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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 623/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 623/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. ti Giovanni Foti e Maurizio Parte_1 C.F._1
Lanigra
attore
E
(C.F. ) – Avv. Maria Germana Controparte_1 P.IVA_1
Logorelli
convenuta
E
(C.F. ) – Avv. Anna Maria Celi Controparte_2 C.F._2
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusivi fatto e colpa di , proprietaria e conducente del veicolo Controparte_2
RE UR, targato EV042SL e conseguentemente, condannare in solido, per i fatti di cui in narrativa la ridetta e la Controparte_2 [...]
in qualità di compagnia assicuratrice per il rischio R.C.A. Controparte_1 del predetto autoveicolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
1 risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, dall'attrice a causa Parte_1 del sinistro per cui è causa, danni che si quantificano in complessivi
€528.413,07, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi da ritardato pagamento e interessi legali dall'emananda sentenza, ovvero alla somma minore
o maggiore che il Giudice riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, CPA
e IVA.”
Conclusioni di parte convenuta AN:
1) Ritenere e dichiarare che il sinistro de quo agitur ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusiva della SI.ra conducente l'autovettura Fiat Grande Pt_1
NT;
2) Per tale motivo rigettare le domande avanzate contro l'odierna convenuta e, per
l'effetto, condannare parte attrice alle spese del giudizio;
3) Ritenere e dichiarare che i danni fisici lamentati dall'attrice si sono verificati anche in ragione del mancato uso della cintura di sicurezza e, in ogni caso, esagerato e speculativo l'ammontare risarcitorio preteso;
4) Ritenere e dichiarare che nessuna prova è stata fornita dall'attrice in merito all'attività lavorativa svolta ed al mancato guadagno;
5) In subordine, qualora il Giudice ritenesse il concorso di colpa della SI.ra
nella verificazione del sinistro o la responsabilità della stessa, tenere CP_2 indenne la convenuta , perché la stessa era regolarmente assicurata CP_2 con la convenuta e condannare, Controparte_1 eventualmente quest'ultima al risarcimento del danno in favore dell'attrice, ma solo nel limite del certo e del provato;
6) In ulteriore subordine, ex art 1917 c.c., porre le spese legali per la presente costituzione in giudizio a carico della Controparte_1
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
1) ritenere e dichiarare che l'incidente stradale per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivamente imputabili alla signora e, di conseguenza, Pt_1 ritenere e dichiarare infondate in fatto ed inaccoglibili in diritto le richieste risarcitorie di parte attrice, disattendendole e rigettandole, pronunziando ogni conseguente statuizione di legge;
2) in via gradata e qualora una sia pur minima responsabilità si ritenga debba attribuirsi alla signora , ritenere applicabile nella Controparte_3 fattispecie in esame la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c.,
2 attribuendo la prevalente colpa concorrente alla stessa odierna attrice, con conseguente proporzionale riduzione dell'eventuale condannatorio in danno della deducente;
3) ritenere e dichiarare, in ogni caso, esagerato e speculativo l'ammontare risarcitorio preteso da controparte, riducendo a quella somma che apparirà equa e conforme a giustizia;
4) con vittoria di spese e compensi o, quantomeno, compensazione delle spese di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva la condanna Parte_1 delle convenute al risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale verificatosi in data 01.02.2015, allorché, mentre alle ore 19.30 circa, trovandosi alla guida della propria autovettura Fiat Grande NT (tg DF561RS), lungo la Via B. Russo in località
EN (ME), era costretta a frenare per evitare di investire un gatto che si trovava sulla sede stradale, veniva tamponata violentemente dall'autovettura RE UR (tg
EV042SL) condotta dalla convenuta , che sopraggiungeva da Controparte_2 tergo.
A seguito del violento urto, la riportava delle lesioni fisiche che la Pt_1 costringevano al ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Agata di
MI, mentre l'autovettura riportava gravi danni alla parte posteriore della carrozzeria.
L'attrice veniva poi dimessa con la diagnosi “cervicolombalgia post traumatica”.
Successivamente, persistendo la sintomatologia dolorosa a carico del distretto lombare e cervicale, nonché cefalea, vertigini nausea e vomito, effettuava ulteriori accertamenti diagnostici. All'esito di una visita specialistica ortopedica, in data
06.02.2015, le veniva diagnosticato una cervicalgia post traumatica con cefalea e sindrome vertiginosa e lomboradicolite con sospetta parestesia dell'arto inferiore destro e sospetta ernia discale (L4-L5).
Nonostante le cure farmacologiche e fisioterapiche, perdurando le vertigini, la in data 10.02.2015, si recava nuovamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pt_1
Sant'Agata di MI ove le venivano prescritti cicli di riposo e accertamenti diagnostici a causa dell'irritazione delle radici nervose e del complesso simpatico cervico-brachiale.
