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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/10/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 569/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 569/2025 tra
Parte_1
[...]
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 3 ottobre 2025 ad ore 9:51 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per il Controparte_2
difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
[...]
L'AQUILA è presente il 1° LGT NP Antonio Fusco il quale si riporta alle argomentazioni di cui al ricorso in appello e impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiede che la causa venga decisa.
Per l'avv. il quale si riporta alla memoria di Controparte_1 Controparte_1 costituzione insistendo per il rigetto dell'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese del grado.
È altresì presente la dott.ssa Martina De Marchi, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 569/2025 promossa dal:
(C.F. ) e dalla Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , con il ministero Parte_1 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA elettivamente domiciliati ex lege presso il COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO - VIA BUCCIO DA RANALLO 56 L'AQUILA, sede dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
APPELLANTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 CP_1 elettivamente domiciliato in C.SO V. EMANUELE, 129 presso il proprio
[...] Pt_1 studio APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 19.2.2025 e ritualmente il notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il appellante ha impugnato la sentenza n.38/2025 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
che, in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. proprietario del Pt_1 Controparte_1 veicolo Mercedes targato GG002FF, aveva annullato l'ordinanza ingiunzione n.123/2023 emessa in data 28.4.2023 e notificata il 12.3.2024, nonché il decreto di rettifica n. 85/2024 emesso l'11.4.2024 e notificato in pari data, emessi entrambi dalla Capitaneria di . Pt_1 Pt_1
2. La vicenda trae origine dal verbale di accertamento e contestazione n.216/2022 del 17/10/2022, emesso nei confronti del proprietario dell'autoveicolo tg.GG002FF, lasciato in sosta su area demaniale marittima del porto canale di , in violazione dell'art.7 del Regolamento per la circolazione Pt_1 veicolare e pedonale di tali aree. pagina 2 di 6 Il verbale era stato notificato in data 17.10.2022 all'odierno appellato, proprietario del veicolo sopra indicato, che aveva provveduto al pagamento dell'importo determinato nella misura ridotta di € 102,00 oltre € 10,65 per spese di notifica in data 31.3.2023, quindi dopo la scadenza del termine di giorni 60 indicata nell'art. 16 della legge 689/81.
La , in data 28.4.2023 aveva emesso ordinanza ingiunzione per il Parte_1 pagamento della somma di € 102,00 maggiorata di € 21,95 per spese di notifica ed il provvedimento era stato notificato all'avv. n data 12.3.2024. CP_1
Quest'ultimo, allo scopo di evitare l'impugnazione dell'ordinanza, con pec in data 3.4.2024 aveva comunicato alla l'avvenuto pregresso pagamento della sanzione, con Parte_1 richiesta di revoca/annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Con provvedimento emesso in data 11.4.2024 e trasmesso via pec all'avv. n data 11.4.2024 CP_1 alle ore 17.50, la aveva provveduto alla rettifica dell'Ordinanza- Parte_1
Ingiunzione di pagamento n. 123/2023 emanata in data 28/04/2023, riducendo l'importo alla minor somma di 11,30 richiesta per spese di notifica.
Considerato che l'11.4.2024 scadevano i termini per l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione notificata il 12.3.2024, l'avv. aveva provveduto, in data 11.4.2024 a depositare CP_1
l'opposizione a ordinanza ingiunzione e successivamente, in data 12.4.2024 ad impugnare anche il provvedimento di rettifica, ritenendo non dovuto il residuo importo richiesto a titolo di spese di notifica.
3. Il Giudice di Pace, accertato che l'oggetto del contendere è rappresentato dalla minor somma di
€.11,30 richiesta dalla per le spese di notifica (€ 123,95 dell'ordinanza Parte_1 ingiunzione previa detrazione dell'importo di € 112,65 già versato dall'avv. ritenendo che CP_1 la mancata contabilizzazione dell'avvenuto pagamento, effettuato dopo lo scadere dei 60 giorni previsto dall'art. 16 della legge 680 del 1981 ma comunque prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione emessa il 28/4/2023 e notificata circa un anno dopo, andava ascritta alla responsabilità dell'Amministrazione, che avrebbe dovuto provvedere all'annullamento in autotutela del precedente verbale, aveva accolto l'opposizione annullando i provvedimenti impugnati.
