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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/10/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4605/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PIEROBON REGINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DI LIBERTO GIANCARLO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
si dà atto che nonostante la trasmissione del fascicolo al PM in data 29.07.2025 non sono pervenute le sue conclusioni
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/09/2006 da
, trascritto al n. 30, Parte II, Serie A, Parte_1 Parte_2
Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Susegana alle seguenti condizioni:
2. Si dà atto che il sig. continuerà a vivere nell'immobile di Castelfranco Parte_2
V.to, via Steffani n. 6 di sua esclusiva proprietà. La sig.ra infatti, conformemente Pt_1
agli accordi assunti in sede di separazione, ha già provveduto a trasferirsi nell'immobile,
di sua esclusiva proprietà, sito in Castelfranco V.to (TV), via Goldoni n. 1 dove è stata trasferita anche la residenza dei figli minori e . Per_1 Per_2
2 3. I figli minori restano affidati congiuntamente ad entrambi genitori con equa collocazione presso le rispettive abitazioni.
I genitori si danno reciprocamente atto che dovranno essere tra loro condivise tutte le decisioni educative e le scelte di maggiore importanza riguardanti i minori quali,
adesempio, quelle mediche, scolastiche, sportive, relative all'indipendenza e autonomizzazione dei figli, relative a viaggi (anche all'estero), relative alla sorveglianza dei rapporti affettivo-sentimentali.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro genitore tutto ciò
che riguarda i figli in modo tale da poter effettivamente e concretamente cogestire la responsabilità genitoriale. Tali comunicazioni avverranno tramite telefonate o, se in quel momento non fosse possibile raggiungere telefonicamente l'altro genitore, mediante messaggistica.
Per le questioni non urgenti le decisioni verranno posticipate al primo contatto possibile tra genitori.
Per quanto riguarda le comunicazioni e/o informazioni scolastiche e/o relative ad attività
extrascolastiche frequentate dai minori ove possibile ciascun genitore consulterà
autonomamente il registro elettronico e/o gli altri strumenti di comunicazione/informazione informatici. Solo nelle ipotesi in cui tale consultazione autonoma non dovesse essere possibile, il genitore che ha con sé i figli nel momento in cui riceve tale comunicazioni/informazioni informerà l'altro genitore.
Il genitore che avrà con sé i figli durante le attività scolastiche o extra scolastiche preorganizzate che richiedano la partecipazione dei genitori ci andrà con i figli. L'altro genitore vi potrà partecipare da solo (previo accordo con il genitore che ha i figli in quel momento) o vi prenderà parte quando ha con sé i figli.
4. I tempi di permanenza di e presso ciascun genitore saranno Per_1 Per_2
3 paritetici secondo il seguente schema mensile da interpretarsi in modo flessibile tenendo conto prioritariamente delle sensibilità e delle necessità dei figli, nonché degli impegni di ciascun genitore e dei ragazzi:
Vi è completo e libero accesso da parte di e ai nonni e/o ad altri parenti Per_1 Per_2
materni e paterni.
Durante le giornate di feste religiose e nazionali i figli rimarranno con il genitore secondo il calendario mensile, mentre per le feste natalizie e pasquali i genitori trascorreranno con i figli un tempo paritetico e i giorni di festa ad anni alterni.
Per le vacanze estive, a seconda degli impegni (campiscuola, attività estive, ecc) dei ragazzi, delle usanze/tradizioni familiari (es periodi di vacanza con nonni) e degli impegni lavorativi dei genitori, questi ultimi si accorderanno di anno in anno. In ogni caso i figli minori dovranno trascorrere almeno due settimane anche non consecutive di vacanza per facilitare e garantire un periodo equilibrato di permanenza dei figli con entrambi.
I giorni in cui i figli minori e escono o vanno dal papà, questi li aspetterà Per_1 Per_2
all'ingresso del cancello di casa e così farà quando li riaccompagnerà presso l'abitazione
4 materna.
Lo stesso farà la mamma. I genitori concordano nel lasciare ai soli figli libero accesso con chiavi alle rispettive abitazioni.