Effettuava, pertanto, ulteriori accertamenti in cui erano riscontrate multiple ernie discali che la costringevano al ricovero presso il Policlinico di Messina, con diagnosi di
3 “tetraplegia ingravescente da compressione discale C3-C4 e C4-C5 post traumatica associata a grave instabilità”, e ad intervento neurochirurgico.
Seguivano altri accertamenti diagnostici a causa della persistente instabilità nella deambulazione, vertigini, oscillazioni pluridirezionali alla manovra di Romberg, dismetria alla prova indice naso a sinistra, ipostenia mano sinistra e cervico brachialgia sinistra, e l'attrice si affidava anche a cure specialistiche per un notevole disturbo psichico da stress.
Gli importanti esiti invalidanti residuati a seguito del sinistro stradale, consistenti in limitazioni funzionali agli arti superiori, instabilità nella deambulazione, vertigini, oscillazioni pluridirezionali alla manovra di Romberg, dismetria alla prova indice naso a sinistra, ipostenia mano sinistra e cervico brachialgia sinistra, contrattura dei muscoli paravertebrali, riduzione dei movimenti di flesso estensione e rotazione del collo, ipotrofia muscolare arti superiori più marcata a sinistra con deficit di forza, erano confermati, in data 28.07.2015, dalla certificazione dal Direttore del reparto di ortopedia dell'ospedale di Sant'Agata di MI.
La formulava, quindi, richiesta risarcitoria all'istituto assicuratore Pt_1 convenuto, senza sortire alcun effetto.
Stante l'esito negativo della negoziazione assistita, intraprendeva quindi il presente giudizio, proponendo le domande di accertamento della responsabilità e di condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti.
La convenuta si costituiva contestando quanto dedotto ex Controparte_1 adverso.
In primo luogo, contestava la dinamica dell'incidente, asserendo che l'impatto si era verificato a causa di una manovra azzardata dell'attrice che, nel rallentare e fermarsi, aveva effettuato una repentina retromarcia, impattando con l'autovettura guidata dalla convenuta . Tale comportamento dell'attrice aveva, pertanto, reso impossibile CP_2 evitare l'incidente.
In secondo luogo, contestava l'ammontare del quantum richiesto, in quanto ritenuto esagerato in ogni sua componente. Nello specifico, evidenziava la duplicazione delle diverse voci di danno non patrimoniale, contestava la personalizzazione richiesta e la sussistenza del dedotto danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree per mancanza di responsabilità dell'assicurata nella causazione del sinistro de quo e, in via gradata, in virtù CP_2 della presunzione di cui all'art. 2054 secondo comma c.c., di attribuire all'attrice una
4 colpa concorrente nella verificazione del danno, con conseguente proporzionale riduzione dell'entità dell'eventuale condanna.
Si costituiva altresì la convenuta , contestando le deduzioni Controparte_2 attoree e prospettando anch'ella una diversa dinamica del sinistro.
In particolare, deduceva che, mentre stava procedendo ad una velocità moderata, e dopo aver rallentato la propria andatura di marcia a seguito del concomitante rallentamento dell'autoveicolo dell'attrice, si era del tutto arrestata, ripartendo solo quando quest'ultima aveva ripreso regolarmente la marcia. Una volta ripartita, la Fiat
Grande NT si arrestava all'improvviso e, altrettanto bruscamente, faceva retromarcia, impattando inevitabilmente contro la RE UR, che aveva ripreso la marcia da pochi secondi, nonostante la convenuta avesse tentato di evitarlo sterzando a sinistra.
Evidenziava altresì che la scesa dalla macchina, la rassicurava di stare bene Pt_1
e si scusava, raccontando di essersi spaventata per l'inaspettato attraversamento di un gatto nero, di aver arrestato di colpo la marcia per evitare di investire l'animale e di avere poi indietreggiato col proprio mezzo solo per scaramanzia.
Contestava infine il quantum debeatur preteso dall'attrice, per l'ingiustificata esosità e per la duplicazione delle voci di danno non patrimoniale.
In proposito, deduceva che la tenuità dell'impatto non potesse aver cagionato all'attrice le gravi conseguenze denunciate, e che il Pronto Soccorso di Sant'Agata di
MI aveva diagnosticato alla stessa una semplice “cervicolombalgia post traumatica”. Eccepiva inoltre, sebbene in via ipotetica, il mancato uso della prescritta cintura di sicurezza, prospettando che i postumi lamentati fossero riconducibili ad una pregressa patologia, e non già direttamente al sinistro.
Contestava inoltre la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante in quanto la al momento del sinistro, non lavorava, avendo smesso di svolgere il precedente Pt_1 lavoro di commessa molto tempo prima.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande attoree.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è infondata.
