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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 12/12/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 4530/2025 promossa da
, c.f. , con l'avv. Alessandra Bocchio;
Parte_1 C.F._1
e da
, c.f. , con l'avv. Francesca Parlamento;
Parte_2 C.F._2
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni:
per le parti:
sia pronunciata la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso;
ella avrà residenza Per_1 amministrativa presso la madre e pari collocamento presso ciascuno dei genitori, con la seguente alternanza, salvo diversi accordi:
Settimana 1: con il padre il lunedì e il martedì, con la madre dal mercoledì al venerdì, il sabato e la domenica con il padre;
Settimana 2; con la madre il lunedì e il martedì, con il padre dal mercoledì al venerdì, il sabato e la domenica con la madre. Posto che, allo stato, le parti non possono prevedere quale lavoro la sig.ra , e con Parte_3 quali orari, il sig. si rende disponibile ove necessario a coadiuvare la sig.ra , Pt_1 Pt_2 direttamente o tramite i propri genitori, nell'accompagnare e prelevare dall'asilo nido o Per_1 nell'accudirla temporaneamente anche nei giorni in cui la bambina è con la madre.
Ciascuno dei genitori trascorrerà inoltre con la figlia due settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive e la settimana di Natale o quella di Capodanno ad anni alterni nonché metà delle vacanze di Pasqua (comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua); fatti salvi eventuali diversi accordi dei genitori per trascorrere le festività insieme o alternandosi nella vigilia/pranzo/cena.
3) la casa familiare, ubicata in Tavigliano, via per la Sella n. 15, di proprietà dei genitori del sig.
, viene assegnata a quest'ultimo con quanto essa contiene;
le parti danno atto che la sig.ra Pt_1
si è trasferita nella sua nuova abitazione il 31.10.2025, prelevando i propri effetti personali;
Pt_2
4) a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia, sino a quando la sig.ra non Pt_2 avrà reperito occupazione, il sig. le corrisponderà la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili Pt_1 annualmente secondo l'indice Istat;
le parti danno atto che tale somma verrà riconsiderata e rimodulata quando la sig.ra svolgerà attività lavorativa. Pt_2
Sino a quando la sig.ra non avrà reperito occupazione, il sig. si farà carico per intero Pt_2 Pt_1 delle spese straordinarie per la figlia minore (tali definite dal Protocollo 19.4.2018 vigente presso il
Tribunale di Biella, che le parti richiamano espressamente); dal momento in cui la sig.ra Pt_2 svolgerà attività lavorativa, tutte tali spese saranno sostenute al 50% tra le parti, eccetto: il costo dei corsi di inglese e di nuoto per l'anno 2025/2026, già pagato anticipatamente dal sig. sino a Pt_1 giugno 2026; la retta mensile dell'asilo nido, che terminerà a luglio 2026 e che sarà pagata prevalentemente dal sig. con un concorso di € 100,00 mensili da parte della sig.ra . Pt_1 Pt_2
5) a titolo di regolamentazione dei rapporti pregressi, nonché in funzione compensativa dell'apporto personale ed economico della sig.ra alla famiglia nonché tenuto conto della situazione attuale Pt_2 di quest'ultima, il sig. le corrisponderà la somma di € 10.000,00, così ripartita, che la sig.ra Pt_1
accetta: € 6.500,00 alla sottoscrizione del presente ricorso;
€ 3.500,00 in occasione dello Pt_2 scioglimento del matrimonio o comunque in ogni caso decorsi sei mesi dalla fissanda udienza nel presente procedimento.
6) con l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di avere regolato ogni reciproca domanda, ragione e pretesa, si danno reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore e dichiarano di voler integralmente compensare le spese del presente procedimento.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Tavigliano il Parte_1 Parte_2
15 aprile 2023, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Tavigliano, anno 2023, parte I, numero 1.
Dall'unione è nata a [...] il [...] la figlia . Persona_2 Con ricorso congiunto depositato il 17/11/2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate.
