Sentenza 26 aprile 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388 comma sesto, cod. pen. non occorre che l'invito dell'ufficiale giudiziario sia consegnato personalmente al debitore, ma è necessario che esso contenga l'avvertimento della sanzione penale conseguente all'omessa o falsa dichiarazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2012, n. 26060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26060 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 26/04/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 699
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 46749/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) RA IO N. IL 09/01/1963 C/;
avverso la sentenza n. 316/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 15/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO
Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 05.12.2007, dichiarava la penale responsabilità di BR LA per il reato di cui all'art. 388 c.p., comma 6 per avere, in qualità di debitore sottoposto a procedimento esecutivo (pignoramento mobiliare), omesso di rispondere nel prescritto termine di quindici giorni all'invito rivoltogli dall'Ufficiale giudiziario in sede di pignoramento infruttuoso del 03.05.2006 a recarsi presso gli uffici UNEP della Corte d'appello di Trieste per indicare cose o beni pignorabili. Su appello del prevenuto la Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 15 luglio 2010, in totale riforma della prima decisione, assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste, rilevando che il reato ascritto presuppone che l'invito dell'Ufficiale giudiziario a indicare cose o beni pignorabili sia rivolto personalmente al debitore esecutato e contenga l'espresso avvertimento, previsto dall'art. 492 c.p.p., comma 4 della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione, laddove nella specie il plico recante l'invito era stato consegnato alla madre del BR e non c'era alcuna prova che recasse l'anzidetto avvertenza sulla sanzione e che fosse realmente stato posto a conoscenza del destinatario. Propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste, deducendo che:
- ai fini della sussistenza del reato in esame non è in alcun modo prescritto che l'invito dell'Ufficiale giudiziario sia consegnato personalmente al debitore, ma occorre solo che si possa ragionevolmente ritenere che lo stesso sia stato posto a conoscenza dell'invito: interpretazione questa che trova una sistematica conferma nella previsione dell'art. 518 c.p.p., comma 5, per la quale, ove il debitore non sia presente in sede di pignoramento mobiliare, l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.p. può essere rivolta alle persone indicate nell'art. 139 c.p.p. (fra cui rientrano le persone di famiglia);
- nella specie, la consegna del plico recante l'invito, fatta dall'Ufficiale giudiziario alla madre dell'imputato presso la dimora di quest'ultimo in Muggia, induce ragionevolmente ad escludere, in base all'il quod plerumque accidit, che la donna abbia omesso di rendere edotto il figlio di una tale, non certo ordinaria, consegna;
- la norma di cui all'art. 388 c.p., comma 3 non prevede che l'invito in questione rechi l'avvertenza della sanzione prevista per la sua inosservanza.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui appresso. Da una interpretazione letterale, razionale e sistematica dell'art.388 c.p., comma 6. non si evince in alcun modo che l'invito ivi previsto debba essere consegnato personalmente al debitore. Tutto il sistema di notifiche e avvisi nell'ambito processuale (ed è particolarmente significativo al riguardo, ai fini di causa, il riferimento fatto dal P.G. ricorrente al coordinato disposto dell'art. 518 c.p.p., comma 5, e art. 492 c.p.p.), amministrativo e tributario è basato su forme alternative di messa a conoscenzà degli atti, con l'unico elemento comune della idoneità delle stesse allo scopo. Ovvio poi che, nei casi - come quello in esame - in cui a detta conoscenza sono riconnesse rilevanti conseguenze pregiudizievoli per il destinatario, debba essere consentito a quest'ultimo la possibilità di fornire prove concrete atte a superare la presunzione di conoscenza derivante, in base all'id quod plerumque accidit, dalle forme di notifiche o avvisi diversi dalla consegna personale. Sotto il profilo della pretesa necessità di un invito assolutamente personale, dunque, l'impugnata sentenza è da annullare, con rinvio al giudice di merito, che dovrà attenersi, sul punto, e in relazione alla corretta attribuzione degli oneri probatori, al principio suesposto.
Fondato è invece l'assunto della sentenza impugnata, secondo il quale l'invito dell'ufficiale giudiziario deve contenere l'avvertimento della sanzione per l'omessa o falsa dichiarazione. La norma incriminatrice dell'art. 388 c.p., comma 6 deve, infatti, essere letta in logica correlazione con la parallela e contestualmente introdotta norma di cui all'art. 492 c.p.p., comma 4 che prevede espressamente che l'invito deve contenere il detto avvertimento.
Il giudice di rinvio, quindi, una volta eventualmente ritenuta, alla stregua di quanto sopra, la conoscenza dell'invito da parte del prevenuto, dovrà anche, in base ai dati acquisiti ed eventualmente acquisendo verificare, ai fini dell'accertamento dei presupposti della rilevanza penale della omissione contestata, se l'invito in questione contenesse o meno l'avvertimento di cui all'art. 492 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012