4. A sostegno del gravame il appellante ha dedotto che il Giudice di Pace, in maniera Parte_1 contraddittoria e dopo aver ritenuto inesistente la fattispecie del pagamento in misura ridotta ex art. 16
Legge 689/1981, considerata la corrispondenza numerica fra l'importo richiesto a titolo di pagamento in misura ridotta e l'importo indicato nella successiva ordinanza ingiunzione n. 123/2024, aveva ritenuto valido il pagamento effettuato tardivamente dal soggetto obbligato, dopo il decorso del termine di 60 giorni, rimproverando all'Amministrazione di aver notificato al ricorrente l'ordinanza pagina 3 di 6 ingiunzione dopo il decorso di un anno dal relativo pagamento.
5. L'appellato si è costituito in data 20.9.2025 contestando l'ammissibilità dell'impugnazione nella quale l'Amministrazione appellante, che nel giudizio di primo grado aveva contestato all'obbligato di aver omesso di comunicare alla il pagamento effettuato oltre il termine di Parte_1
60 giorni dalla notifica del verbale, aveva invece sostenuto che il pagamento tardivo non fosse idoneo ad estinguere l'illecito per cui l'Amministrazione era tenuta ad emettere l'ordinanza ingiunzione contenente l'indicazione della somma dovuta a titolo di sanzione.
Nel merito evidenziava che l'ordinanza opposta non conteneva l'ingiunzione di pagare una somma a titolo di ulteriori sanzioni maturate per il ritardato pagamento del verbale, effettuato dopo il decorso del termine di 60 giorni dalla notifica, bensì il pagamento dello stesso importo indicato nel medesimo verbale, maggiorato delle sole spese di notifica, non dovute, considerata l'illegittima emissione dell'ordinanza.
6. All'udienza del 3.10.2025, verificata la rituale costituzione delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
******
A. Sui motivi dell'appello.
a.1 L'art. 16 del della legge 689 del 1981 prevede che l'obbligato, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (oppure se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo) oltre alle spese del procedimento.
L'ultimo comma dell'articolo citato prevede che il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della legge non ne consentissero l'oblazione.
Trattasi di disciplina inserita nella legge quadro del sistema sanzionatorio amministrativo, che stabilisce le norme generali su come accertare le violazioni e applicare le sanzioni (tra cui quelle pecuniarie e accessorie come la confisca).
a.2 Emerge, dall'esame del verbale redatto dalla in data 3.10.2022, che al Parte_1 trasgressore era stata applicata la sanzione amministrativa in misura ridotta ammontante ad € 112,65
(sanzione di € 102,00 pari al doppio del minimo, maggiorata delle spese di notifica).
Considerato che ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981 il pagamento deve avvenire entro i termini stabiliti dalla legge (60 giorni dalla notifica), il pagamento effettuato dopo la scadenza non produce effetti estintivi e l'Ente può quindi procedere alla riscossione coattiva del residuo.
a.3 Nel caso di specie, a fronte del tardivo pagamento effettuato dall'obbligato in data 31.3.2023, la pagina 4 di 6 aveva emesso l'ordinanza ingiunzione n. 123 del 2003 in data 28.4.2023, Parte_1 provvedendo alla successiva notifica il 12.3.2024.
