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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/04/2024, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 991/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Potito ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 991/2020 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Antonietta Sfregola, elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.it Aristide Guerrasio e Raffaele Di Mauro, P.IVA_1
elettivamente domiciliato come in atti
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), con Controparte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Francesco Dibenedetto, elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTI
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 15 gennaio 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi. Il Giudice ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Ciò posto, con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2
il e per sentire accogliere le seguenti Organizzazione_1 Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'on.le Tribunale – respinta ogni contraria istanza – in via preliminare ed in rito 1- autorizzare la acquisizione all'odierno procedimento del fascicolo di ATP n.re n.re 3799/19 comprensivo della relazione peritale redatta dal dott. e depositata in data 15.12.2019 nel Per_1
predetto fascicolo cautelare, nel merito: 2- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per le causali di cui in narrativa, per l'effetto condannare gli stessi – in solido tra loro- ad effettuare le opere di disostruzione del ponticello e realizzazione nel fondo della Piazzola del canale per il deflusso dell'acqua; 3- Condannare i convenuti -in solido tra loro- al pagamento dei danni in favore del sig. nella misura di € 1.800,00 o della somma minore o maggiore che dovesse accertarsi in corso di Pt_1
causa. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del procedimento di ATP;
spese compenso CTU come da decreto di liquidazione del 17.12.19 e relative fatture, compensi del CTP dott.
spese e competenze del presente procedimento di merito”. Per_2
A fondamento della sua domanda ha esposto quanto segue: egli è proprietario del fondo rustico sito in agro di Trinitapoli alla contrada Paolo Stimolo e coltivato a vigneto;
al fondo si accede tramite la particella n. 360 di proprietà del convenuto;
sotto la strada, interposta tra la proprietà CP_1 dell'attore e della convenuta (riportata alle particelle n. 355 e n. 361), esiste un ponte che ha CP_2
la funzione di consentire il deflusso delle acque meteoriche dal terreno del a quello della Pt_1
, ad esso sottoposto;
nella primavera del 2019 il ponte risultava occluso e non permetteva il CP_2 deflusso delle acque;
a causa di questa situazione, l'acqua meteorica caduta nell'inverno 2019 e l'acqua fuoriuscita dalle tubazioni del sistema idrico gestito dal (che aveva subito rotture, il 10 aprile CP_1
2019 ed il 15/16 giugno 2019), anziché defluire, era ristagnata per lungo tempo sul suo terreno, impedendogli l'accesso e cagionando danni all'uva; la non ha mai risposto alle sue CP_2
sollecitazioni, mentre il ha evidenziato che la strada è aperta al pubblico transito ed ha le CP_1
caratteristiche di una strada comunale;
è stato quindi avviato un procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha evidenziato nel comportamento della la causa della occlusione;
ciò CP_2
nondimeno sussiste la responsabilità del convenuto per essere venuto meno ai doveri di cui CP_1 all'art. 2 dello Statuto, ossia a quelli di vigilanza sul normale deflusso idraulico, la conservazione del pagina 2 di 9 suolo e la salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale;
occorre quindi procedere ai lavori di disostruzione del ponte, la creazione nel fondo della di un canale per consentire il deflusso CP_2 dell'acqua, oltre al risarcimento dei danni subiti dal vigneto.
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto di accogliere le seguenti Organizzazione_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa che tutte si impugnano, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO: - Dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, la domanda in parte qua improponibile per difetto di giurisdizione dell' NEL MERITO: - dichiarare la carenza di legittimazione e/o di titolarità passiva del Org_2
, disponendone l'estromissione dal presente giudizio;
- Organizzazione_3
rigettare la domanda attrice proposta nei confronti del , perché infondata in fatto ed in CP_1 diritto. Con vittoria di spese come per legge”.
