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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
IA Stanzione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6168/2023 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Colabella, Parte_1
Email_1
Opponente
E
, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmine NO e Domenico Ruocco, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Nola alla via Anfiteatro Laterzio n. 222;
Opposta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto al giudice del Tribunale di Nola di Controparte_1 ordinare a di consegnarle l'originale della Procura Speciale sottoscritta in data 3 Parte_1 agosto 2023 da e iscritta al n. 8939 del repertorio del dott. Parte_1 Persona_1
Notaio in AR IN, con studio ivi alla via XXV Aprile n.18, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di EN ed AR IN, trattandosi di un obbligo assunto dal allorquando ha Parte_1 sottoscritto, unitamente ad essa ricorrente, in data 3/8/2023 una “scrittura collaterale ad atto di trasferimento immobiliare”, poi formalizzato (l'atto di trasferimento) lo stesso 3/8/2023, con la quale – richiamato l'accordo transattivo stipulato fra le stesse parti ( e ) il Parte_1 Controparte_1
22/2/2023, che prevedeva il trasferimento, oltre che degli immobili poi trasferiti il 3/8/23, anche
1 dell'immobile identificato nel NCEU del Comune di Cagliari al foglio 19, particella 3447, sub 4 - i contraenti hanno precisato che per l'immobile in questione (sub 4), in adempimento della transazione,
ha rilasciato procura speciale all'avv. Carmine NO “affinchè in suo nome Parte_1
e per suo conto provvedesse a vendere e trasferire il bene in questione, incassandone il prezzo e, con la ulteriore facoltà, qui espressamente convenuta, di riversare il prezzo incassato alla SI CP_1
. Le parti convengono che tale prestazione costituisce esatto adempimento dell'obbligazione
[...] originariamente convenuta e, pertanto, congiuntamente e solidalmente, riconoscono valido e ratificano fin d'ora l'operato del nominato procuratore per tutta l'attività che questi porrà in essere in esecuzione del mandato ricevuto”. Ha dedotto che la procura in questione non è mai stata consegnata al procuratore nominato né ad essa esponente e che, quindi, ha diritto alla consegna della stessa, anche perché dalla certificazione rilasciata dal Notaio il 27/9/2023 è emerso che la procura è stata Persona_1 effettivamente sottoscritta il 3/8/2023.
L'11/10/2023 è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1546/2023, con cui è stato ingiunto a Parte_1
di consegnare la procura in questione, con vittoria di spese ed accessori.
[...]
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione , chiedendone la revoca ed Parte_1 eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva in capo alla in quanto la procura è CP_1 stata rilasciata in favore di un terzo soggetto, l'avv. Carmine NO. Ha eccepito poi il difetto di interesse della in quanto con atto di compravendita del 10/10/2023 per Notar CP_1 Persona_2
Repertorio n. 3621, ha dato esecuzione, ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., al preliminare trascritto in data
21/09/2023, ben sedici giorni prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, con cui si era impegnato a vendere, quale legittimo proprietario, l'immobile in contestazione a tale
[...]
con la conseguenza che, in seguito alla compravendita, non è ravvisabile alcuna utilità Per_3 pratica o interesse giudico in capo alla nell'ottenere la copia della procura suddetta. Ha dedotto, CP_1 nel merito, che la pretesa della ricorrente è del tutto priva di fondamento perché con la transazione del
3/8/2023 esso opponente e l'opposta hanno inteso definire tutte le reciproche pretese e giudizi pendenti derivanti dalla successione testamentaria di . Persona_4
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'opposizione ed evidenziando come la Controparte_1 transazione del 3/8/2023, con il trasferimento dei tre immobili, abbia costituito solo parte della esecuzione del precedente accordo sottoscritto dalle parti il 22/2/2023, che riguardava anche l'immobile di cui all'accordo collaterale sopra richiamato, senza alcuna rinuncia o rinnovazione di quanto precedentemente pattuito, come dimostrato dall'accordo collaterale sottoscritto dalle parti nella medesima data del 3/8/2023, che si pone come fonte della propria legittimazione ad agire e dell'interesse all'azione.
2 Con ordinanza del 28 maggio 2024 il precedente giudice istruttore ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviato la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Subentrato questo giudice nella trattazione della causa, la stessa è stata assunta in decisione il 6/11/2025.
