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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4337 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 9548 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1117/2023 del Giudice di pace di Afragola, riservato in decisione con ordinanza del 18.11.2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Brunella
CC (C.F. ), con domicilio come in atti;
CodiceFiscale_1
appellante
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2
procura in atti, dall'avv. Francesco Finelli (C.F.:
), con domicilio come in atti;
C.F._3
appellati
CONCLUSIONI
Come alle note di trattazione scritta depositate dalla parte appellante il 13.11.2025 e dalla parte appellata il 3.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO Con atto di appello notificato il 31.10.2023 ed iscritto a ruolo in pari data, ha impugnato la sentenza n. 1117/2023, Parte_1
pubblicata il 31.05.2023 e non notificata, con cui il Giudice di pace di
Afragola ha accolto la domanda di e e CP_1 Controparte_2
condannato l'odierna appellante al pagamento di euro 500,00 a titolo di rimborso del buono postale fruttifero a termine serie CE sottoscritto l'11.09.2000.
Quali motivi di appello, ha dedotto: “ERRATA Parte_1
RICOSTRUZIONE DEI FATTI – IL GIUDICE DI PACE DI
FR ERRONEAMENTE RITIENE CHE POSTE NON HA
INFORMATO I SOTTOSCRITTORI NONOSTANTE SUL RETRO
BUONO DI CAUSA SIANO STATI INDICATI LA SERIE CE, LA
SCADENZA E IL RENDIMENTO, OLTRE LA DATA DI EMISSIONE E
LA TIPOLOGIA A TERMINE – DISAPPLICAZIONE dell'art 4. DM
D.M. Tesoro 30 giugno 2000 ( DECRETO DI EMISSIONE DEI BUONI
POSTALI FRUTTIFERI CE) E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PUBBLICITà LEGALE FISSATO DALLA CASSAZIONE 3963/2019-
NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI FR RITIENE CHE
NON è CONOSCIBILE LA DATA DI SCADENZA -
DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL dm -19.12.2000- IL GIUDICE
DI PACE DI FR NON RAVVISA COMPIUTA
L'INTERVENUTA PRESCRIZIONE PER LA MANCATA CONSEGNA
DEL FOGLIO INFORMATIVO - ERRATA INTERPRETAZIONE
DELL'ART. art. 2935 c.c. – IL GIUDICE DI PACE DI FR
NON RILEVA CHE E' IRRILEVANTE AI FINI DEL DECORSO
DELLA PRESCRIZIONE L'EVENTUALE DEDOTTA VIOLAZIONE
DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI , ATTESO CHE L'EVENTUALE
IMPEDIMENTO DI MERO FATTO , COME L'IPOTESI IN CUI IL
- 2 - TITOLARE DEL DIRITTO NON SIA A CONOSCENZA DELLA SUA
QUALIFICA O DELL'IDENTITà DEL SUO DE . - ERRATA
VALUTAZIONE DELLE NORME DI COLLOCAMENTO DEL BUONO
SOTTOSCRITTO DAI , IL GIUDICE DI PACE DI CP_1
FR NON RILEVA CHE AL TEMPO DEL COLLOCAMENTO
DEL BUONO SOTTOPOSTO ALLA SUA ATTENZIONE NON ERA
PREVISTA LA CONSEGNA DEL FOGLIUO INFORMATIVO
INTRODOTTO CON IL dm 19.12.2000 - -disapplicazione dell'art. 1227 c.c. per i danni che gli attori avrebbero potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza . il giudice di pace di Afragola non ha rilevato che sarebbe bastato leggere il contenuto del timbroi apposto sul retro del titolo per individuare la scadenza e che in ogni caso a prescindere dai dati indicati sul titolo i sigg. avevano altri modi per conoscere CP_1
la scadenza e la prescrizione con una condotta e attiva e operosa che non va oltre la normale diligenza per conoscere quanto ritenuto
“sconosciuto” per rimborsare il buono acquistato . In primis attraverso la consultazione dei decreti Ministeriali di emissione pubblicati in
Gazzetta ufficiale, ma in maniera ancor più veloce , rivolgersi presso qualunque ufficio postale;
- DISAPPLICAZIONE ART. 2967 C.C. nella parte della sentenza impugnata in cui il giudice di pace di Afragola non rileva che l'assoluta mancata prova fornita dagli attori del fatto costitutivo del diritto fatto valere”.
