CA
Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2024, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. 1927/2022
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile indicata in epigrafe, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 15544/2021 e pendente tra
, con il patrocinio dell'Avv Cristina Oliveti presso la quale è Parte_1
elettivamente domiciliata
-appellante e
, con il patrocinio degli Avvti Marco Meliti e Simona Grasso ed CP_1
elettivamente domiciliata presso il primo
-appellato
1 con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, pubblicata il 6/10/2021, il Tribunale di Roma, nel pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
ha
[...]
. rigettato la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla Parte_1
. condannato la alla rifusione delle spese di lite nella misura della metà, Parte_1
compensando nel resto.
Il Tribunale ha rappresentato
. che la domanda di addebito svolta dalla è stata dalla stessa rinunciata in Parte_1
sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c,
. che, quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla moglie, a) in sede presidenziale nulla è stato riconosciuto alla moglie, b) negli scritti difensivi della veniva Parte_1
dedotto che nel corso del matrimonio la stessa non aveva beneficiato di alcun aiuto economico da parte del marito (entrambi provenivano da precedenti unioni dalle quali avevano avuto figli), c) anzi, era stata lei a sovvenzionare il marito, nei confronti del quale vantava un ingente credito (“Il contributo economico del alla vita CP_1
coniugale è stato del tutto marginale e tardivo … Tali ingenti somme non sono mai state restituite dal resistente e saranno pertanto oggetto di un separato giudizio da parte della ricorrente medesima.”, cfr. memoria integrativa), d) la seppur Parte_1
onerata, non aveva dato prova delle sue effettive condizioni economiche, limitandosi a depositare solo parte degli estratti conto dell'anno 2019 e 2020, e) la condotta processuale conduceva al rigetto della domanda, restando assorbite le questioni inerenti lo svolgimento di un'attività di Bed & Breakfast da parte della dedotta dal Parte_1
e negata dalla moglie. CP_1
2 Ha proposto appello la premettendo che ha contratto matrimonio il Parte_1
3/7/2009, dopo una convivenza iniziata nel 1995, che dall'unione non sono nati figli, avuti di contro da entrambi i coniugi nel corso dei precedenti matrimoni, che nell'udienza presidenziale nulle le è stato accordato a titolo di mantenimento, che ha ritenuto di rinunciare alla domanda di addebito e di contenere la richiesta di assegno in euro 1000 mensili;
ha dedotto che
. la sentenza ha erroneamente valutato il materiale probatorio visto che i) erano in atti sia la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà aggiornata al 12.01.2021 sia gli estratti conto degli anni 2018, saldo settembre –dicembre 2019 e l'intero 2020 di cui agli allegati rinominati docc n 19)- 20) -21 e 22) unitamente alla nota di deposito dell'11.01.2021, ii) la tardività del deposito della dichiarazione di appena 12 giorni non poteva inficiare la veridicità dell'affermazione ivi contenuta -mancanza di reddito in capo ad essa esponente-, iii) era comunque in atti, al 15.05.2019, la precedente dichiarazione sostitutiva (07.05.2019) ove la deducente si dichiarava titolare del c/c
3831 presso di Roma con un saldo al mese di aprile 2019 pari ad € Org_1
62.666,32, iv) era in atti documentazione comprovante la titolarità esclusiva in capo a sua figlia, , dell'attività di b&b della attività in Testimone_1 Controparte_2
perdita dal 2018 come attestato dal bilancio 2018 (con una perdita dell'esercizio pari ad € 27.770,00) e ceduta il 15/07/2019; in detto bilancio (doc 13, fascicolo 1° grado) la voce <“Siniscalchi c/pagamenti 140.000” in realtà corrisponde alla somma (ricavata dalla vendita degli immobili della ricorrente e di pertinenza della figlia) con la quale è stata acquistata l'attività> e costituisce, sotto il profilo contabile, finanziamento e risulta al 31.12.2019 come un “debito aperto” e dunque non riscosso dalla Siniscalchi>, v) non si è tenuto conto di quanto dichiarato dal in comparsa, CP_1
ove si legge che egli vanta nei confronti della deducente un credito per euro 152.520 e ha contribuito in maniera consistente al pagamento dei mutui relativi ai “due immobili di FA, sebbene intestati alla moglie, e ad alcune spese della figlia ”; tale Tes_1
circostanza è ribadita nell'interesse del sig. in data 11 febbraio 2022 nel giudizio pendente tra le stesse CP_1
3 parti innanzi al Tribunale di Roma XVII sezione civile Rg.n. 45129/2020 – G.U. Dott.
Vittorio Carlomagno>, ove si legge che le quelle eseguite dal 2008, benché iniziate già a partire dagli anni 1990 –pari a complessivi € 169.822 sono state effettuate dai conti- correnti personali del e, CP_1
pertanto, con somme provenienti dal patrimonio personale del convenuto>, vii) non si
è tenuto conto del fatto che la rinuncia del all'eredità del padre ( CP_1 Persona_1
deceduto in data 03.03.2017), del valore di complessivi €. 1.635.916,09, e all'eredità della madre ( deceduta in data 13.05.2017), del valore di €. 2.389.418,53, Persona_2
in favore dei figli nati dal precedente matrimonio costituiva l'espediente per eludere la richiesta di assegno, ciò che è confermato dal fatto che egli continua ad usufruire del patrimonio familiare tramite i figli ed , potendo attingere al conto Per_1 CP_3
del secondo, ove sono depositate le somme derivanti dalla rinuncia Org_2
all'eredità,
. il primo Giudice non ha considerato che viii) essa esponente non svolge attività lavorativa e, anche in ragione della sua eta' (oramai ultrasessantenne), oltre che della gravissima crisi economica, difficilmente potrà trovare un impiego, ix) non percepisce reddito né pensione ed è costretta a vivere con la figlia , il genero ed il nipote dal Tes_1
mese di settembre 2018, data dalla quale ha contribuito pagando la pigione mensile di
€. 900, oltre ad €. 400 di spese, per cui, dovendo sostenere anche esborsi per la sopravvivenza, ha esaurito il modesto deposito che era riuscita a crearsi, residuando OR sul conto , alla data del 12.01.2021, circa € 10.000, x) è stata costretta a vendere l'argenteria di famiglia e, dal mese di agosto 2021, il canone locatizio di euro €. 1600
è interamente a carico della figlia e del genero, i quali non riescono piu' a Tes_1
sopportare tali ingenti costi, xi) il “ferma restando l'opportunità di disporre a CP_1
mezzo della Guardia di Finanza accertamenti sui [suoi] redditi”, percepisce una pensione di €.
