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Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 32112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32112 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AT RT, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 14-11-2022 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32112 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 novembre 2022, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza proposta ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. dal difensore di RT AT, volta a ottenere la rescissione della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Napoli in data 27 marzo 2018, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2020, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di 3 mesi di arresto in ordine a violazioni del testo unico ambientale. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello partenopea, AT, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 629 bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, evidenziando che, a fronte di istanza difensiva proposta ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen., la Corte territoriale ha richiamato principi giurisprudenziali del tutto inconferenti, in quanto riferiti all'incidente di esecuzione, senza considerare che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15498 del 2021, le nullità che hanno riguardato la citazione dell'imputato e/o del suo difensore, coperte dal giudicato, pongono il condannato nella condizione di proporre richiesta di rescissione del giudicato, allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che da quelle sia derivata. Nel caso di specie, dunque, l'istanza ex art. 629 bis cod. proc. pen. era meritevole di accoglimento, avendo il difensore dimostrato di non aver mai ricevuto la notifica del decreto di citazione giudizio, né di essere stato messo in condizione di comparire nel corso del giudizio di cognizione, al fine di eccepire la nullità assoluta e insanabile che si era verificata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che, nel disattendere l'istanza di rescissione avanzata dal difensore di fiducia di AT, la Corte territoriale ha innanzitutto evidenziato che, nell'ambito del giudizio di merito, l'imputato aveva ricevuto personalmente, in data 8 aprile 2016, la notifica dell'atto di vocation in iudicium, per cui egli era stato legittimamente dichiarato assente dal Tribunale. Quanto al difensore di fiducia dell'imputato, è stato osservato dai giudici di appello che "la dedotta omessa notifica integra una nullità assoluta insanabile tuttavia non deducibile in sede esecutiva, stante la preclusività del giudicato", per cui l'istanza difensiva è stata rigettata, osservandosi in proposito che "l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta" (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata). 2. Orbene, l'impostazione della Corte territoriale non può essere condivisa. In ordine al rapporto tra incidente di esecuzione (art. 670 cod. proc. pen.) e rimedio rescissorio (art. 629 bis cod. proc. pen.), deve richiarmarsi l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931), secondo cui, mentre l'indagine consentita dall'art. 670 cod. proc. pen. è focalizzata sulla mancanza del titolo esecutivo, intesa in senso materiale o giuridico, e sulla sua non esecutività, la rescissione del giudicato, dapprima disciplinata dall'art. 625 ter cod. proc. pen., poi sostituito dall'art. 629 bis cod. proc. pen., si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, dato che con essa è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. Dunque, pur essendo l'incidente di esecuzione e la rescissione del giudicato accomunati dall'essere rimedi giuridici proponibili dopo la definizione del processo di cognizione contro pronunce giudiziali irrevocabili, i due istituti presentano caratteri distintivi, producono effetti autonomi e sono collocati in contesti sistematici differenti nell'ambito delle norme del codice di procedura penale. Il primo si pone quale istanza volta a sollecitare il controllo giurisdizionale sull'esecuzione, non è soggetto al rispetto di termini e di forme rigide di proposizione, a vincoli particolari di legittimazione e di contenuto, né impone oneri probatori all'istante ed è rimedio idoneo a paralizzare il corso del rapporto esecutivo, che può essere sospeso, mentre il secondo costituisce un'impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoria specifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche e tassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell'imputato di partecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente e con l'effetto che, se accolto, la relativa decisione rimuove il giudicato e fa ripartire il processo dal primo grado, consentendo di formulare richiesta di ammissione di prove a discarico, di rinnovata acquisizione di prove già assunte e di accesso ai riti