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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9906 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53382/2020
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 02/07/2025, innanzi al giudice dott.ssa LE TO, chiamata la causa 53382/2020, sono comparsi:
- l'Avv. Giovanna Marchese, in sostituzione dell'Avv. ALIFEROPULOS SOFIA
NA per la parte attrice opponente;
- l'Avv. Paolo Martellotta, in sostituzione dell'Avv. MARINO MARCELLO per la parte convenuta opposta.
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio. Il difensore della parte convenuta opposta chiede, in caso di condanna, di distrarre le spese in proprio favore, quale antistatario.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
LE TO
pagina 1 di 11
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa LE TO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 53382 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, e vertente tra
, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sofia Elena
Aliferopulos, con domicilio digitale Email_1
Attore opponente e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
CE MA, con domicilio digitale Email_2
Convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi.
1.1 La lite trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n° 12061/2020, emesso in data 30 luglio 2020 su istanza di Società cessionaria dell'azienda già CP_1 in titolarità della per ottenere il pagamento della somma di € 49.684,79 (oltre Parte_2 interessi di cui al d. lgs. 231/2002, spese di procedura ed accessori), quale portata dalla fattura n. 2 del 29 maggio 2015, emessa dalla cedente nei riguardi Parte_2 dell a fronte Parte_3 dell'esecuzione dei “Lavori di Manutenzione straordinaria dell'ex reparto di Parte_4
Secondo Piano Corpo “B” P.O. . Parte_1
1.2 L opponente, a motivo di contestazione, ha dedotto che: Parte_3
- con Deliberazione 99/DG del 19.01.2012 veniva aggiudicato l'affidamento del
“Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili ed affini da eseguirsi nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: NT IA Parte_1
pagina 2 di 11 AN e nella Sede legale dell' all' Parte_1 CP_2 composta dalla (capogruppo mandataria), nonché dalla e Parte_2 Controparte_3
(mandanti) per il periodo dal 06.02.2012 al 06.02.2014; Controparte_4
- l'efficacia del contratto veniva successivamente prorogata, in attesa della definizione delle procedure di ri-aggiudicazione del servizio, dapprima sino al 07.02.2015 (con
Deliberazione 229/DG del 23.04.2014) quindi sino al 31.08.2015 (con Deliberazione n.
871/DG);
- alla luce degli esiti delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Roma, che avevano coinvolto il Direttore dei Lavori e i referenti della Ditta appaltatrice , Pt_2
e che avevano acclarato condotte corruttive e di falsificazione della contabilità dei lavori intese a far conseguire alle appaltatrici e allo stesso Direttore dei Lavori un ingiusto profitto, l'esponente Azienda aveva sporto denuncia-querela e dato luogo, tramite il perito arch. alla complessiva revisione della contabilità dei lavori, Persona_1 accertando all'esito una rilevante discrasia (per eccesso) tra le lavorazioni contabilizzate e quelle (inferiori) effettivamente eseguite.
Tale la ricostruzione in fatto, a sostegno della propria opposizione la parte attrice ha eccepito: a) in via preliminare, l'improponibilità/inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, avendo la Società controparte attivato una pluralità di procedimenti monitori, sempre nei confronti dell esponente, in Parte_3 forza del medesimo rapporto contrattuale;
b) nel merito: i) l'inadempimento della Pt_2
(Impresa cedente) alle obbligazioni assunte per contratto, quale già dimostrato
[...] dagli esiti delle indagini penali e del giudizio di responsabilità per danno erariale intentato dalla Procura della Corte dei Conti nei confronti del Direttore dei Lavori, da cui era emersa la sostanziale inaffidabilità della contabilità dei lavori, in quanto riportante lavorazioni, opere e forniture eccedenti rispetto a quelle effettive;
ii) che nel caso di specie l'inadempimento della fosse anche connotato da dolo; iii) di Parte_2 non essere tenuta al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
Per tali ragioni l' ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Parte_3 opposto, con favore delle spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c., a carico dell'ingiungente.
1.3 Attivato il contraddittorio, la convenuta opposta si è costituita in giudizio, e ha evidenziato che:
(a) i procedimenti monitori precedentemente attivati nei riguardi dell Pt_3 fossero riferiti ad altri rapporti contrattuali;
nello specifico: i) il ricorso monitorio proposto al Tribunale di Frosinone era relativo alle fatture nn. 1/2017 e 2/2017, emesse a seguito del rinnovo dell'Appalto di Servizi disposto con DD n. 871/2015; ii) il ricorso pagina 3 di 11 monitorio n. 12061/2020 r.g. Tribunale di Roma era stato proposto a fronte della fattura n. 4/2016, emessa all'esito dei lavori di “messa in sicurezza del muro di contenimento in pericolo di crollo”, affidati ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) d. lgs. 163/2006 con Ods del 22.6.2016; iii) il ricorso monitorio oggetto dell'odierna opposizione avesse, invece, ad oggetto la riscossione del credito di cui alla fattura n. 2/2015, emessa a seguito dell'affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria dell'Ex reparto di ematologia
Secondo piano “Corpo” B P.O. San NN affidati ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a)
d. lgs. 163/2006 con Ods n. 1s del 2.2.2015;
(b) le contestazioni svolte, nel merito, dalla controparte non fossero pertinenti all'oggetto del contendere, essendo riferite al diverso rapporto obbligatorio traente titolo dal contratto di «Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili ed affini da eseguirsi nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: NT Parte_1
IA AN e nella Sede legale dell' »; Parte_1
(c) l' non avesse «mai redatto specifica contabilità» dei lavori Parte_3 affidati con n. 1s/2015 del 2 febbraio 2015, in spregio agli obblighi di legge (art. CP_5
180 d.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione del d.lgs. n. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici);
(d) di avere acquisito le sole poste attive dell'azienda ceduta dalla non Parte_2 potendo rispondere dei debiti non risultanti dai libri contabili al momento della cessione, ex art. 2560 c.c.;
(e) dei danni cagionati all per effetto delle condotte criminose individuate Pt_3 dagli investigatori avrebbero dovuto rispondere le sole persone fisiche autori del reato;
(f) di avere diritto a percepire gli interessi di mora, al saggio di cui al d.lgs. n.