Tanto premesso, ha così concluso: “-– in via Parte_1
principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 1117/2023 pubblicata in data 31.05.2023 dal giudice di pace di
FR , giudice dott. LAURITANO , nella procedura iscritta al
R.G. n. 968/2023 - per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità
- 3 - dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediaria per il buono fruttifero postale a termine sottoscritto dai sigg. e CP_1
in data 11.09.2000 ; - condannare per l'effetto parte Controparte_2
appellata alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Con comparsa depositata il 5.02.2024 si sono costituiti CP_1
e , contestando in fatto ed in diritto i motivi di
[...] Controparte_2
appello ed evidenziando l'irrilevanza dell'avversa eccezione di prescrizione, dal momento che la domanda da essi avanzata, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione, aveva ad oggetto il risarcimento del danno – corrispondente all'importo del buono prescritto – derivante dalla colpevole violazione, da parte di
[...]
degli obblighi informativi in sede di collocamento del Parte_1
buono postale. Hanno, quindi, concluso per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 18.11.2025, la causa è stata riservata in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 352 c.p.c.
All'esito, il Tribunale osserva quanto segue.
Ante omnia, va osservato che la decisione impugnata si fonda su due rationes decidendi: 1) il mancato decorso del termine di prescrizione, in virtù della previsione di cui all'art. 2935 c.c. e non essendo indicata, nel caso di specie, la data di scadenza sul buono postale, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da 2) l'inadempimento, da parte di Parte_1 [...]
dell'obbligo informativo in sede di collocamento del Parte_1
buono. Sulla scorta di tali argomentazioni, il giudice di prime cure ha condannato al pagamento dell'importo del buono Parte_1
postale.
- 4 - Ciò posto, vero è che la domanda attorea muoveva dal presupposto dell'intervenuta prescrizione, al fine di far valere la responsabilità risarcitoria di per omessa informazione circa la data Parte_1
di scadenza del buono. Altrettanto vero, tuttavia, è che la sentenza impugnata ha argomentato anche nel senso del mancato decorso del termine di prescrizione;
d'altro canto, sebbene la decisione si fondi anche sull'affermata responsabilità per violazione degli obblighi informativi di non emerge inequivocamente il Parte_1
titolo risarcitorio, piuttosto che di adempimento contrattuale, del dispositivo di condanna al pagamento dell'importo del buono.
Sicchè, le argomentazioni svolte dall'appellante in punto di prescrizione del diritto a riscuotere il buono non possono dirsi esulanti dalla ratio decidendi della sentenza gravata.
Ad ogni modo, tra i motivi di appello viene anche dedotta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto violati gli obblighi informativi da parte di nonché Parte_1
omesso di considerare che all'epoca della sottoscrizione del buono in questione non era ancora entrato in vigore il D.M. 19/12/2000 che prevede la consegna del foglio informativo.
Tanto premesso, l'appello è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Decisive sono le argomentazioni recentemente esposte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente puntualizzato che i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cod. civ. (cfr., Cass., SU, n. 3963 /2019), sicché la loro disciplina è contenuta non solo in un contratto tra (che è Parte_1
mero collettore delle risorse finanziarie) ed il sottoscrittore, ma anche
- 5 - nelle norme di cui al D.P.R. n. 156/1973, al D.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni. I diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass. SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso l'applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia. Conseguentemente, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che sia onerata di attività ulteriori non Parte_1
regolamentate dai dd.mm. di volta in volta emessi (v. anche Cass. 8 aprile 2025, n. 9202). Occorre considerare, inoltre, che, pure volendosi prescindere dal rilievo che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti da situazioni di incertezza, l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo (cfr. Cass. nn. 13343 del 2022; Cass. n. 2126 del 2014; Cass.
n. 3584 del 2012; Cass. n. 21495 del 2005), non già, dunque,
- 6 - l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo. Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia, dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. nn.