alternativi. La coesistenza dei due istituti, hanno osservato le Sezioni Unite, è però caratterizzata dalla progressiva sempre maggiore limitazione dell'ambito applicativo dell'art. 670 cod. proc. pen., specie se si voglia far valere nullità incidenti sulla corretta instaurazione del rapporto processuale. Il sistema vigente ha infatti i suoi referenti, quali punti di forza, negli art. 420 bis, 604 e 629 bis cod. proc. pen., perché è con i rimedi consentiti da tali disposizioni che si appresta tutela in tutti i casi in cui la mancata comparizione in giudizio dell'imputato non sia frutto di una scelta volontaria, conseguente alla rituale conoscenza del provvedimento di vocatio in iudicium. Una volta precisata la differente natura giuridica dell'incidente di esecuzione e della rescissione del giudicato e la relazione di non interferenza reciproca, le Sezioni Unite hanno escluso che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo secondo la previsione dell'art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato o del suo difensore, la cui deduzione o il cui rilievo d'ufficio sono preclusi dall'irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento. La struttura testuale della disposizione e la sua funzione, infatti, non consentivano in precedenza e non consentono tuttora, dopo l'introduzione della regolamentazione della disciplina del processo in assenza in luogo di quello contumaciale, di pervenire a un diverso risultato ermeneutico. Viceversa, l'art. 629 bis cod. proc. pen., ponendosi in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420 bis cod. proc. pen., offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere. Del resto, l'art. 629 bis, che non contiene una tipizzazione, né indicazioni esemplificative degli eventi all'origine della situazione fattuale di assenza incolpevole, implica che tutti i meccanismi di controllo abbiano operato con efficacia prima della declaratoria di assenza e che, prima ancora, siano stati regolarmente compiuti gli accertamenti sulla costituzione delle parti, secondo l'ordine sequenziale di verifiche, stabilito dall'art. 420, comma 2, cod. proc. pen. Tuttavia, sia lo scrupoloso compimento dei controlli preliminari funzionali alla dichiarazione di assenza, sia la loro conduzione in modo non corretto, possono dar luogo al verificarsi di situazioni concrete, nelle quali l'imputato sia stato privato incolpevolmente della possibilità di conoscere la celebrazione del processo. L'art. 629 bis cod. proc. pen. attribuisce in tal senso al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen. autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza. In altri termini, l'art. 629 bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile, per cui il rimedio di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. è utilizzabile anche nei casi in cui la declaratoria di assenza sia stata preceduta da notificazioni dell'atto di citazione a giudizio, inficiate da nullità assoluta, non rilevate nel processo di cognizione, che abbiano pregiudicato l'informazione sull'esistenza del processo e sulla fissazione dell'udienza e non abbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o meno. In quest'ottica, gli effetti di demolizione del giudicato e di rinnovazione del processo, propri della rescissione ex art. 629 bis cod. proc. pen., certamente più ampi nel recupero delle facoltà difensive rispetto alla restituzione nel termine di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. e alla declaratoria di ineseguibilità del titolo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., si prestano perfettamente ad assolvere allo scopo di tutelare il condannato, quando la sua assenza sia stata incolpevole, perché eventualmente determinata da nullità assoluta ed insanabile che abbia colpito la notificazione del decreto che dispone il giudizio. Di qui la formulazione del principio di diritto da parte delle Sezioni Unite, secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. • 3. Alla stregua di tale condivisa premessa ermeneutica, si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, avendo la Corte territoriale valutato l'istanza difensiva alla luce dei principi che regolano non la rescissione del giudicato, ma l'incidente di esecuzione, senza considerare tuttavia che l'istanza difensiva era stata correttamente presentata ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen., il che, come detto, avrebbe richiesto un differente tipo di indagine. Pertanto, non avendo questa Corte la disponibilità del fascicolo processuale al fine di verificare la fondatezza della deduzione difensiva riguardante il vizio dedotto circa la corretta instaurazione del rapporto giuridico processuale (vizio che, secondo la prospettazione del rimedio azionato, riguarda non l'imputato, ma il suo difensore di fiducia), il provvedimento oggetto di ricorso deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, al fine di operare la verifica ad essa demandata, da compiere alla luce dei principi richiamati in precedenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli Così deciso il 04/04/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32112 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 novembre 2022, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza proposta ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. dal difensore di RT AT, volta a ottenere la rescissione della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Napoli in data 27 marzo 2018, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2020, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di 3 mesi di arresto in ordine a violazioni del testo unico ambientale. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello partenopea, AT, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 629 bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, evidenziando che, a fronte di istanza difensiva proposta ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen., la Corte territoriale ha richiamato principi giurisprudenziali del tutto inconferenti, in quanto riferiti all'incidente di esecuzione, senza considerare che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15498 del 2021, le nullità che hanno riguardato la citazione dell'imputato e/o del suo difensore, coperte dal giudicato, pongono il condannato nella condizione di proporre richiesta di rescissione del giudicato, allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che da quelle sia derivata. Nel caso di specie, dunque, l'istanza ex art. 629 bis cod. proc. pen. era meritevole di accoglimento, avendo il difensore dimostrato di non aver mai ricevuto la notifica del decreto di citazione giudizio, né di essere stato messo in condizione di comparire nel corso del giudizio di cognizione, al fine di eccepire la nullità assoluta e insanabile che si era verificata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che, nel disattendere l'istanza di rescissione avanzata dal difensore di fiducia di AT, la Corte territoriale ha innanzitutto evidenziato che, nell'ambito del giudizio di merito, l'imputato aveva ricevuto personalmente, in data 8 aprile 2016, la notifica dell'atto di vocation in iudicium, per cui egli era stato legittimamente dichiarato assente dal Tribunale. Quanto al difensore di fiducia dell'imputato, è stato osservato dai giudici di appello che "la dedotta omessa notifica integra una nullità assoluta insanabile tuttavia non deducibile in sede esecutiva, stante la preclusività del giudicato", per cui l'istanza difensiva è stata rigettata, osservandosi in proposito che "l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta" (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata). 2. Orbene, l'impostazione della Corte territoriale non può essere condivisa. In ordine al rapporto tra incidente di esecuzione (art. 670 cod. proc. pen.) e rimedio rescissorio (art. 629 bis cod. proc. pen.), deve richiarmarsi l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931), secondo cui, mentre l'indagine consentita dall'art. 670 cod. proc. pen. è focalizzata sulla mancanza del titolo esecutivo, intesa in senso materiale o giuridico, e sulla sua non esecutività, la rescissione del giudicato, dapprima disciplinata dall'art. 625 ter cod. proc. pen., poi sostituito dall'art. 629 bis cod. proc. pen., si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, dato che con essa è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. Dunque, pur essendo l'incidente di esecuzione e la rescissione del giudicato accomunati dall'essere rimedi giuridici proponibili dopo la definizione del processo di cognizione contro pronunce giudiziali irrevocabili, i due istituti presentano caratteri distintivi, producono effetti autonomi e sono collocati in contesti sistematici differenti nell'ambito delle norme del codice di procedura penale. Il primo si pone quale istanza volta a sollecitare il controllo giurisdizionale sull'esecuzione, non è soggetto al rispetto di termini e di forme rigide di proposizione, a vincoli particolari di legittimazione e di contenuto, né impone oneri probatori all'istante ed è rimedio idoneo a paralizzare il corso del rapporto esecutivo, che può essere sospeso, mentre il secondo costituisce un'impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoria specifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche e tassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell'imputato di partecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente e con l'effetto che, se accolto, la relativa decisione rimuove il giudicato e fa ripartire il processo dal primo grado, consentendo di formulare richiesta di ammissione di prove a discarico, di rinnovata acquisizione di prove già assunte e di accesso ai riti alternativi. La coesistenza dei due istituti, hanno osservato le Sezioni Unite, è però caratterizzata dalla progressiva sempre maggiore limitazione