231/2002, trattandosi di contratto stipulato in epoca successiva alla sua entrata in vigore.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
respinta l'istanza di esibizione formulata, dalla difesa della convenuta opposta, ex art. 210 c.p.c., la causa è pervenuta all'udienza del 21 maggio 2025, ove le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
disposta la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., il giudizio è pervenuto all'odierna udienza, ove le parti hanno discusso la lite. All'esito il tribunale ha emesso la presente sentenza.
§-2. questioni pregiudiziali.
2.1 La società ha agito in via ingiuntiva, nei riguardi dell CP_1 [...]
, per vedersi corrispondere il compenso portato Parte_3 dalla fattura n. 2/2015, emessa dalla a fronte dell'esecuzione dei “Lavori di Parte_2
Manutenzione straordinaria dell'ex reparto di Secondo Piano Corpo “B” P.O. San Parte_4
Giovanni” (doc. n. 1 atto di citazione).
pagina 4 di 11 L' ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità o Parte_3 improponibilità della domanda dell'ingiungente, lamentando l'abuso dello strumento processuale e che la controparte avesse artificiosamente frazionato un credito unitario e generato dallo stesso rapporto contrattuale, ossia dal contratto di affidamento del
«Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili ed affini da eseguirsi nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: NT IA Parte_1
AN e nella Sede legale dell' . In Parte_1 particolare, la cessionaria dell'impresa appaltatrice avrebbe introdotto il presente giudizio dopo avere già attivato due ulteriori contenziosi, rispettivamente innanzi al
Tribunale di Frosinone e innanzi al Tribunale di Roma, in dettaglio indicati nello scritto di citazione.
L'eccezione è infondata.
Invero, la fattispecie de qua si configura allorquando “con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti” (cfr. Cass. Sez. 6 , ordinanza n. 36713 del 15/12/2022);
l'abusivo frazionamento del credito si ravvisa, in particolare, quando si agisca con separati giudizi per far valere voci di credito nominalmente distinte, ma in realtà nascenti dall'unico fatto generatore (art. 1173 c.c.), ovvero traenti titolo da un unico rapporto complesso (tipico il caso del professionista che agisca contro il cliente in separati giudizi per ottenere il pagamento dei compensi per l'attività prestata in distinti procedimenti, ma comunque avente causa dall'unico conferimento dell'incarico professionale).
Non è questo il caso, laddove la parte attrice (sostanziale) ha agito, nell'odierna lite, per il pagamento dei compensi in tesi dovuti dall in forza dei Parte_3 lavori di “manutenzione straordinaria dell'Ex reparto di ematologia Secondo piano Corpo B P.O.
San NN, ricevuti in affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) d. lgs.
163/2006, con Ods del 2.2.2015 n. 1s del 2 febbraio 2015 (v. all. 5 alla comparsa di costituzione in giudizio, nonché la fattura n. 2/2015 all. 6, ivi), mentre nei giudizi indicati dall'opponente (all. 1 e 2 alla citazione) aveva agito per ottenere il compenso del contratto principale, di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili ed affini da eseguirsi nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: Parte_1
NT IA AN e nella Sede legale dell'
[...] Parte_1
(all. 1), nonché dei lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento in
[...] pericolo di crollo (all. 2), sempre affidatile ex art. 57, comma 5, lett. a) d.lgs. n. 163/2006.
Trattandosi di diritti di credito etero-determinati e come tali traenti titolo da distinti fatti costitutivi, non è ravvisabile il medesimo fatto generatore né il medesimo rapporto
pagina 5 di 11 contrattuale, anche alla stregua del tenore letterale del menzionato art. 57, d.lgs. n.
163/2006, che nella formulazione vigente ratione temporis (gennaio 2015) prevedeva: «1.
Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. […]
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale».
Ciò posto, in disparte di quanto si dirà sotto il profilo della dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda, è certo che il credito maturato dall'appaltatore trova titolo in un contratto distinto da quello già aggiudicato all'operatore economico, che difatti abbisognava di una apposita delibera o determina a contrarre.
Donde l'insussistenza dei profili di frazionamento del credito e/o di abuso del processo additati dalla parte attrice.
§-3. merito della lite.
3.1 In secondo luogo, l'opponente ha contestato che la controparte abbia effettivamente eseguito le lavorazioni ricevute in affidamento con l'Ods n. 1s del
2/2/2015; a riprova ha documentato il contenuto e gli esiti delle indagini penali e per responsabilità erariale rispettivamente avviate dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma nonché dalla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, con cui acclarato l'accordo criminoso concluso, tra i referenti delle società in ATI e il Direttore dei Lavori, sostanzialmente per gonfiare la contabilità dei lavori in modo da registrare opere, lavori e forniture eccedenti (per qualità o quantità) quelle effettivamente prestate dall'operatore economico.