Preliminarmente, va detto che a seguito dell'opposizione si instaura tra le parti un giudizio a cognizione piena, in cui la posizione delle stesse risulta invertita (l'attore formale del giudizio di opposizione è il convenuto sostanziale del procedimento di ingiunzione;
viceversa, il convenuto formale - creditore opposto è l'attore sostanziale). Si tratta, tuttavia, di un'inversione solo formale, perché non comporta l'inversione dell'onere della prova, che andrà comunque ripartito tenendo conto del disposto dell'art. 2697 c.c..
Ciò significa che grava sul creditore opposto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta al convenuto opponente fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui diritto.
Tanto chiarito, va detto, ancora in via preliminare, che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dall'opponente, in quanto la legittimazione attiva di Controparte_1 deriva dalla sottoscrizione in data 3/8/2023 della “scrittura collaterale ad atto di trasferimento immobiliare”, con la quale – richiamato l'accordo transattivo stipulato fra le stesse parti ( Parte_1
e ) il 22/2/2023, che prevedeva il trasferimento, oltre che degli immobili poi
[...] Controparte_1 trasferiti il 3/8/23, anche dell'immobile identificato nel NCEU del Comune di Cagliari al foglio 19, particella 3447, sub 4 - i contraenti hanno precisato che per l'immobile in questione (sub 4), in adempimento della transazione, ha rilasciato procura speciale all'avv. Carmine Parte_1
NO “affinchè in suo nome e per suo conto provvedesse a vendere e trasferire il bene in questione, incassandone il prezzo e, con la ulteriore facoltà, qui espressamente convenuta, di riversare il prezzo incassato alla SI . Le parti convengono che tale prestazione costituisce esatto Controparte_1 adempimento dell'obbligazione originariamente convenuta e, pertanto, congiuntamente e solidalmente, riconoscono valido e ratificano fin d'ora l'operato del nominato procuratore per tutta l'attività che questi porrà in essere in esecuzione del mandato ricevuto”. È evidente la legittimazione attiva della in quanto nell'indicato atto è precisato che la prestazione di rilasciare la procura, che poi CP_1 effettivamente è stata rilasciata, costituisce adempimento dell'obbligazione assunta il 22/2/2023 e titolare della posizione creditoria (cfr. credito consistente nell'essere il soggetto destinatario finale del ricavato della vendita dell'immobile oggetto di procura) è proprio . Controparte_1
Circa l'interesse ad agire e circa la sussistenza nel merito del diritto dell'opposta di ottenere la consegna della procura, va evidenziato quanto segue.
3 Con l'ordinanza del 28-29/5/2024 il precedente giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, affermando che “sussiste il fumus della inammissibilità della domanda avanzata con il ricorso monitorio, stante il difetto di interesse della parte opposta ad ottenere il rilascio del predetto documento, ciò sia avuto riguardo al momento della proposizione della domanda che, a fortiori, alla luce dell' avvenuto trasferimento dell' immobile
(circostanza non contestata tra le parti)”.
