che le parti depositassero copia delle rispettive CU2025 relative all'anno d'imposta 2024 entro e non oltre il 24.3.2025.
5. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. depositata il 24.3.2025, il giudice relatore determinava in 630,00 euro, pari a 210,00 euro per ciascun figlio, il contributo periodico fisso dovuto dal ricorrente per il mantenimento dei figli.
6. Con successiva ordinanza del 4.4.2025, su concorde richiesta delle parti, il giudice nominava la dott.ssa coordinatrice genitoriale e rimetteva la causa Per_3 al collegio per la decisione immediata sullo status.
4 7. Con sentenza n. 308/2025, depositata l'8.4.2025, veniva pronunciata la cessazione degli affetti civili del matrimonio e, con ordinanza resa in pari data, era fissata, per la prosecuzione del procedimento in ordine alle altre domande, nuova udienza avanti al giudice delegato alla trattazione del procedimento al 26.8.2025.
8. Con successiva ordinanza del 16.7.2025 su richiesta della coordinatrice genitoriale dott.ssa , il giudice delegato autorizzava la proroga per il Per_3 deposito delle due relazioni e disponeva il rinvio dell'udienza al 28.10.2025.
9. All'udienza sopracitata, alla luce della relazione depositata dalla dott.ssa Per_3
e della formulazione di una proposta conciliativa, il giudice delegato assegnava alle parti termine sino al 3.11.2025 per depositare eventuali note di precisazione di conclusioni congiunte, recanti la rinuncia espressa all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., o note aventi ad oggetto istanze istruttorie.
10. Con note depositate il 3.11.2025 congiuntamente, i difensori delle parti davano atto dell'intervenuto accordo fra le stesse in ordine alle restanti questioni controverse e rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., sicché, il giudice si riservava di riferire al collegio.
11. La pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata già emessa con la sentenza non definitiva n. 308/2025.
12. Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle questioni controverse siano conformi alla legge e non contrari all'interesse morale e Per_ materiale dei figli , e tutti minori d'età. CP_2 Per_2
13. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1548/2024 R.G. promossa da
, nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero,
vista la sentenza non definitiva n. 308/2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , Parte_1 Controparte_1
- provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte, formulate Per_ dalle parti in ordine all'affidamento dei figli , e , al diritto di CP_2 Per_2 visita paterno e alla regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 4 novembre 2025
la Presidente est.
PA Di RA
5