In effetti, dall'interrogatorio del Direttore dei Lavori innanzi al Pubblico Ministero
(all. 8 alla citazione introduttiva) e dalla sentenza della Corte dei Conti – Sezione
Giurisdizionale per il Lazio – n. 195/2020 (all. 12 alla citazione), sì come confermata dalla
Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello con sentenza n. 78/2022 (all. 20 al fascicolo di pagina 6 di 11 parte attrice, accluso alla memoria depositata il 19 giugno 2025), emerge prova sufficiente del complessivo accordo criminoso grazie al quale il Direttore dei Lavori, a fronte della dazione di somme di danaro (tangente) da parte dell'operatore economico, faceva in modo di contabilizzare lavori in tutto o in parte non eseguiti, evitava i controlli della
ZA sulla quantità e qualità delle opere e forniture effettivamente compiute, sì da far conseguire, all'appaltatore, un indebito beneficio economico, grazie alle maggiori quantità ed eccedenze qualitative della contabilità ufficiale, rispetto alle opere realmente fornite.
Ulteriore riprova è fornita dalla perizia redatta, su commissione dell
[...]
, dall'architetto (all. 10 alla citazione), che, per un campione Parte_3 Persona_1 di lavori contabilizzati, ha verificato una rilevante discrepanza tra lavorazioni eseguite e lavorazioni contabilizzate.
3.2 Tale il tenore delle contestazioni della parte attrice, spettava indubbiamente alla ingiungente (attore sostanziale) di dimostrare compiutamente il titolo e la scadenza dell'obbligazione asseritamente non adempiuta (v. ex pluribus Cass. Sez. 2, 21/05/2019, n.
13685; in materia di contratto di appalto, v. Cass. Sez. 2, 23/01/2025, n. 1701; “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare
l'esatto adempimento della propria obbligazione”; conf. Cass. Sez. 6, 04/01/2019, n. 98:
«in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento»; conf.
Cass. Sez. 2, 13/02/2008, n. 3472: «l'applicazione all'appalto del principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che
l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha
l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte»).
Nello specifico, trattandosi di appalto di lavori di manutenzione straordinaria dell'Ex reparto di ematologia - Secondo piano Corpo B P.O. innanzitutto incombeva Parte_1 alla ingiungente di indicare specificamente i lavori eseguiti e le correlative forniture, quindi di darne puntuale dimostrazione.
3.3 Orbene deve dirsi, al termine della lite, che l'ingiungente neppure ha soddisfatto l'onere di allegazione che le gravava ex art. 115 c.p.c., tantomeno l'onere della prova a suo carico ex artt. 1453, 2697 c.c.
Donde l'accoglimento dell'opposizione, per quanto di seguito considerato.
Innanzitutto, la effettiva natura, qualità, consistenza dei lavori di manutenzione
pagina 7 di 11 straordinaria dell'ex reparto di ematologia posto al secondo piano corpo B del
[...]
è rimasta del tutto indeterminata ed è ignorata dal Controparte_6
Tribunale: nulla dicono, in proposito, né il laconico Ordine di Servizio n.1s del 2/2/2015
(all.5 alla comparsa di costituzione), né la fattura emessa all'esito (all. 6 ivi), né
l'altrettanto laconico Processo Verbale di Consegna dei lavori in data 2/2/2015 (all. 4 ivi), che rimanda ad un futuro contratto giammai esibito in giudizio (sì come la determina a contrarre prescritta dall'art. 57, d.lgs. n. 163/2006).
Dubitandosi quindi della stessa conclusione del contratto che, come noto, essendo intercorso con una Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto, e che avrebbe dovuto assorbire e superare l'ordine di servizio precedentemente emesso dal
Direttore dei Lavori (di pe sé non idoneo ad impegnare la parte Committente), resta decisivo il fatto che la parte attrice sostanziale non ha giammai descritto, in corso di causa, le opere e forniture di cui ha chiesto la remunerazione.
La diserzione dell'onere di allegazione non era (né è) surrogabile con la richiesta di esibizione (art. 210 c.p.c.) formulata nello scritto di costituzione, ed intesa ad ottenere l'acquisizione della «“nuova” contabilità, corretta e rimodulata, anche delle lavorazioni de quo»
(così testualmente alla pag. 5), ossia della contabilità che plausibilmente la Committente avrebbe predisposto all'esito delle verifiche di cui s'è detto al par. 3.1.
Difatti, da un lato è principio condiviso quello secondo cui l'assolvimento dell'onere di allegazione va scrutinato considerando esclusivamente le affermazioni veicolate dallo scritto difensivo, perché è in ordine a tali affermazioni che può configurarsi uno speculare onere di contestazione («il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi»: in tali termini Cass. Sez. 2, 03/04/2025, n. 8900; conf.
Cass. Sez. 3, 22/09/2017, n. 22055).
Sicché il mancato assolvimento dell'onere assertivo non può essere supplito dall'acquisizione della documentazione da cui dovrebbe trarsi la descrizione non fornita dalla parte interessata.
Dall'altro, l'istanza di esibizione non può essere formulata, né accolta, laddove non si abbia la prova della “certa esistenza” del documento che si chiede di esibire (art. 94 disp. att.
c.p.c.); nel caso di specie la parte istante non ha neppure compiutamente dedotto che la controparte avesse predisposto una nuova contabilità dei lavori, all'esito delle verifiche pagina 8 di 11 di cui v'è traccia in atti (v. la menzionata relazione arch. all. 10 alla citazione), Per_1 ed ha piuttosto sostenuto che per i lavori extra oggetto della lite nessuna specifica contabilità fosse stata predisposta, dalla ZA (così testualmente alla pag. 4 della comparsa di costituzione).