2.400 netti mensili per tredici mensilità e può contare verosimilmente sul sostanzioso aiuto economico dei figli, e a cui ha formalmente CP_3 Per_1
devoluto un'eredità milionaria, xii) la deducente non possiede alcuna proprietà immobiliare, avendo, “a seguito di esorbitanti esborsi per la formazione del patrimonio
4 comune nonché personale del Sig. , dovuto vendere nel 2017 i due immobili siti CP_1
in FA (acquistati nel 2003 e nel 2010) e “con una parte (€ 310.000,00) del ricavato
[…] estin[guere] i relativi mutui che erano, nel tempo, divenuti troppo gravosi, xiii) la controparte, avendo “rinunciato solo formalmente all'eredità milionaria dei propri genitori a favore dei figli, tramite i quali ha provveduto al pagamento dei propri debiti e dai quali percepisce molti versamenti in contanti, sulla base di un evidente accordo sottostante con gli stessi, per sfruttare insieme i beni di cui alle suddette eredità, tra cui due immobili di pregio in Via della Farnesina, entrambi intestati formalmente solo a
[…] allo scopo di risultare apparentemente impossidente e quindi di Persona_1
essere dichiarato non tenuto al versamento mensile di mantenimento”, xiv) nel corso del rapporto coniugale (10 anni di matrimonio preceduto da 14 anni di convivenza), essa esponente ha fornito un rilevante apporto per la formazione del patrimonio comune nonché personale del con sacrificio delle proprie aspettative reddituali CP_1
e professionali e senza ritorno economico, in quanto, al fine di abbattere i costi del canone locatizio della casa familiare e visto il peggioramento della condizione Parte_ reddituale del i coniugi hanno deciso di mettere a frutto la gestione di CP_1
maturata dalla deducente durante l'attività a FA, utilizzando parte della casa familiare per tale attività e costituendo nel 2103 il B&B “ ; ORnizzazione_3
l'attività è stata aperta a nome del che introitava gli incassi, mentre essa CP_1
si occupava delle prenotazioni e dell'accoglienza dei clienti, curava la Parte_1
preparazione delle colazioni e la pulizia del b&b, motivo per il quale, trovandosi in forte stress emotivo, ha contratto una forma di psoriasi, da cui era ed è periodicamente aggredita;
il in data 30 giugno 2018 ha deciso di chiudere definitivamente CP_1
l'attività e, dopo aver convinto la moglie ad ospitare la figlia , il genero ed il Tes_1
nipotino presso la loro abitazione, nel settembre 2018 ha abbandonato la casa coniugale, lasciando la moglie a versare un canone non sostenibile e dopo aver
“contratto con la stessa ingenti debiti, mai saldati, come verrà dimostrato nel separato giudizio pendente avanti al Tribunale di Roma”; stante l'evidente divario, le spetta l'assegno di mantenimento.
5 Ha chiesto alla Corte di determinare in non meno di € 1.000 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia, il contributo del per il mantenimento della moglie, CP_1
a decorrere dalla domanda, con condanna della controparte alle spese di lite del doppio grado del giudizio.
Nel costituirsi, il ha ricostruito la vicenda processuale, adducendo che 1) la CP_1
ha originariamente chiesto l'addebito della separazione al marito, oltre ad Parte_1
un assegno di mantenimento di € 2.000 mensili, asserendo che l'esponente, dopo aver rinunciato in favore dei figli all'eredità dei propri genitori, aveva abbandonato la casa familiare, dando poi disdetta al contratto di locazione, e l'aveva lasciata priva -lei che era disoccupata- di risorse economiche, 2) esso esponente aveva di contro dimostrato che la moglie gestiva, di fatto ed in via esclusiva, una redditizia attività di affittacamere
(solo formalmente intestata alla figlia –nota giornalista televisiva–– che Testimone_1
alla setssa era sempre rimasta totalmente estranea), 3) in sede presidenziale (ordinanza
30.05.2019) non veniva riconosciuto alcun assegno per la moglie, vista la gestione della dalla stessa svolta, 4) la controparte ha, con ricorso ex art. Controparte_2
709 c.p.c. (depositato in data 7.11.2019), chiesto a modifica dell'ordinanza presidenziale -che non aveva reclamato- il riconoscimento di un assegno di mantenimento, sul presupposto di aver ceduto, nel luglio 2019, la citata attività di affittacamere 5) il 31.03.2020, il G.I. rigettava detta domanda, Controparte_2
rilevando come la cessione dell'attività relativa non potesse Controparte_2
ritenersi idonea ad integrare il dedotto depauperamento, anche in considerazione dell'incasso di un cospicuo corrispettivo, 6) venivano richiesti integrazione e aggiornamento della documentazione bancaria e reddituale delle parti e veniva espletata prova testimoniale.
Ha altresì dedotto che
. controparte ha tenuto un comportamento gravemente omissivo, tant'è che ha prima negato di lavorare, ha poi omesso di dichiarare nell'atto notorio di avere un contratto di gestione del (solo formalmente intestato alla figlia, nota ORnizzazione_4
giornalista residente a [...]), si è inoltre disfatta volontariamente di tale attività di
6 affittacamere il giorno dopo che il Tribunale le aveva negato il riconoscimento di un assegno di mantenimento, ha anche nascosto al Tribunale di aver incassato una somma di (almeno) € 100.000 dalla cessione dell'attività, ha infine omesso di ottemperare all'ordine del Giudice di depositare la richiesta documentazione bancaria, deposito effettuato tardivamente e frammentariamente,
. la ha omesso di reiterare le istanze istruttorie all'atto della precisazione Parte_1
delle conclusioni e ha mancato di farlo anche in appello,
. non è vero che il Tribunale non abbia tenuto in conto che la cessione dell'attività di affittacamere sia avvenuta perché in perdita, visto che 7) l'unico debito dell'azienda era quello nei confronti della e riguardava il prezzo pagato per l'acquisto Parte_1
dell'attività, formalmente intestata alla figlia per consentirle di incrementare i contributi previdenziali, ma pacificamente gestita dall'odierna appellante in forza del contratto di gestione del 31/5/2018, 8) il Tribunale ha respinto la domanda ex art 710 cpc, rilevando che la aveva ammesso di avere introitato il prezzo della Parte_1
cessione -euro 100.000 almeno-,
. quanto all'apporto economico della durante il matrimonio, il Tribunale ha Parte_1
riportato dichiarazioni confessorie della predetta secondo le quali la moglie non aveva beneficiato di alcun aiuto economico da parte del marito ed era stata lei anzi a sovvenzionare lo stesso: e infatti nei confronti di costui ha proposto autonomo giudizio per la restituzione delle somme (€ 111.500) a suo dire prestategli in costanza di matrimonio;
la compensazione eccepita in quella sede dal non toglie valore CP_1
confessorio alle dichiarazioni rese dalla dimostrando semmai la grande Parte_1
disponibilità di denaro dell'appellante ed il fatto che durante il matrimonio i coniugi erano soliti prestarsi somme di denaro,
. quanto alla rinuncia all'eredità dei genitori del deducente, 8) la decisione è stata indotta dall'esposizione debitoria progressivamente aggravatasi tra gli anni 2011 e
2017, sia per debiti personali con banche ed erario, sia per debiti della società di famiglia a lui facenti capo pro quota, esposizione che, nel 2017 (anno in cui sono deceduti entrambi i genitori), era superiore ad 1 milione di euro, 9) tale eredità non è
7 mai entrata a far parte -al pari dell'eredità della propria madre cui la aveva Parte_1
rinunciato nel 2011- delle finanze familiari, dato che è maturata dopo che la crisi coniugale era conclamata ed irreversibile, 10) si è trovato a rinunciare al fine di non veder aggrediti dai creditori i beni caduti in successione (inclusi quelli in condivisione con gli altri eredi) e, contestualmente, di consentire ai propri figli di vantare maggiore potere contrattuale e trattabilità per sanare tale situazione debitoria;
tale soluzione si è rilevata fruttuosa, se è vero che in tal modo i figli hanno potuto pagare -a condizioni vantaggiose- molti dei creditori, dovendosi escludere il paventato piano per danneggiare la moglie, 11) infondata e non provata, oltre che nuova -perchè dedotta per la prima volta in appello-, è la circostanza secondo la quale il deducente continuerebbe ad usufruire del patrimonio familiare tramite i figli ed , Per_1 CP_3
. quanto ai presupposti per l'assegno, 12) sono introdotte circostanze mai dedotte prima come quella di aver subito l'imposizione da parte del marito di ospitare in casa la figlia della con la sua famiglia o di essere stata costretta dal a lavorare Parte_1 CP_1
senza sosta, fino al punto da contrarre la psoriasi, 13) la ha una piena Parte_1
capacità lavorativa, avendo maturato una pluriennale esperienza nella gestione di Parte_ diverse attività di (FA, , ha incassato ORnizzazione_3 Controparte_2
almeno euro 100.000 dalla cessione dell'attività che si sono Controparte_2
andati ad aggiungere ai risparmi disponibili al momento della separazione -circa €
80.000-, 14) controparte ha introitato, a giugno 2017, dalla vendita degli immobili di
FA, euro 300.000 -al netto di euro 300.000 versati per l'estinzione dei mutui gravanti su detti immobili- con i quali ha comprato il (€ ORnizzazione_4
140.000), residuandole € 160.000, dei quali non si dà atto e che comunque contribuiscono a determinare una disponibilità di almeno € 200.000, 16) la decisione di convivere con la figlia è stata una scelta libera, intervenuta, peraltro, già prima che il si vedesse costretto a lasciare la casa familiare, risultando non credibile inoltre CP_1
che sia stata costretta dalla figlia a pagare metà dell'affitto e delle utenze, 16) il deducente percepisce, quale unica fonte di reddito, la pensione INARCASSA per circa
8 € 2.480 mensili con i quali deve sostenere, fra l'altro, il canone di locazione della propria abitazione, per € 1.100, oltre utenze.
