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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/09/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 116/2025 (che riunisce le cause iscritte ai nn. di R.G. 117/2025 e 118/2025) promossa da:
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
RICORRENTI
contro
: Controparte_1
[...]
RESISTENTE, contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente procedimento concerne i ricorsi promossi da , Parte_1
e contro la società Parte_2 Parte_3 [...]
. Tutti i Controparte_1
ricorrenti lamentavano la mancata corresponsione delle retribuzioni relative pagina 1 di 6 ai mesi di novembre e dicembre 2024, nonché ulteriori competenze maturate nel periodo di riferimento, in forza di rapporti di lavoro subordinato regolati dal CCNL Operai Agricoli Florovivaisti.
aveva lavorato alle dipendenze della resistente dal 28 Parte_1
novembre 2022 all'8 gennaio 2025, con contratto a tempo indeterminato e orario part-time di 20 ore settimanali. Egli prestava regolarmente servizio sino al 7 dicembre 2024, quando veniva dispensato dal lavoro senza giusta causa. Nonostante la diffida inviata tramite il sindacato CISL di Fano, la società non provvedeva al pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre 2024, né di gennaio 2025, omettendo altresì la consegna delle relative buste paga. Persistendo l'inadempimento, il lavoratore rassegnava le dimissioni per giusta causa in data 8 gennaio 2025, lamentando anche la mancata corresponsione di ferie residue, ex festività e indennità sostitutiva di preavviso, oltre a contestare la reale articolazione dell'orario di lavoro, che risultava essere di fatto a tempo pieno. Alla data di cessazione del rapporto, il ricorrente vantava un credito complessivo di € 5.749,85, come da conteggio sindacale CISL di Fano, comprensivo delle voci sopra indicate.
risultava assunto dal 19 dicembre 2023 al 31 dicembre Parte_2
2024, con contratto a tempo determinato e orario part-time di 25 ore settimanali. Anche in questo caso, il lavoratore veniva dispensato dal servizio senza giusta causa a decorrere dal 7 dicembre 2024, pur rimanendo a disposizione del datore di lavoro. La società non corrispondeva le retribuzioni di novembre e dicembre 2024, né consegnava le buste paga, nonostante la diffida sindacale. Alla cessazione del rapporto, il ricorrente vantava un credito di € 2.560,48, come da conteggio sindacale CISL di Fano, calcolato sulla base della retribuzione mensile netta concordata tra le parti.
pagina 2 di 6 aveva lavorato dal 30 settembre 2024 al 31 dicembre 2024, Parte_3
con contratto a tempo determinato e orario part-time di 25 ore settimanali.
Anche per lui si verificava la dispensa dal servizio senza giusta causa a partire dal 7 dicembre 2024, con conseguente mancato pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre 2024 e mancata consegna delle buste paga, nonostante la diffida sindacale. Alla scadenza del contratto, il ricorrente vantava un credito di € 2.560,48, come da conteggio sindacale
CISL di Fano.
In tutti i ricorsi si rilevava che, per i mesi oggetto di contestazione, le parti avevano concordato una retribuzione mensile netta di € 1.100,00, da raggiungersi mediante l'inserimento in busta paga di ratei di tredicesima, quattordicesima, anticipi TFR e indennità di trasferta, indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate. Si osservava inoltre che la retribuzione spettante non avrebbe potuto essere inferiore ai minimi previsti dal CCNL di categoria, come da documentazione prodotta in atti.
Sul piano giuridico, i ricorrenti richiamavano il principio secondo cui, in caso di recesso anticipato dal contratto a tempo determinato senza giusta causa, il datore di lavoro risultava obbligato al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite fino alla scadenza del termine, nonché, per il rapporto a tempo indeterminato, all'indennità sostitutiva di preavviso in caso di dimissioni per giusta causa.
Persistendo l'inadempimento datoriale e non avendo sortito effetto le diffide sindacali, i ricorrenti chiedevano la condanna della società resistente al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite.
***
pagina 3 di 6 Il ricorso è fondato poiché i ricorrenti hanno provato i fatti costitutivi delle rispettive pretese, rappresentati dallo svolgimento di lavoro alle dipendenze della parte resistente, nei periodi e nella quantità dedotti in ricorso.
L'onere probatorio dei ricorrenti si specificava nella dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro e del suo svolgimento.
La documentazione prodotta (comunicazione di assunzione, prospetti paga e diffide) attesta la costituzione dei rapporti di lavoro.
In ordine al suo svolgimento, secondo Cass. 14468/2000, Nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi.
Le allegazioni del ricorso in punto di giorni e ore di lavoro nonché sull'accordo per il pagamento della retribuzione netta di € 1.100,00 mensili, sono provate sulla base del contegno processuale di parte convenuta, che non si è presentata a rendere l'interpello.
Trova così applicazione l'art. 232 c.p.c., ai sensi del quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. 10099/2013: La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc.
pagina 4 di 6 civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato
(poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione).
La retribuzione dovuta è stata determinata sulla base del conteggio allegato al ricorso che, applicando gli istituti del ccnl di categoria, costituisce affidabile base di decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, condanna parte convenuta al pagamento della somma di
€ 5.749,85, in favore di Parte_1
€ 2.560,48, in favore di;
Parte_2
€ 2.560,48, in favore di , Parte_3
per tutti oltre accessori di legge.
Pone a carico di parte convenuta le spese di lite che liquida (applicando i minimi di tariffa), in complessivi € 2694,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre contributo unificato se dovuto, iva e cpa come per legge.