A maggior ragione le occorreva allegare e descrivere, se non al dettaglio quantomeno per tipologia e sommariamente, le lavorazioni eseguite per la manutenzione straordinaria dell'ex reparto di ematologia del . Controparte_6
Infine, la ingiungente, omettendo di depositare la 2^ memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., è decaduta da qualsiasi istanza di prova dei fatti costitutivi della propria pretesa; eppure, nei casi di omessa istituzione della contabilità ufficiale dell'appalto di opera pubblica, la giurisprudenza consente, entro certi limiti, il ricorso alla prova testimoniale, in via d'eccezione al divieto di prova orale di cui all'art. 2725 c.c. («in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve. In tale ultimo caso, dunque, trova applicazione la specifica eccezione al divieto di prova per testimoni, prevista dall'art. 2724, n. 2, c.c., nel caso di impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, eccezione che invece, in tema di riserve, cede, in forza del successivo art. 2725 c.c., rispetto ad ogni prescrizione di forma che la legge imponga per il documento di cui abbia a trattarsi»: così Cass. Sez. 1, 05/08/2020, n.
16700; in generale Cass. Sez. 1, 17/03/2014, n. 6131: «In tema di appalti pubblici, la contabilità dei lavori è disciplinata da regole rigide e pertanto la forma scritta si impone per tutti gli atti del rapporto, con la conseguenza che è inammissibile la prova orale»; conf. Cass. Sez. 1,
02/09/2005, n. 17702: «la specifica eccezione al divieto della prova per testimoni, prevista dall'art. 2724, n. 2, cod. civ. nel caso di impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, cede, in forza del successivo art. 2725, rispetto ad ogni prescrizione di forma, "ad substantiam" o "ad probationem", che la legge imponga per il documento di cui abbia a trattarsi.
Detta eccezione non trova pertanto applicazione con riguardo alle riserve dell'appaltatore nell'appalto di opere pubbliche, in rapporto alle quali il requisito di forma è prescritto dagli artt.
35 e 54 del regolamento di contabilità dei lavori pubblici (r.d. 25 maggio 1895, n. 350) - che configurano le riserve come atti a forma vincolata - e discende, altresì, dalla stessa previsione normativa di una documentazione specificamente tipizzata dei fatti attinenti allo svolgimento dell'appalto»).
Va infatti evidenziato che la convenuta ha formulato istanza di esibizione del certificato di pagamento n. 1 relativo al SAL n. 1 relativo ai lavori de quibus, esclusivamente
pagina 9 di 11 in sede di 3^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., laddove: (a) la documentazione in questione risulta indicata nella stessa relazione arch. (v. pagine 8, 9 e 11 della Per_1 perizia esibita dall'attrice opponente a corredo della citazione in opposizione Per_1
(all. 10); (b) come già detto, la parte convenuta ha inizialmente confutato esistere qualsiasi contabilità (v. pagina 4 della comparsa di costituzione in giudizio); (c) la 3^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. avrebbe dovuto essere dedicata non già alla prova dei fatti costitutivi della domanda, bensì alla prova contraria dei fatti che fosse onere della
(controparte) parte attrice opponente (convenuta sostanziale) dimostrare (fatti impeditivi, modificativi od estintivi: v. l'art 2697 c.c.), nella fattispecie assenti, trattandosi piuttosto di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione gravante sull'appaltatore, a fronte delle contestazioni e della (mera) eccezione d'inadempimento della committente.
Pertanto, non essendo stata tempestivamente articolata alcuna istanza di prova, a sostegno della domanda formulata nel ricorso ingiuntivo, anche l'onere della prova gravante sulla parte attrice deve dirsi deserto, con le conseguenze di cui al dispositivo.
A tal proposito giova evidenziare, in accordo alla uniforme giurisprudenza di legittimità (v. a seguire Cass. Sez. 1, 02/09/2005, n. 17702, resa in caso analogo), che
«l'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta»; identicamente Cass. Sez. L, 15/03/2010, n. 6205: «la operatività delle regole sull'onere della prova, esclusa solo nella ipotesi in cui i fatti da provare risultino dagli elementi già acquisiti al processo, non trova, invece, alcun limite nella particolare difficoltà della dimostrazione dei fatti medesimi»).
Solo per completezza, e alla luce della discussione orale della lite, è il caso di aggiungere che anche la questione inerente al mancato pagamento del primo certificato di pagamento (a fronte di un primo SAL) che, secondo le verifiche della ZA, sarebbe stato emesso per le lavorazioni che sono oggetto della lite, in disparte di ogni considerazione sull'affidabilità di tale contabilità dei lavori, risulta tardivamente sollevata in giudizio dalla parte attrice sostanziale, giacché dedotta, per la prima volta, nella 3^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., laddove – come già visto – la convenuta opposta aveva inizialmente asserito non essere stata mai istituita una contabilità ufficiale dei lavori per quanto concerne la manutenzione straordinaria dell'ex reparto di ematologia («i fatti relativi al procedimento penale a carico del sig. … NON attengono a CP_7 tale specifico affidamento disposto ai sensi dell'art. 57, 5° comma lett. A) d.lgs. n. 163/2006,
pagina 10 di 11 trattandosi di fatti risalenti al 2012 (quindi in data anteriore all'affidamento che è del febbraio
2015) […] per cui detti fatti esulano completamente dalla pretesa azionata in questa sede. Invero relativamente a tali opere la Stazione appaltante non ha mai redatto specifica contabilità»; così alla pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
§-4. Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 12061/2020, emesso in data 30 luglio 2020 dal
[...]
Tribunale di Roma su istanza di e per l'effetto: CP_1
• revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• rigetta la domanda formulata, dalla nel ricorso monitorio CP_1 iscritto al n. 31384/2020 r.g.;
- condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese del CP_1 grado, che liquida in € 379,50 per esborsi, € 5.000,00 per compensi tariffari (scaglione fino a € 52.000,00), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 2 luglio 2025 il giudice
LE TO
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 02/07/2025, innanzi al giudice dott.ssa LE TO, chiamata la causa 53382/2020, sono comparsi:
- l'Avv. Giovanna Marchese, in sostituzione dell'Avv. ALIFEROPULOS SOFIA
NA per la parte attrice opponente;
- l'Avv. Paolo Martellotta, in sostituzione dell'Avv. MARINO MARCELLO per la parte convenuta opposta.
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio. Il difensore della parte convenuta opposta chiede, in caso di condanna, di distrarre le spese in proprio favore, quale antistatario.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
LE TO
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa LE TO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 53382 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, e vertente tra
, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sofia Elena
Aliferopulos, con domicilio digitale Email_1
Attore opponente e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
CE MA, con domicilio digitale Email_2
Convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi.
1.1 La lite trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n° 12061/2020, emesso in data 30 luglio 2020 su istanza di Società cessionaria dell'azienda già CP_1 in titolarità della per ottenere il pagamento della somma di € 49.684,79 (oltre Parte_2 interessi di cui al d. lgs. 231/2002, spese di procedura ed accessori), quale portata dalla fattura n. 2 del 29 maggio 2015, emessa dalla cedente nei riguardi Parte_2 dell a fronte Parte_3 dell'esecuzione dei “Lavori di Manutenzione straordinaria dell'ex reparto di Parte_4
Secondo Piano Corpo “B” P.O. . Parte_1
1.2 L opponente, a motivo di contestazione, ha dedotto che: Parte_3
- con Deliberazione 99/DG del 19.01.2012 veniva aggiudicato l'affidamento del
“Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili ed affini da eseguirsi nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: NT IA Parte_1
pagina 2 di 11 AN e nella Sede legale dell' all' Parte_1 CP_2 composta dalla (capogruppo mandataria), nonché dalla e Parte_2 Controparte_3
(mandanti) per il periodo dal 06.02.2012 al 06.02.2014; Controparte_4
- l'efficacia del contratto veniva successivamente prorogata, in attesa della definizione delle procedure di ri-aggiudicazione del servizio, dapprima sino al 07.02.2015 (con
Deliberazione 229/DG del 23.04.2014) quindi sino al 31.08.2015 (con Deliberazione n.
871/DG);
- alla luce degli esiti delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Roma, che avevano coinvolto il Direttore dei Lavori e i referenti della Ditta appaltatrice , Pt_2
e che avevano acclarato condotte corruttive e di falsificazione della contabilità dei lavori intese a far conseguire alle appaltatrici e allo stesso Direttore dei Lavori un ingiusto profitto, l'esponente Azienda aveva sporto denuncia-querela e dato luogo, tramite il perito arch. alla complessiva revisione della contabilità dei lavori, Persona_1 accertando all'esito una rilevante discrasia (per eccesso) tra le lavorazioni contabilizzate e quelle (inferiori) effettivamente eseguite.
Tale la ricostruzione in fatto, a sostegno della propria opposizione la parte attrice ha eccepito: a) in via preliminare, l'improponibilità/inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, avendo la Società controparte attivato una pluralità di procedimenti monitori, sempre nei confronti dell esponente, in Parte_3 forza del medesimo rapporto contrattuale;
b) nel merito: i) l'inadempimento della Pt_2
(Impresa cedente) alle obbligazioni assunte per contratto, quale già dimostrato
[...] dagli esiti delle indagini penali e del giudizio di responsabilità per danno erariale intentato dalla Procura della Corte dei Conti nei confronti del Direttore dei Lavori, da cui era emersa la sostanziale inaffidabilità della contabilità dei lavori, in quanto riportante lavorazioni, opere e forniture eccedenti rispetto a quelle effettive;
ii) che nel caso di specie l'inadempimento della fosse anche connotato da dolo; iii) di Parte_2 non essere tenuta al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
Per tali ragioni l' ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Parte_3 opposto, con favore delle spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c., a carico dell'ingiungente.
1.3 Attivato il contraddittorio, la convenuta opposta si è costituita in giudizio, e ha evidenziato che:
(a) i procedimenti monitori precedentemente attivati nei riguardi dell Pt_3 fossero riferiti ad altri rapporti contrattuali;
nello specifico: i) il ricorso monitorio proposto al Tribunale di Frosinone era relativo alle fatture nn. 1/2017 e 2/2017, emesse a seguito del rinnovo dell'Appalto di Servizi disposto con DD n. 871/2015; ii) il ricorso pagina 3 di 11 monitorio n. 12061/2020 r.g. Tribunale di Roma era stato proposto a fronte della fattura n. 4/2016, emessa all'esito dei lavori di “messa in sicurezza del muro di contenimento in pericolo di crollo”, affidati ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) d. lgs. 163/2006 con Ods del 22.6.2016; iii) il ricorso monitorio oggetto dell'odierna opposizione avesse, invece, ad oggetto la riscossione del credito di cui alla fattura n. 2/2015, emessa a seguito dell'affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria dell'Ex reparto di ematologia
Secondo piano “Corpo” B P.O. San NN affidati ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a)
d. lgs. 163/2006 con Ods n. 1s del 2.2.2015;
(b) le contestazioni svolte, nel merito, dalla controparte non fossero pertinenti all'oggetto del contendere, essendo riferite al diverso rapporto obbligatorio traente titolo dal contratto di «Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili ed affini da eseguirsi nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: NT Parte_1
IA AN e nella Sede legale dell' »; Parte_1
(c) l' non avesse «mai redatto specifica contabilità» dei lavori Parte_3 affidati con n. 1s/2015 del 2 febbraio 2015, in spregio agli obblighi di legge (art. CP_5
180 d.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione del d.lgs. n. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici);
(d) di avere acquisito le sole poste attive dell'azienda ceduta dalla non Parte_2 potendo rispondere dei debiti non risultanti dai libri contabili al momento della cessione, ex art. 2560 c.c.;
(e) dei danni cagionati all per effetto delle condotte criminose individuate Pt_3 dagli investigatori avrebbero dovuto rispondere le sole persone fisiche autori del reato;
(f) di avere diritto a percepire gli interessi di mora, al saggio di cui al d.lgs. n.