dell'ambito applicativo dell'art. 670 cod. proc. pen., specie se si voglia far valere nullità incidenti sulla corretta instaurazione del rapporto processuale. Il sistema vigente ha infatti i suoi referenti, quali punti di forza, negli art. 420 bis, 604 e 629 bis cod. proc. pen., perché è con i rimedi consentiti da tali disposizioni che si appresta tutela in tutti i casi in cui la mancata comparizione in giudizio dell'imputato non sia frutto di una scelta volontaria, conseguente alla rituale conoscenza del provvedimento di vocatio in iudicium. Una volta precisata la differente natura giuridica dell'incidente di esecuzione e della rescissione del giudicato e la relazione di non interferenza reciproca, le Sezioni Unite hanno escluso che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo secondo la previsione dell'art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato o del suo difensore, la cui deduzione o il cui rilievo d'ufficio sono preclusi dall'irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento. La struttura testuale della disposizione e la sua funzione, infatti, non consentivano in precedenza e non consentono tuttora, dopo l'introduzione della regolamentazione della disciplina del processo in assenza in luogo di quello contumaciale, di pervenire a un diverso risultato ermeneutico. Viceversa, l'art. 629 bis cod. proc. pen., ponendosi in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420 bis cod. proc. pen., offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere. Del resto, l'art. 629 bis, che non contiene una tipizzazione, né indicazioni esemplificative degli eventi all'origine della situazione fattuale di assenza incolpevole, implica che tutti i meccanismi di controllo abbiano operato con efficacia prima della declaratoria di assenza e che, prima ancora, siano stati regolarmente compiuti gli accertamenti sulla costituzione delle parti, secondo l'ordine sequenziale di verifiche, stabilito dall'art. 420, comma 2, cod. proc. pen. Tuttavia, sia lo scrupoloso compimento dei controlli preliminari funzionali alla dichiarazione di assenza, sia la loro conduzione in modo non corretto, possono dar luogo al verificarsi di situazioni concrete, nelle quali l'imputato sia stato privato incolpevolmente della possibilità di conoscere la celebrazione del processo. L'art. 629 bis cod. proc. pen. attribuisce in tal senso al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen. autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza. In altri termini, l'art. 629 bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile, per cui il rimedio di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. è utilizzabile anche nei casi in cui la declaratoria di assenza sia stata preceduta da notificazioni dell'atto di citazione a giudizio, inficiate da nullità assoluta, non rilevate nel processo di cognizione, che abbiano pregiudicato l'informazione sull'esistenza del processo e sulla fissazione dell'udienza e non abbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o meno. In quest'ottica, gli effetti di demolizione del giudicato e di rinnovazione del processo, propri della rescissione ex art. 629 bis cod. proc. pen., certamente più ampi nel recupero delle facoltà difensive rispetto alla restituzione nel termine di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. e alla declaratoria di ineseguibilità del titolo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., si prestano perfettamente ad assolvere allo scopo di tutelare il condannato, quando la sua assenza sia stata incolpevole, perché eventualmente determinata da nullità assoluta ed insanabile che abbia colpito la notificazione del decreto che dispone il giudizio. Di qui la formulazione del principio di diritto da parte delle Sezioni Unite, secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. • 3. Alla stregua di tale condivisa premessa ermeneutica, si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, avendo la Corte territoriale valutato l'istanza difensiva alla luce dei principi che regolano non la rescissione del giudicato, ma l'incidente di esecuzione, senza considerare tuttavia che l'istanza difensiva era stata correttamente presentata ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen., il che, come detto, avrebbe richiesto un differente tipo di indagine. Pertanto, non avendo questa Corte la disponibilità del fascicolo processuale al fine di verificare la fondatezza della deduzione difensiva riguardante il vizio dedotto circa la corretta instaurazione del rapporto giuridico processuale (vizio che, secondo la prospettazione del rimedio azionato, riguarda non l'imputato, ma il suo difensore di fiducia), il provvedimento oggetto di ricorso deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, al fine di operare la verifica ad essa demandata, da compiere alla luce dei principi richiamati in precedenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli Così deciso il 04/04/2023.