A fondamento della sua difesa ha esposto quanto segue: innanzi tutto, vi è carenza di giurisdizione del
Giudice ordinario, relativamente alle domande finalizzate alla condanna del ad un facere, CP_1
trattandosi di un ente pubblico;
inoltre, il non è legittimato nel giudizio, posto che la strada CP_1
su cui insiste il ponte è aperta al pubblico ed ha quindi natura di strada comunale, di tal ché è il ad avere sulla stessa l'obbligo manutentivo;
in ogni caso la domanda è Controparte_3
infondata, alla luce delle conclusioni della CTU che hanno individuato nel comportamento della
(ed anche dello stesso attore) le cause della occlusione dei terreni, non essendovi invece CP_2
alcuna prova in ordine ad un comportamento negligente da parte di esso convenuto.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“CHIEDE che l'adito On.le Tribunale di Foggia, voglia così provvedere: a) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del-la convenuta a contraddire sulla domanda di condanna “ad effettuare le opere di disostruzione del ponticello”, per le ragioni esposte in narrativa;
b) nel merito, rigettare integralmente le domande formulate dall'attore nei confronti della Parte_1
convenuta perché totalmente infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni sue- Controparte_2
sposte;
c) vinte le spese e competenze di giudizio, ivi comprese quelle della procedura per ATP, da porsi, in ogni caso, a carico dell'attore, per le ragioni suesposte”.
A fondamento della sua difesa ha esposto quanto segue: come dedotto dallo stesso attore, il ponte è di proprietà del , sicché v'è il suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda;
la CP_1
domanda è comunque infondata, posto che i terreni oggetto di causa sono pianeggianti e privi di dislivelli, oltre che coltivati, sicché alcun ristagno di acqua può verificarsi, ristagno che non è stato neanche provato (essendovi prova solo della rottura del tubo avvenuta nel giugno 2015); inoltre, quel pagina 3 di 9 che l'attore qualifica ponte non è che una fenditura, realizzata per consentire il passaggio delle tubature e non il deflusso delle acque;
né l'occlusione del ponte si è realizzata per il dissodamento del terreno della convenuta, quanto per la rottura delle tubature;
non vi è stato alcun mutamento dello stato del suolo, tale da determinare gli eventi come indicati dall'attore, poiché il dissodamento era avvenuto l'anno precedente;
la CTU è comunque nulla, essendo andato l'ausiliario oltre i quesiti richiesti dal
Giudice; in ogni caso, poiché l'allagamento è stato determinato dall'opera dell'uomo (ossia la rottura delle tubazioni), osta all'accoglimento della domanda quanto disposto dall'art. 913 c.c.; anche a voler ammettere la presenza di un deflusso delle acque e la alterazione della morfologia del terreno, va detto che essa è comunque esigua e quindi sopportabile dai due proprietari;
va contestato il quantum richiesto ai fini risarcitori, non provato e comunque conseguente alla rottura della tubazione del
. CP_1
Istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, acquisito il fascicolo di accertamento tecnico preventivo (di cui al procedimento n. 3799/2019 R.G.), alla udienza del 15 gennaio 2024, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha riservato la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento, secondo quanto di seguito indicato.
2.1. Questioni preliminari.
Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276
c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
2.2. La posizione del . Organizzazione_3
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del Organizzazione_1
e di nella causazione del sinistro occorso all'attore danneggiato e del
[...] Controparte_2 danno risarcibile. Precisamente, l'attore fa riferimento al fatto che a causa della ostruzione del ponte, dovuto a comportamenti della convenuta e della omessa vigilanza da parte del , su CP_2 CP_1
un bene di sua pertinenza, siano derivati danni alle sue piantagioni.
pagina 4 di 9 Va premesso che non ricorrono profili di difetto di giurisdizione (rectius: di competenza), posto che con ordinanza 23 settembre 2021, n. 25843 la Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, ha affermato che il privato può chiedere al giudice ordinario la condanna della P.A. ad un “facere”, poiché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, bensì attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere“. Ed è evidente che l'attore si è proprio riferito ad una omissione dell'ente convenuto rispetto ai suoi doveri di vigilanza e di controllo, omissione che ha causato danni alla sua proprietà.
Ciò posto, va detto che nel caso di specie ricorre, quindi, con riferimento al convenuto, la CP_1 fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., norma che consente di individuare nel custode della cosa fonte di danno il soggetto responsabile tenuto al risarcimento.
Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, la detta disposizione grava il danneggiato della prova del danno e del nesso di causalità, dovendo risultare certo che a determinare il pregiudizio sia stata la cosa in custodia in conseguenza del naturale dinamismo della stessa o della sua difettosità.
(Cass., Sez. III, Sent. 22.02.2022, n. 5752).
A ciò si aggiunge che, ove pure la cosa in custodia risulti inerte e priva di intrinseca pericolosità, è necessario provare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolo tale da rendere altamente probabile, se non addirittura inevitabile, il verificarsi del danno (Cass., Sez. III, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25856).