231/2002, trattandosi di contratto stipulato in epoca successiva alla sua entrata in vigore.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
respinta l'istanza di esibizione formulata, dalla difesa della convenuta opposta, ex art. 210 c.p.c., la causa è pervenuta all'udienza del 21 maggio 2025, ove le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
disposta la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., il giudizio è pervenuto all'odierna udienza, ove le parti hanno discusso la lite. All'esito il tribunale ha emesso la presente sentenza.
§-2. questioni pregiudiziali.
2.1 La società ha agito in via ingiuntiva, nei riguardi dell CP_1 [...]
, per vedersi corrispondere il compenso portato Parte_3 dalla fattura n. 2/2015, emessa dalla a fronte dell'esecuzione dei “Lavori di Parte_2
Manutenzione straordinaria dell'ex reparto di Secondo Piano Corpo “B” P.O. San Parte_4
Giovanni” (doc. n. 1 atto di citazione).
pagina 4 di 11 L' ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità o Parte_3 improponibilità della domanda dell'ingiungente, lamentando l'abuso dello strumento processuale e che la controparte avesse artificiosamente frazionato un credito unitario e generato dallo stesso rapporto contrattuale, ossia dal contratto di affidamento del
«Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili ed affini da eseguirsi nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: NT IA Parte_1
AN e nella Sede legale dell' . In Parte_1 particolare, la cessionaria dell'impresa appaltatrice avrebbe introdotto il presente giudizio dopo avere già attivato due ulteriori contenziosi, rispettivamente innanzi al
Tribunale di Frosinone e innanzi al Tribunale di Roma, in dettaglio indicati nello scritto di citazione.
L'eccezione è infondata.
Invero, la fattispecie de qua si configura allorquando “con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti” (cfr. Cass. Sez. 6 , ordinanza n. 36713 del 15/12/2022);
l'abusivo frazionamento del credito si ravvisa, in particolare, quando si agisca con separati giudizi per far valere voci di credito nominalmente distinte, ma in realtà nascenti dall'unico fatto generatore (art. 1173 c.c.), ovvero traenti titolo da un unico rapporto complesso (tipico il caso del professionista che agisca contro il cliente in separati giudizi per ottenere il pagamento dei compensi per l'attività prestata in distinti procedimenti, ma comunque avente causa dall'unico conferimento dell'incarico professionale).
Non è questo il caso, laddove la parte attrice (sostanziale) ha agito, nell'odierna lite, per il pagamento dei compensi in tesi dovuti dall in forza dei Parte_3 lavori di “manutenzione straordinaria dell'Ex reparto di ematologia Secondo piano Corpo B P.O.
San NN, ricevuti in affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) d. lgs.
163/2006, con Ods del 2.2.2015 n. 1s del 2 febbraio 2015 (v. all. 5 alla comparsa di costituzione in giudizio, nonché la fattura n. 2/2015 all. 6, ivi), mentre nei giudizi indicati dall'opponente (all. 1 e 2 alla citazione) aveva agito per ottenere il compenso del contratto principale, di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili ed affini da eseguirsi nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: Parte_1
NT IA AN e nella Sede legale dell'
[...] Parte_1
(all. 1), nonché dei lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento in
[...] pericolo di crollo (all. 2), sempre affidatile ex art. 57, comma 5, lett. a) d.lgs. n. 163/2006.
Trattandosi di diritti di credito etero-determinati e come tali traenti titolo da distinti fatti costitutivi, non è ravvisabile il medesimo fatto generatore né il medesimo rapporto
pagina 5 di 11 contrattuale, anche alla stregua del tenore letterale del menzionato art. 57, d.lgs. n.
163/2006, che nella formulazione vigente ratione temporis (gennaio 2015) prevedeva: «1.
Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. […]
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale».
Ciò posto, in disparte di quanto si dirà sotto il profilo della dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda, è certo che il credito maturato dall'appaltatore trova titolo in un contratto distinto da quello già aggiudicato all'operatore economico, che difatti abbisognava di una apposita delibera o determina a contrarre.
Donde l'insussistenza dei profili di frazionamento del credito e/o di abuso del processo additati dalla parte attrice.
§-3. merito della lite.
3.1 In secondo luogo, l'opponente ha contestato che la controparte abbia effettivamente eseguito le lavorazioni ricevute in affidamento con l'Ods n. 1s del
2/2/2015; a riprova ha documentato il contenuto e gli esiti delle indagini penali e per responsabilità erariale rispettivamente avviate dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma nonché dalla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, con cui acclarato l'accordo criminoso concluso, tra i referenti delle società in ATI e il Direttore dei Lavori, sostanzialmente per gonfiare la contabilità dei lavori in modo da registrare opere, lavori e forniture eccedenti (per qualità o quantità) quelle effettivamente prestate dall'operatore economico.