A parere di questo giudice, invece, l'interesse della ad ottenere il rilascio della procura sussisteva CP_1 all'epoca del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e sussiste anche dopo che l'immobile, oggetto della procura a vendere, è stato, invece, venduto a terzo soggetto direttamente da . Parte_1
L'interesse ad agire e la stessa fondatezza della pretesa della non è, infatti, legato direttamente CP_1 alla vendita dell'immobile, quanto all'esecuzione dell'obbligo assunto dal con la Parte_1 sottoscrizione della “scrittura collaterale ad atto di trasferimento immobiliare” in data 3/8/2023, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo di trasferimento degli altri immobili facenti parte della transazione sottoscritta il 22/2/2023. L'opponente si è obbligato, anzi, ha dichiarato di aver già rilasciato la procura speciale in favore di NO Carmine che costituisce adempimento esatto dell'obbligazione convenuta il 22/2/2023. Ebbene, l'accordo prevede che la procura a vendere viene rilasciata, in sostituzione del trasferimento diretto del bene, con l'accordo che il ricavato della vendita è destinato alla E allora è evidente che l'avere, invece, il venduto direttamente il bene CP_1 Parte_1 ad un terzo - e di per sé l'atto nei confronti del terzo appare pienamente legittimo – costituisce verosimile inadempimento dell'obbligo assunto con la scrittura del 3/8/2023 e con il rilascio della procura, motivo per il quale sussiste l'interesse della ad ottenere copia della procura al fine di verificare la CP_1 sussistenza dei presupposti per l'azione di risarcimento danni da inadempimento nei confronti del
. Parte_1
Neanche, da ultimo, coglie nel segno l'eccezione con cui afferma che la Parte_1 transazione del 3/8/2023 con cui sono stati trasferiti gli altri tre immobili costituisce rinuncia da parte della a qualsivoglia pretesa precedente, anche relativamente all'immobile di cui al sub 4. In CP_1 primo luogo, la transazione del 22/2/2023 non è richiamata dall'atto del 3/8/2023, che avrebbe dovuto farvi riferimento, al fine di farne venir meno gli effetti, se questa fosse stata la volontà delle parti. In secondo luogo, che questa non fosse la volontà delle parti si ricava dalla contestuale sottoscrizione dell'accordo collaterale, che espressamente richiama proprio la transazione del 22/2/2023, che riguardava tutti e quattro gli immobili e non solo tre. Da ultimo, la stessa transazione del 3/8/2023 prevede la rinunzia ai processi in corso, e non a quanto convenuto il 22/2/2023.
La questione se vi sia un inadempimento degli obblighi assunti da parte del , che ha venduto Parte_1
l'immobile direttamente a terzo soggetto, non entra nel thema decidendum del presente giudizio, che riguarda solo la sussistenza o meno del diritto di di ottenere copia della procura, diritto Controparte_1
4 che sussiste in quanto l'esame del contenuto della procura costituisce uno degli elementi in base al quale verificare se ha adempiuto la prestazione richiamata con l'accordo collaterale del Parte_1
3/8/2023.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo 1546/2023, così provvede:
[...]
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1546/2023, dichiarandone l'esecutorietà;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 liquidandole in euro 2.600,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Nola il 6 novembre 2025.
Il giudice
dott.ssa IA Stanzione
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
IA Stanzione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6168/2023 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Colabella, Parte_1
Email_1
Opponente
E
, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmine NO e Domenico Ruocco, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Nola alla via Anfiteatro Laterzio n. 222;
Opposta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto al giudice del Tribunale di Nola di Controparte_1 ordinare a di consegnarle l'originale della Procura Speciale sottoscritta in data 3 Parte_1 agosto 2023 da e iscritta al n. 8939 del repertorio del dott. Parte_1 Persona_1
Notaio in AR IN, con studio ivi alla via XXV Aprile n.18, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di EN ed AR IN, trattandosi di un obbligo assunto dal allorquando ha Parte_1 sottoscritto, unitamente ad essa ricorrente, in data 3/8/2023 una “scrittura collaterale ad atto di trasferimento immobiliare”, poi formalizzato (l'atto di trasferimento) lo stesso 3/8/2023, con la quale – richiamato l'accordo transattivo stipulato fra le stesse parti ( e ) il Parte_1 Controparte_1
22/2/2023, che prevedeva il trasferimento, oltre che degli immobili poi trasferiti il 3/8/23, anche
1 dell'immobile identificato nel NCEU del Comune di Cagliari al foglio 19, particella 3447, sub 4 - i contraenti hanno precisato che per l'immobile in questione (sub 4), in adempimento della transazione,
ha rilasciato procura speciale all'avv. Carmine NO “affinchè in suo nome Parte_1
e per suo conto provvedesse a vendere e trasferire il bene in questione, incassandone il prezzo e, con la ulteriore facoltà, qui espressamente convenuta, di riversare il prezzo incassato alla SI CP_1
. Le parti convengono che tale prestazione costituisce esatto adempimento dell'obbligazione
[...] originariamente convenuta e, pertanto, congiuntamente e solidalmente, riconoscono valido e ratificano fin d'ora l'operato del nominato procuratore per tutta l'attività che questi porrà in essere in esecuzione del mandato ricevuto”. Ha dedotto che la procura in questione non è mai stata consegnata al procuratore nominato né ad essa esponente e che, quindi, ha diritto alla consegna della stessa, anche perché dalla certificazione rilasciata dal Notaio il 27/9/2023 è emerso che la procura è stata Persona_1 effettivamente sottoscritta il 3/8/2023.
