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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 356/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
RT LE, AT
CIARAMELLA ANTONIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3076/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 464/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04776202200001350000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
“che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente appello ed in rifor-ma della impugnata sentenza svolti i più opportuni accertamenti, voglia annulla-re l'atto impugnato per i vizi contestati e per tutti i motivi sopra formulati. Con la condanna dell'AdER al pagamento delle spese di lite del doppio grado da distrarre in favore del sottoscritto
Avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 15.7.2022 (documento n. 04776202200001350000 – fascicolo 2022/3199) notificatagli in data 6.4.2023. Il Ricorrente_1 lamentava il difetto di notifica dell'intimazione di pagamento prodromica all'esecuzione ed il difetto di motivazione. Si costituiva l'Agente di Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione pubblica, la CGT di Frosinone, con sentenza n.464/23, depositata il 13 dicembre 2023, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ricorrente_1 insistendo nei rilevati vizi dell'atto impugnato.
Non si è costituito l'Ufficio e, verificata la rituale costituzione del contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'atto oggetto della controversia è la "Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria" rispetto alla quale il contribuente solleva esclusivamente due motivi di opposizione e precisamente: la presunta mancata notifica di un avviso di intimazione di pagamento e il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Ebbene, entrambe le contestazioni sollevate sono assolutamente infondate in fatto ed in diritto.
Con riferimento alla mancata notifica dell'intimazione ad adempiere quale atto prodromico, la Corte non può che concordare con il primo giudice, che sulla constatazione che l'atto impugnato era una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (che precede proprio l'atto esecutivo e con il quale si intima al debitore di provvedere al pagamento delle spettanze entro 30 giorni dalla comunicazione, pena l'iscrizione dell'ipoteca sui suoi beni), ha escluso che anche questa tipologia di atti, in quanto essa stessa “comunicazione preventiva”, dovesse essere preceduta da una ulteriore comunicazione. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce infatti un preavviso con cui il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all'Agente della Riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni, e solo decorso tale termine, se il debitore non ha dato seguito al pagamento degli importi intimati, o senza che lo stesso ne abbia richiesto la rateizzazione, o ancora in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, il concessionario è autorizzato a procedere con l'iscrizione dell'ipoteca su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede. L'atto impugnato, pertanto, non è altro che la notifica prodromica alla procedura di riscossione.
Quanto alla seconda doglianza (necessità che la comunicazione preventiva di ipoteca indichi già i beni immobili del debitore sui quali si potrà procedere ad esecuzione forzata in caso di mancato pagamento) la
Corte si riporta all'orientamento prevalente della S.C. (da ultimo espresso con l'ordinanza n. 25456 del 17 settembre 2025), secondo cui «In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'«avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca
» – deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare».
Non vi è, dunque, alcun obbligo di indicare anticipatamente, già in questa fase e con questo atto, gli immobili specifici su cui si rivolgerà l'attività esecutiva anche perché questa non è conseguenza scontata ed inevitabile.
L'avvertimento ed il richiamo all'art.18 D.Lvo 13 aprile 1999 n.112 che prevede la facoltà per i concessionari, in caso di mancato pagamento da parte del contribuente, di iscrivere l'ipoteca sui beni individuati grazie all'accesso alle banche dati, anche tele-matiche, tramite le quali prendere visione ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, è indicazione più che idonea e sufficiente a rispettare l'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo.
Per tutte le suesposte argomentazioni l'appello deve essere respinto integralmente.
Stante la contumacia dell'Ufficio vittorioso, nulla per le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
RT LE, AT
CIARAMELLA ANTONIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3076/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 464/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04776202200001350000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
“che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente appello ed in rifor-ma della impugnata sentenza svolti i più opportuni accertamenti, voglia annulla-re l'atto impugnato per i vizi contestati e per tutti i motivi sopra formulati. Con la condanna dell'AdER al pagamento delle spese di lite del doppio grado da distrarre in favore del sottoscritto
Avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 15.7.2022 (documento n. 04776202200001350000 – fascicolo 2022/3199) notificatagli in data 6.4.2023. Il Ricorrente_1 lamentava il difetto di notifica dell'intimazione di pagamento prodromica all'esecuzione ed il difetto di motivazione. Si costituiva l'Agente di Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione pubblica, la CGT di Frosinone, con sentenza n.464/23, depositata il 13 dicembre 2023, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ricorrente_1 insistendo nei rilevati vizi dell'atto impugnato.
Non si è costituito l'Ufficio e, verificata la rituale costituzione del contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'atto oggetto della controversia è la "Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria" rispetto alla quale il contribuente solleva esclusivamente due motivi di opposizione e precisamente: la presunta mancata notifica di un avviso di intimazione di pagamento e il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Ebbene, entrambe le contestazioni sollevate sono assolutamente infondate in fatto ed in diritto.
Con riferimento alla mancata notifica dell'intimazione ad adempiere quale atto prodromico, la Corte non può che concordare con il primo giudice, che sulla constatazione che l'atto impugnato era una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (che precede proprio l'atto esecutivo e con il quale si intima al debitore di provvedere al pagamento delle spettanze entro 30 giorni dalla comunicazione, pena l'iscrizione dell'ipoteca sui suoi beni), ha escluso che anche questa tipologia di atti, in quanto essa stessa “comunicazione preventiva”, dovesse essere preceduta da una ulteriore comunicazione. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce infatti un preavviso con cui il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all'Agente della Riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni, e solo decorso tale termine, se il debitore non ha dato seguito al pagamento degli importi intimati, o senza che lo stesso ne abbia richiesto la rateizzazione, o ancora in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, il concessionario è autorizzato a procedere con l'iscrizione dell'ipoteca su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede. L'atto impugnato, pertanto, non è altro che la notifica prodromica alla procedura di riscossione.
Quanto alla seconda doglianza (necessità che la comunicazione preventiva di ipoteca indichi già i beni immobili del debitore sui quali si potrà procedere ad esecuzione forzata in caso di mancato pagamento) la
Corte si riporta all'orientamento prevalente della S.C. (da ultimo espresso con l'ordinanza n. 25456 del 17 settembre 2025), secondo cui «In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'«avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca
» – deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare».
Non vi è, dunque, alcun obbligo di indicare anticipatamente, già in questa fase e con questo atto, gli immobili specifici su cui si rivolgerà l'attività esecutiva anche perché questa non è conseguenza scontata ed inevitabile.
L'avvertimento ed il richiamo all'art.18 D.Lvo 13 aprile 1999 n.112 che prevede la facoltà per i concessionari, in caso di mancato pagamento da parte del contribuente, di iscrivere l'ipoteca sui beni individuati grazie all'accesso alle banche dati, anche tele-matiche, tramite le quali prendere visione ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, è indicazione più che idonea e sufficiente a rispettare l'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo.
Per tutte le suesposte argomentazioni l'appello deve essere respinto integralmente.
Stante la contumacia dell'Ufficio vittorioso, nulla per le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello. Nulla per le spese.