In effetti, dall'interrogatorio del Direttore dei Lavori innanzi al Pubblico Ministero
(all. 8 alla citazione introduttiva) e dalla sentenza della Corte dei Conti – Sezione
Giurisdizionale per il Lazio – n. 195/2020 (all. 12 alla citazione), sì come confermata dalla
Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello con sentenza n. 78/2022 (all. 20 al fascicolo di pagina 6 di 11 parte attrice, accluso alla memoria depositata il 19 giugno 2025), emerge prova sufficiente del complessivo accordo criminoso grazie al quale il Direttore dei Lavori, a fronte della dazione di somme di danaro (tangente) da parte dell'operatore economico, faceva in modo di contabilizzare lavori in tutto o in parte non eseguiti, evitava i controlli della
ZA sulla quantità e qualità delle opere e forniture effettivamente compiute, sì da far conseguire, all'appaltatore, un indebito beneficio economico, grazie alle maggiori quantità ed eccedenze qualitative della contabilità ufficiale, rispetto alle opere realmente fornite.
Ulteriore riprova è fornita dalla perizia redatta, su commissione dell
[...]
, dall'architetto (all. 10 alla citazione), che, per un campione Parte_3 Persona_1 di lavori contabilizzati, ha verificato una rilevante discrepanza tra lavorazioni eseguite e lavorazioni contabilizzate.
3.2 Tale il tenore delle contestazioni della parte attrice, spettava indubbiamente alla ingiungente (attore sostanziale) di dimostrare compiutamente il titolo e la scadenza dell'obbligazione asseritamente non adempiuta (v. ex pluribus Cass. Sez. 2, 21/05/2019, n.
13685; in materia di contratto di appalto, v. Cass. Sez. 2, 23/01/2025, n. 1701; “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare
l'esatto adempimento della propria obbligazione”; conf. Cass. Sez. 6, 04/01/2019, n. 98:
«in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento»; conf.
Cass. Sez. 2, 13/02/2008, n. 3472: «l'applicazione all'appalto del principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che
l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha
l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte»).
Nello specifico, trattandosi di appalto di lavori di manutenzione straordinaria dell'Ex reparto di ematologia - Secondo piano Corpo B P.O. innanzitutto incombeva Parte_1 alla ingiungente di indicare specificamente i lavori eseguiti e le correlative forniture, quindi di darne puntuale dimostrazione.
3.3 Orbene deve dirsi, al termine della lite, che l'ingiungente neppure ha soddisfatto l'onere di allegazione che le gravava ex art. 115 c.p.c., tantomeno l'onere della prova a suo carico ex artt. 1453, 2697 c.c.
Donde l'accoglimento dell'opposizione, per quanto di seguito considerato.
Innanzitutto, la effettiva natura, qualità, consistenza dei lavori di manutenzione
pagina 7 di 11 straordinaria dell'ex reparto di ematologia posto al secondo piano corpo B del
[...]
è rimasta del tutto indeterminata ed è ignorata dal Controparte_6
Tribunale: nulla dicono, in proposito, né il laconico Ordine di Servizio n.1s del 2/2/2015
(all.5 alla comparsa di costituzione), né la fattura emessa all'esito (all. 6 ivi), né
l'altrettanto laconico Processo Verbale di Consegna dei lavori in data 2/2/2015 (all. 4 ivi), che rimanda ad un futuro contratto giammai esibito in giudizio (sì come la determina a contrarre prescritta dall'art. 57, d.lgs. n. 163/2006).
Dubitandosi quindi della stessa conclusione del contratto che, come noto, essendo intercorso con una Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto, e che avrebbe dovuto assorbire e superare l'ordine di servizio precedentemente emesso dal
Direttore dei Lavori (di pe sé non idoneo ad impegnare la parte Committente), resta decisivo il fatto che la parte attrice sostanziale non ha giammai descritto, in corso di causa, le opere e forniture di cui ha chiesto la remunerazione.
La diserzione dell'onere di allegazione non era (né è) surrogabile con la richiesta di esibizione (art. 210 c.p.c.) formulata nello scritto di costituzione, ed intesa ad ottenere l'acquisizione della «“nuova” contabilità, corretta e rimodulata, anche delle lavorazioni de quo»
(così testualmente alla pag. 5), ossia della contabilità che plausibilmente la Committente avrebbe predisposto all'esito delle verifiche di cui s'è detto al par. 3.1.
Difatti, da un lato è principio condiviso quello secondo cui l'assolvimento dell'onere di allegazione va scrutinato considerando esclusivamente le affermazioni veicolate dallo scritto difensivo, perché è in ordine a tali affermazioni che può configurarsi uno speculare onere di contestazione («il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi»: in tali termini Cass. Sez. 2, 03/04/2025, n. 8900; conf.
Cass. Sez. 3, 22/09/2017, n. 22055).
Sicché il mancato assolvimento dell'onere assertivo non può essere supplito dall'acquisizione della documentazione da cui dovrebbe trarsi la descrizione non fornita dalla parte interessata.
Dall'altro, l'istanza di esibizione non può essere formulata, né accolta, laddove non si abbia la prova della “certa esistenza” del documento che si chiede di esibire (art. 94 disp. att.
c.p.c.); nel caso di specie la parte istante non ha neppure compiutamente dedotto che la controparte avesse predisposto una nuova contabilità dei lavori, all'esito delle verifiche pagina 8 di 11 di cui v'è traccia in atti (v. la menzionata relazione arch. all. 10 alla citazione), Per_1 ed ha piuttosto sostenuto che per i lavori extra oggetto della lite nessuna specifica contabilità fosse stata predisposta, dalla ZA (così testualmente alla pag. 4 della comparsa di costituzione).