Sul custode che voglia liberarsi da responsabilità grava invece la prova del fortuito e, cioè, dell'intervento di un fattore estraneo alla sfera di azione del custode che abbia da solo cagionato il danno, inserendosi sul piano eziologico come unica causa o come concausa nelle ipotesi di concorso di colpa.
Con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene in custodia, è configurabile il caso fortuito anche in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2094).
Inoltre, riportando e condividendo l'orientamento della Suprema Corte, deve convenirsi che il fortuito possa essere integrato anche dal comportamento anomalo del danneggiato che è tale quando acquisti i connotati dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass., 05.05.2014, n. 18435; Cass., sez. VI-3, ordinanza 26.02.2014, n° 4659).
pagina 5 di 9 Quanto all'accertamento del fortuito, giova chiarire come lo sfavore legislativo per la posizione del custode determinato dal disposto di cui all'art. 2051 c.c. risulti temperato dall'art. 1227 c.c. che, imponendo al Giudice di verificare l'elemento oggettivo dell'illecito consistente nel nesso di causalità, gli consente di ridurre ex officio il risarcimento dei danni nel caso di concorso del danneggiato nella causazione degli stessi, fino ad escluderlo qualora il medesimo danneggiato avrebbe potuto evitarli usando l'ordinaria diligenza.
Ne consegue che quanto più il potenziale danno è suscettibile di essere previsto e superato con l'utilizzo delle ordinarie cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno (Cass., Sez. VI, ordinanza 04.03.2022, n. 7173/2022).
Ciò posto, occorre evidenziare che i testi e , quando escussi in Testimone_1 Testimone_2
questo giudizio, hanno pienamente confermato la presenza di colture a ridosso del ponte che hanno di fatto impedito la attività di manutenzione e di controllo, colture riconducibili sia alla sia al CP_2
Pt_1
Dunque, è la stessa attività del danneggiato a non avere reso possibile non solo un eventuale intervento da parte del custode del bene, ma addirittura la mera attività di vigilanza e di controllo dei luoghi.
Ne deriva che la domanda va rigettata nei confronti del convenuto, non potendo ravvisarsi in CP_1 alcun modo una attività colpevolmente omissiva dell'ente, quanto piuttosto dovuta ad una attività di intralcio del ai compiti istituzionali del convenuto. Pt_1
2.3. La posizione di . Controparte_2
Giova precisare che la questione oggetto del presente giudizio è stata oggetto di una approfondita indagine tecnica, svolta nell'ambito del procedimento n. 3997/2022 R.G. (Tribunale di Foggia), ove l'ausiliario del Giudice, esperto in materia agraria, ha eseguito un attento esame, sia dei luoghi sia della documentazione agli atti.
I risultati della sua indagine tecnica sono confluiti in una relazione finale che risulta scevra da vizi logico-scientifici e che quindi può ben costituire la base probatoria di questo giudizio, facendo parte integrante della presente decisione.
Intanto, va sgombrato il campo da ogni eccezione di pretesa nullità della indagine tecnica, posto che essa si è svolta nel contraddittorio tra le parti ed ha dato risposta ai quesiti posti dal Giudice (dei quali solo si dovrà tener conto in questa decisione), evidenziando peraltro che il punto non è tanto quello di determinare quando, ma perché si sono verificati i danni (circostanza sulla quale verteva il quesito posto al tecnico). Ne consegue che perde fondamentalmente di rilievo la questione della irritualità del deposito della documentazione da parte dell'attore.
pagina 6 di 9 Dunque, rispondendo ai quesiti posti dal Giudice, l'ausiliario ha rilevato che i due terreni, di proprietà
e , manifestano una leggera pendenza in due direzioni, il che determina lo spostamento Pt_1 CP_2 dell'acqua, meteorica o causata dalla rottura dei tubi, secondo la pendenza naturale. Il percorso naturale dell'acqua è stato interrotto dalla costruzione di una stradina, il che ha portato alla realizzazione di un piccolo ponte che garantisse il passaggio dell'acqua verso valle. Per evitare l'allagamento del terreno del ricorrente è necessario che il ponte resti pulito a monte, sì da poter convogliare l'acqua. Ed infatti, rileva ancora il tecnico, il percorso naturale dell'acqua è stato impedito a causa dei lavori di sistemazione eseguiti nel terreno della . CP_2
V'è da dire che il CTU ha anche evidenziato che i due terreni non possono dirsi completamente pianeggianti e che anche un terreno pianeggiante ha sempre una sua pendenza, sicché può dirsi che uno si pone a monte ed uno si pone a valle.
