Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14315/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14315/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 08.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(cf ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cf ), elettivamente domiciliati in
[...] CodiceFiscale_2 Buguggiate (VA), Via XXV Aprile n. 47 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Mascotto, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
-OPPONENTI-
E
C.F. ) in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata da (C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gennaro Scotti in Via M. Cervantes n. 55/27 - Napoli
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione le parti opponenti adivano l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo 2825/2022 del
14.04.2022, chiedendo all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. nei confronti del sig. del decreto ingiuntivo n. 2825/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Napoli in data 13.04.22, reso pubblico il 14.04.22; accertare e dichiarare la nullità delle cessioni del credito solo menzionate da controparte, ma non prodotte, per mancata produzione dei contratti integrali e degli elementi essenziali ex art. 1346 c.c. e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2825/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.04.22, reso pubblico il 14.04.22 e
notificato al sig. il 27.04.22; accertare e dichiarare la Parte_2 carenza di legittimazione attiva in capo ad rappresentata Controparte_1 da per tutte le motivazioni di cui in narrativa e Controparte_2 conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2825/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.04.22, reso pubblico il 14.04.22 e notificato al sig. Parte_2
il 27.04.22; Accertare e dichiarare il difetto di costituzione in mora dei
[...] debitori e di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2825/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.04.22, reso pubblico il 14.04.22 e notificato al sig. il 27.04.22. Nel merito in via Parte_2 principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra: accertare e dichiarare l'irritualità, irrilevanza e comunque la nullità della documentazione in forza della quale ha inteso agire in giudizio in quanto il contratto di Controparte_1 prestito non è stato prodotto in giudizio, non è stato prodotto in originale e, pertanto, non è riconducibile ai sig.ri e, per l'effetto revocare e/o Parte_2 annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n.
2825/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.04.22, reso pubblico il 14.04.22 e notificato al sig. il 27.04.22; accertare e Parte_2 dichiarare la nullità del contratto di prestito (non prodotto in originale) per indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2825/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.04.22, reso pubblico il 14.04.22 e notificato al sig. il 27.04.22; revocare e/o annullare e/o Parte_2 dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2825/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.04.22, reso pubblico il 14.04.22 e notificato al sig. il 27.04.22 per indeterminata Parte_2 quantificazione del quantum debeatur in mancanza di produzione di idonea documentazione probatoria, per mancanza di prova scritta attestante il presunto credito ad esso sotteso (in particolare il contratto in originale, gli estratti conto certificati) e per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad CP_1 da parte dei sig.ri per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
[...] Parte_2 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare e della domanda principale: ridurre la pretesa creditoria di controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto della discrepanza tra importo risultante dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio e quella effettivamente richiesta in sede monitoria e poi ingiunta, di tutti i pagamenti che risulteranno effettuati dagli odierni attori opponenti ed al netto degli interessi non dovuti stante la mancata indicazione dei tassi di interesse e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace
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il decreto ingiuntivo n. 2825/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
13.04.22, reso pubblico il 14.04.22 e notificato al sig. il Parte_2
27.04.22; In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare, della domanda principale e della domanda subordinata testé sollevata: ridurre la pretesa creditoria di a quella minor somma che verrà Controparte_1 accertata in corso di causa, tenuto conto dei pagamenti effettuati e degli interessi applicati al mero tasso legale ex art. 117 TUB, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2825/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.04.22, reso pubblico il 14.04.22 e notificato al sig. il 27.04.22; in ogni Parte_2 caso: con integrale vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre il 15% per spese generali di studio, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. di legge.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la parte opposta la quale chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e il rigetto, comunque, dell'opposizione proposta;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto e/o parziale accoglimento dell'opposizione proposta, condannare comunque gli opponenti al pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi;
con vittoria di spese e competenze di lite. Espletato il giudizio, accordata la concessione della provvisoria esecuzione con provvedimento del 28.11.2022, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito di note ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rilevato che l'opposizione è procedibile in quanto in data
18.01.2023 risulta attivata e svolta la procedura di mediazione ex D. Lgvo
28/2010.
Relativamente alla prima delle questioni controverse, ossia la assunta carenza di legittimazione attiva della parte opposta per nullità la nullità della cessione del credito, occorre ricordare che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario in virtù del quale: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, dunque, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. Di conseguenza, non occorre, per l'opponibilità relativa, la successiva notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti.
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione (costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati. Ciò in quanto “l'art. 58, comma 2, del d.lgs.,
n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. civ. sez. III, ord. n. 10200 del 16/04/2021).
Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Suprema Corte, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario. Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico); b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Tale elenco, invero, è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo.
Tuttavia, è stato puntualizzato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr., Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024), che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti (come accade nel caso di cui ci si occupa), ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione
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della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Invero, è necessario tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB. Afferma la Corte che“ Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (…).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cassazione Civile, ord. 8 novembre 2024, n. 28790). Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione. Tanto detto, nel caso di specie, parte opposta ha affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di due distinti atti di cessione in blocco: il primo, intervenuto tra (del cui gruppo fa Controparte_3 parte la creditrice originaria, ) e la società Controparte_4 [...]
in data 10.11.2017; il secondo, tra quest'ultima e Controparte_5 [...]
in data 28.06.2019. Ebbene, parte opposta ha adempiuto al proprio CP_1 onere probatorio producendo, a sostegno del credito azionato, il contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa creditoria (debitamente sottoscritto dalle controparti) e documentando esaustivamente sia la prima cessione – attraverso la pubblicazione dell'estratto del contratto in Gazzetta
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Ufficiale, parte II, n. 133 del 11.11.2017 in cui sono espressamente indicati i criteri per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione, nonché la comunicazione della cessione del credito alla società Controparte_5
agli opponenti – che la seconda cessione – attraverso la produzione del
[...] contratto di cessione sottoscritto in data 28/06/2019 tra la cessionaria CP_1
e la cedente mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, CP_5 parte II, n. 82 del 13.07.2019, contenente l'espressa indicazione dei criteri per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione, e con comunicazione della cessione del credito alla società trasmessa agli Controparte_1 opponenti, con lettera del 07.10.2019. Si può, inoltre, rinvenire in atti la comunicazione dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine (del 21.06.2013 con ricevuta il 05.07.2013) con la quale la società diffidava gli opponenti al pagamento di tutto quanto dovuto, per capitale, interessi e spese, e la successiva comunicazione periodica trasmessa in data 21.03.2014, con cui venivano informati degli insoluti medio tempore maturati e (nuovamente) dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine, con decorrenza dal 21/06/2013.
Pertanto, alla luce dei principi su esposti, e considerata la completezza della documentazione prodotta da parte opposta, le doglianze degli opponenti circa la nullità della cessione del credito e la conseguente carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta, il difetto di costituzione in mora e la mancata intimazione della decadenza dal beneficio del termine, devono ritenersi prive di ogni rilevanza. Parimenti da disattendere è l'asserita nullità del decreto ingiuntivo per mancata prova scritta del credito e nullità del contratto di prestito personale.
Va precisato che, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura - come noto - quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Dunque, per quanto concerne il merito della opposizione proposta, costituisce principio generale quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Di contro, quando il debitore eccepisce l'intervenuto pagamento di tutto o parte del credito o l'inesatta quantificazione dello stesso ad opera del creditore, necessariamente assume l'onere di dimostrare se e in che misura le somme ingiunte non siano dovute, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labile, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
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Ebbene, nella specie, l'opposta società ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, producendo in giudizio, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda (prestito personale n.
3225789 del 05.03.2012), regolarmente sottoscritto dagli opponenti, nel quale risultano chiaramente indicati l'importo erogato, il numero e l'ammontare della rate da corrispondere, il tasso di interesse, la maggiorazione dello stesso in caso di mora e le ulteriori condizioni economiche applicate al rapporto;
i relativi allegati;
l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili (cfr doc. in produzione opposta). Ha, poi, allegato l'inadempimento dei debitori (cfr. lettera di decadenza dal beneficio del termine regolarmente ricevuta dai destinatari e copia delle comunicazioni periodiche trasmesse dalla finanziaria nel 2014 agli obbligati, con il rendiconto relativo al prestito sottoscritto.
A fronte di tale materiale probatorio, gli opponenti non hanno dimostrato la sussistenza di atti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione assunta. È, inoltre, da evidenziare come prima di questo momento gli opponenti non abbiano mai contestato la sussistenza del debito, come comprovano le cambiali emesse da dal 23.10.2013 a Parte_1 garanzia dell'adempimento. Ancora, circa le contestazioni sull'indeterminatezza e l'indeterminabilità del quantum debeatur va rilevato che, con la comparsa di costituzione e risposta l'opposta, in seguito alle contestazioni della controparte, la società opposta ha provveduto a specificare (servendosi anche di un proprio perito) le singole voci componenti il credito azionato, pari a complessivi € 20.794,85 analiticamente indicandole nel modo che segue: € 4.349,93 per debito residuo in linea capitale alla data del 10.11.2017; € 4.753,31 per quote capitali rate insolute al 10.11.2017; € 4.005,77 per quote interessi rate insolute al 10.11.2017; € 7.685,84 per interessi di mora computati sul debito residuo in linea capitale dal 11.11.2017 al 31.12.2021. A ciò si aggiunge che dalla lettura del contratto di finanziamento è possibile evincere chiaramente le condizioni economiche applicate: tasso nominale annuo del 14,60% (TAE
8,24617100%), con un TAEG/ISC pattuito nella misura del 16,61%. Per tutto quanto esposto, l'opposizione proposta va rigettata. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive dell'accoglimento delle ragioni secondo le motivazioni siccome esposte, sul punto, peraltro la
Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina
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degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n.
4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando in ordine alla causa promossa da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.2825/2022 emesso dal Tribunale di Napoli del 14.04.22;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2800,00, oltre Iva e Cpa come per legge, in favore della parte opposta.
Così deciso in Napoli, il 20.02.2025.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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