A maggior ragione le occorreva allegare e descrivere, se non al dettaglio quantomeno per tipologia e sommariamente, le lavorazioni eseguite per la manutenzione straordinaria dell'ex reparto di ematologia del . Controparte_6
Infine, la ingiungente, omettendo di depositare la 2^ memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., è decaduta da qualsiasi istanza di prova dei fatti costitutivi della propria pretesa; eppure, nei casi di omessa istituzione della contabilità ufficiale dell'appalto di opera pubblica, la giurisprudenza consente, entro certi limiti, il ricorso alla prova testimoniale, in via d'eccezione al divieto di prova orale di cui all'art. 2725 c.c. («in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve. In tale ultimo caso, dunque, trova applicazione la specifica eccezione al divieto di prova per testimoni, prevista dall'art. 2724, n. 2, c.c., nel caso di impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, eccezione che invece, in tema di riserve, cede, in forza del successivo art. 2725 c.c., rispetto ad ogni prescrizione di forma che la legge imponga per il documento di cui abbia a trattarsi»: così Cass. Sez. 1, 05/08/2020, n.
16700; in generale Cass. Sez. 1, 17/03/2014, n. 6131: «In tema di appalti pubblici, la contabilità dei lavori è disciplinata da regole rigide e pertanto la forma scritta si impone per tutti gli atti del rapporto, con la conseguenza che è inammissibile la prova orale»; conf. Cass. Sez. 1,
02/09/2005, n. 17702: «la specifica eccezione al divieto della prova per testimoni, prevista dall'art. 2724, n. 2, cod. civ. nel caso di impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, cede, in forza del successivo art. 2725, rispetto ad ogni prescrizione di forma, "ad substantiam" o "ad probationem", che la legge imponga per il documento di cui abbia a trattarsi.
Detta eccezione non trova pertanto applicazione con riguardo alle riserve dell'appaltatore nell'appalto di opere pubbliche, in rapporto alle quali il requisito di forma è prescritto dagli artt.
35 e 54 del regolamento di contabilità dei lavori pubblici (r.d. 25 maggio 1895, n. 350) - che configurano le riserve come atti a forma vincolata - e discende, altresì, dalla stessa previsione normativa di una documentazione specificamente tipizzata dei fatti attinenti allo svolgimento dell'appalto»).
Va infatti evidenziato che la convenuta ha formulato istanza di esibizione del certificato di pagamento n. 1 relativo al SAL n. 1 relativo ai lavori de quibus, esclusivamente
pagina 9 di 11 in sede di 3^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., laddove: (a) la documentazione in questione risulta indicata nella stessa relazione arch. (v. pagine 8, 9 e 11 della Per_1 perizia esibita dall'attrice opponente a corredo della citazione in opposizione Per_1
(all. 10); (b) come già detto, la parte convenuta ha inizialmente confutato esistere qualsiasi contabilità (v. pagina 4 della comparsa di costituzione in giudizio); (c) la 3^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. avrebbe dovuto essere dedicata non già alla prova dei fatti costitutivi della domanda, bensì alla prova contraria dei fatti che fosse onere della
(controparte) parte attrice opponente (convenuta sostanziale) dimostrare (fatti impeditivi, modificativi od estintivi: v. l'art 2697 c.c.), nella fattispecie assenti, trattandosi piuttosto di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione gravante sull'appaltatore, a fronte delle contestazioni e della (mera) eccezione d'inadempimento della committente.
Pertanto, non essendo stata tempestivamente articolata alcuna istanza di prova, a sostegno della domanda formulata nel ricorso ingiuntivo, anche l'onere della prova gravante sulla parte attrice deve dirsi deserto, con le conseguenze di cui al dispositivo.
A tal proposito giova evidenziare, in accordo alla uniforme giurisprudenza di legittimità (v. a seguire Cass. Sez. 1, 02/09/2005, n. 17702, resa in caso analogo), che
«l'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta»; identicamente Cass. Sez. L, 15/03/2010, n. 6205: «la operatività delle regole sull'onere della prova, esclusa solo nella ipotesi in cui i fatti da provare risultino dagli elementi già acquisiti al processo, non trova, invece, alcun limite nella particolare difficoltà della dimostrazione dei fatti medesimi»).
Solo per completezza, e alla luce della discussione orale della lite, è il caso di aggiungere che anche la questione inerente al mancato pagamento del primo certificato di pagamento (a fronte di un primo SAL) che, secondo le verifiche della ZA, sarebbe stato emesso per le lavorazioni che sono oggetto della lite, in disparte di ogni considerazione sull'affidabilità di tale contabilità dei lavori, risulta tardivamente sollevata in giudizio dalla parte attrice sostanziale, giacché dedotta, per la prima volta, nella 3^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., laddove – come già visto – la convenuta opposta aveva inizialmente asserito non essere stata mai istituita una contabilità ufficiale dei lavori per quanto concerne la manutenzione straordinaria dell'ex reparto di ematologia («i fatti relativi al procedimento penale a carico del sig. … NON attengono a CP_7 tale specifico affidamento disposto ai sensi dell'art. 57, 5° comma lett. A) d.lgs. n. 163/2006,
pagina 10 di 11 trattandosi di fatti risalenti al 2012 (quindi in data anteriore all'affidamento che è del febbraio
2015) […] per cui detti fatti esulano completamente dalla pretesa azionata in questa sede. Invero relativamente a tali opere la Stazione appaltante non ha mai redatto specifica contabilità»; così alla pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
§-4. Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 12061/2020, emesso in data 30 luglio 2020 dal
[...]
Tribunale di Roma su istanza di e per l'effetto: CP_1
• revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• rigetta la domanda formulata, dalla nel ricorso monitorio CP_1 iscritto al n. 31384/2020 r.g.;
- condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese del CP_1 grado, che liquida in € 379,50 per esborsi, € 5.000,00 per compensi tariffari (scaglione fino a € 52.000,00), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 2 luglio 2025 il giudice
LE TO
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