Dall'esame delle risultanze probatorie non emerge una responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro. CP_2
Ed invero, occorre soffermarsi sulla dinamica del sinistro descritta dai testimoni.
La teste ha riferito quanto segue: Testimone_1
5 “ADR: In merito alla circostanza capitolata al punto 1 dell'atto di citazione posso dire di aver assistito all'incidente stradale avvenuto tra e Parte_1 CP_2
, io nel mese di febbraio, inizio mese del 2015, erano le 19:30 circa mi trovavo
[...] sulla Via Russo di EN a bordo della mia auto ed ero accostata ai margini della strada con la detta auto in posizione di quiete in quanto ero impegnata a rispondere al telefono. Ricordo che mi trovavo quasi a metà della Via Russo quando ho visto una Fiat
NT di colore grigio che percorreva la via con direzione di marcia Palermo – Messina.
ADR: In merito alla circostanza di cui al punto 2 dell'atto di citazione posso dire che, mentre ero ferma nella mia stessa direzione di marcia, vedo passare la Fiat NT con due persone a bordo e subito dopo nella stessa direzione di marcia con una sola persona a bordo e dopo qualche attimo ho visto che il detto tamponava la Fiat NT che aveva rallentato.
ADR: In merito alla circostanza di cui al capitolo 3 dell'atto di citazione come ho sopra detto confermo di aver visto il Suv tamponare la Fiat NT. Io personalmente non ho visto alcun animale attraversare la strada.
ADR: In merito alle circostanze di cui ai punti a, b e c confermo quanto sopra riferito e preciso che ho visto che la Fiat NT ha rallentato ma non l'ho vista in posizione di quiete”.
ADR: La Via Russo è a doppio senso di marcia.
ADR: Io ero ferma sulla via sul lato destro della carreggiata e non ricordo se sul lato sinistro vi erano altre autovetture.
ADR: Io dopo pochissimo tempo dal verificarsi dell'incidente ho visto che le due ragazze sono scese dalle rispettive autovetture e discutevano e poiché io avevo urgenza ho fatto inversione di marcia e ho proseguito la marcia ME-PA.
ADR: Preciso l'impatto si è verificato a 50 mt o poco più dalla mia posizione.”
Dalla predetta testimonianza si evincerebbe che l'impatto tra i due autoveicoli sia avvenuto per tamponamento a seguito del rallentamento della Fiat NT dell'attrice.
Tale dinamica non coincide però con quella ricostruita dai testi introdotti da parte convenuta.
Il teste ha dichiarato: Testimone_2
ADR: In merito alla circostanza del punto 4) sub a) della comparsa di costituzione della SI.ra , posso dire che corrisponde al vero. Io a bordo della mia auto CP_2 ed alla guida della stessa, percorrevo la Via B. Russo di EN con direzione di marcia opposta a quella del sinistro, mi trovavo a metà della Via B. Russo quando ho
6 visto che l'autovettura Fiat NT percorreva la detta via B. Russo con direzione di marcia opposta alla mia.
…
ADR: Preciso che io ho visto la prima circostanza in cui la macchina della Pt_1 rallenta quasi a fermarsi, così come il mezzo dietro di lei e, subito dopo sempre durante il mio percorso di marcia, ho visto che la macchina della dopo pochi metri dal Pt_1 rallentamento si ferma ed effettua una manovra di retromarcia andando ad impattare il mezzo che era dietro di lei. Preciso che la mia velocità era di circa 40 Km orari.
ADR: Preciso che, quando si è verificato l'impatto io ero a circa 20 metri dallo stesso.
ADR: In merito alla circostanza di cui alla lettera f) mi sono fermato, non sono sceso dal mio mezzo, ho chiesto alle persone che sono scese dai rispettivi mezzi di cui la
che conoscevo e le altre due che conoscevo di vista, e le stesse che stavano CP_2 litigando per il sinistro, mi hanno detto che non si erano fatte male. A questo punto riprendo la marcia e mi allontano.
ADR: In merito alla circostanza g), mio cugino che si trovava sulla Parte_2 mia auto, ha constatato i danni ai mezzi ed ha chiamato il carroattrezzi della Ditta Lo
Vano. Non ricordo se tale richiesta è stata fatta da qualcuno delle persone coinvolte nell'incidente.”
Ha, altresì, precisato: “Non ricordo di aver visto qualsiasi animale attraversare la strada”.