Ha chiesto la reiezione dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
Con note del 6/2/2024, la ha fra l'altro dedotto che Parte_1
. l'intesa tra i coniugi si è andata via via incrinando ed il rapporto affettivo alla fine del
2018 è stato irrimediabilmente compromesso,
. l'abbandono della casa coniugale da parte del marito, nel settembre 2018, è stato imputabile unicamente alla scelta di interrompere i rapporti con la deducente,
. l'unione è durata 24 anni (10 di matrimonio e 14 di convivenza more uxorio), durante i quali il tenore di vita era elevato, sia grazie al reddito di oltre 10.000 euro mensili del marito, di professione architetto e socio di una grande impresa di costruzioni, sia grazie alla successiva attività di b&b A” , costituita dai coniugi nel 2013 ORnizzazione_5
con l'utilizzo di una parte della casa familiare e alimentata dal proprio apporto in termini di prenotazioni, accoglienza, pulizie,
. il primo Giudice non ha considerato che il ha continuato e continua a tutt'oggi CP_1
a percepire dai figli versamenti in contanti, sulla base di un accordo “per sfruttare insieme i beni di cui alle [rinunciate] eredità, tra cui due immobili di pregio in Via della
Farnesina, entrambi intestati formalmente solo a (uno dei due figli Persona_1
dell'appellato) allo scopo di risultare apparentemente impossidente”,
. dal 2021, a causa degli irrinunciabili ed inevitabili esborsi mensili, l'esponente ha esaurito il deposito che era riuscita a creare.
Con note del 6/2/2024, il ha dedotto di non voler accettare il contraddittorio CP_1
rispetto alla documentazione depositata tardivamente dalla controparte, documentazione da ritenersi dunque insuscettibile di esame, e chiesto di voler valutare la condotta di controparte anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 116 e 96 c.p.c.
Con note del 21/2/2024, la ha negato natura perentoria al termine per la Parte_1
produzione documentale e rilevato di averne comunque consentito l'esame, nel rispetto del principio del contraddittorio;
nel merito, ha ribadito le difese già svolte.
Con note del 21/2/2024, il ha CP_1
9 . dedotto che la controparte fa ricorso a espressioni sconvenienti ed offensive
“…continua ricorrere ad affermazioni false e calunniose…”; “…sulla base di autentiche menzogne, ha proceduto allo stravolgimento della realtà dei fatti…”; “…in esecuzione del medesimo disegno criminoso…”; “…a coronamento dei suoi preordinati intenti…”: tali espressioni “non possono ritenersi ammissibili in una sana e leale dialettica processuale, nel caso di specie appaiono ancora più stridenti, in quanto associate ad una capziosa ricostruzione dei fatti relativi alla vicenda familiare narrata dalla attraverso circostanze, peraltro, neanche mai accennate in primo Parte_1
grado e/o comunque del tutto inconferenti ai fini del decidere (non è sub iudice, infatti, alcuna domanda di addebito della separazione)”,
. ribadito il mancato assolvimento dell'onere probatorio spettante alla Parte_1
quanto alle sue condizioni economiche, l'introduzione di circostanze mai dedotte in primo grado, segnalato che la società di famiglia è ancora in uno stato di sofferenza economica, con debiti che superano i 500.000 euro, osservato che il canone locatizio relativo al contratto firmato il 20/12/2023 è pari ad euro 850 mese.
Ha insistito nelle conclusioni prese, chiedendo la cancellazione delle frasi offensive e la condanna di controparte anche ex art 96 cpc.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 7/3/2024 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 1/3/2024, la ha dedotto che le espressioni utilizzate sono solo Parte_1
“colorite” e che controparte ha espresso, a pag 13 e 14 della memoria di costituzione di primo grado, un giudizio di contenuto diffamatorio, nonchè segnalato l'atteggiamento mistificatorio di controparte che avrebbe stipulato l'ultimo contratto locatizio con la nuora e insistito nelle conclusioni prese.
Con note del 1/3/2024, il ha reiterato le conclusioni già rassegnate. CP_1
Gli atti sono stati comunicati al PG.
10 Va in primo luogo accolta l'istanza ex art 89 cpc, in quanto le frasi utilizzate e su riportate eccedono il limite della convenienza processuale senza tradursi in un apporto utile all'esigenze della difesa. Non si condivide la replica della Parte_1
che vi ravvisa mere “espressioni colorite” (cfr note ultime), aggiungendosi che il contenuto offensivo non è eliso da espressioni del che l'interessata assume CP_1
essa a sua volta “offensive della dignità di donne e moglie”, corrispondenti ad “un giudizio personale e gratuito, peraltro diffamatorio”: dette espressioni, che l'interessata ha ritenuto di dover riportare -traendole peraltro dalla memoria di costituzione di primo grado- e trascrivere nelle note ultime -“la continua Parte_1
oggi a fingersi priva di redditi per cercare di lucrare un assegno di mantenimento non dovuto e, persino per beneficiare del gratuito patrocinio a carico delle finanze dello Stato. Non ancora paga, la ha congegnato ad arte una ricostruzione Parte_1
del tutto inveritiera della crisi matrimoniale”- non paiono peraltro eccedere la dialettica processuale.
Quanto al materiale probatorio, non si ravvisano fattori ostativi all'esame della documentazione prodotta in appello (ad esempio l'appellante produce, solo in
ORn appello, gli estratti conto I e II trimestre 2019): è da segnalare che il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario, sicchè è da ritenere ammissibile anche una produzione documentale al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art. 345 c.p.c., purché sia garantito il principio del contraddittorio (cfr Cass ord 27234/2020).
Passando all'assegno di mantenimento chiesto dalla moglie, giova rilevare che, ai sensi dell'art. 156 cod. civ. l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi
“non abbia adeguati redditi propri”, dovendosi tener conto, nell'ambito del raffronto fra le rispettive condizioni economiche, non solo dei redditi percepiti “ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da
11 individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (cfr Cass. n. 605 del 12/01/2017), ciò cui va aggiunto che “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (cfr Cass. n. 25618 del
07/12/2007).