Gi atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione. Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 4530 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Tavigliano il 15 aprile 2023, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Tavigliano, anno 2023, parte
I, numero 1.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Tavigliano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 10/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 4530/2025 promossa da
, c.f. , con l'avv. Alessandra Bocchio;
Parte_1 C.F._1
e da
, c.f. , con l'avv. Francesca Parlamento;
Parte_2 C.F._2
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni:
per le parti:
sia pronunciata la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso;
ella avrà residenza Per_1 amministrativa presso la madre e pari collocamento presso ciascuno dei genitori, con la seguente alternanza, salvo diversi accordi:
Settimana 1: con il padre il lunedì e il martedì, con la madre dal mercoledì al venerdì, il sabato e la domenica con il padre;
Settimana 2; con la madre il lunedì e il martedì, con il padre dal mercoledì al venerdì, il sabato e la domenica con la madre. Posto che, allo stato, le parti non possono prevedere quale lavoro la sig.ra , e con Parte_3 quali orari, il sig. si rende disponibile ove necessario a coadiuvare la sig.ra , Pt_1 Pt_2 direttamente o tramite i propri genitori, nell'accompagnare e prelevare dall'asilo nido o Per_1 nell'accudirla temporaneamente anche nei giorni in cui la bambina è con la madre.
Ciascuno dei genitori trascorrerà inoltre con la figlia due settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive e la settimana di Natale o quella di Capodanno ad anni alterni nonché metà delle vacanze di Pasqua (comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua); fatti salvi eventuali diversi accordi dei genitori per trascorrere le festività insieme o alternandosi nella vigilia/pranzo/cena.
3) la casa familiare, ubicata in Tavigliano, via per la Sella n. 15, di proprietà dei genitori del sig.
, viene assegnata a quest'ultimo con quanto essa contiene;
le parti danno atto che la sig.ra Pt_1
si è trasferita nella sua nuova abitazione il 31.10.2025, prelevando i propri effetti personali;
Pt_2
4) a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia, sino a quando la sig.ra non Pt_2 avrà reperito occupazione, il sig. le corrisponderà la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili Pt_1 annualmente secondo l'indice Istat;
le parti danno atto che tale somma verrà riconsiderata e rimodulata quando la sig.ra svolgerà attività lavorativa. Pt_2
Sino a quando la sig.ra non avrà reperito occupazione, il sig. si farà carico per intero Pt_2 Pt_1 delle spese straordinarie per la figlia minore (tali definite dal Protocollo 19.4.2018 vigente presso il
Tribunale di Biella, che le parti richiamano espressamente); dal momento in cui la sig.ra Pt_2 svolgerà attività lavorativa, tutte tali spese saranno sostenute al 50% tra le parti, eccetto: il costo dei corsi di inglese e di nuoto per l'anno 2025/2026, già pagato anticipatamente dal sig. sino a Pt_1 giugno 2026; la retta mensile dell'asilo nido, che terminerà a luglio 2026 e che sarà pagata prevalentemente dal sig. con un concorso di € 100,00 mensili da parte della sig.ra . Pt_1 Pt_2
5) a titolo di regolamentazione dei rapporti pregressi, nonché in funzione compensativa dell'apporto personale ed economico della sig.ra alla famiglia nonché tenuto conto della situazione attuale Pt_2 di quest'ultima, il sig. le corrisponderà la somma di € 10.000,00, così ripartita, che la sig.ra Pt_1
accetta: € 6.500,00 alla sottoscrizione del presente ricorso;
€ 3.500,00 in occasione dello Pt_2 scioglimento del matrimonio o comunque in ogni caso decorsi sei mesi dalla fissanda udienza nel presente procedimento.
6) con l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di avere regolato ogni reciproca domanda, ragione e pretesa, si danno reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore e dichiarano di voler integralmente compensare le spese del presente procedimento.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Tavigliano il Parte_1 Parte_2
15 aprile 2023, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Tavigliano, anno 2023, parte I, numero 1.
Dall'unione è nata a [...] il [...] la figlia . Persona_2 Con ricorso congiunto depositato il 17/11/2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate.
Gi atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione. Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 4530 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Tavigliano il 15 aprile 2023, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Tavigliano, anno 2023, parte
I, numero 1.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Tavigliano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 10/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore