Sentenza 1 aprile 2021
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 01/04/2021, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/04/2021
N. 00432/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2020, proposto da
Sima Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Bertoli, Gabriele Bisinella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriele Bisinella in Padova, via Lucatello;
contro
E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo 2988;
nei confronti
IV PI Miozzo, Comune di Vigodarzere, Fallimento P.M. Costruzioni S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi, ai sensi del comma 4 dell'art. 25, l. 241/1990, sull'istanza di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente a E-distribuzione s.p.a. in data 30 settembre 2020, e la condanna di E-distribuzione s.p.a. all'ostensione dei documenti oggetto della suddetta istanza entro un termine non superiore di trenta giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E-Distribuzione S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Sima Group ha dedotto di essere proprietaria in Comune di Vigodarzere di alcuni terreni a destinazione residenziale, davanti uno dei quali sorge un palo in cemento con più impianti di trasformazione dell’energia elettrica: in data 16 aprile 2020 la ricorrente chiedeva a E-distribuzione s.p.a. di accedere ai documenti relativi alla legittimità della presenza del palo in cemento armato.
La Sima Group ha, inoltre, dedotto che i cavi di collegamento del palo alla linea elettrica principale passerebbero anche sotto i terreni edificabili di proprietà della ricorrente, sicché quest’ultima in data 30 settembre 2020 presentava alla E-distribuzione una seconda istanza di accesso, per verificare l’esistenza di un eventuale servitù di elettrodotto: l’istanza non riceveva replica e si formava, di conseguenza, un provvedimento tacito di diniego.
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha chiesto la condanna della resistente all’ostensione dei documenti oggetto dell’istanza di accesso presentata in data 30.09.2020.
Si è costituita in giudizio la società E-Distribuzione, producendo le convenzioni costitutive di servitù di elettrodotto richieste dalla società Sima Group.
La ricorrente ha, dunque, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite: la E-distribuzione ha invece chiesto che le spese di lite siano compensate.
2. Alla luce di quanto precede il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, poiché l’esibizione dei documenti invocati ha avuto luogo nel corso del giudizio senza che sia stata comprovata l’esistenza di valide ragioni a giustificazione del diniego di accesso tacitamente opposto in precedenza, il Collegio ritiene di doverle porre a carico della resistente in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO