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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 23496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23496 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento a carico di: AT DO SI, nato a [...] lo [...] CH VI, nato a [...] lo [...] DE EP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza dello 01/03/2025 del Tribunale di Reggio Calabria Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Pasquale Annicchiarico, difensore di fiducia di EP DE, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria non convalidava l'arresto in flagranza di reato ai sensi dell'art. 281, comma 1, cod. proc. pen. disposto nei Penale Sent. Sez. 6 Num. 23496 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 30/04/2025 confronti di DO SI AT, VI CH e EP DE in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110 e 391- ter cod. pen., perché la pena detentiva era inferiore alla soglia legale. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorse;
. i ,'ubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 381, comma 1, cod. proc. pen. La norma in oggetto consente l'arresto facoltativo in flagranza di reato in relazione a tutti i delitti "consumati e/o tentati", che risultino puniti con pena detentiva superiore ai tre anni e ciò a prescindere dalla diminuente di cui all'art. 56 cod. pen., di guisa che era illegittima l'ordinanza impugnata, là dove non aveva provveduto alla convalida dell'arresto erroneamente ritenendo che la pena prevista per delitto tentato - oggetto di provvisoria contestazione - fosse al di sotto della soglia legale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Il Tribunale - adito nelle forme del rito per direttissima - non convalidava l'arresto in flagranza di reato degli attuali ricorrenti perché la pena prevista per il delitto di cui agli artt. 56 e 391-ter cod.pen. era inferiore a tre anni di reclusione, presupposto necessario per la convalida a tenore dell'art. 281, comma 1, cod. proc. pen. 2.1. La risposta fornita dal Tribunale alla istanza di convalida del Pubblico Ministero non si presta a censure, essendo l'esegesi aderente al dato letterale della norma e rispettosa dei principi di diritto sanciti dalla Corte di cassazione. Il comma 1 dell'articolo citato consente l'arresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria nel caso di delitto non colposo «consumato o tentato», a condizione che esso sia punito con pena detentiva (i.e, della reclusione) superiore nel massimo a tre anni. Per potere stabilire se la pena sia o meno sotto la soglia prevista, soccorre il criterio stabilito dell'art. 379 cod. proc. pen. che, con precipuo riferimento all'arresto in flagranza- sia esso obbligatorio che facoltativo- e al fermo, rimanda alla regola prevista dall'art. 278, comma 1, cod. proc. pen. Ebbene, tale articolo (rubricato «determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure coercitive») dispone che «agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato» e che «non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale». 2 Chiaro è, dunque, il tenore letterale della norma, nel senso che occorre fare riferimento alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. La pena prevista per il delitto tentato è, dunque, calcolabile in via autonoma e ciò anche in linea con la natura del delitto tentato, che è una fattispecie di reato a se stante nonostante il nomen iuris della figura del delitto cui si riferisce. Orbene, in relazione a tale fattispecie, la norma di riferimento è contenuta nell'art. 56, comma 2, cod. pen. a tenore del quale «il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi». Ne consegue che la pena massima per il tentativo - per le ipotesi in cui sia prevista una pena detentiva temporanea - è il massimo edittale previsto per il delitto consumato diminuito nella misura minima prevista dall'art. 56, comma 2, ossia di un terzo;
così come, di converso, la pena minima prevista per il tentativo è pari al minimo edittale posto per il delitto consumato diminuito nella misura massima consentita dall'art. 56, comma 2, ossia di due terzi (ex multis, Sez. 6, n. 12378 del 07/07/1989, Cava, Rv. 182092; Sez. 2, n. 696 del 26/09/1986, Broccia, Rv. 174913; Sez. 1, n. 2391 del 13/01/1984, Radziszesky, Rv. 163165). 2.2. Ciò posto e tornando, dunque, all'oggetto del ricorso, ai fini dell'arresto in flagranza, quando si sia al cospetto di delitti tentati, in virtù del combinato disposto degli artt. 278, comma 1, e 379 cod. proc. pen., la pena stabilita non può che trarsi dal disposto dell'art. 56, comma 2, cod. pen. Pertanto, se applicando la regola dell'art. 56, comma 2, cod. pen., non risulti comminata una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione, l'arresto facoltativo ex art. 281, comma 1, cod. pen. non è consentito. 2.3. E' quanto si è verificato nel caso in esame, essendo il reato di cui all'art. 391 -ter cod. pen., provvisoriamente contestato in forma tentata, punito con pena detentiva sotto la indicata soglia. Di qui la inammissibilità del motivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30/04/2025.