Tanto premesso, deve rilevarsi che
. il (classe 1950) ha percepito nel triennio 2019/2021 euro 2670 netti circa CP_1
mensili ed è gravato da canone locatizio di euro 700 mensili a decorrere dal
20/12/2023 (cfr doc h), avendo così ridotto l'uscita relativa, già pari ad euro 1250 mese;
quanto alla rinuncia all'eredità dei genitori, della quale si assume la natura di espediente posto in essere dal per risultare impossidente e sottrarsi al CP_1
pagamento di un contributo alla moglie (cfr appello pag 9), è da segnalare che, sebbene non sia chiarito il motivo per cui il passaggio dei beni ai figli conferisca loro “maggiore potere contrattuale e trattabilità per sanare tale situazione debitoria”
(cfr pag 10 comparsa), la stessa asserendo in sede di udienza Parte_1
presidenziale che ”non tutti i beni sono stati venduti per sanare i debiti”, ha di fatto riconosciuto l'esistenza della grave esposizione debitoria del in contrasto CP_1
con l'asserto che alla rinuncia attribuisce valenza strumentale;
a tanto, si aggiunga che non si rinvengono, nei conti correnti del (estratti conto 2018, 2019 e CP_1
2020), i paventati “versamenti in contanti”, asseritamente percepiti dai figli “sulla base di un evidente accordo con gli stessi, per sfruttare insieme i beni di cui alle suddette eredità” (appello pag 9), derivando da quanto sin dedotto che, allo stato, non è dato considerare detto patrimonio quale elemento integrante della capacità reddituale del quanto alle giacenze sui conti correnti, il conto CP_1 Org_6
risulta avere saldi ai 2000 euro, fatta eccezione per l'ultimo disponibile Pt_3
(30/9/2020), che è pari ad euro 10.000 per effetto di bonifici dell'agenzia delle
12 entrate, mentre il saldo dal marzo 2016 sempre negativo, era pari al marzo CP_4
2019 a -34.277 euro,
. la (classe 1960) non svolge attività lavorativa e non risulta percettrice Parte_1
di pensione e ciò nonostante ha rinnovato, con decorrenza 1/8/2019, il contratto locatizio della casa coniugale, con il notevole esborso mensile di euro 1850 A) pari peraltro a quello già versato in costanza di convivenza, allorquando l'immobile era parzialmente adibito a da parte dei coniugi, B) nonostante Parte_4
affermi in ricorso che il marito, allontanandosi nel settembre 2018 dalla casa coniugale, l'avrebbe lasciata “in un appartamento di cui non era in grado di corrispondere per intero il canone di locazione” (cfr appello pag 10), C) nonostante a maggio 2019, durante l'udienza presidenziale, si sia lamentata delle difficoltà economiche nelle quali si trovava tanto da dover ricorrere all'aiuto della figlia che si sarebbe fatta carico del 50% dall'esborso, D) che paga in ragione della metà anche negli anni 2020 e 2021, anni nei quali ha dichiarato di non aver percepito alcun reddito tanto da essere esentata da dalla dichiarazione dei redditi (cfr dichiarazione sostitutiva); l'appellante ha, al riguardo, documentato l'azzeramento della giacenza
ORn di euro 82.000 circa presente sul conto alla data 31/12/2017, ma E) non anche la sorte del residuo corrispettivo della vendita degli immobili di FA, adibiti a Parte_
corrispettivo pari, al netto dell'estinzione dei mutui, ad euro 300.000 e parzialmente -euro 140.000 (cfr doc 12 comparsa di costituzione 1° grado)- impiegato per l'acquisto dell' F) e nemmeno la sorte del ORnizzazione_7
credito di euro 140.000 iscritto in bilancio –“situazione patrimoniale” anno 2018,
, doc 13, produzione 28/10/2019- sotto la ORnizzazione_7 Parte_1
voce “ c/pagamenti”, essendosi essa appellante limitata ad affermare che Parte_1
il prezzo della cessione -euro 112.000- “è stato messo da parte per l'acquisto di una casa per” la figlia (cfr verbale udienza 17/12/2019), il che sta a significare che o la somma è stata da lei introitata, lasciando presumere l'esistenza di un conto corrente di cui non è data visibilità, o che, potendovi rinunciare, non ha le difficoltà economiche su paventate;
tale ultima considerazione risulta poi coerente con
13 l'intervenuta cessione del relativamente alla cui ORnizzazione_7
titolarità rimane ambiguità, visto che G) è stato acquistato con denaro della
H) è stato gestito dall'appellante, con ritorni per costei che, altrimenti, Parte_1
non avrebbe proposto il ricorso ex art 709 uc, cpc, per la modifica del provvedimento Parte_ presidenziale, ricorso ove si legge che, stante la cessione del “le condizioni che hanno dato luogo al provvedimento in oggetto non sono più attuali dal mese di luglio 2019”; a tanto si aggiunga che, contrariamente a quanto dall'appellante affermato, e, cioè, che il B&B sarebbe stato alienato perché in perdita, le ricevute del periodo giugno 2017/giugno 2018 (doc 21 memoria difensiva di 1° grado CP_1
attestano entrate per circa 118.000 euro, andamento confermato dal conto economico 2018 -cfr richiamato doc 13- attestante un valore di produzione per euro Parte_ 87.000; ora, con l'alienazione del (15/7/2019), la si è Parte_1
volontariamente liberata di una fonte di proventi e quindi di un'attività florida che le avrebbe consentito di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, così
Parte_ come aveva fatto, con la gestione del in FA e di quello aperto nella casa coniugale, durante la convivenza matrimoniale nella quale, come dalla stessa affermato (pag 6 della memoria 28/10/2019), il “contributo Parte_1 Parte_1
economico del […] è stato del tutto marginale e tardivo” e si è trovata a CP_1
prestare al coniuge “ingenti somme” che “saranno […] oggetto di un separato giudizio da parte della ricorrente medesima”, giudizio effettivamente promosso dall'interessata e tuttora pendente.
Da tanto si trae che le parti forniscono una rappresentazione delle rispettive situazioni patrimoniali connotata da una certa opacità, opacità sicuramente più intensa e foriera di effetti per la che invoca il riconoscimento di un Parte_1
contributo al proprio mantenimento e, pur tuttavia, non consente, con la ricostruzione allegata e gli elementi forniti, la valutazione comparativa delle disponibilità finanziarie che, evidenziando un divario economico a suo sfavore, avrebbe preluso all'accoglimento della pretesa azionata.
14 Conclusivamente, l'appello va respinto.
Va respinta la pretesa azionata ex art 96 cpc, non risultandovi evidenza di strumentalizzazione del processo da parte della Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e la relativa liquidazione segue come da dispositivo.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
. rigetta l'appello,
. condanna la al pagamento in favore del delle spese di lite che Parte_1 CP_1
liquida in euro 6.300 per compensi, oltre oneri di legge,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto,
. dispone la cancellazione, a cura dell'appellante, delle seguenti frasi contenute nelle note depositate il 6/2/2024: “…continua a ricorrere ad affermazioni false e calunniose…”; “…sulla base di autentiche menzogne, ha proceduto allo stravolgimento della realtà dei fatti…”; “…in esecuzione del medesimo disegno criminoso…”; “…a coronamento dei suoi preordinati intenti…”.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in data 7 marzo 2024.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno
15
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile indicata in epigrafe, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 15544/2021 e pendente tra
, con il patrocinio dell'Avv Cristina Oliveti presso la quale è Parte_1
elettivamente domiciliata
-appellante e
, con il patrocinio degli Avvti Marco Meliti e Simona Grasso ed CP_1
elettivamente domiciliata presso il primo
-appellato
1 con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, pubblicata il 6/10/2021, il Tribunale di Roma, nel pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
ha
[...]