Considerato che la , legittimata a emettere l'ordinanza ingiunzione a Parte_1 seguito del tardivo pagamento della sanzione, poteva richiedere all'obbligato solo la differenza tra l'importo dal medesimo già corrisposto e quello richiesto con la successiva ordinanza ingiunzione, risulta del tutto condivisibile la decisione impugnata che aveva motivato l'accoglimento dell'opposizione proprio sulla base dell'accertata equivalenza tra l'importo della sanzione, indicato nel verbale e quello, a questo punto indebitamente richiesto, nell'ordinanza ingiunzione emessa dopo l'intervenuto pagamento del verbale.
Tale condotta aveva imposto all'appellante di impugnare l'ordinanza ingiunzione n. 123 del 2003 notificata il 12.3.2024, per l'importo di € 123,95, di cui € 21.95 per spese di notifica ed il decreto di rettifica n.85/2024 emesso l'11.4.2024 e notificato in pari data per il residuo importo di € 11.30 per spese di notifica (123,95-112,65), emessi dalla . Parte_1
a.4 Accertato che la , alla quale il versamento era stato effettuato, era Parte_1 tenuta ad avere evidenza contabile di tale pagamento, senza poter porre a carico dell'obbligato l'onere di trasmettere copia del modello F23 quietanzato, ne consegue che sia l'ordinanza ingiunzione n. 123 del 2003 che il decreto di rettifica n.85/2024 dell'11.4.2024 hanno ad oggetto importi indebitamente richiesti.
L'impugnazione formulata dal appellante va quindi rigettata, non ravvisandosi nella sentenza Parte_1 impugnata i profili di contraddittorietà dedotti dall'appellante.
B. Sulla disciplina delle spese
b.1 Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo. Spese liquidate nella misura minima considerata la natura del procedimento e l'assenza di fase istruttoria.
b.2 L'integrale rigetto dell'appello comporta l'obbligo a carico dell'appellante di provvedere al versamento ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 569/2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
CONDANNA pagina 5 di 6 l'appellante alle spese del grado sostenute dall'appellato, che liquida in € 332,00 per onorari, oltre
I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.
DICHIARA
l'appellante tenuto a versare ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 3 ottobre 2025
Il Giudice
Patrizia Medica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 569/2025 tra
Parte_1
[...]
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 3 ottobre 2025 ad ore 9:51 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per il Controparte_2
difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
[...]
L'AQUILA è presente il 1° LGT NP Antonio Fusco il quale si riporta alle argomentazioni di cui al ricorso in appello e impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiede che la causa venga decisa.
Per l'avv. il quale si riporta alla memoria di Controparte_1 Controparte_1 costituzione insistendo per il rigetto dell'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese del grado.
È altresì presente la dott.ssa Martina De Marchi, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 569/2025 promossa dal:
(C.F. ) e dalla Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , con il ministero Parte_1 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA elettivamente domiciliati ex lege presso il COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO - VIA BUCCIO DA RANALLO 56 L'AQUILA, sede dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
APPELLANTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 CP_1 elettivamente domiciliato in C.SO V. EMANUELE, 129 presso il proprio
[...] Pt_1 studio APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 19.2.2025 e ritualmente il notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il appellante ha impugnato la sentenza n.38/2025 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
che, in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. proprietario del Pt_1 Controparte_1 veicolo Mercedes targato GG002FF, aveva annullato l'ordinanza ingiunzione n.123/2023 emessa in data 28.4.2023 e notificata il 12.3.2024, nonché il decreto di rettifica n. 85/2024 emesso l'11.4.2024 e notificato in pari data, emessi entrambi dalla Capitaneria di . Pt_1 Pt_1
2. La vicenda trae origine dal verbale di accertamento e contestazione n.216/2022 del 17/10/2022, emesso nei confronti del proprietario dell'autoveicolo tg.GG002FF, lasciato in sosta su area demaniale marittima del porto canale di , in violazione dell'art.7 del Regolamento per la circolazione Pt_1 veicolare e pedonale di tali aree. pagina 2 di 6 Il verbale era stato notificato in data 17.10.2022 all'odierno appellato, proprietario del veicolo sopra indicato, che aveva provveduto al pagamento dell'importo determinato nella misura ridotta di € 102,00 oltre € 10,65 per spese di notifica in data 31.3.2023, quindi dopo la scadenza del termine di giorni 60 indicata nell'art. 16 della legge 689/81.
