Articolo 1 della Legge 1 luglio 1980, n. 295
Articolo 2
Versione
22 luglio 1980
Art. 1.
E' autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo di lire 600 milioni ripartito in ragione di lire 200 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981.
Entrata in vigore il 22 luglio 1980