Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 2908
CASS
Sentenza 22 dicembre 1998

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In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, poiché la nuova disciplina sanzionatoria si innesta su principi validi che tuttora regolano la materia, il reato si perfeziona nel momento in cui l'assegno, presentato in tempo utile, non viene pagato per mancanza o insufficienza di fondi. Trattandosi poi di titolo pagabile a vista, per il calcolo del tempo utile si deve fare riferimento al giorno di emissione quale risulta dalla scritturazione sul titolo stesso e non a quello, eventualmente diverso, della effettiva "traditio". (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva sostenuto che, trattandosi di assegno postdatato, il termine per la presentazione decorresse dalla data di effettiva emissione e non da quella indicata sul titolo stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 2908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2908
    Data del deposito : 22 dicembre 1998

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