Il teste ha confermato la medesima dinamica dell'incidente asserita Parte_2 dal secondo cui l'attrice avrebbe effettuato una manovra di Testimone_2 retromarcia. Segnatamente:
“ADR: In merito alla circostanza di cui al punto 1 delle seconde memorie 183 c.p.c della posso dire che corrisponde al vero. Io mi trovavo in Controparte_1 macchina, come trasportato, sull'autovettura condotta da mio cugino Testimone_2
e procedevamo in direzione ME-PA sulla via “Alberata” di EN;
ad un certo punto ho visto che dalla direzione opposta alla nostra proveniva una Fiat NT grigia condotta da una ragazza, la quale rallentava, non so il motivo. Noi dopo aver appena superato la
Fiat NT, mi sono accorto che l'autovettura era condotta dalla mia ex fidanzata ed ho focalizzato lo sguardo su di lei. La macchina condotta dalla mia ex fidanzata era la che seguiva a distanza di pochi metri la NT grigia, mi giro e vedo la Fiat NT Pt_3 grigia che faceva retromarcia ed impattava la Preciso che entrambe le macchine Pt_3 erano quasi ferme. A questo punto dico a mio cugino di arrestare la marcia, io scendo
7 dalla macchina, mentre mio cugino resta alla guida, io da una distanza di circa 10 metri, visto che nessuno si era fatto male, risalgo in macchina e insieme a mio cugino
[...]
ci allontaniamo. Tes_2
ADR: Dopo circa 10 minuti ricevo una chiamata dalla mia ex ragazza ed io ho provveduto a mandare il carroattrezzi.
ADR: Ricordo che l'incidente si è verificato intorno alle 19 e noi, io e
[...]
provenivamo dalla sede di Capo D'Orlando. Se non ricordo male erano i primi Tes_2 di febbraio 2015.
ADR: Ricordo che era una giornata lavorativa, era una domenica pomeriggio e in quella giornata la “F.LLI LO VANO” era aperta”.
Le dichiarazioni testimoniali risultano perciò irrimediabilmente discordanti.
Vi sono tuttavia una serie di elementi che inducono a ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni che confermano la manovra di retromarcia effettuata dall'attrice.
In primo luogo, i testi e confermano entrambi Testimone_2 Parte_2 la medesima dinamica dell'incidente, avendo fruito, rispetto alla teste Testimone_1 di una prospettiva e visibilità migliori dell'accaduto (la distanza era di circa 10 o 20 m. nel primo caso, 50 m. nel secondo).
Tenuto conto che il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio la distanza di testi rispetto al punto d'impatto era di 30 o 40 m. inferiore rispetto a quella della teste Tes_3
Essi, inoltre, provenivano dalla direzione opposta rispetto ai mezzi coinvolti, Tes_1 con la possibilità di osservare meglio le manovre effettuate dalle due conducenti.
La loro presenza sul luogo del sinistro non risulta peraltro essere contestata dalla e poiché ha dichiarato di essere sceso dall'auto per constatare Pt_1 Persona_1 le condizioni delle persone coinvolte, la sua prospettazione appare verosimilmente più accurata.
Alla luce di tali considerazioni, appare plausibile ritenere attendibile la ricostruzione del sinistro così come descritta dai testi e secondo Testimone_2 Parte_2 cui l'impatto tra i due autoveicoli è avvenuto a seguito di una manovra di retromarcia eseguita dall'attrice.
La manovra di retromarcia è disciplinata dall'art. 154 Codice della Strada, il quale dispone che i conducenti che intendono eseguire tale manovra devono “a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”
8 Ebbene, tale norma, letta unitamente all'allegato A del D.P.R. 254/2006, implica che, in caso di incidente stradale, chi circola in retromarcia si presume sempre colpevole del sinistro, dovendo dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
Tale prescrizione è stata interpretata in modo rigoroso dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare
a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada” (Cass. pen. 8591/2017); “La manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone, ivi compresi i terzi trasportati, i quali, logicamente e giustificatamente, fanno affidamento sul possesso e l'applicazione da parte del guidatore di tali adeguate conoscenze e competenze tecniche” (Cass.
3367/2015).
La condotta del conducente l'autoveicolo, insomma, deve essere contrassegnata da estrema cautela e da speciale diligenza, connotati, questi, che le anzidette dichiarazioni testimoniali impongono di escludere nel caso in esame.
La manovra effettuata dalla ha perciò violato la regola di prudenza di cui Pt_4 all'art. 154 Codice della Strada, che impone di effettuare la manovra di retromarcia solo quando si abbia la visione completa della strada in modo da evitare danno a terzi, sicché
è da escludersi una qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta , CP_2 dovendosi dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva dell'attrice, conducente l'autovettura Fiat Grande NT.
Assorbita ogni altra domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore delle convenute, per ciascuna di esse, ed a carico di parte attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.850,00 per la fase di trattazione ed € 1.750,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.300,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
9 Le spese di CTU, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 623/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle convenute, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi € 5.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte attrice.