19193 e 22072 del 2018): a maggior ragione, quindi, non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive. Nella specie, pertanto, alla stregua dei principi tutti fin qui ricordati, la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione). Né può essere invocato il contenuto del succitato D.M. del 19 dicembre 2000 - il cui art. 3 ha disposto che in sede di collocamento, fornisca Parte_1
informazioni concernenti le caratteristiche dell'investimento - dato che il titolo in questione fu emesso nel 1996, prima del suddetto DM”
(Cass., n. 21905/2025).
Sulla scorta dei su esposti principi, che il Tribunale integralmente condivide, non è ravvisabile alcuna scorrettezza, né profilo di illegittimità, nell'operato di , tale da fondare una sua Parte_1
responsabilità risarcitoria connessa al mancato incasso del buono prescritto, tantomeno è possibile configurare un impedimento all'esercizio del diritto tale da incidere sul decorso del termine prescrizionale.
- 7 - Per le ragioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, la domanda avanzata da e deve essere CP_1 Controparte_2
respinta.
Va da sé che l'obbligo di restituzione dell'importo eventualmente corrisposto in ottemperanza alla sentenza riformata è un effetto ex lege della caducazione del titolo in forza del quale il pagamento era avvenuto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda spiegata da e;
CP_1 Controparte_2
2. DA e , in solido fra loro, CP_1 Controparte_2
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che qui si liquidano in euro 300,00 in Parte_1
relazione al giudizio di primo grado ed euro 350,00 per il grado di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 9548 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1117/2023 del Giudice di pace di Afragola, riservato in decisione con ordinanza del 18.11.2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Brunella
CC (C.F. ), con domicilio come in atti;
CodiceFiscale_1
appellante
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2
procura in atti, dall'avv. Francesco Finelli (C.F.:
), con domicilio come in atti;
C.F._3
appellati
CONCLUSIONI
Come alle note di trattazione scritta depositate dalla parte appellante il 13.11.2025 e dalla parte appellata il 3.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO Con atto di appello notificato il 31.10.2023 ed iscritto a ruolo in pari data, ha impugnato la sentenza n. 1117/2023, Parte_1
pubblicata il 31.05.2023 e non notificata, con cui il Giudice di pace di
Afragola ha accolto la domanda di e e CP_1 Controparte_2
condannato l'odierna appellante al pagamento di euro 500,00 a titolo di rimborso del buono postale fruttifero a termine serie CE sottoscritto l'11.09.2000.
Quali motivi di appello, ha dedotto: “ERRATA Parte_1
RICOSTRUZIONE DEI FATTI – IL GIUDICE DI PACE DI
FR ERRONEAMENTE RITIENE CHE POSTE NON HA
INFORMATO I SOTTOSCRITTORI NONOSTANTE SUL RETRO
BUONO DI CAUSA SIANO STATI INDICATI LA SERIE CE, LA
SCADENZA E IL RENDIMENTO, OLTRE LA DATA DI EMISSIONE E
LA TIPOLOGIA A TERMINE – DISAPPLICAZIONE dell'art 4. DM
D.M. Tesoro 30 giugno 2000 ( DECRETO DI EMISSIONE DEI BUONI
POSTALI FRUTTIFERI CE) E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PUBBLICITà LEGALE FISSATO DALLA CASSAZIONE 3963/2019-
NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI FR RITIENE CHE
NON è CONOSCIBILE LA DATA DI SCADENZA -
DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL dm -19.12.2000- IL GIUDICE
DI PACE DI FR NON RAVVISA COMPIUTA
L'INTERVENUTA PRESCRIZIONE PER LA MANCATA CONSEGNA
DEL FOGLIO INFORMATIVO - ERRATA INTERPRETAZIONE
DELL'ART. art. 2935 c.c. – IL GIUDICE DI PACE DI FR
NON RILEVA CHE E' IRRILEVANTE AI FINI DEL DECORSO
DELLA PRESCRIZIONE L'EVENTUALE DEDOTTA VIOLAZIONE
DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI , ATTESO CHE L'EVENTUALE
IMPEDIMENTO DI MERO FATTO , COME L'IPOTESI IN CUI IL
- 2 - TITOLARE DEL DIRITTO NON SIA A CONOSCENZA DELLA SUA
QUALIFICA O DELL'IDENTITà DEL SUO DE . - ERRATA
VALUTAZIONE DELLE NORME DI COLLOCAMENTO DEL BUONO
SOTTOSCRITTO DAI , IL GIUDICE DI PACE DI CP_1
FR NON RILEVA CHE AL TEMPO DEL COLLOCAMENTO
DEL BUONO SOTTOPOSTO ALLA SUA ATTENZIONE NON ERA
PREVISTA LA CONSEGNA DEL FOGLIUO INFORMATIVO
INTRODOTTO CON IL dm 19.12.2000 - -disapplicazione dell'art. 1227 c.c. per i danni che gli attori avrebbero potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza . il giudice di pace di Afragola non ha rilevato che sarebbe bastato leggere il contenuto del timbroi apposto sul retro del titolo per individuare la scadenza e che in ogni caso a prescindere dai dati indicati sul titolo i sigg. avevano altri modi per conoscere CP_1
la scadenza e la prescrizione con una condotta e attiva e operosa che non va oltre la normale diligenza per conoscere quanto ritenuto
“sconosciuto” per rimborsare il buono acquistato . In primis attraverso la consultazione dei decreti Ministeriali di emissione pubblicati in
Gazzetta ufficiale, ma in maniera ancor più veloce , rivolgersi presso qualunque ufficio postale;
- DISAPPLICAZIONE ART. 2967 C.C. nella parte della sentenza impugnata in cui il giudice di pace di Afragola non rileva che l'assoluta mancata prova fornita dagli attori del fatto costitutivo del diritto fatto valere”.
Tanto premesso, ha così concluso: “-– in via Parte_1
principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 1117/2023 pubblicata in data 31.05.2023 dal giudice di pace di
FR , giudice dott. LAURITANO , nella procedura iscritta al
R.G. n. 968/2023 - per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità
- 3 - dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediaria per il buono fruttifero postale a termine sottoscritto dai sigg. e CP_1
in data 11.09.2000 ; - condannare per l'effetto parte Controparte_2
appellata alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Con comparsa depositata il 5.02.2024 si sono costituiti CP_1
e , contestando in fatto ed in diritto i motivi di
[...] Controparte_2
appello ed evidenziando l'irrilevanza dell'avversa eccezione di prescrizione, dal momento che la domanda da essi avanzata, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione, aveva ad oggetto il risarcimento del danno – corrispondente all'importo del buono prescritto – derivante dalla colpevole violazione, da parte di
[...]
degli obblighi informativi in sede di collocamento del Parte_1
buono postale. Hanno, quindi, concluso per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 18.11.2025, la causa è stata riservata in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 352 c.p.c.
All'esito, il Tribunale osserva quanto segue.
Ante omnia, va osservato che la decisione impugnata si fonda su due rationes decidendi: 1) il mancato decorso del termine di prescrizione, in virtù della previsione di cui all'art. 2935 c.c. e non essendo indicata, nel caso di specie, la data di scadenza sul buono postale, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da 2) l'inadempimento, da parte di Parte_1 [...]
dell'obbligo informativo in sede di collocamento del Parte_1
buono. Sulla scorta di tali argomentazioni, il giudice di prime cure ha condannato al pagamento dell'importo del buono Parte_1
postale.