La , in data 28.4.2023 aveva emesso ordinanza ingiunzione per il Parte_1 pagamento della somma di € 102,00 maggiorata di € 21,95 per spese di notifica ed il provvedimento era stato notificato all'avv. n data 12.3.2024. CP_1
Quest'ultimo, allo scopo di evitare l'impugnazione dell'ordinanza, con pec in data 3.4.2024 aveva comunicato alla l'avvenuto pregresso pagamento della sanzione, con Parte_1 richiesta di revoca/annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Con provvedimento emesso in data 11.4.2024 e trasmesso via pec all'avv. n data 11.4.2024 CP_1 alle ore 17.50, la aveva provveduto alla rettifica dell'Ordinanza- Parte_1
Ingiunzione di pagamento n. 123/2023 emanata in data 28/04/2023, riducendo l'importo alla minor somma di 11,30 richiesta per spese di notifica.
Considerato che l'11.4.2024 scadevano i termini per l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione notificata il 12.3.2024, l'avv. aveva provveduto, in data 11.4.2024 a depositare CP_1
l'opposizione a ordinanza ingiunzione e successivamente, in data 12.4.2024 ad impugnare anche il provvedimento di rettifica, ritenendo non dovuto il residuo importo richiesto a titolo di spese di notifica.
3. Il Giudice di Pace, accertato che l'oggetto del contendere è rappresentato dalla minor somma di
€.11,30 richiesta dalla per le spese di notifica (€ 123,95 dell'ordinanza Parte_1 ingiunzione previa detrazione dell'importo di € 112,65 già versato dall'avv. ritenendo che CP_1 la mancata contabilizzazione dell'avvenuto pagamento, effettuato dopo lo scadere dei 60 giorni previsto dall'art. 16 della legge 680 del 1981 ma comunque prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione emessa il 28/4/2023 e notificata circa un anno dopo, andava ascritta alla responsabilità dell'Amministrazione, che avrebbe dovuto provvedere all'annullamento in autotutela del precedente verbale, aveva accolto l'opposizione annullando i provvedimenti impugnati.
4. A sostegno del gravame il appellante ha dedotto che il Giudice di Pace, in maniera Parte_1 contraddittoria e dopo aver ritenuto inesistente la fattispecie del pagamento in misura ridotta ex art. 16
Legge 689/1981, considerata la corrispondenza numerica fra l'importo richiesto a titolo di pagamento in misura ridotta e l'importo indicato nella successiva ordinanza ingiunzione n. 123/2024, aveva ritenuto valido il pagamento effettuato tardivamente dal soggetto obbligato, dopo il decorso del termine di 60 giorni, rimproverando all'Amministrazione di aver notificato al ricorrente l'ordinanza pagina 3 di 6 ingiunzione dopo il decorso di un anno dal relativo pagamento.
5. L'appellato si è costituito in data 20.9.2025 contestando l'ammissibilità dell'impugnazione nella quale l'Amministrazione appellante, che nel giudizio di primo grado aveva contestato all'obbligato di aver omesso di comunicare alla il pagamento effettuato oltre il termine di Parte_1
60 giorni dalla notifica del verbale, aveva invece sostenuto che il pagamento tardivo non fosse idoneo ad estinguere l'illecito per cui l'Amministrazione era tenuta ad emettere l'ordinanza ingiunzione contenente l'indicazione della somma dovuta a titolo di sanzione.
Nel merito evidenziava che l'ordinanza opposta non conteneva l'ingiunzione di pagare una somma a titolo di ulteriori sanzioni maturate per il ritardato pagamento del verbale, effettuato dopo il decorso del termine di 60 giorni dalla notifica, bensì il pagamento dello stesso importo indicato nel medesimo verbale, maggiorato delle sole spese di notifica, non dovute, considerata l'illegittima emissione dell'ordinanza.