. rigettato la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla Parte_1
. condannato la alla rifusione delle spese di lite nella misura della metà, Parte_1
compensando nel resto.
Il Tribunale ha rappresentato
. che la domanda di addebito svolta dalla è stata dalla stessa rinunciata in Parte_1
sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c,
. che, quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla moglie, a) in sede presidenziale nulla è stato riconosciuto alla moglie, b) negli scritti difensivi della veniva Parte_1
dedotto che nel corso del matrimonio la stessa non aveva beneficiato di alcun aiuto economico da parte del marito (entrambi provenivano da precedenti unioni dalle quali avevano avuto figli), c) anzi, era stata lei a sovvenzionare il marito, nei confronti del quale vantava un ingente credito (“Il contributo economico del alla vita CP_1
coniugale è stato del tutto marginale e tardivo … Tali ingenti somme non sono mai state restituite dal resistente e saranno pertanto oggetto di un separato giudizio da parte della ricorrente medesima.”, cfr. memoria integrativa), d) la seppur Parte_1
onerata, non aveva dato prova delle sue effettive condizioni economiche, limitandosi a depositare solo parte degli estratti conto dell'anno 2019 e 2020, e) la condotta processuale conduceva al rigetto della domanda, restando assorbite le questioni inerenti lo svolgimento di un'attività di Bed & Breakfast da parte della dedotta dal Parte_1
e negata dalla moglie. CP_1
2 Ha proposto appello la premettendo che ha contratto matrimonio il Parte_1
3/7/2009, dopo una convivenza iniziata nel 1995, che dall'unione non sono nati figli, avuti di contro da entrambi i coniugi nel corso dei precedenti matrimoni, che nell'udienza presidenziale nulle le è stato accordato a titolo di mantenimento, che ha ritenuto di rinunciare alla domanda di addebito e di contenere la richiesta di assegno in euro 1000 mensili;
ha dedotto che
. la sentenza ha erroneamente valutato il materiale probatorio visto che i) erano in atti sia la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà aggiornata al 12.01.2021 sia gli estratti conto degli anni 2018, saldo settembre –dicembre 2019 e l'intero 2020 di cui agli allegati rinominati docc n 19)- 20) -21 e 22) unitamente alla nota di deposito dell'11.01.2021, ii) la tardività del deposito della dichiarazione di appena 12 giorni non poteva inficiare la veridicità dell'affermazione ivi contenuta -mancanza di reddito in capo ad essa esponente-, iii) era comunque in atti, al 15.05.2019, la precedente dichiarazione sostitutiva (07.05.2019) ove la deducente si dichiarava titolare del c/c
3831 presso di Roma con un saldo al mese di aprile 2019 pari ad € Org_1
62.666,32, iv) era in atti documentazione comprovante la titolarità esclusiva in capo a sua figlia, , dell'attività di b&b della attività in Testimone_1 Controparte_2
perdita dal 2018 come attestato dal bilancio 2018 (con una perdita dell'esercizio pari ad € 27.770,00) e ceduta il 15/07/2019; in detto bilancio (doc 13, fascicolo 1° grado) la voce <“Siniscalchi c/pagamenti 140.000” in realtà corrisponde alla somma (ricavata dalla vendita degli immobili della ricorrente e di pertinenza della figlia) con la quale è stata acquistata l'attività> e costituisce, sotto il profilo contabile, finanziamento e risulta al 31.12.2019 come un “debito aperto” e dunque non riscosso dalla Siniscalchi>, v) non si è tenuto conto di quanto dichiarato dal in comparsa, CP_1
ove si legge che egli vanta nei confronti della deducente un credito per euro 152.520 e ha contribuito in maniera consistente al pagamento dei mutui relativi ai “due immobili di FA, sebbene intestati alla moglie, e ad alcune spese della figlia ”; tale Tes_1
circostanza è ribadita nell'interesse del sig. in data 11 febbraio 2022 nel giudizio pendente tra le stesse CP_1
3 parti innanzi al Tribunale di Roma XVII sezione civile Rg.n. 45129/2020 – G.U. Dott.
Vittorio Carlomagno>, ove si legge che le quelle eseguite dal 2008, benché iniziate già a partire dagli anni 1990 –pari a complessivi € 169.822 sono state effettuate dai conti- correnti personali del e, CP_1
pertanto, con somme provenienti dal patrimonio personale del convenuto>, vii) non si
è tenuto conto del fatto che la rinuncia del all'eredità del padre ( CP_1 Persona_1
deceduto in data 03.03.2017), del valore di complessivi €. 1.635.916,09, e all'eredità della madre ( deceduta in data 13.05.2017), del valore di €. 2.389.418,53, Persona_2
in favore dei figli nati dal precedente matrimonio costituiva l'espediente per eludere la richiesta di assegno, ciò che è confermato dal fatto che egli continua ad usufruire del patrimonio familiare tramite i figli ed , potendo attingere al conto Per_1 CP_3
del secondo, ove sono depositate le somme derivanti dalla rinuncia Org_2
all'eredità,
. il primo Giudice non ha considerato che viii) essa esponente non svolge attività lavorativa e, anche in ragione della sua eta' (oramai ultrasessantenne), oltre che della gravissima crisi economica, difficilmente potrà trovare un impiego, ix) non percepisce reddito né pensione ed è costretta a vivere con la figlia , il genero ed il nipote dal Tes_1
mese di settembre 2018, data dalla quale ha contribuito pagando la pigione mensile di
€. 900, oltre ad €. 400 di spese, per cui, dovendo sostenere anche esborsi per la sopravvivenza, ha esaurito il modesto deposito che era riuscita a crearsi, residuando OR sul conto , alla data del 12.01.2021, circa € 10.000, x) è stata costretta a vendere l'argenteria di famiglia e, dal mese di agosto 2021, il canone locatizio di euro €. 1600
è interamente a carico della figlia e del genero, i quali non riescono piu' a Tes_1
sopportare tali ingenti costi, xi) il “ferma restando l'opportunità di disporre a CP_1
mezzo della Guardia di Finanza accertamenti sui [suoi] redditi”, percepisce una pensione di €.
