Sentenza 21 aprile 2011
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di merito disponga la sospensione condizionale di una pena detentiva completamente espiata, in quanto detto beneficio presuppone che la pena inflitta debba essere, in tutto o in parte, da espiare, senza la quale non può svolgere la funzione assegnatagli dall'ordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2011, n. 23240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23240 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 21/04/2011
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 1104
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 44090/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN LO, N. IL 23/09/1960;
avverso la sentenza n. 2562/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 26/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Udito il PG in persona del Sost.Proc.Gen. Dott. De Santis Fausto, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Riccotti F., che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
La CdA di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale modifica della pronunzia di primo grado, ha concesso a ER GE, già condannato dal Tribunale di Ragusa alla pena di giustizia perché riconosciuto colpevole di concorso in tentato furto aggravato, il benefico della sospensione condizionale della pena. Ricorre per cassazione il difensore e deduce omessa e incongrua motivazione ed erronea applicazione dell'art. 597 c.p.p., atteso che l'imputato ha interamente scontato (agli AA.DD.) la pena a lui inflitta.
La sospensione condizionale, dunque, mai richiesta, da un lato, appare completamente immotivata, dall'altro non può svolgere alcuna funzione rieducativa e finisce, paradossalmente, per tradursi in una reformatio in peius perché avrebbe, in prospettiva, l'effetto di estinguere una pena già estinta perché interamente scontata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Dall'esame degli atti, consentito e necessario per verificare la fondatezza del presupposto dedotto con l'impugnazione, emerge che il ricorrente fu tratto in arresto il giorno 1.7.2009, il giorno successivo fu posto agli arresti domiciliari.
In tale condizione egli si trovava ancora quando fu celebrato il processo di appello (14.12.2009).
Fu quindi scarcerato il 31.12.2009 con provvedimento del Tribunale di Ragusa.
Tanto premesso, si deve rilevare come il trattamento sanzionatolo risulti illegale nella parte in cui dispone la sospensione condizionale di una pena detentiva, completamente espiata. Sotto questo aspetto, quindi il ricorso è fondato, in quanto il presupposto fattuale in base al quale può essere concesso il ricordato beneficio non sussisteva e, dunque, il beneficio stesso non può svolgere la funzione per la quale è previsto dall'ordinamento. Consegue annullamento senza rinvio limitatamente alla concessione della sospensione condizionale, che va eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011