Patti, 27/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 623/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. ti Giovanni Foti e Maurizio Parte_1 C.F._1
Lanigra
attore
E
(C.F. ) – Avv. Maria Germana Controparte_1 P.IVA_1
Logorelli
convenuta
E
(C.F. ) – Avv. Anna Maria Celi Controparte_2 C.F._2
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusivi fatto e colpa di , proprietaria e conducente del veicolo Controparte_2
RE UR, targato EV042SL e conseguentemente, condannare in solido, per i fatti di cui in narrativa la ridetta e la Controparte_2 [...]
in qualità di compagnia assicuratrice per il rischio R.C.A. Controparte_1 del predetto autoveicolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
1 risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, dall'attrice a causa Parte_1 del sinistro per cui è causa, danni che si quantificano in complessivi
€528.413,07, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi da ritardato pagamento e interessi legali dall'emananda sentenza, ovvero alla somma minore
o maggiore che il Giudice riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, CPA
e IVA.”
Conclusioni di parte convenuta AN:
1) Ritenere e dichiarare che il sinistro de quo agitur ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusiva della SI.ra conducente l'autovettura Fiat Grande Pt_1
NT;
2) Per tale motivo rigettare le domande avanzate contro l'odierna convenuta e, per
l'effetto, condannare parte attrice alle spese del giudizio;
3) Ritenere e dichiarare che i danni fisici lamentati dall'attrice si sono verificati anche in ragione del mancato uso della cintura di sicurezza e, in ogni caso, esagerato e speculativo l'ammontare risarcitorio preteso;
4) Ritenere e dichiarare che nessuna prova è stata fornita dall'attrice in merito all'attività lavorativa svolta ed al mancato guadagno;
5) In subordine, qualora il Giudice ritenesse il concorso di colpa della SI.ra
nella verificazione del sinistro o la responsabilità della stessa, tenere CP_2 indenne la convenuta , perché la stessa era regolarmente assicurata CP_2 con la convenuta e condannare, Controparte_1 eventualmente quest'ultima al risarcimento del danno in favore dell'attrice, ma solo nel limite del certo e del provato;
6) In ulteriore subordine, ex art 1917 c.c., porre le spese legali per la presente costituzione in giudizio a carico della Controparte_1
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
1) ritenere e dichiarare che l'incidente stradale per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivamente imputabili alla signora e, di conseguenza, Pt_1 ritenere e dichiarare infondate in fatto ed inaccoglibili in diritto le richieste risarcitorie di parte attrice, disattendendole e rigettandole, pronunziando ogni conseguente statuizione di legge;
2) in via gradata e qualora una sia pur minima responsabilità si ritenga debba attribuirsi alla signora , ritenere applicabile nella Controparte_3 fattispecie in esame la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c.,
2 attribuendo la prevalente colpa concorrente alla stessa odierna attrice, con conseguente proporzionale riduzione dell'eventuale condannatorio in danno della deducente;
3) ritenere e dichiarare, in ogni caso, esagerato e speculativo l'ammontare risarcitorio preteso da controparte, riducendo a quella somma che apparirà equa e conforme a giustizia;
4) con vittoria di spese e compensi o, quantomeno, compensazione delle spese di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva la condanna Parte_1 delle convenute al risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale verificatosi in data 01.02.2015, allorché, mentre alle ore 19.30 circa, trovandosi alla guida della propria autovettura Fiat Grande NT (tg DF561RS), lungo la Via B. Russo in località
EN (ME), era costretta a frenare per evitare di investire un gatto che si trovava sulla sede stradale, veniva tamponata violentemente dall'autovettura RE UR (tg
EV042SL) condotta dalla convenuta , che sopraggiungeva da Controparte_2 tergo.
A seguito del violento urto, la riportava delle lesioni fisiche che la Pt_1 costringevano al ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Agata di
MI, mentre l'autovettura riportava gravi danni alla parte posteriore della carrozzeria.
L'attrice veniva poi dimessa con la diagnosi “cervicolombalgia post traumatica”.
Successivamente, persistendo la sintomatologia dolorosa a carico del distretto lombare e cervicale, nonché cefalea, vertigini nausea e vomito, effettuava ulteriori accertamenti diagnostici. All'esito di una visita specialistica ortopedica, in data
06.02.2015, le veniva diagnosticato una cervicalgia post traumatica con cefalea e sindrome vertiginosa e lomboradicolite con sospetta parestesia dell'arto inferiore destro e sospetta ernia discale (L4-L5).
Nonostante le cure farmacologiche e fisioterapiche, perdurando le vertigini, la in data 10.02.2015, si recava nuovamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pt_1
Sant'Agata di MI ove le venivano prescritti cicli di riposo e accertamenti diagnostici a causa dell'irritazione delle radici nervose e del complesso simpatico cervico-brachiale.