2.400 netti mensili per tredici mensilità e può contare verosimilmente sul sostanzioso aiuto economico dei figli, e a cui ha formalmente CP_3 Per_1
devoluto un'eredità milionaria, xii) la deducente non possiede alcuna proprietà immobiliare, avendo, “a seguito di esorbitanti esborsi per la formazione del patrimonio
4 comune nonché personale del Sig. , dovuto vendere nel 2017 i due immobili siti CP_1
in FA (acquistati nel 2003 e nel 2010) e “con una parte (€ 310.000,00) del ricavato
[…] estin[guere] i relativi mutui che erano, nel tempo, divenuti troppo gravosi, xiii) la controparte, avendo “rinunciato solo formalmente all'eredità milionaria dei propri genitori a favore dei figli, tramite i quali ha provveduto al pagamento dei propri debiti e dai quali percepisce molti versamenti in contanti, sulla base di un evidente accordo sottostante con gli stessi, per sfruttare insieme i beni di cui alle suddette eredità, tra cui due immobili di pregio in Via della Farnesina, entrambi intestati formalmente solo a
[…] allo scopo di risultare apparentemente impossidente e quindi di Persona_1
essere dichiarato non tenuto al versamento mensile di mantenimento”, xiv) nel corso del rapporto coniugale (10 anni di matrimonio preceduto da 14 anni di convivenza), essa esponente ha fornito un rilevante apporto per la formazione del patrimonio comune nonché personale del con sacrificio delle proprie aspettative reddituali CP_1
e professionali e senza ritorno economico, in quanto, al fine di abbattere i costi del canone locatizio della casa familiare e visto il peggioramento della condizione Parte_ reddituale del i coniugi hanno deciso di mettere a frutto la gestione di CP_1
maturata dalla deducente durante l'attività a FA, utilizzando parte della casa familiare per tale attività e costituendo nel 2103 il B&B “ ; ORnizzazione_3
l'attività è stata aperta a nome del che introitava gli incassi, mentre essa CP_1
si occupava delle prenotazioni e dell'accoglienza dei clienti, curava la Parte_1
preparazione delle colazioni e la pulizia del b&b, motivo per il quale, trovandosi in forte stress emotivo, ha contratto una forma di psoriasi, da cui era ed è periodicamente aggredita;
il in data 30 giugno 2018 ha deciso di chiudere definitivamente CP_1
l'attività e, dopo aver convinto la moglie ad ospitare la figlia , il genero ed il Tes_1
nipotino presso la loro abitazione, nel settembre 2018 ha abbandonato la casa coniugale, lasciando la moglie a versare un canone non sostenibile e dopo aver
“contratto con la stessa ingenti debiti, mai saldati, come verrà dimostrato nel separato giudizio pendente avanti al Tribunale di Roma”; stante l'evidente divario, le spetta l'assegno di mantenimento.
5 Ha chiesto alla Corte di determinare in non meno di € 1.000 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia, il contributo del per il mantenimento della moglie, CP_1
a decorrere dalla domanda, con condanna della controparte alle spese di lite del doppio grado del giudizio.
Nel costituirsi, il ha ricostruito la vicenda processuale, adducendo che 1) la CP_1
ha originariamente chiesto l'addebito della separazione al marito, oltre ad Parte_1
un assegno di mantenimento di € 2.000 mensili, asserendo che l'esponente, dopo aver rinunciato in favore dei figli all'eredità dei propri genitori, aveva abbandonato la casa familiare, dando poi disdetta al contratto di locazione, e l'aveva lasciata priva -lei che era disoccupata- di risorse economiche, 2) esso esponente aveva di contro dimostrato che la moglie gestiva, di fatto ed in via esclusiva, una redditizia attività di affittacamere
(solo formalmente intestata alla figlia –nota giornalista televisiva–– che Testimone_1
alla setssa era sempre rimasta totalmente estranea), 3) in sede presidenziale (ordinanza
30.05.2019) non veniva riconosciuto alcun assegno per la moglie, vista la gestione della dalla stessa svolta, 4) la controparte ha, con ricorso ex art. Controparte_2
709 c.p.c. (depositato in data 7.11.2019), chiesto a modifica dell'ordinanza presidenziale -che non aveva reclamato- il riconoscimento di un assegno di mantenimento, sul presupposto di aver ceduto, nel luglio 2019, la citata attività di affittacamere 5) il 31.03.2020, il G.I. rigettava detta domanda, Controparte_2
rilevando come la cessione dell'attività relativa non potesse Controparte_2
ritenersi idonea ad integrare il dedotto depauperamento, anche in considerazione dell'incasso di un cospicuo corrispettivo, 6) venivano richiesti integrazione e aggiornamento della documentazione bancaria e reddituale delle parti e veniva espletata prova testimoniale.
Ha altresì dedotto che
. controparte ha tenuto un comportamento gravemente omissivo, tant'è che ha prima negato di lavorare, ha poi omesso di dichiarare nell'atto notorio di avere un contratto di gestione del (solo formalmente intestato alla figlia, nota ORnizzazione_4
giornalista residente a [...]), si è inoltre disfatta volontariamente di tale attività di
6 affittacamere il giorno dopo che il Tribunale le aveva negato il riconoscimento di un assegno di mantenimento, ha anche nascosto al Tribunale di aver incassato una somma di (almeno) € 100.000 dalla cessione dell'attività, ha infine omesso di ottemperare all'ordine del Giudice di depositare la richiesta documentazione bancaria, deposito effettuato tardivamente e frammentariamente,
. la ha omesso di reiterare le istanze istruttorie all'atto della precisazione Parte_1
delle conclusioni e ha mancato di farlo anche in appello,
. non è vero che il Tribunale non abbia tenuto in conto che la cessione dell'attività di affittacamere sia avvenuta perché in perdita, visto che 7) l'unico debito dell'azienda era quello nei confronti della e riguardava il prezzo pagato per l'acquisto Parte_1
dell'attività, formalmente intestata alla figlia per consentirle di incrementare i contributi previdenziali, ma pacificamente gestita dall'odierna appellante in forza del contratto di gestione del 31/5/2018, 8) il Tribunale ha respinto la domanda ex art 710 cpc, rilevando che la aveva ammesso di avere introitato il prezzo della Parte_1
cessione -euro 100.000 almeno-,
. quanto all'apporto economico della durante il matrimonio, il Tribunale ha Parte_1
riportato dichiarazioni confessorie della predetta secondo le quali la moglie non aveva beneficiato di alcun aiuto economico da parte del marito ed era stata lei anzi a sovvenzionare lo stesso: e infatti nei confronti di costui ha proposto autonomo giudizio per la restituzione delle somme (€ 111.500) a suo dire prestategli in costanza di matrimonio;
la compensazione eccepita in quella sede dal non toglie valore CP_1
confessorio alle dichiarazioni rese dalla dimostrando semmai la grande Parte_1
disponibilità di denaro dell'appellante ed il fatto che durante il matrimonio i coniugi erano soliti prestarsi somme di denaro,
. quanto alla rinuncia all'eredità dei genitori del deducente, 8) la decisione è stata indotta dall'esposizione debitoria progressivamente aggravatasi tra gli anni 2011 e
2017, sia per debiti personali con banche ed erario, sia per debiti della società di famiglia a lui facenti capo pro quota, esposizione che, nel 2017 (anno in cui sono deceduti entrambi i genitori), era superiore ad 1 milione di euro, 9) tale eredità non è
7 mai entrata a far parte -al pari dell'eredità della propria madre cui la aveva Parte_1
rinunciato nel 2011- delle finanze familiari, dato che è maturata dopo che la crisi coniugale era conclamata ed irreversibile, 10) si è trovato a rinunciare al fine di non veder aggrediti dai creditori i beni caduti in successione (inclusi quelli in condivisione con gli altri eredi) e, contestualmente, di consentire ai propri figli di vantare maggiore potere contrattuale e trattabilità per sanare tale situazione debitoria;
tale soluzione si è rilevata fruttuosa, se è vero che in tal modo i figli hanno potuto pagare -a condizioni vantaggiose- molti dei creditori, dovendosi escludere il paventato piano per danneggiare la moglie, 11) infondata e non provata, oltre che nuova -perchè dedotta per la prima volta in appello-, è la circostanza secondo la quale il deducente continuerebbe ad usufruire del patrimonio familiare tramite i figli ed , Per_1 CP_3
. quanto ai presupposti per l'assegno, 12) sono introdotte circostanze mai dedotte prima come quella di aver subito l'imposizione da parte del marito di ospitare in casa la figlia della con la sua famiglia o di essere stata costretta dal a lavorare Parte_1 CP_1
senza sosta, fino al punto da contrarre la psoriasi, 13) la ha una piena Parte_1
capacità lavorativa, avendo maturato una pluriennale esperienza nella gestione di Parte_ diverse attività di (FA, , ha incassato ORnizzazione_3 Controparte_2
almeno euro 100.000 dalla cessione dell'attività che si sono Controparte_2
andati ad aggiungere ai risparmi disponibili al momento della separazione -circa €
80.000-, 14) controparte ha introitato, a giugno 2017, dalla vendita degli immobili di
FA, euro 300.000 -al netto di euro 300.000 versati per l'estinzione dei mutui gravanti su detti immobili- con i quali ha comprato il (€ ORnizzazione_4
140.000), residuandole € 160.000, dei quali non si dà atto e che comunque contribuiscono a determinare una disponibilità di almeno € 200.000, 16) la decisione di convivere con la figlia è stata una scelta libera, intervenuta, peraltro, già prima che il si vedesse costretto a lasciare la casa familiare, risultando non credibile inoltre CP_1
che sia stata costretta dalla figlia a pagare metà dell'affitto e delle utenze, 16) il deducente percepisce, quale unica fonte di reddito, la pensione INARCASSA per circa
8 € 2.480 mensili con i quali deve sostenere, fra l'altro, il canone di locazione della propria abitazione, per € 1.100, oltre utenze.