6. All'udienza del 3.10.2025, verificata la rituale costituzione delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
******
A. Sui motivi dell'appello.
a.1 L'art. 16 del della legge 689 del 1981 prevede che l'obbligato, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (oppure se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo) oltre alle spese del procedimento.
L'ultimo comma dell'articolo citato prevede che il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della legge non ne consentissero l'oblazione.
Trattasi di disciplina inserita nella legge quadro del sistema sanzionatorio amministrativo, che stabilisce le norme generali su come accertare le violazioni e applicare le sanzioni (tra cui quelle pecuniarie e accessorie come la confisca).
a.2 Emerge, dall'esame del verbale redatto dalla in data 3.10.2022, che al Parte_1 trasgressore era stata applicata la sanzione amministrativa in misura ridotta ammontante ad € 112,65
(sanzione di € 102,00 pari al doppio del minimo, maggiorata delle spese di notifica).
Considerato che ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981 il pagamento deve avvenire entro i termini stabiliti dalla legge (60 giorni dalla notifica), il pagamento effettuato dopo la scadenza non produce effetti estintivi e l'Ente può quindi procedere alla riscossione coattiva del residuo.
a.3 Nel caso di specie, a fronte del tardivo pagamento effettuato dall'obbligato in data 31.3.2023, la pagina 4 di 6 aveva emesso l'ordinanza ingiunzione n. 123 del 2003 in data 28.4.2023, Parte_1 provvedendo alla successiva notifica il 12.3.2024.
Considerato che la , legittimata a emettere l'ordinanza ingiunzione a Parte_1 seguito del tardivo pagamento della sanzione, poteva richiedere all'obbligato solo la differenza tra l'importo dal medesimo già corrisposto e quello richiesto con la successiva ordinanza ingiunzione, risulta del tutto condivisibile la decisione impugnata che aveva motivato l'accoglimento dell'opposizione proprio sulla base dell'accertata equivalenza tra l'importo della sanzione, indicato nel verbale e quello, a questo punto indebitamente richiesto, nell'ordinanza ingiunzione emessa dopo l'intervenuto pagamento del verbale.
Tale condotta aveva imposto all'appellante di impugnare l'ordinanza ingiunzione n. 123 del 2003 notificata il 12.3.2024, per l'importo di € 123,95, di cui € 21.95 per spese di notifica ed il decreto di rettifica n.85/2024 emesso l'11.4.2024 e notificato in pari data per il residuo importo di € 11.30 per spese di notifica (123,95-112,65), emessi dalla . Parte_1
a.4 Accertato che la , alla quale il versamento era stato effettuato, era Parte_1 tenuta ad avere evidenza contabile di tale pagamento, senza poter porre a carico dell'obbligato l'onere di trasmettere copia del modello F23 quietanzato, ne consegue che sia l'ordinanza ingiunzione n. 123 del 2003 che il decreto di rettifica n.85/2024 dell'11.4.2024 hanno ad oggetto importi indebitamente richiesti.
L'impugnazione formulata dal appellante va quindi rigettata, non ravvisandosi nella sentenza Parte_1 impugnata i profili di contraddittorietà dedotti dall'appellante.
B. Sulla disciplina delle spese
b.1 Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo. Spese liquidate nella misura minima considerata la natura del procedimento e l'assenza di fase istruttoria.
b.2 L'integrale rigetto dell'appello comporta l'obbligo a carico dell'appellante di provvedere al versamento ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 569/2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
CONDANNA pagina 5 di 6 l'appellante alle spese del grado sostenute dall'appellato, che liquida in € 332,00 per onorari, oltre
I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.
DICHIARA
l'appellante tenuto a versare ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 3 ottobre 2025
Il Giudice
Patrizia Medica
pagina 6 di 6