Effettuava, pertanto, ulteriori accertamenti in cui erano riscontrate multiple ernie discali che la costringevano al ricovero presso il Policlinico di Messina, con diagnosi di
3 “tetraplegia ingravescente da compressione discale C3-C4 e C4-C5 post traumatica associata a grave instabilità”, e ad intervento neurochirurgico.
Seguivano altri accertamenti diagnostici a causa della persistente instabilità nella deambulazione, vertigini, oscillazioni pluridirezionali alla manovra di Romberg, dismetria alla prova indice naso a sinistra, ipostenia mano sinistra e cervico brachialgia sinistra, e l'attrice si affidava anche a cure specialistiche per un notevole disturbo psichico da stress.
Gli importanti esiti invalidanti residuati a seguito del sinistro stradale, consistenti in limitazioni funzionali agli arti superiori, instabilità nella deambulazione, vertigini, oscillazioni pluridirezionali alla manovra di Romberg, dismetria alla prova indice naso a sinistra, ipostenia mano sinistra e cervico brachialgia sinistra, contrattura dei muscoli paravertebrali, riduzione dei movimenti di flesso estensione e rotazione del collo, ipotrofia muscolare arti superiori più marcata a sinistra con deficit di forza, erano confermati, in data 28.07.2015, dalla certificazione dal Direttore del reparto di ortopedia dell'ospedale di Sant'Agata di MI.
La formulava, quindi, richiesta risarcitoria all'istituto assicuratore Pt_1 convenuto, senza sortire alcun effetto.
Stante l'esito negativo della negoziazione assistita, intraprendeva quindi il presente giudizio, proponendo le domande di accertamento della responsabilità e di condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti.
La convenuta si costituiva contestando quanto dedotto ex Controparte_1 adverso.
In primo luogo, contestava la dinamica dell'incidente, asserendo che l'impatto si era verificato a causa di una manovra azzardata dell'attrice che, nel rallentare e fermarsi, aveva effettuato una repentina retromarcia, impattando con l'autovettura guidata dalla convenuta . Tale comportamento dell'attrice aveva, pertanto, reso impossibile CP_2 evitare l'incidente.
In secondo luogo, contestava l'ammontare del quantum richiesto, in quanto ritenuto esagerato in ogni sua componente. Nello specifico, evidenziava la duplicazione delle diverse voci di danno non patrimoniale, contestava la personalizzazione richiesta e la sussistenza del dedotto danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree per mancanza di responsabilità dell'assicurata nella causazione del sinistro de quo e, in via gradata, in virtù CP_2 della presunzione di cui all'art. 2054 secondo comma c.c., di attribuire all'attrice una
4 colpa concorrente nella verificazione del danno, con conseguente proporzionale riduzione dell'entità dell'eventuale condanna.
Si costituiva altresì la convenuta , contestando le deduzioni Controparte_2 attoree e prospettando anch'ella una diversa dinamica del sinistro.
In particolare, deduceva che, mentre stava procedendo ad una velocità moderata, e dopo aver rallentato la propria andatura di marcia a seguito del concomitante rallentamento dell'autoveicolo dell'attrice, si era del tutto arrestata, ripartendo solo quando quest'ultima aveva ripreso regolarmente la marcia. Una volta ripartita, la Fiat
Grande NT si arrestava all'improvviso e, altrettanto bruscamente, faceva retromarcia, impattando inevitabilmente contro la RE UR, che aveva ripreso la marcia da pochi secondi, nonostante la convenuta avesse tentato di evitarlo sterzando a sinistra.
Evidenziava altresì che la scesa dalla macchina, la rassicurava di stare bene Pt_1
e si scusava, raccontando di essersi spaventata per l'inaspettato attraversamento di un gatto nero, di aver arrestato di colpo la marcia per evitare di investire l'animale e di avere poi indietreggiato col proprio mezzo solo per scaramanzia.
Contestava infine il quantum debeatur preteso dall'attrice, per l'ingiustificata esosità e per la duplicazione delle voci di danno non patrimoniale.
In proposito, deduceva che la tenuità dell'impatto non potesse aver cagionato all'attrice le gravi conseguenze denunciate, e che il Pronto Soccorso di Sant'Agata di
MI aveva diagnosticato alla stessa una semplice “cervicolombalgia post traumatica”. Eccepiva inoltre, sebbene in via ipotetica, il mancato uso della prescritta cintura di sicurezza, prospettando che i postumi lamentati fossero riconducibili ad una pregressa patologia, e non già direttamente al sinistro.
Contestava inoltre la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante in quanto la al momento del sinistro, non lavorava, avendo smesso di svolgere il precedente Pt_1 lavoro di commessa molto tempo prima.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande attoree.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è infondata.
Dall'esame delle risultanze probatorie non emerge una responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro. CP_2
Ed invero, occorre soffermarsi sulla dinamica del sinistro descritta dai testimoni.
La teste ha riferito quanto segue: Testimone_1
5 “ADR: In merito alla circostanza capitolata al punto 1 dell'atto di citazione posso dire di aver assistito all'incidente stradale avvenuto tra e Parte_1 CP_2
, io nel mese di febbraio, inizio mese del 2015, erano le 19:30 circa mi trovavo
[...] sulla Via Russo di EN a bordo della mia auto ed ero accostata ai margini della strada con la detta auto in posizione di quiete in quanto ero impegnata a rispondere al telefono. Ricordo che mi trovavo quasi a metà della Via Russo quando ho visto una Fiat
NT di colore grigio che percorreva la via con direzione di marcia Palermo – Messina.
ADR: In merito alla circostanza di cui al punto 2 dell'atto di citazione posso dire che, mentre ero ferma nella mia stessa direzione di marcia, vedo passare la Fiat NT con due persone a bordo e subito dopo nella stessa direzione di marcia con una sola persona a bordo e dopo qualche attimo ho visto che il detto tamponava la Fiat NT che aveva rallentato.
ADR: In merito alla circostanza di cui al capitolo 3 dell'atto di citazione come ho sopra detto confermo di aver visto il Suv tamponare la Fiat NT. Io personalmente non ho visto alcun animale attraversare la strada.
ADR: In merito alle circostanze di cui ai punti a, b e c confermo quanto sopra riferito e preciso che ho visto che la Fiat NT ha rallentato ma non l'ho vista in posizione di quiete”.
ADR: La Via Russo è a doppio senso di marcia.
ADR: Io ero ferma sulla via sul lato destro della carreggiata e non ricordo se sul lato sinistro vi erano altre autovetture.
ADR: Io dopo pochissimo tempo dal verificarsi dell'incidente ho visto che le due ragazze sono scese dalle rispettive autovetture e discutevano e poiché io avevo urgenza ho fatto inversione di marcia e ho proseguito la marcia ME-PA.
ADR: Preciso l'impatto si è verificato a 50 mt o poco più dalla mia posizione.”
Dalla predetta testimonianza si evincerebbe che l'impatto tra i due autoveicoli sia avvenuto per tamponamento a seguito del rallentamento della Fiat NT dell'attrice.
Tale dinamica non coincide però con quella ricostruita dai testi introdotti da parte convenuta.
Il teste ha dichiarato: Testimone_2
ADR: In merito alla circostanza del punto 4) sub a) della comparsa di costituzione della SI.ra , posso dire che corrisponde al vero. Io a bordo della mia auto CP_2 ed alla guida della stessa, percorrevo la Via B. Russo di EN con direzione di marcia opposta a quella del sinistro, mi trovavo a metà della Via B. Russo quando ho
6 visto che l'autovettura Fiat NT percorreva la detta via B. Russo con direzione di marcia opposta alla mia.
…
ADR: Preciso che io ho visto la prima circostanza in cui la macchina della Pt_1 rallenta quasi a fermarsi, così come il mezzo dietro di lei e, subito dopo sempre durante il mio percorso di marcia, ho visto che la macchina della dopo pochi metri dal Pt_1 rallentamento si ferma ed effettua una manovra di retromarcia andando ad impattare il mezzo che era dietro di lei. Preciso che la mia velocità era di circa 40 Km orari.
ADR: Preciso che, quando si è verificato l'impatto io ero a circa 20 metri dallo stesso.
ADR: In merito alla circostanza di cui alla lettera f) mi sono fermato, non sono sceso dal mio mezzo, ho chiesto alle persone che sono scese dai rispettivi mezzi di cui la
che conoscevo e le altre due che conoscevo di vista, e le stesse che stavano CP_2 litigando per il sinistro, mi hanno detto che non si erano fatte male. A questo punto riprendo la marcia e mi allontano.
ADR: In merito alla circostanza g), mio cugino che si trovava sulla Parte_2 mia auto, ha constatato i danni ai mezzi ed ha chiamato il carroattrezzi della Ditta Lo
Vano. Non ricordo se tale richiesta è stata fatta da qualcuno delle persone coinvolte nell'incidente.”
Ha, altresì, precisato: “Non ricordo di aver visto qualsiasi animale attraversare la strada”.