Ha chiesto la reiezione dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
Con note del 6/2/2024, la ha fra l'altro dedotto che Parte_1
. l'intesa tra i coniugi si è andata via via incrinando ed il rapporto affettivo alla fine del
2018 è stato irrimediabilmente compromesso,
. l'abbandono della casa coniugale da parte del marito, nel settembre 2018, è stato imputabile unicamente alla scelta di interrompere i rapporti con la deducente,
. l'unione è durata 24 anni (10 di matrimonio e 14 di convivenza more uxorio), durante i quali il tenore di vita era elevato, sia grazie al reddito di oltre 10.000 euro mensili del marito, di professione architetto e socio di una grande impresa di costruzioni, sia grazie alla successiva attività di b&b A” , costituita dai coniugi nel 2013 ORnizzazione_5
con l'utilizzo di una parte della casa familiare e alimentata dal proprio apporto in termini di prenotazioni, accoglienza, pulizie,
. il primo Giudice non ha considerato che il ha continuato e continua a tutt'oggi CP_1
a percepire dai figli versamenti in contanti, sulla base di un accordo “per sfruttare insieme i beni di cui alle [rinunciate] eredità, tra cui due immobili di pregio in Via della
Farnesina, entrambi intestati formalmente solo a (uno dei due figli Persona_1
dell'appellato) allo scopo di risultare apparentemente impossidente”,
. dal 2021, a causa degli irrinunciabili ed inevitabili esborsi mensili, l'esponente ha esaurito il deposito che era riuscita a creare.
Con note del 6/2/2024, il ha dedotto di non voler accettare il contraddittorio CP_1
rispetto alla documentazione depositata tardivamente dalla controparte, documentazione da ritenersi dunque insuscettibile di esame, e chiesto di voler valutare la condotta di controparte anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 116 e 96 c.p.c.
Con note del 21/2/2024, la ha negato natura perentoria al termine per la Parte_1
produzione documentale e rilevato di averne comunque consentito l'esame, nel rispetto del principio del contraddittorio;
nel merito, ha ribadito le difese già svolte.
Con note del 21/2/2024, il ha CP_1
9 . dedotto che la controparte fa ricorso a espressioni sconvenienti ed offensive
“…continua ricorrere ad affermazioni false e calunniose…”; “…sulla base di autentiche menzogne, ha proceduto allo stravolgimento della realtà dei fatti…”; “…in esecuzione del medesimo disegno criminoso…”; “…a coronamento dei suoi preordinati intenti…”: tali espressioni “non possono ritenersi ammissibili in una sana e leale dialettica processuale, nel caso di specie appaiono ancora più stridenti, in quanto associate ad una capziosa ricostruzione dei fatti relativi alla vicenda familiare narrata dalla attraverso circostanze, peraltro, neanche mai accennate in primo Parte_1
grado e/o comunque del tutto inconferenti ai fini del decidere (non è sub iudice, infatti, alcuna domanda di addebito della separazione)”,
. ribadito il mancato assolvimento dell'onere probatorio spettante alla Parte_1
quanto alle sue condizioni economiche, l'introduzione di circostanze mai dedotte in primo grado, segnalato che la società di famiglia è ancora in uno stato di sofferenza economica, con debiti che superano i 500.000 euro, osservato che il canone locatizio relativo al contratto firmato il 20/12/2023 è pari ad euro 850 mese.
Ha insistito nelle conclusioni prese, chiedendo la cancellazione delle frasi offensive e la condanna di controparte anche ex art 96 cpc.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 7/3/2024 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 1/3/2024, la ha dedotto che le espressioni utilizzate sono solo Parte_1
“colorite” e che controparte ha espresso, a pag 13 e 14 della memoria di costituzione di primo grado, un giudizio di contenuto diffamatorio, nonchè segnalato l'atteggiamento mistificatorio di controparte che avrebbe stipulato l'ultimo contratto locatizio con la nuora e insistito nelle conclusioni prese.
Con note del 1/3/2024, il ha reiterato le conclusioni già rassegnate. CP_1
Gli atti sono stati comunicati al PG.
10 Va in primo luogo accolta l'istanza ex art 89 cpc, in quanto le frasi utilizzate e su riportate eccedono il limite della convenienza processuale senza tradursi in un apporto utile all'esigenze della difesa. Non si condivide la replica della Parte_1
che vi ravvisa mere “espressioni colorite” (cfr note ultime), aggiungendosi che il contenuto offensivo non è eliso da espressioni del che l'interessata assume CP_1
essa a sua volta “offensive della dignità di donne e moglie”, corrispondenti ad “un giudizio personale e gratuito, peraltro diffamatorio”: dette espressioni, che l'interessata ha ritenuto di dover riportare -traendole peraltro dalla memoria di costituzione di primo grado- e trascrivere nelle note ultime -“la continua Parte_1
oggi a fingersi priva di redditi per cercare di lucrare un assegno di mantenimento non dovuto e, persino per beneficiare del gratuito patrocinio a carico delle finanze dello Stato. Non ancora paga, la ha congegnato ad arte una ricostruzione Parte_1
del tutto inveritiera della crisi matrimoniale”- non paiono peraltro eccedere la dialettica processuale.
Quanto al materiale probatorio, non si ravvisano fattori ostativi all'esame della documentazione prodotta in appello (ad esempio l'appellante produce, solo in
ORn appello, gli estratti conto I e II trimestre 2019): è da segnalare che il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario, sicchè è da ritenere ammissibile anche una produzione documentale al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art. 345 c.p.c., purché sia garantito il principio del contraddittorio (cfr Cass ord 27234/2020).
Passando all'assegno di mantenimento chiesto dalla moglie, giova rilevare che, ai sensi dell'art. 156 cod. civ. l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi
“non abbia adeguati redditi propri”, dovendosi tener conto, nell'ambito del raffronto fra le rispettive condizioni economiche, non solo dei redditi percepiti “ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da
11 individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (cfr Cass. n. 605 del 12/01/2017), ciò cui va aggiunto che “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (cfr Cass. n. 25618 del
07/12/2007).