Ha aggiunto che sul terreno della sono stati posti in essere lavori di preparazione per CP_2
l'impianto di un nuovo vigneto, i quali consistono in arature profonde, senza escludere la possibilità di uno spostamento del terreno vegetale, alzando il piano di campagna: il che prova che il canale non fosse presente prima dell'intervento di dissodamento posto in essere dalla convenuta , posto CP_2 che l'allontanamento dell'acqua era assicurato dalla depressione naturale, in qualche modo alterata dagli interventi operati sul terreno.
Insomma, il CTU conclude per la chiara responsabilità della nella causazione di quel dislivello CP_2
che ha alterato il normale deflusso delle acque, e che può quindi determinare, in caso di deflusso di acque meteoriche o di acque derivanti dalla attività dell'uomo, un allagamento nel fondo del vicino
Torre.
Né può parlarsi di una violazione dell'art. 913 c.c., posto che ogni questione circa il deflusso di acque provenienti dall'opera dell'uomo, ossia dalla rottura delle tubature del , andrebbe riferita ai CP_1
singoli responsabili di quegli atti.
Ha poi analiticamente indicato le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, ossia la creazione di un canale nel terreno della resistente in modo da garantire l'allontanamento dell'acqua in eccesso, indicando i costi della realizzazione dell'opera.
La domanda va quindi accolta.
Deve invece diversamente opinarsi con riferimento alla domanda risarcitoria, posto che essa non è stata adeguatamente provata in giudizio.
Ed infatti, il si è limitato, di fatto, alla produzione di una consulenza tecnica di parte nella quale Pt_1
si fa riferimento alla impossibilità di trattare con insetticida una sorta di invasione di che Pt_3
avrebbe inciso sulla produzione di uva.
pagina 7 di 9 Dunque, intanto non è provata l'impossibilità di effettuare i trattamenti pure in presenza dell'allagamento; ma soprattutto non è in alcun modo provato che vi sia stato un danno alla produzione, non essendo stata prodotta in giudizio adeguata documentazione attestante il calo della produzione pre e post allagamento.
La domanda va quindi rigettata.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte. Quindi, esse, sia per la fase di ATP che di merito, vanno poste a carico dell'attore nei rapporti con il convenuto (ed CP_1
a favore di quest'ultimo) e della convenuta nei rapporti con l'attore (ed in favore di CP_2 quest'ultimo). Non vanno ricomprese le spese sostenute per il CTP, in quanto, quantunque la Corte di cassazione abbia postulato la possibilità di un rimborso (Cassazione Civile Ordinanza n. 30289/2019), occorre evidenziare che la spesa in esame risulta comunque superflua ex art. 92 c.p.c., tanto che lo stesso attore è ricorso ad un accertamento tecnico preventivo, a tacere del fatto che la CTP non ha risolto la questione relativa alla domanda risarcitoria, pure avanzata dall'attore.
4.Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente
(Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta , con il conseguente diritto delle altre parti di CP_2
ripetere le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona del legale rappresentante Parte_1 Organizzazione_3
pro tempore e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_2
1) accoglie la domanda, per quanto in premessa indicato, nei confronti di , Controparte_2 ponendo a carico della stessa l'obbligo di eseguire le opere di ripristino indicate dal CTU, dott. nella relazione di CTU depositata nel procedimento n. 3997/2019, Persona_3
fino alla concorrenza di euro 620,00, oltre IVA;
2) rigetta la domanda nei confronti del;
Organizzazione_4
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
, quantificate, in euro 2.552,00, per i compensi professionali di questo Organizzazione_4
giudizio ed euro 2.337,00 per i compensi professionali del giudizio di accertamento tecnico pagina 8 di 9 preventivo, oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
5) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_2 Parte_1
quantificate, in euro 2.552,00 ed euro 98,00, rispettivamente per i compensi professionali e le borsuali di questo giudizio, in euro 2.337,00 ed euro 76,00, rispettivamente per i compensi professionali e le borsuali del giudizio di accertamento tecnico preventivo, oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
6) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico della convenuta
, con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere quanto Controparte_2
eventualmente versato (o da versare) in forza del decreto di liquidazione al CTU.
