Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 1
Non è impugnabile il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 233 comma primo bis cod.proc.pen., con il quale il giudice rigetti la richiesta dell'imputato di autorizzare il proprio consulente tecnico ad esaminare il corpo del reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2012, n. 17349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17349 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 21/11/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1300
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 3309/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR GR N. IL 30/09/1957;
avverso l'ordinanza n. 621/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 30/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Letta la memoria depositata 11-7-2012 dal Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, che si è associato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza del 23-11-2011 il difensore di AR GO chiedeva, ai sensi dell'art. 327 bis c.p.p., alla Corte d'appello di Catanzaro l'autorizzazione ad accedere al Registro protocollo del comune di Amantea, acquisito agli atti dell'indagine penale, al fine di eseguire, a mezzo di consulente tecnico di parte, il rilievo tecnico denominato "test di Brunelle", necessario per pervenire alla datazione del manoscritto.
2. La Corte d'appello di Catanzaro, con provvedimento del 30-11-2012, rigettava l'istanza sul duplice rilievo che lo stato del procedimento penale (era stata emessa sentenza in grado d'appello) non consentiva più l'espletamento di indagini difensive e la natura dell'indagine, comportante la definitiva alterazione del corpo del reato per l'esaurimento della parte di scrittura in verificazione, esigeva un'attività in contraddicono tra le parti, non più espletabile al di fuori della fase delle indagini preliminari.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato censurando il provvedimento per violazione degli artt. 327 bis e 391 decises c.p.p. e art. 24 Cost. in quanto, a suo giudizio, l'art. 327 bis consente l'espletamento di indagini difensive in ogni stato e grado del procedimento (quindi, anche nell'eventuale giudizio di rinvio e nel possibile giudizio di revisione), non si tratta di accertamento irripetibile (perché verrebbe sottratta solo una minima quantità di inchiostro) e, comunque, l'eventuale irripetibilità dell'atto sarebbe fronteggiabile con la procedura prevista dall'art.391 decies c.p.p. (che prescrive l'avviso al Pubblico Ministero).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Le impugnazioni dei provvedimenti giudiziali sono consentiti nei soli casi previsti dalla legge (ed principio di tassatività delle impugnazioni).
L'art. 568 c.p.p., comma 1, pone il principale corollario del principio di tassatività, sancendo che è la legge a stabilire i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono impugnabili e a determinare i mezzi con cui possono essere impugnati. Nel caso di specie, sulla richiesta dell'imputato di accedere al corpo del reato, per svolgervi consulenza tecnica, il giudice si è pronunciato ai sensi dell'art. 233 c.p.p., rigettando l'istanza. Contro il provvedimento suddetto non è prevista alcuna forma di impugnazione, a differenza di quanto contemplato dal comma 1 bis dell'articolo citato nell'ipotesi che l'istanza venga rivolta, nel corso delle indagini preliminari, al Pubblico Ministero e sia da questi rigettata. In questo secondo caso, infatti, è consentito il ricorso al giudice secondo la procedura dell'art. 127 c.p.p. e, successivamente, il ricorso in Cassazione (Cass. S.U., 30-10-2008, n. 9857, Rv 242290). La disciplina positiva della consulenza tecnica di parte, quale prevista dall'art. 233 c.p.p., non contempla, quindi, forme di impugnazione del provvedimento giudiziale emesso sull'istanza della parte privata (a parte quella, appena vista, che riguarda il provvedimento del Pubblico Ministero), essendo rimesso al giudice che procede dettare i tempi e modi dell'indagine sulle cose in sequestro, in considerazione del vincolo su di essi esistente.
D'altro canto, qualora si volesse ritenere che quanto sopra valga unicamente per le ordinanze in materia di prove emesse nel corso del giudizio, posto che queste possono essere censurate impugnando la sentenza conclusiva del grado, e non anche per quelle emesse, come nel caso in esame, dopo la suddetta sentenza, dovrebbe comunque riconoscersi l'inammissibilità del proposto ricorso sotto il seguente diverso profilo. Per proporre qualsiasi impugnazione è necessario, secondo l'art. 568 c.p., comma 4, avervi interesse e lo stesso deve essere, in ogni caso, attuale e concreto (ex plurimis:
Cass., 2/4/2003, Rv 228307; Cass., 21/10/2008, Rv 241673): orbene, nella fattispecie de qua - considerato che l'istanza avanzata dopo la sentenza della Corte di appello non poteva rilevare ai fini del giudizio di legittimità nel quale non è consentita la produzione di nuovi documenti (Cass. 15/6/2009, n. 25827, Rv 243902; Cass., 10/2/11, n. 8996 Rv 249614) - il richiamo del ricorrente all'utilizzo del risultato probatorio dell'accertamento invocato in un futuro giudizio di revisione o in un eventuale giudizio di rinvio, evidenzia un interesse meramente ipotetico, privo delle postulate caratteristiche;
in particolare il diniego pronunciato dalla Corte di appello non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa posto che l'istanza de qua potrà essere validamente proposta al momento in cui si realizzerà l'effettiva rilevanza della medesima. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013