Il papà o la mamma, a seconda di dove soggiornino i figli, farà loro una telefonata in un orario compatibile con gli impegni ed attività dei figli. e potranno telefonare Per_1 Per_2
ai genitori, o inviare sms quando vogliono, con l'attenzione da parte del genitore che riceve la telefonata o sms che non sia una comunicazione continuata, ma ben definita e circostanziata.
Se uno dei genitori fosse impossibilitato per motivi di lavoro o salute (programmabili-
programmate per tempo) a stare con i figli nei giorni concordati dovrà tempestivamente avvisare telefonicamente l'altro genitore. Se l'eccezione è dovuta, invece, ad un imprevisto la telefonata potrà essere sostituita da altre forme di comunicazioni (sms o messaggio whatsapp o altro). Il genitore che non può trascorrere il suo “turno” con i figli sarà sostituito dall'altro genitore se libero da impegni assunti in precedenza. In caso contrario il genitore “di turno” cercherà autonomamente la collaborazione di soggetti terzi
(nonni, zii, baby-sitter,…). I genitori, successivamente, si accorderanno affinché i figli possano recuperare i giorni persi col genitore con cui avrebbero dovuto stare.
In caso di eventuali gravi conflitti futuri riguardanti l'affidamento o la loro educazione hanno fin da ora deciso che occorrerà rivedere gli accordi assunti e che lo faranno in mediazione, se necessario con l'aiuto di una specialista.
Le parti convengono che, qualora in futuro uno dei due genitori trasferisse la propria residenza allontanandosi da Castelfranco Veneto, al fine di ridurre gli spostamenti e rendere più agevole l'organizzazione del calendario di permanenza presso ciascun genitore, quest'ultimo sarà strutturato a settimane alterne. In tal modo, i figli trascorreranno una intera settimana con un genitore e quella successiva con l'altro e così
5 in via alternata.
Resta inteso che tale modifica non inciderà su tutti gli altri accordi già assunti tra le parti.
Si precisa che, in tale eventualità, il centro di riferimento degli interessi dei minori rimarrà
a Castelfranco Veneto, ove essi continueranno a risiedere (vivendo in via alternata con ciascun genitore), a frequentare le scuole e a coltivare la propria rete familiare, sociale e relazionale.
5. Ciascun genitore provvederà direttamente alle spese ordinarie di alimentazione ed igiene personale riguardanti i figli minori nonché alle spese di cancelleria scolastica o altre purché di importo inferiore a 10 euro.
Le altre spese sostenute nell'interesse dei figli verranno, invece, divise al 50% tra i genitori con l'espresso accordo tra gli stessi che, limitatamente ai prossimi tre anni scolastici
(quindi 2025/2026-2026/2027-2027/2028), il costo delle rette degli istituti che saranno frequentati dai figli faranno carico: per il 60% al sig. al 60% e per il 40% alla sig.ra Pt_2
Decorso tale periodo la ripartizione tornerà al 50%. Pt_1
Il pagamento della quota spettante avverrà direttamente tramite accredito sul C/C
bancario del genitore che ha fatto gli acquisti entro la prima settimana del mese successivo previa presentazione delle ricevute d'acquisto.
6. Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi richiesta di mantenimento reciproco. Dichiarano altresì di non aver null'altro a prendere l'uno dall'altro, al di fuori di quanto espressamente previsto nel presente accordo, e comunque di rinunciarvi.
7. Si dà atto che le parti dichiarano che ogni rapporto patrimoniale tra di loro esistente,
a qualsiasi titolo, ivi inclusi conti correnti, beni mobili, crediti e debiti reciproci, deve intendersi definitivamente definito. Per l'effetto, ciascuna parte rinuncia in via espressa,
definitiva e irrevocabile a qualsivoglia ulteriore pretesa economica nei confronti dell'altra,
6 sia essa derivante dal rapporto matrimoniale o da qualsiasi altro rapporto intercorrente tra le stesse parti, antecedentemente alla definizione della presente procedura di divorzio
8. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori e . Per_1 Per_2
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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