Foggia, 12 aprile 2024
Il Giudice
Concetta Potito
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Potito ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 991/2020 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Antonietta Sfregola, elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.it Aristide Guerrasio e Raffaele Di Mauro, P.IVA_1
elettivamente domiciliato come in atti
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), con Controparte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Francesco Dibenedetto, elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTI
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 15 gennaio 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi. Il Giudice ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Ciò posto, con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2
il e per sentire accogliere le seguenti Organizzazione_1 Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'on.le Tribunale – respinta ogni contraria istanza – in via preliminare ed in rito 1- autorizzare la acquisizione all'odierno procedimento del fascicolo di ATP n.re n.re 3799/19 comprensivo della relazione peritale redatta dal dott. e depositata in data 15.12.2019 nel Per_1
predetto fascicolo cautelare, nel merito: 2- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per le causali di cui in narrativa, per l'effetto condannare gli stessi – in solido tra loro- ad effettuare le opere di disostruzione del ponticello e realizzazione nel fondo della Piazzola del canale per il deflusso dell'acqua; 3- Condannare i convenuti -in solido tra loro- al pagamento dei danni in favore del sig. nella misura di € 1.800,00 o della somma minore o maggiore che dovesse accertarsi in corso di Pt_1
causa. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del procedimento di ATP;
spese compenso CTU come da decreto di liquidazione del 17.12.19 e relative fatture, compensi del CTP dott.
spese e competenze del presente procedimento di merito”. Per_2
A fondamento della sua domanda ha esposto quanto segue: egli è proprietario del fondo rustico sito in agro di Trinitapoli alla contrada Paolo Stimolo e coltivato a vigneto;
al fondo si accede tramite la particella n. 360 di proprietà del convenuto;
sotto la strada, interposta tra la proprietà CP_1 dell'attore e della convenuta (riportata alle particelle n. 355 e n. 361), esiste un ponte che ha CP_2
la funzione di consentire il deflusso delle acque meteoriche dal terreno del a quello della Pt_1
, ad esso sottoposto;
nella primavera del 2019 il ponte risultava occluso e non permetteva il CP_2 deflusso delle acque;
a causa di questa situazione, l'acqua meteorica caduta nell'inverno 2019 e l'acqua fuoriuscita dalle tubazioni del sistema idrico gestito dal (che aveva subito rotture, il 10 aprile CP_1
2019 ed il 15/16 giugno 2019), anziché defluire, era ristagnata per lungo tempo sul suo terreno, impedendogli l'accesso e cagionando danni all'uva; la non ha mai risposto alle sue CP_2
sollecitazioni, mentre il ha evidenziato che la strada è aperta al pubblico transito ed ha le CP_1
caratteristiche di una strada comunale;
è stato quindi avviato un procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha evidenziato nel comportamento della la causa della occlusione;
ciò CP_2
nondimeno sussiste la responsabilità del convenuto per essere venuto meno ai doveri di cui CP_1 all'art. 2 dello Statuto, ossia a quelli di vigilanza sul normale deflusso idraulico, la conservazione del pagina 2 di 9 suolo e la salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale;
occorre quindi procedere ai lavori di disostruzione del ponte, la creazione nel fondo della di un canale per consentire il deflusso CP_2 dell'acqua, oltre al risarcimento dei danni subiti dal vigneto.
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto di accogliere le seguenti Organizzazione_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa che tutte si impugnano, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO: - Dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, la domanda in parte qua improponibile per difetto di giurisdizione dell' NEL MERITO: - dichiarare la carenza di legittimazione e/o di titolarità passiva del Org_2
, disponendone l'estromissione dal presente giudizio;
- Organizzazione_3
rigettare la domanda attrice proposta nei confronti del , perché infondata in fatto ed in CP_1 diritto. Con vittoria di spese come per legge”.