L'11/10/2023 è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1546/2023, con cui è stato ingiunto a Parte_1
di consegnare la procura in questione, con vittoria di spese ed accessori.
[...]
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione , chiedendone la revoca ed Parte_1 eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva in capo alla in quanto la procura è CP_1 stata rilasciata in favore di un terzo soggetto, l'avv. Carmine NO. Ha eccepito poi il difetto di interesse della in quanto con atto di compravendita del 10/10/2023 per Notar CP_1 Persona_2
Repertorio n. 3621, ha dato esecuzione, ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., al preliminare trascritto in data
21/09/2023, ben sedici giorni prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, con cui si era impegnato a vendere, quale legittimo proprietario, l'immobile in contestazione a tale
[...]
con la conseguenza che, in seguito alla compravendita, non è ravvisabile alcuna utilità Per_3 pratica o interesse giudico in capo alla nell'ottenere la copia della procura suddetta. Ha dedotto, CP_1 nel merito, che la pretesa della ricorrente è del tutto priva di fondamento perché con la transazione del
3/8/2023 esso opponente e l'opposta hanno inteso definire tutte le reciproche pretese e giudizi pendenti derivanti dalla successione testamentaria di . Persona_4
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'opposizione ed evidenziando come la Controparte_1 transazione del 3/8/2023, con il trasferimento dei tre immobili, abbia costituito solo parte della esecuzione del precedente accordo sottoscritto dalle parti il 22/2/2023, che riguardava anche l'immobile di cui all'accordo collaterale sopra richiamato, senza alcuna rinuncia o rinnovazione di quanto precedentemente pattuito, come dimostrato dall'accordo collaterale sottoscritto dalle parti nella medesima data del 3/8/2023, che si pone come fonte della propria legittimazione ad agire e dell'interesse all'azione.
2 Con ordinanza del 28 maggio 2024 il precedente giudice istruttore ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviato la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Subentrato questo giudice nella trattazione della causa, la stessa è stata assunta in decisione il 6/11/2025.
Preliminarmente, va detto che a seguito dell'opposizione si instaura tra le parti un giudizio a cognizione piena, in cui la posizione delle stesse risulta invertita (l'attore formale del giudizio di opposizione è il convenuto sostanziale del procedimento di ingiunzione;
viceversa, il convenuto formale - creditore opposto è l'attore sostanziale). Si tratta, tuttavia, di un'inversione solo formale, perché non comporta l'inversione dell'onere della prova, che andrà comunque ripartito tenendo conto del disposto dell'art. 2697 c.c..
Ciò significa che grava sul creditore opposto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta al convenuto opponente fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui diritto.
Tanto chiarito, va detto, ancora in via preliminare, che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dall'opponente, in quanto la legittimazione attiva di Controparte_1 deriva dalla sottoscrizione in data 3/8/2023 della “scrittura collaterale ad atto di trasferimento immobiliare”, con la quale – richiamato l'accordo transattivo stipulato fra le stesse parti ( Parte_1
e ) il 22/2/2023, che prevedeva il trasferimento, oltre che degli immobili poi
[...] Controparte_1 trasferiti il 3/8/23, anche dell'immobile identificato nel NCEU del Comune di Cagliari al foglio 19, particella 3447, sub 4 - i contraenti hanno precisato che per l'immobile in questione (sub 4), in adempimento della transazione, ha rilasciato procura speciale all'avv. Carmine Parte_1
NO “affinchè in suo nome e per suo conto provvedesse a vendere e trasferire il bene in questione, incassandone il prezzo e, con la ulteriore facoltà, qui espressamente convenuta, di riversare il prezzo incassato alla SI . Le parti convengono che tale prestazione costituisce esatto Controparte_1 adempimento dell'obbligazione originariamente convenuta e, pertanto, congiuntamente e solidalmente, riconoscono valido e ratificano fin d'ora l'operato del nominato procuratore per tutta l'attività che questi porrà in essere in esecuzione del mandato ricevuto”. È evidente la legittimazione attiva della in quanto nell'indicato atto è precisato che la prestazione di rilasciare la procura, che poi CP_1 effettivamente è stata rilasciata, costituisce adempimento dell'obbligazione assunta il 22/2/2023 e titolare della posizione creditoria (cfr. credito consistente nell'essere il soggetto destinatario finale del ricavato della vendita dell'immobile oggetto di procura) è proprio . Controparte_1
Circa l'interesse ad agire e circa la sussistenza nel merito del diritto dell'opposta di ottenere la consegna della procura, va evidenziato quanto segue.