Tanto premesso, deve rilevarsi che
. il (classe 1950) ha percepito nel triennio 2019/2021 euro 2670 netti circa CP_1
mensili ed è gravato da canone locatizio di euro 700 mensili a decorrere dal
20/12/2023 (cfr doc h), avendo così ridotto l'uscita relativa, già pari ad euro 1250 mese;
quanto alla rinuncia all'eredità dei genitori, della quale si assume la natura di espediente posto in essere dal per risultare impossidente e sottrarsi al CP_1
pagamento di un contributo alla moglie (cfr appello pag 9), è da segnalare che, sebbene non sia chiarito il motivo per cui il passaggio dei beni ai figli conferisca loro “maggiore potere contrattuale e trattabilità per sanare tale situazione debitoria”
(cfr pag 10 comparsa), la stessa asserendo in sede di udienza Parte_1
presidenziale che ”non tutti i beni sono stati venduti per sanare i debiti”, ha di fatto riconosciuto l'esistenza della grave esposizione debitoria del in contrasto CP_1
con l'asserto che alla rinuncia attribuisce valenza strumentale;
a tanto, si aggiunga che non si rinvengono, nei conti correnti del (estratti conto 2018, 2019 e CP_1
2020), i paventati “versamenti in contanti”, asseritamente percepiti dai figli “sulla base di un evidente accordo con gli stessi, per sfruttare insieme i beni di cui alle suddette eredità” (appello pag 9), derivando da quanto sin dedotto che, allo stato, non è dato considerare detto patrimonio quale elemento integrante della capacità reddituale del quanto alle giacenze sui conti correnti, il conto CP_1 Org_6
risulta avere saldi ai 2000 euro, fatta eccezione per l'ultimo disponibile Pt_3
(30/9/2020), che è pari ad euro 10.000 per effetto di bonifici dell'agenzia delle
12 entrate, mentre il saldo dal marzo 2016 sempre negativo, era pari al marzo CP_4
2019 a -34.277 euro,
. la (classe 1960) non svolge attività lavorativa e non risulta percettrice Parte_1
di pensione e ciò nonostante ha rinnovato, con decorrenza 1/8/2019, il contratto locatizio della casa coniugale, con il notevole esborso mensile di euro 1850 A) pari peraltro a quello già versato in costanza di convivenza, allorquando l'immobile era parzialmente adibito a da parte dei coniugi, B) nonostante Parte_4
affermi in ricorso che il marito, allontanandosi nel settembre 2018 dalla casa coniugale, l'avrebbe lasciata “in un appartamento di cui non era in grado di corrispondere per intero il canone di locazione” (cfr appello pag 10), C) nonostante a maggio 2019, durante l'udienza presidenziale, si sia lamentata delle difficoltà economiche nelle quali si trovava tanto da dover ricorrere all'aiuto della figlia che si sarebbe fatta carico del 50% dall'esborso, D) che paga in ragione della metà anche negli anni 2020 e 2021, anni nei quali ha dichiarato di non aver percepito alcun reddito tanto da essere esentata da dalla dichiarazione dei redditi (cfr dichiarazione sostitutiva); l'appellante ha, al riguardo, documentato l'azzeramento della giacenza
ORn di euro 82.000 circa presente sul conto alla data 31/12/2017, ma E) non anche la sorte del residuo corrispettivo della vendita degli immobili di FA, adibiti a Parte_
corrispettivo pari, al netto dell'estinzione dei mutui, ad euro 300.000 e parzialmente -euro 140.000 (cfr doc 12 comparsa di costituzione 1° grado)- impiegato per l'acquisto dell' F) e nemmeno la sorte del ORnizzazione_7
credito di euro 140.000 iscritto in bilancio –“situazione patrimoniale” anno 2018,
, doc 13, produzione 28/10/2019- sotto la ORnizzazione_7 Parte_1
voce “ c/pagamenti”, essendosi essa appellante limitata ad affermare che Parte_1
il prezzo della cessione -euro 112.000- “è stato messo da parte per l'acquisto di una casa per” la figlia (cfr verbale udienza 17/12/2019), il che sta a significare che o la somma è stata da lei introitata, lasciando presumere l'esistenza di un conto corrente di cui non è data visibilità, o che, potendovi rinunciare, non ha le difficoltà economiche su paventate;
tale ultima considerazione risulta poi coerente con
13 l'intervenuta cessione del relativamente alla cui ORnizzazione_7
titolarità rimane ambiguità, visto che G) è stato acquistato con denaro della
H) è stato gestito dall'appellante, con ritorni per costei che, altrimenti, Parte_1
non avrebbe proposto il ricorso ex art 709 uc, cpc, per la modifica del provvedimento Parte_ presidenziale, ricorso ove si legge che, stante la cessione del “le condizioni che hanno dato luogo al provvedimento in oggetto non sono più attuali dal mese di luglio 2019”; a tanto si aggiunga che, contrariamente a quanto dall'appellante affermato, e, cioè, che il B&B sarebbe stato alienato perché in perdita, le ricevute del periodo giugno 2017/giugno 2018 (doc 21 memoria difensiva di 1° grado CP_1
attestano entrate per circa 118.000 euro, andamento confermato dal conto economico 2018 -cfr richiamato doc 13- attestante un valore di produzione per euro Parte_ 87.000; ora, con l'alienazione del (15/7/2019), la si è Parte_1
volontariamente liberata di una fonte di proventi e quindi di un'attività florida che le avrebbe consentito di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, così
Parte_ come aveva fatto, con la gestione del in FA e di quello aperto nella casa coniugale, durante la convivenza matrimoniale nella quale, come dalla stessa affermato (pag 6 della memoria 28/10/2019), il “contributo Parte_1 Parte_1
economico del […] è stato del tutto marginale e tardivo” e si è trovata a CP_1
prestare al coniuge “ingenti somme” che “saranno […] oggetto di un separato giudizio da parte della ricorrente medesima”, giudizio effettivamente promosso dall'interessata e tuttora pendente.
Da tanto si trae che le parti forniscono una rappresentazione delle rispettive situazioni patrimoniali connotata da una certa opacità, opacità sicuramente più intensa e foriera di effetti per la che invoca il riconoscimento di un Parte_1
contributo al proprio mantenimento e, pur tuttavia, non consente, con la ricostruzione allegata e gli elementi forniti, la valutazione comparativa delle disponibilità finanziarie che, evidenziando un divario economico a suo sfavore, avrebbe preluso all'accoglimento della pretesa azionata.
14 Conclusivamente, l'appello va respinto.
Va respinta la pretesa azionata ex art 96 cpc, non risultandovi evidenza di strumentalizzazione del processo da parte della Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e la relativa liquidazione segue come da dispositivo.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
. rigetta l'appello,
. condanna la al pagamento in favore del delle spese di lite che Parte_1 CP_1
liquida in euro 6.300 per compensi, oltre oneri di legge,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto,
. dispone la cancellazione, a cura dell'appellante, delle seguenti frasi contenute nelle note depositate il 6/2/2024: “…continua a ricorrere ad affermazioni false e calunniose…”; “…sulla base di autentiche menzogne, ha proceduto allo stravolgimento della realtà dei fatti…”; “…in esecuzione del medesimo disegno criminoso…”; “…a coronamento dei suoi preordinati intenti…”.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in data 7 marzo 2024.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno
15