A fondamento della sua difesa ha esposto quanto segue: innanzi tutto, vi è carenza di giurisdizione del
Giudice ordinario, relativamente alle domande finalizzate alla condanna del ad un facere, CP_1
trattandosi di un ente pubblico;
inoltre, il non è legittimato nel giudizio, posto che la strada CP_1
su cui insiste il ponte è aperta al pubblico ed ha quindi natura di strada comunale, di tal ché è il ad avere sulla stessa l'obbligo manutentivo;
in ogni caso la domanda è Controparte_3
infondata, alla luce delle conclusioni della CTU che hanno individuato nel comportamento della
(ed anche dello stesso attore) le cause della occlusione dei terreni, non essendovi invece CP_2
alcuna prova in ordine ad un comportamento negligente da parte di esso convenuto.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“CHIEDE che l'adito On.le Tribunale di Foggia, voglia così provvedere: a) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del-la convenuta a contraddire sulla domanda di condanna “ad effettuare le opere di disostruzione del ponticello”, per le ragioni esposte in narrativa;
b) nel merito, rigettare integralmente le domande formulate dall'attore nei confronti della Parte_1
convenuta perché totalmente infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni sue- Controparte_2
sposte;
c) vinte le spese e competenze di giudizio, ivi comprese quelle della procedura per ATP, da porsi, in ogni caso, a carico dell'attore, per le ragioni suesposte”.
A fondamento della sua difesa ha esposto quanto segue: come dedotto dallo stesso attore, il ponte è di proprietà del , sicché v'è il suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda;
la CP_1
domanda è comunque infondata, posto che i terreni oggetto di causa sono pianeggianti e privi di dislivelli, oltre che coltivati, sicché alcun ristagno di acqua può verificarsi, ristagno che non è stato neanche provato (essendovi prova solo della rottura del tubo avvenuta nel giugno 2015); inoltre, quel pagina 3 di 9 che l'attore qualifica ponte non è che una fenditura, realizzata per consentire il passaggio delle tubature e non il deflusso delle acque;
né l'occlusione del ponte si è realizzata per il dissodamento del terreno della convenuta, quanto per la rottura delle tubature;
non vi è stato alcun mutamento dello stato del suolo, tale da determinare gli eventi come indicati dall'attore, poiché il dissodamento era avvenuto l'anno precedente;
la CTU è comunque nulla, essendo andato l'ausiliario oltre i quesiti richiesti dal
Giudice; in ogni caso, poiché l'allagamento è stato determinato dall'opera dell'uomo (ossia la rottura delle tubazioni), osta all'accoglimento della domanda quanto disposto dall'art. 913 c.c.; anche a voler ammettere la presenza di un deflusso delle acque e la alterazione della morfologia del terreno, va detto che essa è comunque esigua e quindi sopportabile dai due proprietari;
va contestato il quantum richiesto ai fini risarcitori, non provato e comunque conseguente alla rottura della tubazione del
. CP_1
Istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, acquisito il fascicolo di accertamento tecnico preventivo (di cui al procedimento n. 3799/2019 R.G.), alla udienza del 15 gennaio 2024, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha riservato la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento, secondo quanto di seguito indicato.
2.1. Questioni preliminari.
Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276
c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
2.2. La posizione del . Organizzazione_3
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del Organizzazione_1
e di nella causazione del sinistro occorso all'attore danneggiato e del
[...] Controparte_2 danno risarcibile. Precisamente, l'attore fa riferimento al fatto che a causa della ostruzione del ponte, dovuto a comportamenti della convenuta e della omessa vigilanza da parte del , su CP_2 CP_1
un bene di sua pertinenza, siano derivati danni alle sue piantagioni.
pagina 4 di 9 Va premesso che non ricorrono profili di difetto di giurisdizione (rectius: di competenza), posto che con ordinanza 23 settembre 2021, n. 25843 la Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, ha affermato che il privato può chiedere al giudice ordinario la condanna della P.A. ad un “facere”, poiché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, bensì attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere“. Ed è evidente che l'attore si è proprio riferito ad una omissione dell'ente convenuto rispetto ai suoi doveri di vigilanza e di controllo, omissione che ha causato danni alla sua proprietà.
Ciò posto, va detto che nel caso di specie ricorre, quindi, con riferimento al convenuto, la CP_1 fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., norma che consente di individuare nel custode della cosa fonte di danno il soggetto responsabile tenuto al risarcimento.
Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, la detta disposizione grava il danneggiato della prova del danno e del nesso di causalità, dovendo risultare certo che a determinare il pregiudizio sia stata la cosa in custodia in conseguenza del naturale dinamismo della stessa o della sua difettosità.
(Cass., Sez. III, Sent. 22.02.2022, n. 5752).
A ciò si aggiunge che, ove pure la cosa in custodia risulti inerte e priva di intrinseca pericolosità, è necessario provare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolo tale da rendere altamente probabile, se non addirittura inevitabile, il verificarsi del danno (Cass., Sez. III, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25856).
