Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, poiché la nuova disciplina sanzionatoria si innesta su principi validi che tuttora regolano la materia, il reato si perfeziona nel momento in cui l'assegno, presentato in tempo utile, non viene pagato per mancanza o insufficienza di fondi. Trattandosi poi di titolo pagabile a vista, per il calcolo del tempo utile si deve fare riferimento al giorno di emissione quale risulta dalla scritturazione sul titolo stesso e non a quello, eventualmente diverso, della effettiva "traditio". (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva sostenuto che, trattandosi di assegno postdatato, il termine per la presentazione decorresse dalla data di effettiva emissione e non da quella indicata sul titolo stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22.12.98
1. Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N. 2316
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Andrea Colonnese Consigliere N. 23507/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RN AS, nato in data [...], a [...]
avverso la sentenza del 26.3.98 della Corte di Appello di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Umberto Toscano che ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Condannato per il delitto di emissione di assegno bancario senza provvista, con sentenza confermata dalla Corte di Appello, l'imputato ricorre e denunzia:
A-ex art.609 e 129 cpp, l'inesistenza della "condizione di punibilità della presentazione in tempo utile", in quanto l'assegno, postdatato, emesso nell'agosto 1991, era stato presentato per l'incasso nel 1992, ben oltre il termine di cui all'art.32 RD 1736/33, decorrente dalla data di effettiva emissione e non da quella indicata sul titolo;
B-ex art.606,lett.e) c.p.p., il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, in quanto l'assegno era stato presentato in banca quando ormai il conto corrente era stato estinto e la banca trattaria aveva assunto l'impegno, non rispettato, di addebitare gli assegni sul conto corrente aperto presso la filiale, in Ancona, dove aveva trasferito la residenza. Tali elementi, il successivo riempimento del titolo e l'errore di aver fatto affidamento sull'impegno assunto dalla banca dovevano essere apprezzati a dimostrazione della sua buona fede, incompatibile con il dolo, anche eventuale, che, dovendo coinvolgere, in un reato di evento, il momento successivo all'emissione, non poteva essere presunto in guisa da configurare una forma di responsabilità oggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il primo motivo di ricorso non è fondato.
L'assegno bancario è un titolo di credito formale ed astratto, trasmissibile con girata, contenente l'ordine incondizionato, che prescinde dal rapporto sottostante, di pagamento a vista la destinazione alla circolazione è un attributo intrinseco dell'assegno, non sopprimibile per volontà del privato, in quanto la norma incriminatrice tutela non solo l'interesse del singolo creditore, ma anche quello dei terzi e, quindi l'interesse pubblico alla sicura trasmissibilità del titolo. Tale disciplina è inderogabile, dunque, con la conseguenza che le interne pattuizioni, dirette a trasformare il titolo da mezzo di pagamento a strumento di garanzia, sono del tutto irrilevanti al fini della configurabilità del reato di emissione di assegno bancario senza provvista. La trasferibilità e il carattere formale del titolo di credito spiegano anche il divieto, ancora esistente, anche se non penalmente sanzionato, di emettere assegni privi di data o postdatati. Il patto di successivo riempimento, eventualmente intervenuto tra le parti, e la violazione dei termini del patto, sono parimenti irrilevanti, ai fini della configurabilità del reato. È vero che il delitto previsto,dall'art.2 Legge 386/90 si perfeziona, quale reato di evento, nel momento in cui l'assegno, presentato in tempo utile, non viene pagato per mancanza o insufficienza di provvista, ma è anche vero che per il calcolo del "tempo utile" bisogna far riferimento al dato formale e apparente risultante dal documento quale giorno di emissione, e non a quello, eventualmente diverso, della effettiva traditio. La prevalenza dell'elemento formale su quello reale scaturisce della natura - dell'assegno bancario e del reato plurioffensivo e, in modo positivo, dagli artt.31,32 e 35 RD 21 dicembre 1933 n. 1736. La nuova disciplina sanzionatoria si innesta,
infatti, sui principi, ancora validi, che regolano l'assegno. Le tre norme stabiliscono che l'assegno è pagabile a vista e che ogni contrario pactum si ha per non scritto, che quello postdatato puo essere presentato all'incasso anche prima del giorno indicato come data di emissione e, infine, che l'ordine di non pagare ha effetto solo dopo che sia consunto il termine utile per la presentazione.
2-Il secondo motivo è inammissibile.
A fronte della volontaria chiusura del conto corrente, pienamente integrante il dolo del reato de quo, è una censura di merito quella diretta ad una non provata, diversa e più favorevole ricostruzione del fatto - convenzione con la banca che avrebbe dovuto trasferire l'assegno sul conto aperto in altra filiale - tanto più che l'emissione di un assegno senza data o postadato non esclude, per i principi esposti, e come ritenuto dalla sentenza impugnata, la responsabilità del traente neppure sotto il profilo soggettivo, ravvisabile quanto meno a titolo di dolo eventuale (Cass., Sez.V, sent. 18/09/97 mass.208607;Idem,sent.7.7.98,mass.211481)
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 22 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999