Pesaro li 26.09.2025
pagina 5 di 6
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 116/2025 (che riunisce le cause iscritte ai nn. di R.G. 117/2025 e 118/2025) promossa da:
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
RICORRENTI
contro
: Controparte_1
[...]
RESISTENTE, contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente procedimento concerne i ricorsi promossi da , Parte_1
e contro la società Parte_2 Parte_3 [...]
. Tutti i Controparte_1
ricorrenti lamentavano la mancata corresponsione delle retribuzioni relative pagina 1 di 6 ai mesi di novembre e dicembre 2024, nonché ulteriori competenze maturate nel periodo di riferimento, in forza di rapporti di lavoro subordinato regolati dal CCNL Operai Agricoli Florovivaisti.
aveva lavorato alle dipendenze della resistente dal 28 Parte_1
novembre 2022 all'8 gennaio 2025, con contratto a tempo indeterminato e orario part-time di 20 ore settimanali. Egli prestava regolarmente servizio sino al 7 dicembre 2024, quando veniva dispensato dal lavoro senza giusta causa. Nonostante la diffida inviata tramite il sindacato CISL di Fano, la società non provvedeva al pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre 2024, né di gennaio 2025, omettendo altresì la consegna delle relative buste paga. Persistendo l'inadempimento, il lavoratore rassegnava le dimissioni per giusta causa in data 8 gennaio 2025, lamentando anche la mancata corresponsione di ferie residue, ex festività e indennità sostitutiva di preavviso, oltre a contestare la reale articolazione dell'orario di lavoro, che risultava essere di fatto a tempo pieno. Alla data di cessazione del rapporto, il ricorrente vantava un credito complessivo di € 5.749,85, come da conteggio sindacale CISL di Fano, comprensivo delle voci sopra indicate.
risultava assunto dal 19 dicembre 2023 al 31 dicembre Parte_2
2024, con contratto a tempo determinato e orario part-time di 25 ore settimanali. Anche in questo caso, il lavoratore veniva dispensato dal servizio senza giusta causa a decorrere dal 7 dicembre 2024, pur rimanendo a disposizione del datore di lavoro. La società non corrispondeva le retribuzioni di novembre e dicembre 2024, né consegnava le buste paga, nonostante la diffida sindacale. Alla cessazione del rapporto, il ricorrente vantava un credito di € 2.560,48, come da conteggio sindacale CISL di Fano, calcolato sulla base della retribuzione mensile netta concordata tra le parti.
pagina 2 di 6 aveva lavorato dal 30 settembre 2024 al 31 dicembre 2024, Parte_3
con contratto a tempo determinato e orario part-time di 25 ore settimanali.
Anche per lui si verificava la dispensa dal servizio senza giusta causa a partire dal 7 dicembre 2024, con conseguente mancato pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre 2024 e mancata consegna delle buste paga, nonostante la diffida sindacale. Alla scadenza del contratto, il ricorrente vantava un credito di € 2.560,48, come da conteggio sindacale
CISL di Fano.
In tutti i ricorsi si rilevava che, per i mesi oggetto di contestazione, le parti avevano concordato una retribuzione mensile netta di € 1.100,00, da raggiungersi mediante l'inserimento in busta paga di ratei di tredicesima, quattordicesima, anticipi TFR e indennità di trasferta, indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate. Si osservava inoltre che la retribuzione spettante non avrebbe potuto essere inferiore ai minimi previsti dal CCNL di categoria, come da documentazione prodotta in atti.
Sul piano giuridico, i ricorrenti richiamavano il principio secondo cui, in caso di recesso anticipato dal contratto a tempo determinato senza giusta causa, il datore di lavoro risultava obbligato al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite fino alla scadenza del termine, nonché, per il rapporto a tempo indeterminato, all'indennità sostitutiva di preavviso in caso di dimissioni per giusta causa.
Persistendo l'inadempimento datoriale e non avendo sortito effetto le diffide sindacali, i ricorrenti chiedevano la condanna della società resistente al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite.
***
pagina 3 di 6 Il ricorso è fondato poiché i ricorrenti hanno provato i fatti costitutivi delle rispettive pretese, rappresentati dallo svolgimento di lavoro alle dipendenze della parte resistente, nei periodi e nella quantità dedotti in ricorso.
L'onere probatorio dei ricorrenti si specificava nella dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro e del suo svolgimento.
La documentazione prodotta (comunicazione di assunzione, prospetti paga e diffide) attesta la costituzione dei rapporti di lavoro.
In ordine al suo svolgimento, secondo Cass. 14468/2000, Nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi.
Le allegazioni del ricorso in punto di giorni e ore di lavoro nonché sull'accordo per il pagamento della retribuzione netta di € 1.100,00 mensili, sono provate sulla base del contegno processuale di parte convenuta, che non si è presentata a rendere l'interpello.
Trova così applicazione l'art. 232 c.p.c., ai sensi del quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. 10099/2013: La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc.
pagina 4 di 6 civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato
(poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione).
La retribuzione dovuta è stata determinata sulla base del conteggio allegato al ricorso che, applicando gli istituti del ccnl di categoria, costituisce affidabile base di decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, condanna parte convenuta al pagamento della somma di
€ 5.749,85, in favore di Parte_1
€ 2.560,48, in favore di;
Parte_2
€ 2.560,48, in favore di , Parte_3
per tutti oltre accessori di legge.
Pone a carico di parte convenuta le spese di lite che liquida (applicando i minimi di tariffa), in complessivi € 2694,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre contributo unificato se dovuto, iva e cpa come per legge.
Pesaro li 26.09.2025
pagina 5 di 6
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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