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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
nella causa civile d'appello n. 5920/2023 R.G. promossa da:
in persona della titolare Parte_1
, corrente in Torino, alla Strada del Cascinotto, n. 44/A, P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca CRIVELLIN, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo corrente in Mappano (To), alla Strada Cuorgnè 121, in virtù di giusta delega in calce all'atto di citazione del 06/10/2020,
- APPELLANTE -
-
contro
-
P.IVA – C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 pro tempore, corrente in Trieste, alla Via Machiavelli n. 4,
APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2707/2022 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 2.9.2022 nel proc. n. 14458/2020 R.G.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso: che con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
in qualità di cessionaria del credito della signora , conveniva in
[...] Parte_2 giudizio avanti il Giudice di Pace di Torino la al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1
pagina 1 di 6 danno patito dalla – e oggetto di cessione – a seguito del sinistro occorso nella notte tra il 14 Parte_2
e il 15 novembre 2019 al veicolo Dacia Sandero tg. FT989FD, assicurato presso la società convenuta con polizza sottoscritta a garanzia dei danni cagionati da “furto”; che l'appellante precisava che, nella notte tra il 14 e 15 novembre 2019 l'auto di proprietà della cedente, regolarmente parcheggiata in Torino, lungo corso Ciriè, in prossimità del civico n. 29, veniva vandalizzata da ignoti che, rompendo uno dei vetri posteriori della vettura, ne asportavano il navigatore di serie;
l'attrice aggiungeva che il veicolo della aveva riportato danni materiali per complessivi € Parte_2
2.603,90, come da fattura n. 7/001 emessa in data 11.2.2020 dalla stessa attrice, resasi Parte_1 cessionaria del credito vantato dalla danneggiata;
l'attrice instava quindi per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro, oggetto di cessione, dando atto che la compagnia assicuratrice – – aveva provveduto ad ispezionare il veicolo Controparte_1 danneggiato nel febbraio 2020 senza corrispondere alcunché; nessuno si costituiva per la compagnia assicuratrice e, istruito il procedimento con l'esperimento delle prove orali articolate dall'attrice e ammesse l'interpello della compagnia, con sentenza n. 2707/2022, depositata in data 2.9.2022, il Giudice di Pace di Torino rigettava la domanda proposta dalla
Carrozzeria cessionaria dando atto dell'assoluta incertezza sul soggetto effettivamente proprietario dell'autovettura e, quindi, dell'incertezza in ordine alla sussistenza della legittimazione ad agire della stessa attrice;
rilevato che avverso tale sentenza la ha proposto Parte_1 appello censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato le prove documentali in atti, nonché le risultanze dell'istruttoria svolta, ritenendo non assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del diritto al risarcimento;
che, più precisamente, l'appellante ha evidenziato come la documentazione in atti confermi la sussistenza in capo alla signora quale proprietaria dell'autovettura, la Parte_2 titolarità del diritto di credito ceduto: sia la denuncia di furto del 16.01.2019 (doc. 3.1) che il contratto di cessione del credito (doc. 3.5), infatti, risultano sottoscritti della sig.ra , così come la Parte_2 fattura di riparazione risulta alla stessa intestata;
l'appellante ha peraltro eccepito l'erronea valutazione operata dal Giudice di prime cure rispetto alla dichiarazione di titolarità resa dal sig. Parte_3 nel modulo di polizza, evidenziando come lo stesso, escusso quale teste nel corso del giudizio, avesse precisato “sono , nato il [...] a [...], padre della proprietaria dell'auto”, Parte_3 confermando la proprietà della vettura in capo alla figlia;
che, inoltre, l'appellante ha eccepito l'erroneità della valutazione operata dal primo giudice osservando come la titolarità del diritto risarcitorio in capo alla cedente avrebbe dovuto ritenersi sussistente anche pagina 2 di 6 alla luce del combinato disposto degli artt. 1140 c.c. e 1168 c.c., che riconosce a chiunque eserciti un'attività corrispondente alla proprietà o altro diritto reale sulla cosa di esperirne le azioni a tutela;
che, ribadita la sussistenza del diritto all'indennizzo per i danni patiti e oggetto di cessione, l'appellante ha richiamato gli elementi di prova offerti in corso di giudizio anche in ordine al quantum, confermando la quantificazione contenuta nella fattura di riparazione che contiene un elenco dettagliato delle prestazioni resesi necessarie per la riparazione e del costo dei componenti di ricambio utilizzati per il ripristino;
che, nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per la parte appellata e, stante la natura documentale della controversia, all'udienza del 19.6.2025, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta a decisione;
osservato preliminarmente che deve essere dichiarata l'inammissibilità della produzione, nel presente giudizio, della carta di circolazione del veicolo attestante la proprietà dell'autovettura in capo alla cedente Parte_2
, attesa la novità della prova;
[...] la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., come modificato dal D.L. 83 del 2012, infatti, prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile (v. Casss. 28.7.2021, n. 21606); in termini generali, poi, è “nuova prova” la prova che, a prescindere dal mezzo di cui la parte faccia istanza per la prima volta in appello, miri alla dimostrazione di un fatto che non è stato allegato in primo grado oppure che, pur essendo stato allegato, la parte mirava a dimostrare con altro mezzo di prova rispetto a quello proposto in secondo grado;
rilevato che, nel caso di specie, la produzione in giudizio del certificato di proprietà è finalizzata a provare la titolarità dell'autovettura danneggiata in capo alla cedente e, quindi, a Parte_2 dimostrare la legittimità della cessione del credito;
che la proprietà dell'autovettura in capo alla era circostanza già allegata in primo grado Parte_2 quale presupposto della legittimazione attiva della cessionaria e, secondo la stessa difesa Parte_1 attorea, di tale circostanza era già stata offerta la prova con la produzione del contratto di cessione sottoscritto dalla , della denuncia di furto e della fattura emessa per le riparazioni;
Parte_2 che, pertanto, la produzione nel presente giudizio della carta di circolazione, in quanto volta a dimostrare, con altro mezzo di prova rispetto a quello proposto in primo grado, la stessa circostanza già allegata nel corso del giudizio di merito, viola il divieto di “nova” in appello e non può essere considerata ammissibile;
pagina 3 di 6 che, in ogni caso, la stessa appellante non ha allegato, a sostegno dell'ammissibilità della Parte_1 produzione, la sussistenza di motivi ostativi che avrebbero impedito la tempestiva produzione del certificato in oggetto nel corso del giudizio di primo grado;
ritenuto che
, nel merito, l'appello sia infondato e debba essere respinto per le ragioni che seguono;
**** la domanda azionata nel giudizio di primo grado è una domanda di adempimento contrattuale volta a conseguire un indennizzo assicurativo e, conseguentamente, ai sensi dell'art. 1218 c.c, grava sull'attore, secondo l'ormai costante insegnamento della Corte di Cassazione a partire da Cass. S.U. n.
13533 del 2001, offrire la prova della “fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, e l'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto é gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.” (v. Cass. S.U.
13533/2001); la natura contrattuale del diritto azionato comporta, in primo luogo, l'individuazione del soggetto
“assicurato” e beneficiario della prestazione contrattuale inadempiuta e, quindi, legittimato alla cessione del credito indennitario azionato dalla appellante;
Parte_1
è noto infatti che, nell'assicurazione contro i danni, l'assicurato è la persona fisica – o giuridica – titolare di un certo interesse patrimoniale, suscettibile di ricevere pregiudizio da un certo evento incerto e temuto, per evitare il quale sia stata stipulata una apposita polizza assicurativa;
più precisamente, l'assicurato è la persona titolare dell'interesse esposto al rischio, ovvero la persona
“protetta” dall'operazione di assicurazione;
peraltro, non sempre, e non necessariamente, l'assicurato coincide con la persona che ha materialmente stipulato il contratto: se nell'assicurazione contro i danni l'assicurato coincide necessariamente col beneficiario – ovvero con il soggetto avente diritto alla prestazione indennitaria dovuta dall'assicuratore – è possibile che vi sia una dissociazione tra la figura del contraente e quella dell'assicurato-beneficiario: ciò accade nelle ipotesi di assicurazione per conto altrui nelle quali l'assicurato, pur non essendo parte del contratto assicurativo, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice, facendo direttamente capo a lui, ai sensi del secondo comma dell'art. 1891 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo;
**** nel caso di specie, la polizza prodotta in atti risulta sottoscritta, in qualità di contraente, da Parte_3
, padre della cedente , soggetto indicato altresì quale “proprietario” del veicolo
[...] Parte_2 assicurato e “utilizzatore abituale” dello stesso (v. doc. n.
