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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9099/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240056113733 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate - OS, in relazione a somme richieste dalla Camera di Commercio Sud Est Sicilia a titolo di diritti camerali in relazione all'anno 2020.
La ricorrente sosteneva, in particolare, che la cartella di pagamento doveva considerarsi illegittima e nulla in ragione:
1) del difetto di motivazione;
2) della violazione dell'art. 6 L 212 del 2000, stante il mancato invio dell'avviso bonario;
3) dell'avvenuta cessazione dell'impresa in data 31.12.2000.
L'Agenzia delle Entrate - OS si costituiva in giudizio.
La Camera di Commercio non si costituiva in giudizio.
La ricorrente depositava memorie.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (difetto di motivazione), deve osservarsi che la cartella di pagamento impugnata risulta adeguatamente motivata, poiché esplicita le ragioni dell'imposizione, facendo riferimento alla natura della somma richiesta, all'annualità di riferimento ed all'ente impositore.
Il lamentato difetto di motivazione, pertanto, non sussiste in quanto nell'atto impugnato sono indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della comprensione dello stesso ed al fine di esperire la tempestiva impugnazione dell'atto, consentendosi, così, al contribuente di esercitare a pieno titolo il proprio diritto di difesa ex art. 24 Costituzione.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (violazione dell'art. 6 L 212 del 2000, stante il mancato invio dell'avviso bonario), deve evidenziarsi che nella materia in questione (diritti camerali) non risulta obbligatorio l'invio di un avviso bonario a pena di nullità dell'atto.
3) In relazione al terzo motivo d'impugnazione (avvenuta cessazione dell'impresa in data 31.12.2000), deve osservarsi che la ricorrente, per un verso, non ha allegato la visura camerale, ma soltanto la scansione di un documento proveniente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate ed intitolato informazioni anagrafiche;
per altro verso, non risulta, comunque, alcuna tempestiva comunicazione alla Camera di Commercio dell'avvenuta cessazione della partita iva in data 31.12.2000, ma soltanto una nota della Camera di
Commercio in risposta ad un'istanza di sgravio protocollata il 25.05.2023.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante l'importo e le peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9099/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240056113733 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate - OS, in relazione a somme richieste dalla Camera di Commercio Sud Est Sicilia a titolo di diritti camerali in relazione all'anno 2020.
La ricorrente sosteneva, in particolare, che la cartella di pagamento doveva considerarsi illegittima e nulla in ragione:
1) del difetto di motivazione;
2) della violazione dell'art. 6 L 212 del 2000, stante il mancato invio dell'avviso bonario;
3) dell'avvenuta cessazione dell'impresa in data 31.12.2000.
L'Agenzia delle Entrate - OS si costituiva in giudizio.
La Camera di Commercio non si costituiva in giudizio.
La ricorrente depositava memorie.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (difetto di motivazione), deve osservarsi che la cartella di pagamento impugnata risulta adeguatamente motivata, poiché esplicita le ragioni dell'imposizione, facendo riferimento alla natura della somma richiesta, all'annualità di riferimento ed all'ente impositore.
Il lamentato difetto di motivazione, pertanto, non sussiste in quanto nell'atto impugnato sono indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della comprensione dello stesso ed al fine di esperire la tempestiva impugnazione dell'atto, consentendosi, così, al contribuente di esercitare a pieno titolo il proprio diritto di difesa ex art. 24 Costituzione.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (violazione dell'art. 6 L 212 del 2000, stante il mancato invio dell'avviso bonario), deve evidenziarsi che nella materia in questione (diritti camerali) non risulta obbligatorio l'invio di un avviso bonario a pena di nullità dell'atto.
3) In relazione al terzo motivo d'impugnazione (avvenuta cessazione dell'impresa in data 31.12.2000), deve osservarsi che la ricorrente, per un verso, non ha allegato la visura camerale, ma soltanto la scansione di un documento proveniente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate ed intitolato informazioni anagrafiche;
per altro verso, non risulta, comunque, alcuna tempestiva comunicazione alla Camera di Commercio dell'avvenuta cessazione della partita iva in data 31.12.2000, ma soltanto una nota della Camera di
Commercio in risposta ad un'istanza di sgravio protocollata il 25.05.2023.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante l'importo e le peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)