Il teste ha confermato la medesima dinamica dell'incidente asserita Parte_2 dal secondo cui l'attrice avrebbe effettuato una manovra di Testimone_2 retromarcia. Segnatamente:
“ADR: In merito alla circostanza di cui al punto 1 delle seconde memorie 183 c.p.c della posso dire che corrisponde al vero. Io mi trovavo in Controparte_1 macchina, come trasportato, sull'autovettura condotta da mio cugino Testimone_2
e procedevamo in direzione ME-PA sulla via “Alberata” di EN;
ad un certo punto ho visto che dalla direzione opposta alla nostra proveniva una Fiat NT grigia condotta da una ragazza, la quale rallentava, non so il motivo. Noi dopo aver appena superato la
Fiat NT, mi sono accorto che l'autovettura era condotta dalla mia ex fidanzata ed ho focalizzato lo sguardo su di lei. La macchina condotta dalla mia ex fidanzata era la che seguiva a distanza di pochi metri la NT grigia, mi giro e vedo la Fiat NT Pt_3 grigia che faceva retromarcia ed impattava la Preciso che entrambe le macchine Pt_3 erano quasi ferme. A questo punto dico a mio cugino di arrestare la marcia, io scendo
7 dalla macchina, mentre mio cugino resta alla guida, io da una distanza di circa 10 metri, visto che nessuno si era fatto male, risalgo in macchina e insieme a mio cugino
[...]
ci allontaniamo. Tes_2
ADR: Dopo circa 10 minuti ricevo una chiamata dalla mia ex ragazza ed io ho provveduto a mandare il carroattrezzi.
ADR: Ricordo che l'incidente si è verificato intorno alle 19 e noi, io e
[...]
provenivamo dalla sede di Capo D'Orlando. Se non ricordo male erano i primi Tes_2 di febbraio 2015.
ADR: Ricordo che era una giornata lavorativa, era una domenica pomeriggio e in quella giornata la “F.LLI LO VANO” era aperta”.
Le dichiarazioni testimoniali risultano perciò irrimediabilmente discordanti.
Vi sono tuttavia una serie di elementi che inducono a ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni che confermano la manovra di retromarcia effettuata dall'attrice.
In primo luogo, i testi e confermano entrambi Testimone_2 Parte_2 la medesima dinamica dell'incidente, avendo fruito, rispetto alla teste Testimone_1 di una prospettiva e visibilità migliori dell'accaduto (la distanza era di circa 10 o 20 m. nel primo caso, 50 m. nel secondo).
Tenuto conto che il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio la distanza di testi rispetto al punto d'impatto era di 30 o 40 m. inferiore rispetto a quella della teste Tes_3
Essi, inoltre, provenivano dalla direzione opposta rispetto ai mezzi coinvolti, Tes_1 con la possibilità di osservare meglio le manovre effettuate dalle due conducenti.
La loro presenza sul luogo del sinistro non risulta peraltro essere contestata dalla e poiché ha dichiarato di essere sceso dall'auto per constatare Pt_1 Persona_1 le condizioni delle persone coinvolte, la sua prospettazione appare verosimilmente più accurata.
Alla luce di tali considerazioni, appare plausibile ritenere attendibile la ricostruzione del sinistro così come descritta dai testi e secondo Testimone_2 Parte_2 cui l'impatto tra i due autoveicoli è avvenuto a seguito di una manovra di retromarcia eseguita dall'attrice.
La manovra di retromarcia è disciplinata dall'art. 154 Codice della Strada, il quale dispone che i conducenti che intendono eseguire tale manovra devono “a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”
8 Ebbene, tale norma, letta unitamente all'allegato A del D.P.R. 254/2006, implica che, in caso di incidente stradale, chi circola in retromarcia si presume sempre colpevole del sinistro, dovendo dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
Tale prescrizione è stata interpretata in modo rigoroso dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare
a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada” (Cass. pen. 8591/2017); “La manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone, ivi compresi i terzi trasportati, i quali, logicamente e giustificatamente, fanno affidamento sul possesso e l'applicazione da parte del guidatore di tali adeguate conoscenze e competenze tecniche” (Cass.
3367/2015).
La condotta del conducente l'autoveicolo, insomma, deve essere contrassegnata da estrema cautela e da speciale diligenza, connotati, questi, che le anzidette dichiarazioni testimoniali impongono di escludere nel caso in esame.
La manovra effettuata dalla ha perciò violato la regola di prudenza di cui Pt_4 all'art. 154 Codice della Strada, che impone di effettuare la manovra di retromarcia solo quando si abbia la visione completa della strada in modo da evitare danno a terzi, sicché
è da escludersi una qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta , CP_2 dovendosi dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva dell'attrice, conducente l'autovettura Fiat Grande NT.
Assorbita ogni altra domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore delle convenute, per ciascuna di esse, ed a carico di parte attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.850,00 per la fase di trattazione ed € 1.750,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.300,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
9 Le spese di CTU, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 623/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle convenute, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi € 5.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte attrice.
Patti, 27/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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