3.4 parte appellante); il tenore della polizza induce a ritenere che il contraente coincida con l'assicurato e, quindi, con l'effettivo titolare del diritto di credito indennitario: in assenza di elementi di segno contrario dai quali ricavare, in via interpretativa, la volontà delle parti contraenti di stipulare una polizza per conto altrui – pagina 4 di 6 ovvero nell'interesse della cedente – deve ritenersi che legittimato a proporre Parte_2 azione diretta nei confronti della società assicuratrice al fine di ottenere i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, sia solo il;
Parte_3 ne consegue, altresì, che in qualità di titolare del diritto di credito, solo il è soggetto Parte_3 legittimato alla sua cessione a favore di terzi;
come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il contratto di assicurazione può consentire all'assicurato di cedere, dare in pegno o vincolare a beneficio di terzi il proprio diritto all'indennizzo senza derogare al principio indennitario;
tali operazioni, infatti, assolvono solo una funzione circolatoria a posteriori di un credito già sorto in capo all'assicurato e, quindi, ne presuppongono la disponibilità da parte di quest'ultimo (v. Cass. 23.6.2025, n. 16787); la cessione del credito indennitario operata dalla – e posta a fondamento della Parte_2 legittimazione della – non può pertanto ritenersi validamente esperita, Parte_1 non risultando la cedente titolare del credito indennitario e non essendo la cessione dalla stessa sottoscritta preceduta, a sua volta, dalla cessione del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato di
; Parte_3
**** nè, in senso contrario, può ritenersi che la domanda attorea potesse trovare accoglimento alla luce del principio indennitario richiamato da parte appellante;
se è certo che elemento costitutivo del contratto assicurativo, richiesto a pena di nullità, è il connubio tra la titolarità dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e la qualità di "assicurato" (art. 1904
c.c.); se è altrettanto certo che la titolarità del suddetto interesse costituisca il presupposto di fatto, non disponibile dalle parti, che precede l'accordo e qualifica il creditore, è indubbio che nel giudizio di primo grado l'attrice non abbia provato in capo alla cedente la titolarità dell'interesse protetto;
pur ammettendo che l'interesse tutelato dal contratto assicurativo contro i danni spetti al proprietario del veicolo indicato in polizza e che, pertanto, il creditore assicurato debba essere individuato – come allegato dalla appellante – nella cedente , è certo che la documentazione prodotta da Parte_2 parte attrice dinanzi al Giudice di Pace non fosse sufficiente ad offrire la prova della proprietà; come corrttamente rilevato dal primo giudice, né la denuncia di furto, né la cessione, e neppure la fattura emessa dalla – quale atto di parte – possono ritenersi elementi decisivi nel Parte_1 documentare la titolarità del veicolo in capo alla;
Parte_2 anche l'escussione del teste e la sua conferma circa la proprietà dell'auto in capo alla Parte_3 figlia non può ritenersi sufficiente a superare, in assenza del certificato di proprietà – quale documento che attesta lo stato giuridico di un veicolo e che contiene tutte le informazioni rilevanti che riguardano il proprietario del mezzo – la presunzione che discende dalle dichiarazioni rese e trascritte nella polizza azionata;
pagina 5 di 6 esclusa la sussistenza di un contratto di assicurazione per conto altrui e in mancanza della prova della proprietà del veicolo assicurato, la pronuncia di rigetto della domanda proposta da parte attrice appare corretta non potendo ritenersi sussistenti i presupposti per riformare la sentenza emessa dal Giudice di
Pace;
**** per le motivazioni esposte, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata;
nulla deve essere disposto in punto spese stante la contumacia della compagnia convenuta;
al rigetto dell'impugnativa consegue altresì ex lege l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 nei confronti della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 2707/2022 del Giudice di Pace di Torino depositata il
2.9.2022 nel proc. n. 14458/2020 R.G.,
e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla in punto spese;
dà atto dell'obbligo, a carico della parte appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Torino, in data 18.7.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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