TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2357/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2357/2025 R.G. promosso da parte di:
nata a [...] il [...] - CF: ed ivi residente in [...] C.F._1
Mortara n. 76, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Bighi (CF: del Foro C.F._2 di Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Ferrara, Via del Turco n. 21, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo PEC Email_1
e
PE UT RI, nato in [...] - Romania (EE) in data 01/03/1988 CF:
, residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._3
DE ES (CF: ) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso il di lui studio in Ferrara, Corso Ercole I d'Este n. 1, con dichiarazione voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo PEC:
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi e per lo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis. 47 ss. c.p.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
1 - Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
a) Omissis. Il sig. RI lascerà la casa coniugale fissando altrove la propria residenza comunicandola alla sig.ra omissis. Pt_1
Per_ b) Affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi e, per l'effetto, disporre, in senso conforme a questa, in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione, con collocamento e residenza anagrafica principale dello stesso presso l'abitazione della madre in Ferrara in via Mortara 76 int. 7; per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi informati circa tutte le questioni inerenti al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale in modalità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
c) Il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà vedere e tenere con sé il piccolo Per_
nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 16,00, dall'uscita dalla scuola materna e lo terrà con sé anche a dormire, per poi riaccompagnarlo a scuola entro le 9 della mattina successiva.
Un week-end alternato, dal sabato alle ore 10,00, quando il padre lo preleverà dalla casa della madre per riportarlo la domenica successiva alle ore 19,00. Per_ d) Durante le festività Natalizie trascorrerà il primo anno il Natale con la madre ed il 26 dicembre con il padre, il 31 gennaio con la madre e il 1gennaio con il padre, l'anno successivo Per_ viceversa e così a seguire. Relativamente alle vacanze Pasquali trascorrerà il primo anno la
Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, l'anno successivo viceversa così a seguire. Durante Per_ le festività estive il padre potrà tenere con sé il piccolo 15 giorni anche non consecutivi, dando comunque priorità alle esigenze del minore, nel periodo compreso tra giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre entro il 31/5 tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno comunicare reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio. Il sig. RI si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio la somma di € 230,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far tempo dalla data di omologa della separazione o, se antecedente alla omologa, dalla data di abbandono della residenza in cui vive con la Sig.ra secondo la variazione degli indici ISTAT. A tal proposito, la sig.ra accetta sin da ora Pt_1 Pt_1 che il sig. RI potrà abbandonare la residenza coniugale prima della data di omologa della
2 separazione. L'importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla signora che fornirà IBAN, o in altra maniera Pt_1 altrimenti tracciabile. I genitori si accordano sin da ora affinché i genitori percepiscano per un mezzo ciascuno l'Assegno Unico.
e) Il sig. RI rimborserà, inoltre, alla sig.ra il 50% di tutte le spese straordinarie Parte_1
Per_ dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio e, allo stesso modo, la sig.ra rimborserà Pt_1 al sig. RI il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, con le modalità di seguito elencate : A) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante, b) cure dentistiche presso le strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante di base anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) Spese Mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti, c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci particolari. C) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, mensa;
D)
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, b) gite scolastiche con pernottamento, c) corsi di recupero e lezioni private, c) alloggio presso la sede universitaria;
E) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre - scuola, dopo scuola, b) centro ricreativo e gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati dalle scuole pubbliche o da enti territoriali); F) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) corsi di lingue , b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei),
d) attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, e) spese di custodia (baby – sitter), f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori. Si precisa che per le attività sportive, ludiche artistiche si prevede il tetto massimo complessivo di spesa di euro 500,00 all'anno;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo rimarrà a carico del genitore proponente. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni). In difetto il silenzio sarà inteso come accettazione alla richiesta.
f) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con
3 ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
g) Il sig. RI potrà, sino al compimento della maggiore età del figlio, portarlo una volta all'anno in Romania a trovare i nonni.
h) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Ogni eventuale variazione relativa ai periodi su indicati potrà avvenire previo congruo accordo tra le parti. I coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco essendo gli stessi economicamente indipendenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 15 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4 Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
PE UT RI, nato in [...] - Romania (EE) il 01/03/1988, unitisi in matrimonio a Ferrara il 09/09/2017, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Ferrara al n. 149 Parte I Anno 2017.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2357/2025 R.G. promosso da parte di:
nata a [...] il [...] - CF: ed ivi residente in [...] C.F._1
Mortara n. 76, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Bighi (CF: del Foro C.F._2 di Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Ferrara, Via del Turco n. 21, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo PEC Email_1
e
PE UT RI, nato in [...] - Romania (EE) in data 01/03/1988 CF:
, residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._3
DE ES (CF: ) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso il di lui studio in Ferrara, Corso Ercole I d'Este n. 1, con dichiarazione voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo PEC:
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi e per lo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis. 47 ss. c.p.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
1 - Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
a) Omissis. Il sig. RI lascerà la casa coniugale fissando altrove la propria residenza comunicandola alla sig.ra omissis. Pt_1
Per_ b) Affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi e, per l'effetto, disporre, in senso conforme a questa, in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione, con collocamento e residenza anagrafica principale dello stesso presso l'abitazione della madre in Ferrara in via Mortara 76 int. 7; per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi informati circa tutte le questioni inerenti al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale in modalità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
c) Il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà vedere e tenere con sé il piccolo Per_
nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 16,00, dall'uscita dalla scuola materna e lo terrà con sé anche a dormire, per poi riaccompagnarlo a scuola entro le 9 della mattina successiva.
Un week-end alternato, dal sabato alle ore 10,00, quando il padre lo preleverà dalla casa della madre per riportarlo la domenica successiva alle ore 19,00. Per_ d) Durante le festività Natalizie trascorrerà il primo anno il Natale con la madre ed il 26 dicembre con il padre, il 31 gennaio con la madre e il 1gennaio con il padre, l'anno successivo Per_ viceversa e così a seguire. Relativamente alle vacanze Pasquali trascorrerà il primo anno la
Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, l'anno successivo viceversa così a seguire. Durante Per_ le festività estive il padre potrà tenere con sé il piccolo 15 giorni anche non consecutivi, dando comunque priorità alle esigenze del minore, nel periodo compreso tra giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre entro il 31/5 tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno comunicare reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio. Il sig. RI si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio la somma di € 230,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far tempo dalla data di omologa della separazione o, se antecedente alla omologa, dalla data di abbandono della residenza in cui vive con la Sig.ra secondo la variazione degli indici ISTAT. A tal proposito, la sig.ra accetta sin da ora Pt_1 Pt_1 che il sig. RI potrà abbandonare la residenza coniugale prima della data di omologa della
2 separazione. L'importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla signora che fornirà IBAN, o in altra maniera Pt_1 altrimenti tracciabile. I genitori si accordano sin da ora affinché i genitori percepiscano per un mezzo ciascuno l'Assegno Unico.
e) Il sig. RI rimborserà, inoltre, alla sig.ra il 50% di tutte le spese straordinarie Parte_1
Per_ dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio e, allo stesso modo, la sig.ra rimborserà Pt_1 al sig. RI il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, con le modalità di seguito elencate : A) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante, b) cure dentistiche presso le strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante di base anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) Spese Mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti, c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci particolari. C) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, mensa;
D)
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, b) gite scolastiche con pernottamento, c) corsi di recupero e lezioni private, c) alloggio presso la sede universitaria;
E) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre - scuola, dopo scuola, b) centro ricreativo e gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati dalle scuole pubbliche o da enti territoriali); F) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) corsi di lingue , b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei),
d) attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, e) spese di custodia (baby – sitter), f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori. Si precisa che per le attività sportive, ludiche artistiche si prevede il tetto massimo complessivo di spesa di euro 500,00 all'anno;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo rimarrà a carico del genitore proponente. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni). In difetto il silenzio sarà inteso come accettazione alla richiesta.
f) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con
3 ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
g) Il sig. RI potrà, sino al compimento della maggiore età del figlio, portarlo una volta all'anno in Romania a trovare i nonni.
h) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Ogni eventuale variazione relativa ai periodi su indicati potrà avvenire previo congruo accordo tra le parti. I coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco essendo gli stessi economicamente indipendenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 15 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4 Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
PE UT RI, nato in [...] - Romania (EE) il 01/03/1988, unitisi in matrimonio a Ferrara il 09/09/2017, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Ferrara al n. 149 Parte I Anno 2017.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5