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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN MA, nella causa civile iscritta al n°
13700/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO Parte_1
AB ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via del
Bersagliere n. 8 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino.
- convenuto -
All'udienza del 24/10/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti condannando l' alla rifusione della restante parte, che CP_1
liquida in complessivi € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to CATALANO AB.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/09/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, chiese la condanna dell' al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di pensione di CP_1
vecchiaia anticipata dal mese di febbraio 2021 a mese di novembre 2023 oltre accessori e col favore delle spese di lite. Costituitosi in giudizio, l rilevò che:”in data 14 ottobre 2024 si è CP_1
provveduto a definire gli arretrati oggetto del ricorso giudiziario, posti in pagamento con la rata di pensione del mese di dicembre 2024 (vedasi allegato). Si fa presente che l'importo definito pari ad € 6.577,37 è al netto delle trattenute IRPEF e del recupero delle rate dell'assegno ordinario nr. 1505814 dall'01.02.2021 al 31.01.2023 già riscosse, assegno eliminato per trasformazione dello stesso in pensione di vecchiaia con decorrenza 01.02.2021” precisando che “la netta discordanza dell'importo richiesto nel ricorso e quanto liquidato è dovuta in parte all'errato calcolo dell'assegno riscosso (non si è tenuto conto delle somme scaturite dall'elaborazione del 20/04/2022) e alla mancata applicazione dell'aliquota IRPEF sulla prestazione che si rammenta essere fiscalmente imponibile”.
All'odierna udienza, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni delle parti in ordine all'avvenuta corresponsione in favore della parte ricorrente della prestazione richiesta, nella misura quantificata in sede amministrativa (e dimezzata rispetto alla pretesa azionata in ricorso), risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell' che ha provveduto alla CP_1
tempestiva liquidazione della provvidenza ed al parziale riconoscimento delle pretese azionate, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' la restante metà, liquidata come in dispositivo, ordinandone la distrazione CP_1
in favore del procuratore del ricorrente il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 24/10/2025
IL GIUDICE
AN MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN MA, nella causa civile iscritta al n°
13700/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO Parte_1
AB ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via del
Bersagliere n. 8 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino.
- convenuto -
All'udienza del 24/10/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti condannando l' alla rifusione della restante parte, che CP_1
liquida in complessivi € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to CATALANO AB.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/09/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, chiese la condanna dell' al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di pensione di CP_1
vecchiaia anticipata dal mese di febbraio 2021 a mese di novembre 2023 oltre accessori e col favore delle spese di lite. Costituitosi in giudizio, l rilevò che:”in data 14 ottobre 2024 si è CP_1
provveduto a definire gli arretrati oggetto del ricorso giudiziario, posti in pagamento con la rata di pensione del mese di dicembre 2024 (vedasi allegato). Si fa presente che l'importo definito pari ad € 6.577,37 è al netto delle trattenute IRPEF e del recupero delle rate dell'assegno ordinario nr. 1505814 dall'01.02.2021 al 31.01.2023 già riscosse, assegno eliminato per trasformazione dello stesso in pensione di vecchiaia con decorrenza 01.02.2021” precisando che “la netta discordanza dell'importo richiesto nel ricorso e quanto liquidato è dovuta in parte all'errato calcolo dell'assegno riscosso (non si è tenuto conto delle somme scaturite dall'elaborazione del 20/04/2022) e alla mancata applicazione dell'aliquota IRPEF sulla prestazione che si rammenta essere fiscalmente imponibile”.
All'odierna udienza, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni delle parti in ordine all'avvenuta corresponsione in favore della parte ricorrente della prestazione richiesta, nella misura quantificata in sede amministrativa (e dimezzata rispetto alla pretesa azionata in ricorso), risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell' che ha provveduto alla CP_1
tempestiva liquidazione della provvidenza ed al parziale riconoscimento delle pretese azionate, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' la restante metà, liquidata come in dispositivo, ordinandone la distrazione CP_1
in favore del procuratore del ricorrente il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 24/10/2025
IL GIUDICE
AN MA