Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2024, n. 19109
CASS
Sentenza 26 marzo 2024

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Nell'esercizio del potere di controllo sulla qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare non è vincolato dalla qualificazione data nell'ordinanza che ha disposto l'imputazione coatta sicché, anche in mancanza di nuove acquisizioni fattuali, egli può invitare il pubblico ministero a modificarla e, qualora permanga la difformità, disporre la restituzione degli atti all'ufficio di Procura. (In motivazione, la Corte ha precisato che al giudice investito della richiesta di archiviazione compete piuttosto il controllo sul corretto esercizio dell'azione penale).

La restituzione degli atti al pubblico ministero, prevista dall'art. 423, comma 1 bis, cod. proc. pen. come rimedio alla permanente difformità fra l'imputazione formulata dalla pubblica accusa e quella ritenuta dal giudice dell'udienza preliminare, prevale sulla possibilità per il medesimo giudice di riqualificare il fatto all'atto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tal modo garantendosi, fin da subito, la corretta instaurazione del giudizio e il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'imputato, anche in relazione all'accesso ai riti deflattivi.

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    Dopo l'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), il giudice dell'udienza preliminare può sindacare la correttezza giuridica della qualificazione del fatto e delle circostanze aggravanti solo previa instaurazione del contraddittorio con il pubblico ministero e le parti, invitando il primo a operare le necessarie modifiche dell'imputazione. La riqualificazione operata direttamente nel decreto che dispone il giudizio, senza la preventiva attivazione di tale contraddittorio, è illegittima e integra un'ipotesi di abnormità strutturale per carenza di potere in concreto, poiché il giudice esercita un potere non …

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  • 3Corte di cassazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2024, n. 19109
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19109
Data del deposito : 26 marzo 2024

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