- 4 - Ciò posto, vero è che la domanda attorea muoveva dal presupposto dell'intervenuta prescrizione, al fine di far valere la responsabilità risarcitoria di per omessa informazione circa la data Parte_1
di scadenza del buono. Altrettanto vero, tuttavia, è che la sentenza impugnata ha argomentato anche nel senso del mancato decorso del termine di prescrizione;
d'altro canto, sebbene la decisione si fondi anche sull'affermata responsabilità per violazione degli obblighi informativi di non emerge inequivocamente il Parte_1
titolo risarcitorio, piuttosto che di adempimento contrattuale, del dispositivo di condanna al pagamento dell'importo del buono.
Sicchè, le argomentazioni svolte dall'appellante in punto di prescrizione del diritto a riscuotere il buono non possono dirsi esulanti dalla ratio decidendi della sentenza gravata.
Ad ogni modo, tra i motivi di appello viene anche dedotta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto violati gli obblighi informativi da parte di nonché Parte_1
omesso di considerare che all'epoca della sottoscrizione del buono in questione non era ancora entrato in vigore il D.M. 19/12/2000 che prevede la consegna del foglio informativo.
Tanto premesso, l'appello è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Decisive sono le argomentazioni recentemente esposte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente puntualizzato che i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cod. civ. (cfr., Cass., SU, n. 3963 /2019), sicché la loro disciplina è contenuta non solo in un contratto tra (che è Parte_1
mero collettore delle risorse finanziarie) ed il sottoscrittore, ma anche
- 5 - nelle norme di cui al D.P.R. n. 156/1973, al D.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni. I diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass. SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso l'applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia. Conseguentemente, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che sia onerata di attività ulteriori non Parte_1
regolamentate dai dd.mm. di volta in volta emessi (v. anche Cass. 8 aprile 2025, n. 9202). Occorre considerare, inoltre, che, pure volendosi prescindere dal rilievo che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti da situazioni di incertezza, l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo (cfr. Cass. nn. 13343 del 2022; Cass. n. 2126 del 2014; Cass.
n. 3584 del 2012; Cass. n. 21495 del 2005), non già, dunque,
- 6 - l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo. Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia, dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. nn.
19193 e 22072 del 2018): a maggior ragione, quindi, non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive. Nella specie, pertanto, alla stregua dei principi tutti fin qui ricordati, la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione). Né può essere invocato il contenuto del succitato D.M. del 19 dicembre 2000 - il cui art. 3 ha disposto che in sede di collocamento, fornisca Parte_1
informazioni concernenti le caratteristiche dell'investimento - dato che il titolo in questione fu emesso nel 1996, prima del suddetto DM”
(Cass., n. 21905/2025).
Sulla scorta dei su esposti principi, che il Tribunale integralmente condivide, non è ravvisabile alcuna scorrettezza, né profilo di illegittimità, nell'operato di , tale da fondare una sua Parte_1
responsabilità risarcitoria connessa al mancato incasso del buono prescritto, tantomeno è possibile configurare un impedimento all'esercizio del diritto tale da incidere sul decorso del termine prescrizionale.
- 7 - Per le ragioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, la domanda avanzata da e deve essere CP_1 Controparte_2
respinta.
Va da sé che l'obbligo di restituzione dell'importo eventualmente corrisposto in ottemperanza alla sentenza riformata è un effetto ex lege della caducazione del titolo in forza del quale il pagamento era avvenuto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda spiegata da e;
CP_1 Controparte_2
2. DA e , in solido fra loro, CP_1 Controparte_2
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che qui si liquidano in euro 300,00 in Parte_1
relazione al giudizio di primo grado ed euro 350,00 per il grado di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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