Sul custode che voglia liberarsi da responsabilità grava invece la prova del fortuito e, cioè, dell'intervento di un fattore estraneo alla sfera di azione del custode che abbia da solo cagionato il danno, inserendosi sul piano eziologico come unica causa o come concausa nelle ipotesi di concorso di colpa.
Con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene in custodia, è configurabile il caso fortuito anche in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2094).
Inoltre, riportando e condividendo l'orientamento della Suprema Corte, deve convenirsi che il fortuito possa essere integrato anche dal comportamento anomalo del danneggiato che è tale quando acquisti i connotati dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass., 05.05.2014, n. 18435; Cass., sez. VI-3, ordinanza 26.02.2014, n° 4659).
pagina 5 di 9 Quanto all'accertamento del fortuito, giova chiarire come lo sfavore legislativo per la posizione del custode determinato dal disposto di cui all'art. 2051 c.c. risulti temperato dall'art. 1227 c.c. che, imponendo al Giudice di verificare l'elemento oggettivo dell'illecito consistente nel nesso di causalità, gli consente di ridurre ex officio il risarcimento dei danni nel caso di concorso del danneggiato nella causazione degli stessi, fino ad escluderlo qualora il medesimo danneggiato avrebbe potuto evitarli usando l'ordinaria diligenza.
Ne consegue che quanto più il potenziale danno è suscettibile di essere previsto e superato con l'utilizzo delle ordinarie cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno (Cass., Sez. VI, ordinanza 04.03.2022, n. 7173/2022).
Ciò posto, occorre evidenziare che i testi e , quando escussi in Testimone_1 Testimone_2
questo giudizio, hanno pienamente confermato la presenza di colture a ridosso del ponte che hanno di fatto impedito la attività di manutenzione e di controllo, colture riconducibili sia alla sia al CP_2
Pt_1
Dunque, è la stessa attività del danneggiato a non avere reso possibile non solo un eventuale intervento da parte del custode del bene, ma addirittura la mera attività di vigilanza e di controllo dei luoghi.
Ne deriva che la domanda va rigettata nei confronti del convenuto, non potendo ravvisarsi in CP_1 alcun modo una attività colpevolmente omissiva dell'ente, quanto piuttosto dovuta ad una attività di intralcio del ai compiti istituzionali del convenuto. Pt_1
2.3. La posizione di . Controparte_2
Giova precisare che la questione oggetto del presente giudizio è stata oggetto di una approfondita indagine tecnica, svolta nell'ambito del procedimento n. 3997/2022 R.G. (Tribunale di Foggia), ove l'ausiliario del Giudice, esperto in materia agraria, ha eseguito un attento esame, sia dei luoghi sia della documentazione agli atti.
I risultati della sua indagine tecnica sono confluiti in una relazione finale che risulta scevra da vizi logico-scientifici e che quindi può ben costituire la base probatoria di questo giudizio, facendo parte integrante della presente decisione.
Intanto, va sgombrato il campo da ogni eccezione di pretesa nullità della indagine tecnica, posto che essa si è svolta nel contraddittorio tra le parti ed ha dato risposta ai quesiti posti dal Giudice (dei quali solo si dovrà tener conto in questa decisione), evidenziando peraltro che il punto non è tanto quello di determinare quando, ma perché si sono verificati i danni (circostanza sulla quale verteva il quesito posto al tecnico). Ne consegue che perde fondamentalmente di rilievo la questione della irritualità del deposito della documentazione da parte dell'attore.
pagina 6 di 9 Dunque, rispondendo ai quesiti posti dal Giudice, l'ausiliario ha rilevato che i due terreni, di proprietà
e , manifestano una leggera pendenza in due direzioni, il che determina lo spostamento Pt_1 CP_2 dell'acqua, meteorica o causata dalla rottura dei tubi, secondo la pendenza naturale. Il percorso naturale dell'acqua è stato interrotto dalla costruzione di una stradina, il che ha portato alla realizzazione di un piccolo ponte che garantisse il passaggio dell'acqua verso valle. Per evitare l'allagamento del terreno del ricorrente è necessario che il ponte resti pulito a monte, sì da poter convogliare l'acqua. Ed infatti, rileva ancora il tecnico, il percorso naturale dell'acqua è stato impedito a causa dei lavori di sistemazione eseguiti nel terreno della . CP_2
V'è da dire che il CTU ha anche evidenziato che i due terreni non possono dirsi completamente pianeggianti e che anche un terreno pianeggiante ha sempre una sua pendenza, sicché può dirsi che uno si pone a monte ed uno si pone a valle.