3 Con l'ordinanza del 28-29/5/2024 il precedente giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, affermando che “sussiste il fumus della inammissibilità della domanda avanzata con il ricorso monitorio, stante il difetto di interesse della parte opposta ad ottenere il rilascio del predetto documento, ciò sia avuto riguardo al momento della proposizione della domanda che, a fortiori, alla luce dell' avvenuto trasferimento dell' immobile
(circostanza non contestata tra le parti)”.
A parere di questo giudice, invece, l'interesse della ad ottenere il rilascio della procura sussisteva CP_1 all'epoca del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e sussiste anche dopo che l'immobile, oggetto della procura a vendere, è stato, invece, venduto a terzo soggetto direttamente da . Parte_1
L'interesse ad agire e la stessa fondatezza della pretesa della non è, infatti, legato direttamente CP_1 alla vendita dell'immobile, quanto all'esecuzione dell'obbligo assunto dal con la Parte_1 sottoscrizione della “scrittura collaterale ad atto di trasferimento immobiliare” in data 3/8/2023, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo di trasferimento degli altri immobili facenti parte della transazione sottoscritta il 22/2/2023. L'opponente si è obbligato, anzi, ha dichiarato di aver già rilasciato la procura speciale in favore di NO Carmine che costituisce adempimento esatto dell'obbligazione convenuta il 22/2/2023. Ebbene, l'accordo prevede che la procura a vendere viene rilasciata, in sostituzione del trasferimento diretto del bene, con l'accordo che il ricavato della vendita è destinato alla E allora è evidente che l'avere, invece, il venduto direttamente il bene CP_1 Parte_1 ad un terzo - e di per sé l'atto nei confronti del terzo appare pienamente legittimo – costituisce verosimile inadempimento dell'obbligo assunto con la scrittura del 3/8/2023 e con il rilascio della procura, motivo per il quale sussiste l'interesse della ad ottenere copia della procura al fine di verificare la CP_1 sussistenza dei presupposti per l'azione di risarcimento danni da inadempimento nei confronti del
. Parte_1
Neanche, da ultimo, coglie nel segno l'eccezione con cui afferma che la Parte_1 transazione del 3/8/2023 con cui sono stati trasferiti gli altri tre immobili costituisce rinuncia da parte della a qualsivoglia pretesa precedente, anche relativamente all'immobile di cui al sub 4. In CP_1 primo luogo, la transazione del 22/2/2023 non è richiamata dall'atto del 3/8/2023, che avrebbe dovuto farvi riferimento, al fine di farne venir meno gli effetti, se questa fosse stata la volontà delle parti. In secondo luogo, che questa non fosse la volontà delle parti si ricava dalla contestuale sottoscrizione dell'accordo collaterale, che espressamente richiama proprio la transazione del 22/2/2023, che riguardava tutti e quattro gli immobili e non solo tre. Da ultimo, la stessa transazione del 3/8/2023 prevede la rinunzia ai processi in corso, e non a quanto convenuto il 22/2/2023.
La questione se vi sia un inadempimento degli obblighi assunti da parte del , che ha venduto Parte_1
l'immobile direttamente a terzo soggetto, non entra nel thema decidendum del presente giudizio, che riguarda solo la sussistenza o meno del diritto di di ottenere copia della procura, diritto Controparte_1
4 che sussiste in quanto l'esame del contenuto della procura costituisce uno degli elementi in base al quale verificare se ha adempiuto la prestazione richiamata con l'accordo collaterale del Parte_1
3/8/2023.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo 1546/2023, così provvede:
[...]
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1546/2023, dichiarandone l'esecutorietà;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 liquidandole in euro 2.600,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Nola il 6 novembre 2025.
Il giudice
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