udita la relazione del Consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Pasquale Annicchiarico, difensore di fiducia di EP DE, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria non convalidava l'arresto in flagranza di reato ai sensi dell'art. 281, comma 1, cod. proc. pen. disposto nei Penale Sent. Sez. 6 Num. 23496 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 30/04/2025 confronti di DO SI AT, VI CH e EP DE in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110 e 391- ter cod. pen., perché la pena detentiva era inferiore alla soglia legale. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorse;
. i ,'ubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 381, comma 1, cod. proc. pen. La norma in oggetto consente l'arresto facoltativo in flagranza di reato in relazione a tutti i delitti "consumati e/o tentati", che risultino puniti con pena detentiva superiore ai tre anni e ciò a prescindere dalla diminuente di cui all'art. 56 cod. pen., di guisa che era illegittima l'ordinanza impugnata, là dove non aveva provveduto alla convalida dell'arresto erroneamente ritenendo che la pena prevista per delitto tentato - oggetto di provvisoria contestazione - fosse al di sotto della soglia legale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Il Tribunale - adito nelle forme del rito per direttissima - non convalidava l'arresto in flagranza di reato degli attuali ricorrenti perché la pena prevista per il delitto di cui agli artt. 56 e 391-ter cod.pen. era inferiore a tre anni di reclusione, presupposto necessario per la convalida a tenore dell'art. 281, comma 1, cod. proc. pen. 2.1. La risposta fornita dal Tribunale alla istanza di convalida del Pubblico Ministero non si presta a censure, essendo l'esegesi aderente al dato letterale della norma e rispettosa dei principi di diritto sanciti dalla Corte di cassazione. Il comma 1 dell'articolo citato consente l'arresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria nel caso di delitto non colposo «consumato o tentato», a condizione che esso sia punito con pena detentiva (i.e, della reclusione) superiore nel massimo a tre anni. Per potere stabilire se la pena sia o meno sotto la soglia prevista, soccorre il criterio stabilito dell'art. 379 cod. proc. pen. che, con precipuo riferimento all'arresto in flagranza- sia esso obbligatorio che facoltativo- e al fermo, rimanda alla regola prevista dall'art. 278, comma 1, cod. proc. pen. Ebbene, tale articolo (rubricato «determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure coercitive») dispone che «agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato» e che «non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale». 2 Chiaro è, dunque, il tenore letterale della norma, nel senso che occorre fare riferimento alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. La pena prevista per il delitto tentato è, dunque, calcolabile in via autonoma e ciò anche in linea con la natura del delitto tentato, che è una fattispecie di reato a se stante nonostante il nomen iuris della figura del delitto cui si riferisce. Orbene, in relazione a tale fattispecie, la norma di riferimento è contenuta nell'art. 56, comma 2, cod. pen. a tenore del quale «il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi». Ne consegue che la pena massima per il tentativo - per le ipotesi in cui sia prevista una pena detentiva temporanea - è il massimo edittale previsto per il delitto consumato diminuito nella misura minima prevista dall'art. 56, comma 2, ossia di un terzo;
così come, di converso, la pena minima prevista per il tentativo è pari al minimo edittale posto per il delitto consumato diminuito nella misura massima consentita dall'art. 56, comma 2, ossia di due terzi (ex multis, Sez. 6, n. 12378 del 07/07/1989, Cava, Rv. 182092; Sez. 2, n. 696 del 26/09/1986, Broccia, Rv. 174913; Sez. 1, n. 2391 del 13/01/1984, Radziszesky, Rv. 163165). 2.2. Ciò posto e tornando, dunque, all'oggetto del ricorso, ai fini dell'arresto in flagranza, quando si sia al cospetto di delitti tentati, in virtù del combinato disposto degli artt. 278, comma 1, e 379 cod. proc. pen., la pena stabilita non può che trarsi dal disposto dell'art. 56, comma 2, cod. pen. Pertanto, se applicando la regola dell'art. 56, comma 2, cod. pen., non risulti comminata una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione, l'arresto facoltativo ex art. 281, comma 1, cod. pen. non è consentito. 2.3. E' quanto si è verificato nel caso in esame, essendo il reato di cui all'art. 391 -ter cod. pen., provvisoriamente contestato in forma tentata, punito con pena detentiva sotto la indicata soglia. Di qui la inammissibilità del motivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30/04/2025.