Ha aggiunto che sul terreno della sono stati posti in essere lavori di preparazione per CP_2
l'impianto di un nuovo vigneto, i quali consistono in arature profonde, senza escludere la possibilità di uno spostamento del terreno vegetale, alzando il piano di campagna: il che prova che il canale non fosse presente prima dell'intervento di dissodamento posto in essere dalla convenuta , posto CP_2 che l'allontanamento dell'acqua era assicurato dalla depressione naturale, in qualche modo alterata dagli interventi operati sul terreno.
Insomma, il CTU conclude per la chiara responsabilità della nella causazione di quel dislivello CP_2
che ha alterato il normale deflusso delle acque, e che può quindi determinare, in caso di deflusso di acque meteoriche o di acque derivanti dalla attività dell'uomo, un allagamento nel fondo del vicino
Torre.
Né può parlarsi di una violazione dell'art. 913 c.c., posto che ogni questione circa il deflusso di acque provenienti dall'opera dell'uomo, ossia dalla rottura delle tubature del , andrebbe riferita ai CP_1
singoli responsabili di quegli atti.
Ha poi analiticamente indicato le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, ossia la creazione di un canale nel terreno della resistente in modo da garantire l'allontanamento dell'acqua in eccesso, indicando i costi della realizzazione dell'opera.
La domanda va quindi accolta.
Deve invece diversamente opinarsi con riferimento alla domanda risarcitoria, posto che essa non è stata adeguatamente provata in giudizio.
Ed infatti, il si è limitato, di fatto, alla produzione di una consulenza tecnica di parte nella quale Pt_1
si fa riferimento alla impossibilità di trattare con insetticida una sorta di invasione di che Pt_3
avrebbe inciso sulla produzione di uva.
pagina 7 di 9 Dunque, intanto non è provata l'impossibilità di effettuare i trattamenti pure in presenza dell'allagamento; ma soprattutto non è in alcun modo provato che vi sia stato un danno alla produzione, non essendo stata prodotta in giudizio adeguata documentazione attestante il calo della produzione pre e post allagamento.
La domanda va quindi rigettata.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte. Quindi, esse, sia per la fase di ATP che di merito, vanno poste a carico dell'attore nei rapporti con il convenuto (ed CP_1
a favore di quest'ultimo) e della convenuta nei rapporti con l'attore (ed in favore di CP_2 quest'ultimo). Non vanno ricomprese le spese sostenute per il CTP, in quanto, quantunque la Corte di cassazione abbia postulato la possibilità di un rimborso (Cassazione Civile Ordinanza n. 30289/2019), occorre evidenziare che la spesa in esame risulta comunque superflua ex art. 92 c.p.c., tanto che lo stesso attore è ricorso ad un accertamento tecnico preventivo, a tacere del fatto che la CTP non ha risolto la questione relativa alla domanda risarcitoria, pure avanzata dall'attore.
4.Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente
(Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta , con il conseguente diritto delle altre parti di CP_2
ripetere le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona del legale rappresentante Parte_1 Organizzazione_3
pro tempore e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_2
1) accoglie la domanda, per quanto in premessa indicato, nei confronti di , Controparte_2 ponendo a carico della stessa l'obbligo di eseguire le opere di ripristino indicate dal CTU, dott. nella relazione di CTU depositata nel procedimento n. 3997/2019, Persona_3
fino alla concorrenza di euro 620,00, oltre IVA;
2) rigetta la domanda nei confronti del;
Organizzazione_4
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
, quantificate, in euro 2.552,00, per i compensi professionali di questo Organizzazione_4
giudizio ed euro 2.337,00 per i compensi professionali del giudizio di accertamento tecnico pagina 8 di 9 preventivo, oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
5) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_2 Parte_1
quantificate, in euro 2.552,00 ed euro 98,00, rispettivamente per i compensi professionali e le borsuali di questo giudizio, in euro 2.337,00 ed euro 76,00, rispettivamente per i compensi professionali e le borsuali del giudizio di accertamento tecnico preventivo, oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
6) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico della convenuta
, con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere quanto Controparte_2
eventualmente versato (o da versare) in forza del decreto di liquidazione al CTU.
Foggia, 12 aprile 2024
Il Giudice
Concetta Potito
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